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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 941 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2018, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. CLAUDIO CECCHELLA, Avv. ANDREA MILANTA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) RO P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. SERGIO MENCHINI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
Nonché
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
DIFENSORE: Avv. SERGIO MENCHINI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
TERZA CHIAMATA
e
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
DIFENSORE: Avv. SERGIO MENCHINI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE INTERVENUTA
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Oggetto: contratti bancari.
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1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 18/02/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 19/02/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 08/03/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 20 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 08/03/2025, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 28/03/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 17/04/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 23/04/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
2 Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * *
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice, liquidazione, citava in giudizio Parte_1
e della , svolgendo varie allegazioni fattuali e RO CP_1
giuridiche che sono qui di seguito sintetizzate.
Innanzi tutto, parte attrice precisava che, l'istituto di credito convenuto, nonostante avesse agito con ricorso monitorio, non avrebbe provveduto a consegnare la documentazione relativa ai contratti intercorrenti fra l'attrice e la banca convenuta.
Secondo l'attrice il contratto di conto corrente ordinario n. 554/10/26, inizialmente stipulato con , sarebbe stato nullo sotto diversi profili: 1) il Controparte_4
contratto di apertura di c.c. ordinario del 28/05/1973 non indicherebbe tassi e condizioni economiche e sarebbe sottoscritto dal solo correntista, col solo visto da parte della banca;
2) la copia di accettazione degli affidamenti sarebbe sottoscritta dal solo correntista, senza riportare la data;
3) la copia delle concessioni di credito del 24/03/2009 senza tassi e condizioni economiche sarebbe sottoscritta dalla sola banca;
4) la copia delle concessioni di credito del 29/10/2009 non riporterebbe tassi e condizioni economiche.
Le condizioni applicate al conto corrente sarebbero, inoltre, nulle per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 1283, 1284, 1815, 1366, 1375 c.c.; 2) la banca non avrebbe comunicato la variazione delle condizioni economiche al correntista ed applicando condizioni peggiorative, in violazione degli artt. 117, 118, 119 d.lgs. 385/1993; 3) l'istituto non avrebbe indicato le reali condizioni applicate;
4) sarebbero stati applicati interessi oltre la soglia di usura.
La banca avrebbe, senza l'autorizzazione del correntista, collegato al conto corrente costi provenienti da altri rapporti contrattuali (conti anticipi), comportando l'ulteriore aggravio di interessi passivi, producendo un ulteriore effetto anatocistico.
L'attrice procedeva pertanto a determinare il T.E.G. che sarebbe stato applicato dalla banca, ed alla rideterminazione del saldo, anche con riferimento ai diversi conti anticipi accessori.
L'attrice censurava altresì il rapporto di Conto corrente n. 335, originariamente stipulato con Cassa di Risparmio di Firenze Spa, che sarebbe stato ceduto dapprima a Cassa di
Risparmio della Spezia Spa e successivamente ad . In primo luogo, Controparte_5
lamentava che la banca non avrebbe inviato la documentazione contrattuale, nonostante
3 le richieste. In merito al rapporto contrattuale, l'attrice svolgeva le stesse censure mosse al conto corrente n. 554/10/26.
Procedeva pertanto a determinare gli oneri che sarebbero stati applicati dalla , ed CP_4
alla rideterminazione del saldo, anche con riferimento ai diversi conti anticipi accessori.
Da ultimo lamentava la nullità dei mutui del 31/01/2005 (Rogito Notaio doc. Per_1
n. 21) contratti con Cassa di Risparmio di Lucca e Banca Intesa Spa, in quanto accesi unicamente per estinguere pregresse posizioni debitorie con l'istituto di credito stesso poiché priva di causa. I contratti di mutuo presenterebbero ulteriori profili di nullità: 1)
l'interesse pattuito risulterebbe indeterminato e indeterminabile;
2) il tasso di interesse è indicizzato utilizzando l'Euribor a 6 mesi, in violazione dell'art. 2 L. 287/1990; 3) sarebbe stato applicato regime di capitalizzazione alla francese, comportante anatocismo occulto;
4) il tasso d'interesse applicato supererebbe la soglia di usura.
Inoltre, il mutuo sarebbe annullabile ai sensi dell'art. 1427 c.c. per errore, in quanto l'attrice l'avrebbe concluso al fine di soddisfare pretese creditorie della banca di fatto inesistenti.
Chiedeva: accertare che nulla è dovuto dall'attrice a e della RO
; condannare la convenuta alla corresponsione della somma di Euro CP_1
1.398.520,94. Con vittoria di spese di giudizio.
A seguito dell'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva proposta dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta relativamente al conto corrente n. 335, chiedeva e veniva autorizzata alla chiamata in causa della terza, , Controparte_2
verso la quale ha proposto domanda di accertamento negativo e di condanna alla restituzione, limitatamente alla somma di Euro 775.594,73.
Parte convenuta, , si RO costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza delle domante di parte attrice sotto molteplici profili.
Con riferimento al conto corrente ordinario n. 554/10/26: 1) l'eccezione di nullità per mancata forma scritta e sottoscrizione sarebbe priva di pregio, in quanto smentita dalla produzione del contratto e poiché, sebbene il contratto non fosse stato sottoscritto dal funzionario della banca, esso avrebbe avuto comunque regolare esecuzione;
2) la supposta violazione della reciprocità nella capitalizzazione degli interessi sarebbe infondata;
3) l'illegittima capitalizzazione sul conto anticipi sarebbe del tutto generica;
4)
l'attrice avrebbe omesso di indicare in relazione a quale rapporto e per quali operazioni di addebito – a suo dire illegittimo- la banca avrebbe operato in contrasto con i criteri pattuiti per regolare le operazioni di accredito e di addebito con le valute indicate nei documenti
4 contabili e negli estratti conto periodicamente inviati;
5) le contestazioni sarebbero generiche e sovrapponibili ad ogni rapporto bancario;
6) il contratto di apertura credito accederebbe normalmente a conto corrente di corrispondenza;
7) con riferimento al conto anticipi 554/51/67, essendo estinto in data 27/06/2003, ogni pretesa sarebbe prescritta;
8)
I criteri fissati dalla l.7 marzo 1996 n. 108 (entrata in vigore il successivo 3.4.1997) per la determinazione del carattere usurario degli interessi non troverebbero applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge e, anche laddove il superamento del tasso soglia si verificasse successivamente alla stipulazione, tale situazione sarebbe irrilevante;
9) nella denegata ipotesi in cui il sopravvenuto superamento della soglia di usura fosse rilevante, parte attrice avrebbe errato nel considerare la commissione di massimo scoperto nella rilevazione del tasso effettivo globale medio per il periodo anteriore al 01/01/2010 (come disposto dall'art. 2 bis del D.L.
185 del 2008).
Con riferimento al conto corrente n. 335, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto tale rapporto non risulterebbe trasferito da Cassa di Risparmio della Spezia a e, conseguentemente, non comparirebbe tra le sofferenze cedute da Controparte_5
a . Controparte_5 RO
Relativamente ai Mutui contratti con rogito del Notaio del 30/01/2005, eccepiva: Per_1
1) l'attrice non avrebbe allegato quali posizioni debitorie sarebbero state estinte attraverso tale mutuo, in ogni caso tale finalità non renderebbe inesistente o illegittima la causa del contratto;
2) le obbligazioni restitutorie sarebbero puntualmente disciplinate nel contratto e da piani di ammortamento, il regime di capitalizzazione alla francese non sarebbe foriero
Par di anatocismo;
3) nei contratti di mutuo gli interessi ed l sarebbero puntualmente indicati;
4) la determinazione del tasso di interesse ancorandolo al parametro Euribor non sarebbe contraria alle norme antitrust, in quanto non vi sarebbe prova della partecipazione ad un accordo anticoncorrenziale;
5) la tesi di parte attrice per cui il tasso di mora andrebbe a comporre il TAEG sarebbe erronea in quanto andrebbe a sommare elementi aritmeticamente disomogenei e considerando unitariamente tassi destinati ad operare alternativamente;
6) l'eccezione di annullabilità del mutuo fondiario per errore sarebbe prescritta per decorrenza del termine quinquennale dal compimento dell'atto (31/01/2005), oltre che infondata nel merito.
La domanda di ripetizione dell'indebito risulterebbe indeterminata e frutto di calcoli erronei.
Eccepiva altresì la prescrizione di tutti i versamenti intervenuti nel decennio precedente a quello antecedente alla notifica dell'atto di citazione.
5 Da ultimo eccepiva la compensazione fra gli eventuali crediti che dovessero risultare provati in favore dell'attrice ed i debiti scaturenti dal contratto di mutuo.
Chiedeva: il rigetto delle domande di parte attrice. Con vittoria di spese di lite.
Parte terza chiamata, , si costituiva eccependo, relativamente al Controparte_2
contratto di conto corrente n. 335: 1) parte attrice avrebbe prodotto solo estratti conto parziali, senza produrre alcun documento contrattuale, la convenuta precisava che l'ingiunzione per la consegna della documentazione contrattuale sarebbe stata opposta;
2) le allegazioni di parte attrice sarebbero generiche, in quanto applicabili astrattamente ad ogni rapporto bancario e non ancorate al caso concreto, oltre che destituite di prova;
3) la prescrizione con riguardo ad addebiti seguiti da rimesse solutorie anteriori al decennio precedente la notificazione dell'atto di citazione e con riguardo a rapporti chiusi in epoca anteriore al decennio;
4) i calcoli operati da parte attrice risulterebbero frutto di una metodologia di calcolo errata e contraddittoria rispetto a quanto esposto dall'attrice stessa.
Chiedeva: il rigetto della domanda di parte attrice. Con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Circa la posizione di Controparte_6
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la società Controparte_6
interviene nel giudizio dichiarando di essere cessionaria dei crediti della convenuta,
“richiamate integralmente le difese già spiegate dalla allora convenuta
[...]
, fatte proprie dall'odierna avente causa RO
(cessionaria dei crediti ex art. 58 TUB1)”.
Successivamente, con atto di intervento del 26/01/2024, deposita relativa procura alle liti (rilasciata il giorno 25/01/2024) ed estratto Gazzetta Ufficiale in cui si notificava l'avvenuta cessione del credito (doc. n. 4).
Si rileva come nessuna delle parti abbia chiesto l'estromissione della convenuta,
e della , che è sempre rimasta parte RO CP_1
processuale e verso la quale parte attrice ha proposto la propria domanda anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Secondo univoca giurisprudenza di legittimità: “Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il
6 presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.
(Fattispecie nella quale il ricorso per cassazione, nonostante la relativa indicazione, era privo di procura in calce, recando invece una procura su foglio separato, non spillato né numerato, sul quale non era presente alcun segno che facesse propendere per l'iniziale congiunzione con l'atto cui accedeva)” (Cassazione civile sez. III, 15/11/2022, n.33518, Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7965,
Cassazione civile sez. VI, 29/07/2021, n.21777, in conformità con SS.UU.
13431/2014).
In tema di legittimazione, tanto sostanziale quanto processuale, si ricordano i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito: “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito” (Cassazione civile sez. III, 07/10/2024,
n.26127, Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, n.5857), in maniera ancora più specifica: “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà
7 essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023,
n.17944).
Nel caso di specie, a sostegno della propria legittimazione, ha Controparte_3 prodotto unicamente l'avviso di avvenuta cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 05/05/2018 unitamente all'atto di intervento del 26/01/2024, quando ormai le preclusioni istruttorie erano già ampiamente decorse . Di conseguenza, tale produzione deve ritenersi inammissibile ed il diritto della terza intervenuta non provato.
Circa i rapporti di conto corrente
la posizione di occorre entrare nel merito delle domande Pt_3 Controparte_3 svolte dall'attrice nei confronti degli istituti di credito.
Preliminarmente occorre osservare che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità: “Nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall'art. 117, comma 3, TUB (azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2,
TUB), va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cassazione civile sez. I, 21/06/2018, n.16362
SS.UU. 898/2018). Di conseguenza, l'eccezione di nullità per mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'istituto di credito non può che essere rigettata.
Si ricorda altresì che il divieto di rinvio alle condizioni d'uso piazza è stato introdotto con l'art. 4 L. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 T.U.B. Il contratto di specie è stato concluso 28/05/1973. Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità: “Le norme che prevedono la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuso nell'art.
117 del d.lgs. n. 385 del 1993, non sono retroattive, al pari di quelle in materia di interessi usurari e tale irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale dettata dal legislatore”
(Cassazione civile sez. I, 31/12/2019, n.34740). Di conseguenza il contratto non può
8 considerarsi affetto da nullità, ma i tassi eventualmente applicati, ove non assistiti da una specifica pattuizione, dovrebbero essere sostituiti da quelli in misura legale.
Stabilito che il contratto di conto corrente non è affetto da nullità originaria, venivamo a considerare le diverse doglianze mosse da parte attrice.
Le azioni esperite da nei confronti di entrambi gli istituti di Parte_1 credito sono domande di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito con cui il cliente richiede di accertare l'inesistenza di un debito nei confronti della banca e la restituzione di quanto indebitamente versato alla banca durante il rapporto contrattuale a causa dell'applicazione di clausole ed oneri illegittimi.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità in materia di azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito: “In tema di contratto di conto corrente bancario è il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle a essere onerato di provare
l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cassazione civile sez. I, 22/05/2024, n.18227).
In maniera ancora più specifica: “In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio. In particolare, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo. In linea generale, l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti
9 oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se
l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9757).
È stato altresì precisato che “In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022, Rv. 663942 01; in generale, è stato affermato da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021).
È principio consolidato in giurisprudenza che l'attore ha lo specifico onere di allegare, sin dall'atto introduttivo, gli specifici fatti costitutivi della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio e specificare il petitum formale e sostanziale
(provvedimento chiesto al giudice e bene della vita tutelato) oltre che la causa petendi
(specifiche ragioni di fatto e di diritto della domanda) così da delimitare l'oggetto della domanda e del giudizio al fine di porre immediatamente il convenuto nella condizione di prendere puntuale posizione sui fatti di causa ancor prima di dare al Giudice contezza del
Thema decidendum (Cass. SS. UU. 8077/2012).
L'onere di puntuale allegazione non può essere sopperito semplicemente rimandando ai documenti prodotti, quali la consulenza di parte. Tale principio è stato accolto da copiosa giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord
5.6.2020; Trib. Velletri 18.6.2019, oltre a precedenti di questo Ufficio che ne rivelano un orientamento costante a livello locale).
Nel caso di specie le domande dell'attrice si fondano su allegazioni del tutto generiche. Infatti, nell'atto introduttivo e nei successivi atti di parte, aldilà dell'elencazioni di massime giurisprudenziali e di norme che sarebbero state violate, non vi è specifica indicazione dei periodi in cui in cui gli interessi avrebbero superato il tasso legale né quello di usura né in che misura, in quali periodi e per quali poste sarebbe stata applicata illegittimamente la commissione di massimo scoperto, l'anatocismo, gli addebiti relativi ai
10 conti anticipi, né l'indicazione delle singole rimesse con le relative date e importi. Infatti, parte attrice allega unicamente le somme dei vari oneri che sarebbero stati applicati con riferimento all'intero rapporto contrattuale.
Da queste considerazioni consegue che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è stata avanzata per sopperire all'onere di allegazione e di prova che non è stato assolto da parte attrice e pertanto deve intendersi inammissibile in quanto esplorativa.
Per i motivi sopra esposti si ritiene che, non avendo l'attrice soddisfatto l'onere di allegazione e di prova, le domande dalla stessa proposte non possano che essere rigettate.
Circa i mutui redatti con rogito del 31/01/2005 notaio Per_1
Parte attrice lamenta la nullità del mutuo fondiario “perché non destinato ad erogare una somma mutuata al mutuatario bensì acceso strumentalmente dalla banca per estinguere pregresse posizioni debitorie”.
In tema di mutuo solutorio, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, ammettendone la piena legittimità e validità come titolo esecutivo: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo” (Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841).
In considerazione di questo principio di diritto, la doglianza mossa da parte attrice non può che essere rigettata.
Nell'atto di citazione, l'attrice lamenta altresì che il tasso di interesse applicato risulterebbe indeterminabile poiché “l'indice posto a base del calcolo non è specificato in maniera compiuta e sufficiente ad individuare, tempo per tempo, senza alcun dubbio ed in modo univoco l'esatto valore dell'indice stesso” e non sarebbero “espressamente riportate tutte le voci che compongono questi tassi”.
Relativamente al mutuo concluso con Banca Intesa S.p.a., l'art. 4 del contratto (pag. 23 allegato n. 21 parte attrice), prevede: “a) che il tasso di interesse sia stabilito nella misura iniziale del 3,600% (tre virgola seicento per cento) nominale annuo. Tale tasso sarà preso
11 a base per il calcolo degli interessi sino alla fine del semestre solare in corso alla data del rilascio della somma sino alla fine del semestre solare, o comunque dal novantesimo giorno da oggi. Per ogni successivo semestre si applicherà il tasso corrispondente all'interesse semestrale risultante dalla somma dei seguenti addendi: una quota fissa di punti 0,900 (zero virgola novecento); una quota variabile costituita dal tasso semestrale, arrotondato allo 0,01 superiore, parti ad ½ del tasso nominale annuo EURIBOR (Euro
Interbank Offered Rate) sei mesi, rilevato a cura della FBE (European Banking Federation)
e dell'ACI (Financial Markets Assocation) sul circuito Dow Jones Telerate attualmente alla pagina 248 all'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente ciascun semestre di applicazione (data=valuta) e pubblicato di norma da “il Sole 24 ore”. Detto tasso Euribor sarà moltiplicato per i giorni effettivi del semestre in applicazione e diviso per 180. Se il tasso Euribor non fosse disponibile per il giorno previsto, verrà utilizzata la rilevazione del terz'ultimo o, in subordine, del penultimo giorno lavorativo. In caso di indisponibilità del tasso EURIBOR si farà riferimento al tasso di rendimento annuo, al lordo delle ritenute fiscali, dei buoni del tesoro semestrali, così come comunicato dalla Banca d'Italia e relativo all'ultima asta tenutasi immediatamente precedente la data di mancata rilevazione del parametro. […] L'indicatore sintetico di costo 8I.S.C.) è pari al 4,08% ed è stato calcolato sulla base del valore Euribor rilevato per valuta il primo giorno del mese di stipula del presente contratto tenendo conto delle spese di istruttoria e di perizia”.
Con riferimento al contratto di mutuo stipulato con Cassa di Risparmio di Firenze Spa, il contratto, all'art. 2 (pag. 87 del contratto, allegato n. 21 di parte attrice) prevede espressamente: “per la prima rata di preammortamento, sarà applicato un tasso di interesse nominale annuo determinabile con il criterio descritto più avanti in questo articolo;
per le successive rate di preammortamento e ammortamento sarà applicato un tasso di interesse semestrale pari a un mezzo del tasso nominale annuo determinabile con il seguente criterio: media aritmetica dei tassi su base annua dell'EURIBOR a 6 mesi, rilevati a cura della Federazione Bancaria Europea, per valute relative ai giorni lavorativi del secondo mese solare antecedente il semestre di applicazione, arrotondata allo 0,05 superiore e maggiorata di 2 (due) punti percentuali. L'ammontare delle spese d'istruttoria relative alla presente operazione e che saranno recuperate in sede di erogazione è pari a
Euro 2.000,00. [...] Valore del parametro d'indicizzazione per la determinazione del tasso variabile alla data odierna Media del mese di novembre 2004 = 2,25%; il valore dell'I.S.C.
(indicatore sintrtico di costo – calcolato sulla base dei giorni effettivi del calendario) del presente finanziamento risulta pari: 4,42% (poiché l'erogazione avverrà in data futura e non conosciuta, nel calcolo si è ipotizzato che l'erogazione avvenga in data odierna). […]”
12 Il successivo art. 3 prevede: “la durata complessiva della presente operazione è fissata in
132 mesi. L'ammortamento del mutuo dovrà avvenire entro 10 (dieci) anni decorrenti dal 1 febbraio 2006 mediante n. 20 rate/semestrali costanti posticipate, ciascuna comprensiva di una quota progressivamente crescente di capitale e di una di interesse, scadente l'ultimo giorno del semestre. Per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data di erogazione della somma mutuata di Euro 360.000,00 di cui all'art. 1 del presente atto ed il giorno antecedente l'inizio dell'ammortamento come sopra indicato, saranno dovute rate di soli interessi. Le rate di preammortamento avranno la stessa periodicità delle rate di ammortamento come sopra definite e scadranno l'ultimo giorno del semestre, ad eccezione della prima che potrà avere durata inferiore”.
Si evidenzia altresì che in calce al rogito notarile in cui sono contenuti i contratti di mutuo, sono allegati i documenti di sintesi ed i piani di ammortamento.
Da quanto premesso, si evince chiaramente come il tasso di interesse fosse puntualmente determinato per entrambi i contratti di mutuo e la doglianza mossa dall'attrice del tutto priva di pregio.
Parte attrice censura altresì la nullità dei contratti di mutuo per l'indicizzazione dei tassi di interesse al parametro Euribor.
Parte della giurisprudenza ha riconosciuto che la determinazione del tasso di interesse ancorandolo all'indice Euribor possa essere nulla per violazione della normativa antitrust:
“Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (Cassazione civile sez.
III, 13/12/2023, n.34889).
Tuttavia, occorre sottolineare, in primo luogo, che la questione è tuttora dibattuta, tanto che è stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite (Cassazione civile sez. I, 19/07/2024,
n.19900).
13 In secondo luogo si deve ricordare che la stessa Sezione III, in una pronuncia successiva, ha condivisibilmente specificato quanto segue: “Nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all'Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali censurate dalla Commissione Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità (anche temporanea) di determinazione dell'oggetto, deve essere fornita compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor;
in caso di adempimento, la nullità parziale comporta la sostituzione in via normativa del contenuto delle clausole, nel caso in cui non sia possibile addivenire al valore genuino” (Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007).
Nel caso di specie, parte attrice non ha in alcun modo provato l'adesione degli istituti di credito ad un accordo in violazione della normativa a tutela della concorrenza, pertanto anche tale doglianza non può che essere rigettata
Con riferimento alla doglianza per cui l'applicazione del regime di capitalizzazione
“alla francese” sarebbe foriera di anatocismo occulto ed incertezza sulla determinazione del tasso di interesse, basta ricordare la recente e condivisibile pronuncia delle Sezioni Unite, per cui: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130), oltre alle pronunce successive in tema di mutuo a tasso variabile: “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
14 (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382).
Di conseguenza, anche questa doglianza, oltre ad essere generica, in quanto non fa alcuna differenza fra i due mutui né specifica la misura in cui l'anatocismo avrebbe determinato la variazione dei costi del finanziamento, è da ritenersi giuridicamente infondata.
Relativamente al supposto superamento della soglia di usura , si rileva come parte attrice abbia allegato genericamente il superamento del tasso soglia, senza indicare per quanto tale tasso sia stato superato, né differenziare in alcun modo fra i due contratti di mutuo, rimandando semplicemente alla propria CTP e richiedendo CTU al fine di accertare un eventuale superamento.
In applicazione dei principi enunciati nel paragrafo relativo ai contratti di conto corrente, si deve ritenere l'allegazione generica e la CTU, benché ammessa (da precedente G.I.), esplorativa.
Di conseguenza, in applicazione del principio di diritto esposto nel paragrafo dedicato ai rapporti di conto corrente ed in considerazione altresì del principio per cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte
15 dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8498), non si ritiene assolto l'onere di specifica allegazione.
Con riferimento all'eccezione di annullabilità dei mutui ex art. 1427 c.c., in quanto sarebbero stati contratti sull'erroneo convincimento di soddisfare esposizioni debitorie verso gli istituti di credito asseritamente inesistenti , non essendo fondata la domanda di accertamento negativo proposta dall'attrice, non può di conseguenza essere sussistente l'errore.
Da ultimo, si rileva come l'allegazione per cui “risulterebbero inoltre ulteriori adempimenti parziali del mutuo”, effettuata con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. del 02/03/2020, deve essere dichiarata inammissibile in quanto rappresenta allegazione nuova che non può essere attuata con tale memoria, ma avrebbe dovuto essere esposta nell'atto introduttivo.
Per tutte le ragioni sviluppate nella motivazione di cu i sopra, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese di lite, si ricorda il seguente principio di diritto:
“Il cd. criterio del decisum e non del disputatum e', dunque, quello prescelto dal D.M. n.
140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5 D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della
16 controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n.8449, Cassazione civile sez. III,
06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI, 30/11/2022, n.35195).
Tale orientamento e principio di diritto è applicabile anche all'art. 5 D.M. 55/2014 comma
1, in quanto, in tema determinazione del valore della domanda di pagamento somme, dispone: “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di procedura civile o alla legislazione speciale”, ricalcando sostanzialmente quanto prescritto dal precedente decreto.
“In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti” (Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10367). La stessa pronuncia specifica cosa si intende per “posizione processuale”: "parti aventi la stessa posizione processuale" debbano intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore. Tanto si desume dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14, il quale contempla l'ipotesi dell'avvocato che assista più parti le quali abbiano sì la medesima posizione processuale, ma la cui difesa comporti l'esame di identiche questioni. Da questa previsione dunque è lecito argomentare, a contrario, che l'"identità di posizione processuale" di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 non coincide con l'identità di questioni da esaminare e decidere. Non può quindi condividersi quanto affermato da una parte della dottrina, secondo cui "identità di posizione processuale" vorrebbe dire identità di petitum e di causa petendi. Se, infatti, due soggetti formulassero la medesima domanda fondandola sulle medesime ragioni, l'identità di "posizione processuale" finirebbe per coincidere con
l'identità di domanda, e si priverebbe di senso l'art. 4, comma 4, d.m. 55/14, ove si ammette che possa esservi identità di posizione processuale, ma non di questioni da esaminare. L'art. 4, comma 2, d.m. 55/14, in definitiva, riguarda in modo onnicomprensivo
l'ipotesi in cui il medesimo difensore assiste parti che hanno la medesima posizione
17 processuale formale: vuoi di attore, vuoi di convenuto, vuoi di interveniente, vuoi di terzo chiamato. La regola ivi prevista si applica dunque a tutte queste ipotesi, con una sola eccezione: quella prevista dal comma 4, e cioè l'ipotesi in cui il medesimo avvocato assiste più parti che hanno sì la medesima veste formale (tutto attori, tutti convenuti, ecc.), ma la cui difesa richiede l'esame di distinte questioni di fatto o di diritto” In sintesi, nell'ipotesi “dell'avvocato che assista più parti non aventi la medesima posizione processuale nel senso indicato: in tal caso è dovuto un compenso autonomo per ciascuna delle parti assistite, da calcolarsi sul valore della causa determinato secondo i criteri indicati supra, al precedente par 4.6 (si pensi, ad esempio, al difensore che assista una parte come attore o convenuto, e altra parte intervenuta o chiamata in causa” (Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10367).
Ai fini del calcolo del valore della controversia, il richiamato punto 4.6 della citata pronuncia prevede: “Le situazioni rilevanti ai fini della regolazione delle spese, e che possono dunque teoricamente verificarsi sono sei:
a) le domande proposte da un solo attore contro un solo convenuto si sommano tra loro, come stabilito dal combinato disposto degli artt. 10, comma secondo, e 104 c.p.c. (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 16318 del 26/07/2011);
b) la domanda principale e la domanda riconvenzionale si sommano tra loro (Sez. 2,
Sentenza n. 6469 del 27/11/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2238 del 21/06/1969);
c) le domande proposte da un solo attore contro più convenuti (ad es., nel caso di debitori solidali: litisconsorzio facoltativo passivo) non si sommano tra loro (Sez. 1, Sentenza n.
3968 del 27/11/1975);
d) le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 6236 del
24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione;
Sez. L, Sentenza n. 6901 del
14/12/1982; Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2946 del
05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962).
Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983), dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c. (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962, Rv. 254645 - 01); tale consolidata conclusione, per quanto si dirà, è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m.
18 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Sez. 2 - , Sentenza n. 26614 del
21/12/2016);
e) la domanda principale e quella di garanzia proposta dal convenuto nei confronti d'un terzo chiamato in causa non si sommano, ed il valore della causa va determinato in base al valore della domanda principale, anche se non coincidente col valore della domanda di garanzia (Sez. 3 - , Ordinanza n. 11742 del 15/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 4529 del
30/07/1984).
f) le domande proposte in via subordinata l'una all'altra non si sommano tra loro (Cass. civ., sez. II, 25-09-2018, n. 22711)”.
Nel caso in esame, in applicazione dei summenzionati principi, RO
e della , benché assistite da un solo difensore,
[...] Controparte_7
hanno posizioni processuali diverse (rispettivamente convenuta e terza chiamata). Di conseguenza debbono essere liquidati due distinti compensi, il cui valore è determinato secondo le domande svolte dall'attrice nei rispettivi confronti.
In applicazione di detti principi, le spese processuali, poste a carico dell'attrice, da rifondere in favore di parte convenuta, RO
sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014,
[...]
n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 1.000.001 Euro
2.000.000 (valore della causa: Euro 1.398.520,94 in relazione all'azione proposta dall'attrice nei confronti di e della ) nei valori RO CP_1
standard per tutte le fasi di giudizio.
In applicazione di detti principi, le spese processuali, poste a carico dell'attrice, da rifondere in favore della terza chiamata, , sono liquidate, ratione Controparte_2
temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U.,
Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 520.001 a Euro 1.000.000 (valore della causa: Euro
775.594,73 in relazione alla domanda più elevata, proposta dall'attrice nei confronti di
19 e della ) nei valori standard per tutte le fasi di RO CP_1
giudizio.
Relativamente alla posizione di considerato che la stessa non Controparte_3
ha dimostrato la propria legittimazione sostanziale, considerato tuttavia il rigetto nel merito delle di tutte le domande proposte dall'attrice, si deve ritenere sussistente la soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e pertanto l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA le domande proposte dall'attrice;
2. DICHIARA TENUTA e per l'effetto CONDANNA, parte attrice, Parte_1
liquidazione, al pagamento, in favore di parte convenuta,
[...] [...]
e della , delle spese processuali del presente RO CP_1
giudizio, che liquida in Euro 37.951,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
3. DICHIARA TENUTA e per l'effetto CONDANNA, parte attrice, Parte_1
in liquidazione, al pagamento, in favore di parte terza chiamata,
[...] [...]
, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Controparte_2
Euro 29.193,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
4. COMPENSA integralmente le spese fra l'attrice e la terza intervenuta, CP_3
[...]
5. PONE le spese di CTU, liquidate con separato decreto, deliberato e depositato in data 30.05.2025, definitivamente ed interamente a carico di parte attrice
[...]
. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 30.05.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 941 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2018, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. CLAUDIO CECCHELLA, Avv. ANDREA MILANTA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) RO P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. SERGIO MENCHINI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
Nonché
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
DIFENSORE: Avv. SERGIO MENCHINI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
TERZA CHIAMATA
e
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
DIFENSORE: Avv. SERGIO MENCHINI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE INTERVENUTA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: contratti bancari.
* * * * * * * * * * * *
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 18/02/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 19/02/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 08/03/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 20 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 08/03/2025, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 28/03/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 17/04/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 23/04/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
2 Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * *
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice, liquidazione, citava in giudizio Parte_1
e della , svolgendo varie allegazioni fattuali e RO CP_1
giuridiche che sono qui di seguito sintetizzate.
Innanzi tutto, parte attrice precisava che, l'istituto di credito convenuto, nonostante avesse agito con ricorso monitorio, non avrebbe provveduto a consegnare la documentazione relativa ai contratti intercorrenti fra l'attrice e la banca convenuta.
Secondo l'attrice il contratto di conto corrente ordinario n. 554/10/26, inizialmente stipulato con , sarebbe stato nullo sotto diversi profili: 1) il Controparte_4
contratto di apertura di c.c. ordinario del 28/05/1973 non indicherebbe tassi e condizioni economiche e sarebbe sottoscritto dal solo correntista, col solo visto da parte della banca;
2) la copia di accettazione degli affidamenti sarebbe sottoscritta dal solo correntista, senza riportare la data;
3) la copia delle concessioni di credito del 24/03/2009 senza tassi e condizioni economiche sarebbe sottoscritta dalla sola banca;
4) la copia delle concessioni di credito del 29/10/2009 non riporterebbe tassi e condizioni economiche.
Le condizioni applicate al conto corrente sarebbero, inoltre, nulle per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 1283, 1284, 1815, 1366, 1375 c.c.; 2) la banca non avrebbe comunicato la variazione delle condizioni economiche al correntista ed applicando condizioni peggiorative, in violazione degli artt. 117, 118, 119 d.lgs. 385/1993; 3) l'istituto non avrebbe indicato le reali condizioni applicate;
4) sarebbero stati applicati interessi oltre la soglia di usura.
La banca avrebbe, senza l'autorizzazione del correntista, collegato al conto corrente costi provenienti da altri rapporti contrattuali (conti anticipi), comportando l'ulteriore aggravio di interessi passivi, producendo un ulteriore effetto anatocistico.
L'attrice procedeva pertanto a determinare il T.E.G. che sarebbe stato applicato dalla banca, ed alla rideterminazione del saldo, anche con riferimento ai diversi conti anticipi accessori.
L'attrice censurava altresì il rapporto di Conto corrente n. 335, originariamente stipulato con Cassa di Risparmio di Firenze Spa, che sarebbe stato ceduto dapprima a Cassa di
Risparmio della Spezia Spa e successivamente ad . In primo luogo, Controparte_5
lamentava che la banca non avrebbe inviato la documentazione contrattuale, nonostante
3 le richieste. In merito al rapporto contrattuale, l'attrice svolgeva le stesse censure mosse al conto corrente n. 554/10/26.
Procedeva pertanto a determinare gli oneri che sarebbero stati applicati dalla , ed CP_4
alla rideterminazione del saldo, anche con riferimento ai diversi conti anticipi accessori.
Da ultimo lamentava la nullità dei mutui del 31/01/2005 (Rogito Notaio doc. Per_1
n. 21) contratti con Cassa di Risparmio di Lucca e Banca Intesa Spa, in quanto accesi unicamente per estinguere pregresse posizioni debitorie con l'istituto di credito stesso poiché priva di causa. I contratti di mutuo presenterebbero ulteriori profili di nullità: 1)
l'interesse pattuito risulterebbe indeterminato e indeterminabile;
2) il tasso di interesse è indicizzato utilizzando l'Euribor a 6 mesi, in violazione dell'art. 2 L. 287/1990; 3) sarebbe stato applicato regime di capitalizzazione alla francese, comportante anatocismo occulto;
4) il tasso d'interesse applicato supererebbe la soglia di usura.
Inoltre, il mutuo sarebbe annullabile ai sensi dell'art. 1427 c.c. per errore, in quanto l'attrice l'avrebbe concluso al fine di soddisfare pretese creditorie della banca di fatto inesistenti.
Chiedeva: accertare che nulla è dovuto dall'attrice a e della RO
; condannare la convenuta alla corresponsione della somma di Euro CP_1
1.398.520,94. Con vittoria di spese di giudizio.
A seguito dell'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva proposta dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta relativamente al conto corrente n. 335, chiedeva e veniva autorizzata alla chiamata in causa della terza, , Controparte_2
verso la quale ha proposto domanda di accertamento negativo e di condanna alla restituzione, limitatamente alla somma di Euro 775.594,73.
Parte convenuta, , si RO costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza delle domante di parte attrice sotto molteplici profili.
Con riferimento al conto corrente ordinario n. 554/10/26: 1) l'eccezione di nullità per mancata forma scritta e sottoscrizione sarebbe priva di pregio, in quanto smentita dalla produzione del contratto e poiché, sebbene il contratto non fosse stato sottoscritto dal funzionario della banca, esso avrebbe avuto comunque regolare esecuzione;
2) la supposta violazione della reciprocità nella capitalizzazione degli interessi sarebbe infondata;
3) l'illegittima capitalizzazione sul conto anticipi sarebbe del tutto generica;
4)
l'attrice avrebbe omesso di indicare in relazione a quale rapporto e per quali operazioni di addebito – a suo dire illegittimo- la banca avrebbe operato in contrasto con i criteri pattuiti per regolare le operazioni di accredito e di addebito con le valute indicate nei documenti
4 contabili e negli estratti conto periodicamente inviati;
5) le contestazioni sarebbero generiche e sovrapponibili ad ogni rapporto bancario;
6) il contratto di apertura credito accederebbe normalmente a conto corrente di corrispondenza;
7) con riferimento al conto anticipi 554/51/67, essendo estinto in data 27/06/2003, ogni pretesa sarebbe prescritta;
8)
I criteri fissati dalla l.7 marzo 1996 n. 108 (entrata in vigore il successivo 3.4.1997) per la determinazione del carattere usurario degli interessi non troverebbero applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge e, anche laddove il superamento del tasso soglia si verificasse successivamente alla stipulazione, tale situazione sarebbe irrilevante;
9) nella denegata ipotesi in cui il sopravvenuto superamento della soglia di usura fosse rilevante, parte attrice avrebbe errato nel considerare la commissione di massimo scoperto nella rilevazione del tasso effettivo globale medio per il periodo anteriore al 01/01/2010 (come disposto dall'art. 2 bis del D.L.
185 del 2008).
Con riferimento al conto corrente n. 335, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto tale rapporto non risulterebbe trasferito da Cassa di Risparmio della Spezia a e, conseguentemente, non comparirebbe tra le sofferenze cedute da Controparte_5
a . Controparte_5 RO
Relativamente ai Mutui contratti con rogito del Notaio del 30/01/2005, eccepiva: Per_1
1) l'attrice non avrebbe allegato quali posizioni debitorie sarebbero state estinte attraverso tale mutuo, in ogni caso tale finalità non renderebbe inesistente o illegittima la causa del contratto;
2) le obbligazioni restitutorie sarebbero puntualmente disciplinate nel contratto e da piani di ammortamento, il regime di capitalizzazione alla francese non sarebbe foriero
Par di anatocismo;
3) nei contratti di mutuo gli interessi ed l sarebbero puntualmente indicati;
4) la determinazione del tasso di interesse ancorandolo al parametro Euribor non sarebbe contraria alle norme antitrust, in quanto non vi sarebbe prova della partecipazione ad un accordo anticoncorrenziale;
5) la tesi di parte attrice per cui il tasso di mora andrebbe a comporre il TAEG sarebbe erronea in quanto andrebbe a sommare elementi aritmeticamente disomogenei e considerando unitariamente tassi destinati ad operare alternativamente;
6) l'eccezione di annullabilità del mutuo fondiario per errore sarebbe prescritta per decorrenza del termine quinquennale dal compimento dell'atto (31/01/2005), oltre che infondata nel merito.
La domanda di ripetizione dell'indebito risulterebbe indeterminata e frutto di calcoli erronei.
Eccepiva altresì la prescrizione di tutti i versamenti intervenuti nel decennio precedente a quello antecedente alla notifica dell'atto di citazione.
5 Da ultimo eccepiva la compensazione fra gli eventuali crediti che dovessero risultare provati in favore dell'attrice ed i debiti scaturenti dal contratto di mutuo.
Chiedeva: il rigetto delle domande di parte attrice. Con vittoria di spese di lite.
Parte terza chiamata, , si costituiva eccependo, relativamente al Controparte_2
contratto di conto corrente n. 335: 1) parte attrice avrebbe prodotto solo estratti conto parziali, senza produrre alcun documento contrattuale, la convenuta precisava che l'ingiunzione per la consegna della documentazione contrattuale sarebbe stata opposta;
2) le allegazioni di parte attrice sarebbero generiche, in quanto applicabili astrattamente ad ogni rapporto bancario e non ancorate al caso concreto, oltre che destituite di prova;
3) la prescrizione con riguardo ad addebiti seguiti da rimesse solutorie anteriori al decennio precedente la notificazione dell'atto di citazione e con riguardo a rapporti chiusi in epoca anteriore al decennio;
4) i calcoli operati da parte attrice risulterebbero frutto di una metodologia di calcolo errata e contraddittoria rispetto a quanto esposto dall'attrice stessa.
Chiedeva: il rigetto della domanda di parte attrice. Con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Circa la posizione di Controparte_6
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la società Controparte_6
interviene nel giudizio dichiarando di essere cessionaria dei crediti della convenuta,
“richiamate integralmente le difese già spiegate dalla allora convenuta
[...]
, fatte proprie dall'odierna avente causa RO
(cessionaria dei crediti ex art. 58 TUB1)”.
Successivamente, con atto di intervento del 26/01/2024, deposita relativa procura alle liti (rilasciata il giorno 25/01/2024) ed estratto Gazzetta Ufficiale in cui si notificava l'avvenuta cessione del credito (doc. n. 4).
Si rileva come nessuna delle parti abbia chiesto l'estromissione della convenuta,
e della , che è sempre rimasta parte RO CP_1
processuale e verso la quale parte attrice ha proposto la propria domanda anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Secondo univoca giurisprudenza di legittimità: “Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il
6 presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.
(Fattispecie nella quale il ricorso per cassazione, nonostante la relativa indicazione, era privo di procura in calce, recando invece una procura su foglio separato, non spillato né numerato, sul quale non era presente alcun segno che facesse propendere per l'iniziale congiunzione con l'atto cui accedeva)” (Cassazione civile sez. III, 15/11/2022, n.33518, Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7965,
Cassazione civile sez. VI, 29/07/2021, n.21777, in conformità con SS.UU.
13431/2014).
In tema di legittimazione, tanto sostanziale quanto processuale, si ricordano i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito: “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito” (Cassazione civile sez. III, 07/10/2024,
n.26127, Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, n.5857), in maniera ancora più specifica: “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà
7 essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023,
n.17944).
Nel caso di specie, a sostegno della propria legittimazione, ha Controparte_3 prodotto unicamente l'avviso di avvenuta cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 05/05/2018 unitamente all'atto di intervento del 26/01/2024, quando ormai le preclusioni istruttorie erano già ampiamente decorse . Di conseguenza, tale produzione deve ritenersi inammissibile ed il diritto della terza intervenuta non provato.
Circa i rapporti di conto corrente
la posizione di occorre entrare nel merito delle domande Pt_3 Controparte_3 svolte dall'attrice nei confronti degli istituti di credito.
Preliminarmente occorre osservare che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità: “Nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall'art. 117, comma 3, TUB (azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2,
TUB), va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cassazione civile sez. I, 21/06/2018, n.16362
SS.UU. 898/2018). Di conseguenza, l'eccezione di nullità per mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'istituto di credito non può che essere rigettata.
Si ricorda altresì che il divieto di rinvio alle condizioni d'uso piazza è stato introdotto con l'art. 4 L. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 T.U.B. Il contratto di specie è stato concluso 28/05/1973. Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità: “Le norme che prevedono la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuso nell'art.
117 del d.lgs. n. 385 del 1993, non sono retroattive, al pari di quelle in materia di interessi usurari e tale irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale dettata dal legislatore”
(Cassazione civile sez. I, 31/12/2019, n.34740). Di conseguenza il contratto non può
8 considerarsi affetto da nullità, ma i tassi eventualmente applicati, ove non assistiti da una specifica pattuizione, dovrebbero essere sostituiti da quelli in misura legale.
Stabilito che il contratto di conto corrente non è affetto da nullità originaria, venivamo a considerare le diverse doglianze mosse da parte attrice.
Le azioni esperite da nei confronti di entrambi gli istituti di Parte_1 credito sono domande di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito con cui il cliente richiede di accertare l'inesistenza di un debito nei confronti della banca e la restituzione di quanto indebitamente versato alla banca durante il rapporto contrattuale a causa dell'applicazione di clausole ed oneri illegittimi.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità in materia di azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito: “In tema di contratto di conto corrente bancario è il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle a essere onerato di provare
l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cassazione civile sez. I, 22/05/2024, n.18227).
In maniera ancora più specifica: “In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio. In particolare, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo. In linea generale, l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti
9 oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se
l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9757).
È stato altresì precisato che “In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022, Rv. 663942 01; in generale, è stato affermato da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021).
È principio consolidato in giurisprudenza che l'attore ha lo specifico onere di allegare, sin dall'atto introduttivo, gli specifici fatti costitutivi della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio e specificare il petitum formale e sostanziale
(provvedimento chiesto al giudice e bene della vita tutelato) oltre che la causa petendi
(specifiche ragioni di fatto e di diritto della domanda) così da delimitare l'oggetto della domanda e del giudizio al fine di porre immediatamente il convenuto nella condizione di prendere puntuale posizione sui fatti di causa ancor prima di dare al Giudice contezza del
Thema decidendum (Cass. SS. UU. 8077/2012).
L'onere di puntuale allegazione non può essere sopperito semplicemente rimandando ai documenti prodotti, quali la consulenza di parte. Tale principio è stato accolto da copiosa giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord
5.6.2020; Trib. Velletri 18.6.2019, oltre a precedenti di questo Ufficio che ne rivelano un orientamento costante a livello locale).
Nel caso di specie le domande dell'attrice si fondano su allegazioni del tutto generiche. Infatti, nell'atto introduttivo e nei successivi atti di parte, aldilà dell'elencazioni di massime giurisprudenziali e di norme che sarebbero state violate, non vi è specifica indicazione dei periodi in cui in cui gli interessi avrebbero superato il tasso legale né quello di usura né in che misura, in quali periodi e per quali poste sarebbe stata applicata illegittimamente la commissione di massimo scoperto, l'anatocismo, gli addebiti relativi ai
10 conti anticipi, né l'indicazione delle singole rimesse con le relative date e importi. Infatti, parte attrice allega unicamente le somme dei vari oneri che sarebbero stati applicati con riferimento all'intero rapporto contrattuale.
Da queste considerazioni consegue che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è stata avanzata per sopperire all'onere di allegazione e di prova che non è stato assolto da parte attrice e pertanto deve intendersi inammissibile in quanto esplorativa.
Per i motivi sopra esposti si ritiene che, non avendo l'attrice soddisfatto l'onere di allegazione e di prova, le domande dalla stessa proposte non possano che essere rigettate.
Circa i mutui redatti con rogito del 31/01/2005 notaio Per_1
Parte attrice lamenta la nullità del mutuo fondiario “perché non destinato ad erogare una somma mutuata al mutuatario bensì acceso strumentalmente dalla banca per estinguere pregresse posizioni debitorie”.
In tema di mutuo solutorio, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, ammettendone la piena legittimità e validità come titolo esecutivo: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo” (Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841).
In considerazione di questo principio di diritto, la doglianza mossa da parte attrice non può che essere rigettata.
Nell'atto di citazione, l'attrice lamenta altresì che il tasso di interesse applicato risulterebbe indeterminabile poiché “l'indice posto a base del calcolo non è specificato in maniera compiuta e sufficiente ad individuare, tempo per tempo, senza alcun dubbio ed in modo univoco l'esatto valore dell'indice stesso” e non sarebbero “espressamente riportate tutte le voci che compongono questi tassi”.
Relativamente al mutuo concluso con Banca Intesa S.p.a., l'art. 4 del contratto (pag. 23 allegato n. 21 parte attrice), prevede: “a) che il tasso di interesse sia stabilito nella misura iniziale del 3,600% (tre virgola seicento per cento) nominale annuo. Tale tasso sarà preso
11 a base per il calcolo degli interessi sino alla fine del semestre solare in corso alla data del rilascio della somma sino alla fine del semestre solare, o comunque dal novantesimo giorno da oggi. Per ogni successivo semestre si applicherà il tasso corrispondente all'interesse semestrale risultante dalla somma dei seguenti addendi: una quota fissa di punti 0,900 (zero virgola novecento); una quota variabile costituita dal tasso semestrale, arrotondato allo 0,01 superiore, parti ad ½ del tasso nominale annuo EURIBOR (Euro
Interbank Offered Rate) sei mesi, rilevato a cura della FBE (European Banking Federation)
e dell'ACI (Financial Markets Assocation) sul circuito Dow Jones Telerate attualmente alla pagina 248 all'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente ciascun semestre di applicazione (data=valuta) e pubblicato di norma da “il Sole 24 ore”. Detto tasso Euribor sarà moltiplicato per i giorni effettivi del semestre in applicazione e diviso per 180. Se il tasso Euribor non fosse disponibile per il giorno previsto, verrà utilizzata la rilevazione del terz'ultimo o, in subordine, del penultimo giorno lavorativo. In caso di indisponibilità del tasso EURIBOR si farà riferimento al tasso di rendimento annuo, al lordo delle ritenute fiscali, dei buoni del tesoro semestrali, così come comunicato dalla Banca d'Italia e relativo all'ultima asta tenutasi immediatamente precedente la data di mancata rilevazione del parametro. […] L'indicatore sintetico di costo 8I.S.C.) è pari al 4,08% ed è stato calcolato sulla base del valore Euribor rilevato per valuta il primo giorno del mese di stipula del presente contratto tenendo conto delle spese di istruttoria e di perizia”.
Con riferimento al contratto di mutuo stipulato con Cassa di Risparmio di Firenze Spa, il contratto, all'art. 2 (pag. 87 del contratto, allegato n. 21 di parte attrice) prevede espressamente: “per la prima rata di preammortamento, sarà applicato un tasso di interesse nominale annuo determinabile con il criterio descritto più avanti in questo articolo;
per le successive rate di preammortamento e ammortamento sarà applicato un tasso di interesse semestrale pari a un mezzo del tasso nominale annuo determinabile con il seguente criterio: media aritmetica dei tassi su base annua dell'EURIBOR a 6 mesi, rilevati a cura della Federazione Bancaria Europea, per valute relative ai giorni lavorativi del secondo mese solare antecedente il semestre di applicazione, arrotondata allo 0,05 superiore e maggiorata di 2 (due) punti percentuali. L'ammontare delle spese d'istruttoria relative alla presente operazione e che saranno recuperate in sede di erogazione è pari a
Euro 2.000,00. [...] Valore del parametro d'indicizzazione per la determinazione del tasso variabile alla data odierna Media del mese di novembre 2004 = 2,25%; il valore dell'I.S.C.
(indicatore sintrtico di costo – calcolato sulla base dei giorni effettivi del calendario) del presente finanziamento risulta pari: 4,42% (poiché l'erogazione avverrà in data futura e non conosciuta, nel calcolo si è ipotizzato che l'erogazione avvenga in data odierna). […]”
12 Il successivo art. 3 prevede: “la durata complessiva della presente operazione è fissata in
132 mesi. L'ammortamento del mutuo dovrà avvenire entro 10 (dieci) anni decorrenti dal 1 febbraio 2006 mediante n. 20 rate/semestrali costanti posticipate, ciascuna comprensiva di una quota progressivamente crescente di capitale e di una di interesse, scadente l'ultimo giorno del semestre. Per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data di erogazione della somma mutuata di Euro 360.000,00 di cui all'art. 1 del presente atto ed il giorno antecedente l'inizio dell'ammortamento come sopra indicato, saranno dovute rate di soli interessi. Le rate di preammortamento avranno la stessa periodicità delle rate di ammortamento come sopra definite e scadranno l'ultimo giorno del semestre, ad eccezione della prima che potrà avere durata inferiore”.
Si evidenzia altresì che in calce al rogito notarile in cui sono contenuti i contratti di mutuo, sono allegati i documenti di sintesi ed i piani di ammortamento.
Da quanto premesso, si evince chiaramente come il tasso di interesse fosse puntualmente determinato per entrambi i contratti di mutuo e la doglianza mossa dall'attrice del tutto priva di pregio.
Parte attrice censura altresì la nullità dei contratti di mutuo per l'indicizzazione dei tassi di interesse al parametro Euribor.
Parte della giurisprudenza ha riconosciuto che la determinazione del tasso di interesse ancorandolo all'indice Euribor possa essere nulla per violazione della normativa antitrust:
“Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (Cassazione civile sez.
III, 13/12/2023, n.34889).
Tuttavia, occorre sottolineare, in primo luogo, che la questione è tuttora dibattuta, tanto che è stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite (Cassazione civile sez. I, 19/07/2024,
n.19900).
13 In secondo luogo si deve ricordare che la stessa Sezione III, in una pronuncia successiva, ha condivisibilmente specificato quanto segue: “Nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all'Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali censurate dalla Commissione Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità (anche temporanea) di determinazione dell'oggetto, deve essere fornita compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor;
in caso di adempimento, la nullità parziale comporta la sostituzione in via normativa del contenuto delle clausole, nel caso in cui non sia possibile addivenire al valore genuino” (Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007).
Nel caso di specie, parte attrice non ha in alcun modo provato l'adesione degli istituti di credito ad un accordo in violazione della normativa a tutela della concorrenza, pertanto anche tale doglianza non può che essere rigettata
Con riferimento alla doglianza per cui l'applicazione del regime di capitalizzazione
“alla francese” sarebbe foriera di anatocismo occulto ed incertezza sulla determinazione del tasso di interesse, basta ricordare la recente e condivisibile pronuncia delle Sezioni Unite, per cui: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130), oltre alle pronunce successive in tema di mutuo a tasso variabile: “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
14 (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382).
Di conseguenza, anche questa doglianza, oltre ad essere generica, in quanto non fa alcuna differenza fra i due mutui né specifica la misura in cui l'anatocismo avrebbe determinato la variazione dei costi del finanziamento, è da ritenersi giuridicamente infondata.
Relativamente al supposto superamento della soglia di usura , si rileva come parte attrice abbia allegato genericamente il superamento del tasso soglia, senza indicare per quanto tale tasso sia stato superato, né differenziare in alcun modo fra i due contratti di mutuo, rimandando semplicemente alla propria CTP e richiedendo CTU al fine di accertare un eventuale superamento.
In applicazione dei principi enunciati nel paragrafo relativo ai contratti di conto corrente, si deve ritenere l'allegazione generica e la CTU, benché ammessa (da precedente G.I.), esplorativa.
Di conseguenza, in applicazione del principio di diritto esposto nel paragrafo dedicato ai rapporti di conto corrente ed in considerazione altresì del principio per cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte
15 dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8498), non si ritiene assolto l'onere di specifica allegazione.
Con riferimento all'eccezione di annullabilità dei mutui ex art. 1427 c.c., in quanto sarebbero stati contratti sull'erroneo convincimento di soddisfare esposizioni debitorie verso gli istituti di credito asseritamente inesistenti , non essendo fondata la domanda di accertamento negativo proposta dall'attrice, non può di conseguenza essere sussistente l'errore.
Da ultimo, si rileva come l'allegazione per cui “risulterebbero inoltre ulteriori adempimenti parziali del mutuo”, effettuata con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. del 02/03/2020, deve essere dichiarata inammissibile in quanto rappresenta allegazione nuova che non può essere attuata con tale memoria, ma avrebbe dovuto essere esposta nell'atto introduttivo.
Per tutte le ragioni sviluppate nella motivazione di cu i sopra, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese di lite, si ricorda il seguente principio di diritto:
“Il cd. criterio del decisum e non del disputatum e', dunque, quello prescelto dal D.M. n.
140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5 D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della
16 controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n.8449, Cassazione civile sez. III,
06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI, 30/11/2022, n.35195).
Tale orientamento e principio di diritto è applicabile anche all'art. 5 D.M. 55/2014 comma
1, in quanto, in tema determinazione del valore della domanda di pagamento somme, dispone: “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di procedura civile o alla legislazione speciale”, ricalcando sostanzialmente quanto prescritto dal precedente decreto.
“In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti” (Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10367). La stessa pronuncia specifica cosa si intende per “posizione processuale”: "parti aventi la stessa posizione processuale" debbano intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore. Tanto si desume dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14, il quale contempla l'ipotesi dell'avvocato che assista più parti le quali abbiano sì la medesima posizione processuale, ma la cui difesa comporti l'esame di identiche questioni. Da questa previsione dunque è lecito argomentare, a contrario, che l'"identità di posizione processuale" di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 non coincide con l'identità di questioni da esaminare e decidere. Non può quindi condividersi quanto affermato da una parte della dottrina, secondo cui "identità di posizione processuale" vorrebbe dire identità di petitum e di causa petendi. Se, infatti, due soggetti formulassero la medesima domanda fondandola sulle medesime ragioni, l'identità di "posizione processuale" finirebbe per coincidere con
l'identità di domanda, e si priverebbe di senso l'art. 4, comma 4, d.m. 55/14, ove si ammette che possa esservi identità di posizione processuale, ma non di questioni da esaminare. L'art. 4, comma 2, d.m. 55/14, in definitiva, riguarda in modo onnicomprensivo
l'ipotesi in cui il medesimo difensore assiste parti che hanno la medesima posizione
17 processuale formale: vuoi di attore, vuoi di convenuto, vuoi di interveniente, vuoi di terzo chiamato. La regola ivi prevista si applica dunque a tutte queste ipotesi, con una sola eccezione: quella prevista dal comma 4, e cioè l'ipotesi in cui il medesimo avvocato assiste più parti che hanno sì la medesima veste formale (tutto attori, tutti convenuti, ecc.), ma la cui difesa richiede l'esame di distinte questioni di fatto o di diritto” In sintesi, nell'ipotesi “dell'avvocato che assista più parti non aventi la medesima posizione processuale nel senso indicato: in tal caso è dovuto un compenso autonomo per ciascuna delle parti assistite, da calcolarsi sul valore della causa determinato secondo i criteri indicati supra, al precedente par 4.6 (si pensi, ad esempio, al difensore che assista una parte come attore o convenuto, e altra parte intervenuta o chiamata in causa” (Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10367).
Ai fini del calcolo del valore della controversia, il richiamato punto 4.6 della citata pronuncia prevede: “Le situazioni rilevanti ai fini della regolazione delle spese, e che possono dunque teoricamente verificarsi sono sei:
a) le domande proposte da un solo attore contro un solo convenuto si sommano tra loro, come stabilito dal combinato disposto degli artt. 10, comma secondo, e 104 c.p.c. (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 16318 del 26/07/2011);
b) la domanda principale e la domanda riconvenzionale si sommano tra loro (Sez. 2,
Sentenza n. 6469 del 27/11/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2238 del 21/06/1969);
c) le domande proposte da un solo attore contro più convenuti (ad es., nel caso di debitori solidali: litisconsorzio facoltativo passivo) non si sommano tra loro (Sez. 1, Sentenza n.
3968 del 27/11/1975);
d) le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 6236 del
24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione;
Sez. L, Sentenza n. 6901 del
14/12/1982; Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2946 del
05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962).
Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983), dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c. (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962, Rv. 254645 - 01); tale consolidata conclusione, per quanto si dirà, è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m.
18 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Sez. 2 - , Sentenza n. 26614 del
21/12/2016);
e) la domanda principale e quella di garanzia proposta dal convenuto nei confronti d'un terzo chiamato in causa non si sommano, ed il valore della causa va determinato in base al valore della domanda principale, anche se non coincidente col valore della domanda di garanzia (Sez. 3 - , Ordinanza n. 11742 del 15/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 4529 del
30/07/1984).
f) le domande proposte in via subordinata l'una all'altra non si sommano tra loro (Cass. civ., sez. II, 25-09-2018, n. 22711)”.
Nel caso in esame, in applicazione dei summenzionati principi, RO
e della , benché assistite da un solo difensore,
[...] Controparte_7
hanno posizioni processuali diverse (rispettivamente convenuta e terza chiamata). Di conseguenza debbono essere liquidati due distinti compensi, il cui valore è determinato secondo le domande svolte dall'attrice nei rispettivi confronti.
In applicazione di detti principi, le spese processuali, poste a carico dell'attrice, da rifondere in favore di parte convenuta, RO
sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014,
[...]
n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 1.000.001 Euro
2.000.000 (valore della causa: Euro 1.398.520,94 in relazione all'azione proposta dall'attrice nei confronti di e della ) nei valori RO CP_1
standard per tutte le fasi di giudizio.
In applicazione di detti principi, le spese processuali, poste a carico dell'attrice, da rifondere in favore della terza chiamata, , sono liquidate, ratione Controparte_2
temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U.,
Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 520.001 a Euro 1.000.000 (valore della causa: Euro
775.594,73 in relazione alla domanda più elevata, proposta dall'attrice nei confronti di
19 e della ) nei valori standard per tutte le fasi di RO CP_1
giudizio.
Relativamente alla posizione di considerato che la stessa non Controparte_3
ha dimostrato la propria legittimazione sostanziale, considerato tuttavia il rigetto nel merito delle di tutte le domande proposte dall'attrice, si deve ritenere sussistente la soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e pertanto l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA le domande proposte dall'attrice;
2. DICHIARA TENUTA e per l'effetto CONDANNA, parte attrice, Parte_1
liquidazione, al pagamento, in favore di parte convenuta,
[...] [...]
e della , delle spese processuali del presente RO CP_1
giudizio, che liquida in Euro 37.951,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
3. DICHIARA TENUTA e per l'effetto CONDANNA, parte attrice, Parte_1
in liquidazione, al pagamento, in favore di parte terza chiamata,
[...] [...]
, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Controparte_2
Euro 29.193,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
4. COMPENSA integralmente le spese fra l'attrice e la terza intervenuta, CP_3
[...]
5. PONE le spese di CTU, liquidate con separato decreto, deliberato e depositato in data 30.05.2025, definitivamente ed interamente a carico di parte attrice
[...]
. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 30.05.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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