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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/11/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 361/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro / Previdenza
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 361/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAGISTRETTI GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1 P.IVA_1
ES ZI e dell'Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio CP_ Legale della sede provinciale di Piacenza
RESISTENTE
Conclusioni.
Le parti hanno concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso opposizione avverso le seguenti ordinanze – ingiunzione notificategli Parte_1
CP_ CP_ dall' n.ROI 9444 (relativa ad accertamento 6100.20/02/2017.0020505); n.ROI 9445 (relativa
CP_ CP_ ad accertamento 6100.20/02/2017.0020508); n.ROI 110519 (relativa ad accertamento
CP_ 6100.21/10/2021.021921); n.ROI 110112 (relativa ad accertamento 6100.21/09/2021.0195940);
CP_ n.ROI 108214 (relativa ad accertamento 6100.22/11/2019.0156986); n. ROI 110206 (relativa ad
CP_ accertamento ); n.OI-002567461 (relativa ad accertamento Controparte_2
6100.03/04/2023.0064416).
Ha chiesto - previa concessione della sospensione dell'esecutorietà dei provvedimenti impugnati - la declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o come meglio ritenuto dal Tribunale quale conseguenza della notifica dei relativi atti presupposti in violazione del termine di cui all'art.14 L.689/1981 – con conseguente estinzione del diritto dell'ente a riscuotere per intervenuto decorso dei 90 giorni previsti pagina 1 di 3 per la notifica –, nonché, in relazione alle posizioni relative agli anni 2013 e 2014, per l'intervenuta prescrizione del diritto essendo decorsi oltre 5 anni dal primo atto notificato. CP_ si è ritualmente costituito e, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art.6 D.Lgs. n.150/2011, e si è opposto all'istanza di sospensione dell'esecutorietà delle ordinanze – ingiunzione opposte, per insussistenza di prova dei presupposti legittimanti l'accoglimento della domanda. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso contestando gli assunti del ricorrente affermando la regolare notifica al trasgressore dei relativi provvedimenti di accertamento/diffide delle violazioni, contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa, e la conseguente legittimità dell'emissione delle ordinanze per l'irrogazione delle sanzioni amministrative a fronte del rilevato mancato pagamento. Ha contestato la difesa ricorrente fondata sulla violazione dell'art.14 L.689/1981 sostenendo la natura ordinatoria del termine ivi contenuto nonché la natura di norma generale di tale previsione, come tale superata dalla disciplina speciale di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n.
8. Ha evidenziato l'interruzione del termine di prescrizione per effetto delle notifiche eseguite. Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati per difetto di allegazione e prova dei richiesti presupposti, la causa viene decisa ex art.429 cpc allo stato degli atti all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025 trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
§.
1- In applicazione del c.d. principio della ragione più liquida, va ritenuta - in via preliminare e CP_ assorbente - la fondatezza dell'eccezione sollevata da di tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta. Va invero osservato che la verifica del fascicolo telematico della causa attesta il deposito del ricorso in data 23.06.2025, ore 17:01 e conseguente iscrizione a ruolo della procedura in data 24.06.2025. Poiché l'art.6 D.Lgs. n.150/2011 dispone che il ricorso debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, la valutazione circa la tempestività dell'iniziativa del ricorrente è quindi subordinata alla verifica che detta notificazione sia intervenuta non prima del 23 maggio 2025. Al riguardo non consta prova alcuna da parte del ricorrente il quale, nel ricorso, ha omesso l'indicazione della data di notifica dei provvedimenti impugnati e, nei documenti, ha prodotto le ordinanze opposte senza alcun allegato afferente la ricezione degli stessi. Inoltre, a fronte dell'eccezione sul punto del resistente – che ha documentato l'intervenuta notifica in data 21.05.2025, circostanza che implica la tardività del ricorso, che risulta quindi depositato tre giorni oltre il termine consentito (scaduto in data 20.06.2025) – parte ricorrente non ha tempestivamente contestato né contrastato detta eccezione, non risultando nelle successive fasi della procedura - e, segnatamente, nella prima difesa utile, vale a dire a verbale dell'udienza del 26.08.2025 –, alcun rilievo al riguardo né alcuna produzione a comprova di differente data idonea a superare la contestazione sollevata. Invero, parte opponente é tenuta - a fronte di un'eccezione ancorché generica di tardività - a fornire la prova del ricevimento della notificazione dell'atto impugnato nel "dies a quo" utile all'ammissibilità dell'opposizione, e quindi ad assolvere alla prova della tempestività dell'impugnativa interposta. Ciò non si è verificato. Il ricorso è pertanto inammissibile.
§.
2- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opponente ex d.m. 55/2014 ss.mm., tenuto conto della limitata attività richiesta dalla causa e dell'assenza di particolari pagina 2 di 3 questioni di fatto e di diritto, quindi con riferimento alle fasi di studio ed introduttiva e ai valori minimi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede: DICHIARA l'inammissibilità del ricorso. CP_ CONDANNA al pagamento a favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, delle spese processuali che liquida in Euro 2.090,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Piacenza, 14 novembre 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro / Previdenza
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 361/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAGISTRETTI GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1 P.IVA_1
ES ZI e dell'Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio CP_ Legale della sede provinciale di Piacenza
RESISTENTE
Conclusioni.
Le parti hanno concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso opposizione avverso le seguenti ordinanze – ingiunzione notificategli Parte_1
CP_ CP_ dall' n.ROI 9444 (relativa ad accertamento 6100.20/02/2017.0020505); n.ROI 9445 (relativa
CP_ CP_ ad accertamento 6100.20/02/2017.0020508); n.ROI 110519 (relativa ad accertamento
CP_ 6100.21/10/2021.021921); n.ROI 110112 (relativa ad accertamento 6100.21/09/2021.0195940);
CP_ n.ROI 108214 (relativa ad accertamento 6100.22/11/2019.0156986); n. ROI 110206 (relativa ad
CP_ accertamento ); n.OI-002567461 (relativa ad accertamento Controparte_2
6100.03/04/2023.0064416).
Ha chiesto - previa concessione della sospensione dell'esecutorietà dei provvedimenti impugnati - la declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o come meglio ritenuto dal Tribunale quale conseguenza della notifica dei relativi atti presupposti in violazione del termine di cui all'art.14 L.689/1981 – con conseguente estinzione del diritto dell'ente a riscuotere per intervenuto decorso dei 90 giorni previsti pagina 1 di 3 per la notifica –, nonché, in relazione alle posizioni relative agli anni 2013 e 2014, per l'intervenuta prescrizione del diritto essendo decorsi oltre 5 anni dal primo atto notificato. CP_ si è ritualmente costituito e, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art.6 D.Lgs. n.150/2011, e si è opposto all'istanza di sospensione dell'esecutorietà delle ordinanze – ingiunzione opposte, per insussistenza di prova dei presupposti legittimanti l'accoglimento della domanda. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso contestando gli assunti del ricorrente affermando la regolare notifica al trasgressore dei relativi provvedimenti di accertamento/diffide delle violazioni, contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa, e la conseguente legittimità dell'emissione delle ordinanze per l'irrogazione delle sanzioni amministrative a fronte del rilevato mancato pagamento. Ha contestato la difesa ricorrente fondata sulla violazione dell'art.14 L.689/1981 sostenendo la natura ordinatoria del termine ivi contenuto nonché la natura di norma generale di tale previsione, come tale superata dalla disciplina speciale di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n.
8. Ha evidenziato l'interruzione del termine di prescrizione per effetto delle notifiche eseguite. Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati per difetto di allegazione e prova dei richiesti presupposti, la causa viene decisa ex art.429 cpc allo stato degli atti all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025 trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
§.
1- In applicazione del c.d. principio della ragione più liquida, va ritenuta - in via preliminare e CP_ assorbente - la fondatezza dell'eccezione sollevata da di tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta. Va invero osservato che la verifica del fascicolo telematico della causa attesta il deposito del ricorso in data 23.06.2025, ore 17:01 e conseguente iscrizione a ruolo della procedura in data 24.06.2025. Poiché l'art.6 D.Lgs. n.150/2011 dispone che il ricorso debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, la valutazione circa la tempestività dell'iniziativa del ricorrente è quindi subordinata alla verifica che detta notificazione sia intervenuta non prima del 23 maggio 2025. Al riguardo non consta prova alcuna da parte del ricorrente il quale, nel ricorso, ha omesso l'indicazione della data di notifica dei provvedimenti impugnati e, nei documenti, ha prodotto le ordinanze opposte senza alcun allegato afferente la ricezione degli stessi. Inoltre, a fronte dell'eccezione sul punto del resistente – che ha documentato l'intervenuta notifica in data 21.05.2025, circostanza che implica la tardività del ricorso, che risulta quindi depositato tre giorni oltre il termine consentito (scaduto in data 20.06.2025) – parte ricorrente non ha tempestivamente contestato né contrastato detta eccezione, non risultando nelle successive fasi della procedura - e, segnatamente, nella prima difesa utile, vale a dire a verbale dell'udienza del 26.08.2025 –, alcun rilievo al riguardo né alcuna produzione a comprova di differente data idonea a superare la contestazione sollevata. Invero, parte opponente é tenuta - a fronte di un'eccezione ancorché generica di tardività - a fornire la prova del ricevimento della notificazione dell'atto impugnato nel "dies a quo" utile all'ammissibilità dell'opposizione, e quindi ad assolvere alla prova della tempestività dell'impugnativa interposta. Ciò non si è verificato. Il ricorso è pertanto inammissibile.
§.
2- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opponente ex d.m. 55/2014 ss.mm., tenuto conto della limitata attività richiesta dalla causa e dell'assenza di particolari pagina 2 di 3 questioni di fatto e di diritto, quindi con riferimento alle fasi di studio ed introduttiva e ai valori minimi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede: DICHIARA l'inammissibilità del ricorso. CP_ CONDANNA al pagamento a favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, delle spese processuali che liquida in Euro 2.090,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Piacenza, 14 novembre 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
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