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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1578/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3104/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320239005404783 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320239005404783 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 10.04.2024, ricorre contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente impugna l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90054047 83 del 24.02.2023, emessa dall'Agente della Riscossione convenuto, nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 293 2017 0016735135, avente ad oggetto i ruoli formati dall'Amministrazione finanziaria per le imposte Addizionali IRPEF ed IVA anno 2013 per un importo complessivamente dovuto di euro 4.206,60.
In ricorso, notificato all'ente convenuto in data 04.04.2024, si rileva che l'atto impugnato è stato notificato al ricorrente in data 15.03.2024.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, il ricorrente deduce: 1) l'omessa e/o mancata notifica della propedeutica cartella di pagamento;
2) l'intervenuta prescrizione (quinquennale) e/o la decadenza della pretesa tributaria;
3) il mancato rispetto delle formalità previste dalla L. 890/1992 (raccomandata informativa con avviso di ricevimento) 4) la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi;
5) la nullità della cartella di pagamento intimata per omessa e/o irregolare notifica dell'avviso (bonario) di pagamento;
6)
l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente chiede dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi al procuratore costituito.
Con atto depositato in data 29.04.2024 resiste l'Agenzia delle entrate-Riscossione la quale evidenzia l'infondatezza del ricorso e del quale si chiede l'inammissibilità e/o il rigetto, con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. In particolare, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, la cartella di pagamento intimata è stata regolarmente notificata e successivamente non è maturata alcuna prescrizione, atteso che, tra l'altro, si applicano i provvedimenti di sospensione previsti per fronteggiare l'emergenza
COVID 19.
In data 17.06.2024, a seguito della chiamata in causa da parte dell'ADER, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate insistendo sulla legittimità della pretesa erariale relativa al mancato versamento delle imposte di propria competenza -liquidate ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, nonché l'avvenuta comunicazione di irregolarità regolarmente notificata al contribuente in data 27.11.2015.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione convenuta ha sostenuto e documentato che ancor prima dell'odierno atto impugnato è stata regolarmente notificata al ricorrente in data 08.05.2017, a mezzo PEC, la cartella di pagamento intimata;
la stessa cartella è divenuta definitiva per omessa impugnazione entro il previsto termine di decadenza di sessanta giorni successivi alla notificazione delle stesse ex art. 21 D.lgs. n. 546/92 (cfr. documentazione versata in atti). È infondata, quindi, l'eccezione dedotta in merito alla nullità dell'odierno atto impugnato per la mancata comunicazione preventiva ex art. 6 L. 212/2000 ( quinto motivo del ricorso) e/o la mancata notifica dell'avviso di accertamento (sesto motivo del ricorso) che, al cospetto della relativa notifica della presupposta cartella di pagamento, comporta che l'odierna intimazione può essere impugnata soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti al prodromico atto impositivo (cfr. Cassazione n.1434/2006).
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo dell'intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla notifica della predetta cartella, atteso che la prescrizione per i tributi erariali, come nel caso di specie, è decennale (v. Cass. Civ., sez. Trib., ord. n. 3827/2024) e che lo stesso atto è stato notificato in data 08.05.2017 e conseguentemente, alla data di notifica dell'odierna intimazione impugnata
(15.03.2024), non era intervenuta alcuna prescrizione.
Privo di fondamento è anche il motivo di censura relativo al mancato rispetto delle formalità previste dalla
L. 890/92 (terzo motivo del ricorso).
L'Agente delle Riscossione, dalla documentazione versata in atti, ha dimostrato di aver regolarmente notificato la presupposta cartella di pagamento, nel pieno rispetto della L. 890/92; segnatamente ha prima tentato di notificare la cartella a mezzo raccomandata postale e, attesa la mancata consegna al destinatario
(per compiuta giacenza), ha provveduto a notificare l'atto mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/73 (PEC del 05.04.2017 e contestuale deposito telematico presso gli uffici della
Camera di Commercio di Catania – cfr. documentazione versata in atti).
Parimenti infondata la censura di parte ricorrente relativa all'eccepita intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi richiesti con l'atto opposto poiché tale censura poteva essere sollevata impugnando nel termine di legge la cartella di pagamento oggetto del contendere che per non essere stata impugnata è divenuta inoppugnabile.
Superate ed assorbite, dalle questioni prima affrontate, le censure attinenti all'omessa e/o irregolare notifica dell'avviso (bonario) di pagamento (quinto motivo del ricorso) e all'omessa notifica dell'avviso di accertamento
(sesto motivo del ricorso) il ricorso va totalmente rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, va confermata l'impugnata intimazione di pagamento.
Le spese del giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 200,00 (duecento/00) in favore di ciascuna delle parti costituite, oltre agli oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, il 23.01.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3104/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320239005404783 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320239005404783 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 10.04.2024, ricorre contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente impugna l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90054047 83 del 24.02.2023, emessa dall'Agente della Riscossione convenuto, nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 293 2017 0016735135, avente ad oggetto i ruoli formati dall'Amministrazione finanziaria per le imposte Addizionali IRPEF ed IVA anno 2013 per un importo complessivamente dovuto di euro 4.206,60.
In ricorso, notificato all'ente convenuto in data 04.04.2024, si rileva che l'atto impugnato è stato notificato al ricorrente in data 15.03.2024.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, il ricorrente deduce: 1) l'omessa e/o mancata notifica della propedeutica cartella di pagamento;
2) l'intervenuta prescrizione (quinquennale) e/o la decadenza della pretesa tributaria;
3) il mancato rispetto delle formalità previste dalla L. 890/1992 (raccomandata informativa con avviso di ricevimento) 4) la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi;
5) la nullità della cartella di pagamento intimata per omessa e/o irregolare notifica dell'avviso (bonario) di pagamento;
6)
l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente chiede dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi al procuratore costituito.
Con atto depositato in data 29.04.2024 resiste l'Agenzia delle entrate-Riscossione la quale evidenzia l'infondatezza del ricorso e del quale si chiede l'inammissibilità e/o il rigetto, con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. In particolare, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, la cartella di pagamento intimata è stata regolarmente notificata e successivamente non è maturata alcuna prescrizione, atteso che, tra l'altro, si applicano i provvedimenti di sospensione previsti per fronteggiare l'emergenza
COVID 19.
In data 17.06.2024, a seguito della chiamata in causa da parte dell'ADER, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate insistendo sulla legittimità della pretesa erariale relativa al mancato versamento delle imposte di propria competenza -liquidate ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, nonché l'avvenuta comunicazione di irregolarità regolarmente notificata al contribuente in data 27.11.2015.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione convenuta ha sostenuto e documentato che ancor prima dell'odierno atto impugnato è stata regolarmente notificata al ricorrente in data 08.05.2017, a mezzo PEC, la cartella di pagamento intimata;
la stessa cartella è divenuta definitiva per omessa impugnazione entro il previsto termine di decadenza di sessanta giorni successivi alla notificazione delle stesse ex art. 21 D.lgs. n. 546/92 (cfr. documentazione versata in atti). È infondata, quindi, l'eccezione dedotta in merito alla nullità dell'odierno atto impugnato per la mancata comunicazione preventiva ex art. 6 L. 212/2000 ( quinto motivo del ricorso) e/o la mancata notifica dell'avviso di accertamento (sesto motivo del ricorso) che, al cospetto della relativa notifica della presupposta cartella di pagamento, comporta che l'odierna intimazione può essere impugnata soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti al prodromico atto impositivo (cfr. Cassazione n.1434/2006).
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo dell'intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla notifica della predetta cartella, atteso che la prescrizione per i tributi erariali, come nel caso di specie, è decennale (v. Cass. Civ., sez. Trib., ord. n. 3827/2024) e che lo stesso atto è stato notificato in data 08.05.2017 e conseguentemente, alla data di notifica dell'odierna intimazione impugnata
(15.03.2024), non era intervenuta alcuna prescrizione.
Privo di fondamento è anche il motivo di censura relativo al mancato rispetto delle formalità previste dalla
L. 890/92 (terzo motivo del ricorso).
L'Agente delle Riscossione, dalla documentazione versata in atti, ha dimostrato di aver regolarmente notificato la presupposta cartella di pagamento, nel pieno rispetto della L. 890/92; segnatamente ha prima tentato di notificare la cartella a mezzo raccomandata postale e, attesa la mancata consegna al destinatario
(per compiuta giacenza), ha provveduto a notificare l'atto mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/73 (PEC del 05.04.2017 e contestuale deposito telematico presso gli uffici della
Camera di Commercio di Catania – cfr. documentazione versata in atti).
Parimenti infondata la censura di parte ricorrente relativa all'eccepita intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi richiesti con l'atto opposto poiché tale censura poteva essere sollevata impugnando nel termine di legge la cartella di pagamento oggetto del contendere che per non essere stata impugnata è divenuta inoppugnabile.
Superate ed assorbite, dalle questioni prima affrontate, le censure attinenti all'omessa e/o irregolare notifica dell'avviso (bonario) di pagamento (quinto motivo del ricorso) e all'omessa notifica dell'avviso di accertamento
(sesto motivo del ricorso) il ricorso va totalmente rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, va confermata l'impugnata intimazione di pagamento.
Le spese del giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 200,00 (duecento/00) in favore di ciascuna delle parti costituite, oltre agli oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, il 23.01.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano