Sentenza 7 luglio 1978
Massime • 4
Gli stati passionali non costituiscono, di per se, causa di riduzione della capacita psichica, ma producono incapacita solo se provocano nel soggetto un disordine psichico di tale intensita da privarlo, sia pure transitoriamente, della capacita di intendere di volere. (nella specie, il principio e stato affermato in relazione alla incapacita naturale del testatore). ( V 2037/68, mass n 334108).*
Perche si abbia incapacita naturale del testatore non e sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volonta di lui sia stato, in qualunque modo, turbato al momento del testare, ma occorre che lo stato psico-fisico di quel soggetto sia stato in quel momento tale da sopprimere in lui del tutto l'attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente, talche se la menomazione mentale non lo privava di tale attitudine non puo essere contestata la sua capacita di agire, incorrendosi altrimenti nella violazione del principio secondo cui la regola e la capacita mentre l'incapacita e l'eccezione.*
Anche la Forma in cui il testamento e redatto costituisce un elemento utile ai fini del convincimento in ordine alla capacita o incapacita naturale del testatore al momento dell'atto. ( V 1980/63, mass n 263057).*
La prova dell'incapacita del testatore, che, per essere causa di annullabilita del testamento, deve esistere "al momento dell'atto" e non genericamente "al tempo dell'atto" (come stabiliva l'art 763 n 3 dell'abrogato codice civile), puo essere ricavata anche da presunzioni, e quindi da uno stato di grave infermita mentale del testatore (nel qual caso spetta a colui che intende giovarsi del testamento dimostrare che esso e stato redatto in un momento di lucido intervallo) od anche dallo stato mentale del testatore stesso in epoca anteriore o posteriore al testamento, purche il giudice spieghi, con adeguata motivazione, le ragioni del suo apprezzamento in tal senso. ( V 2666/75, mass n 376632; ( V 526/75, mass n 373830).*
Commentari • 6
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si sarebbe trovata a causa delle condizioni di salute degeneratesi nel tempo (la F. era stata colpita da ictus ischemico nel 2009 ed era soggetta ad amministrazione di sostegno dal 2017). Si è costituita in giudizio P.G. la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo tanto l'autenticità del testamento del 30.8.2015 quanto la piena capacità naturale della defunta al momento della redazione della scheda testamentaria. Assegnato il procedimento a questo giudice solo nel dicembre 2020, la causa è stata istruita con l'espletamento della CTU grafologica affidata alla dott.ssa A.M., mentre sono state respinte, con ordinanza del 22.09.2022, sia le istanze di prova testimoniale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/07/1978, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1978 |
Testo completo
Perche si abbia incapacita naturale del testatore non e sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volonta di lui sia stato, in qualunque modo, turbato al momento del testare, ma occorre che lo stato psico-fisico di quel soggetto sia stato in quel momento tale da sopprimere in lui del tutto l'attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente, talche se la menomazione mentale non lo privava di tale attitudine non puo essere contestata la sua capacita di agire, incorrendosi altrimenti nella violazione del principio secondo cui la regola e la capacita mentre l'incapacita e l'eccezione.*