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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 12.05.2025 da entrambe le parti;
vista l'udienza figurata fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 635/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 di IO IC (RC), titolare della ditta individuale Controparte_1
(P. Iva , con sede in Marina di IO IC
[...] P.IVA_1 alla via Camocelli inf. nr. 32/B, elettivamente domiciliato in Bovalino alla Via Calfapetra n 73, presso lo studio dell'avv. Immacolata Elisabetta Garreffa che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Appellante-
E
(P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cinquefrondi (RC) alla Via Rossini n. 6, presso lo studio dell'avv. Michele Ceruso, il quale la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Annunziata Modafferi, giusta procura in atti;
-Appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7/2023 emessa in data 8.01.2023 e pubblicata in data 9.01.2023 dal Giudice di Pace di Locri – non notificata – Con opposizione a . 222/2018.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 15.5.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza.
Conclusioni nell'interesse di : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Parte_1
Civile di Locri adito, contrariis reiectis ∙ In via pregiudiziale e cautelare sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nella narrativa che precede;
∙ In via principale e nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado n. 7/2023 RG, emessa dal Giudice di Pace di Locri, dott.ssa Puntillo nella causa contrassegnata dal numero 10/2019 RG in data 08/01/2023 e depositata il 09.01.2023 (mai notificata) accogliere le conclusioni di seguito riportate: Accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla ditta Controparte_1
dei confronti della società quantificato in euro
[...] CP_2
1.760,00 per come contenuto nelle fatture contrassegnate dal numero 42/B del 26.05.2015 e 79/B del 31/12/2016 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al G.d.P. di Locri per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c a favore del sottoscritto procuratore, che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Conclusioni nell'interesse di “- Rigettare il gravame in Controparte_2 quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge del presente grado di appello, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari.”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1 - Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, , Parte_1
n.q. di titolare della omonima ditta individuale ha Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 7/2023 emessa l'08-09 gennaio 2023 dal Giudice di Pace di Locri con la quale, in accoglimento parziale della opposizione avanzata da era stato revocato il D.I. n. Controparte_2
222/2018 e accertato che quest'ultima era tenuta al pagamento del solo importo di € 80,00 nei propri confronti, oltre al pagamento delle spese di del giudizio di opposizione (non anche fase monitoria poste a carico del deducente).
A fondamento del gravame ha censurato la predetta sentenza adducendo l'erroneità della stessa nella parte in cui aveva ritenuto non raggiunta la prova circa l'espletamento delle prestazioni effettuate dalla ditta facente capo al deducente in favore della presso i siti del Comune Controparte_2 di Brancaleone e di Africo, essendo quest'ultima affidataria degli impianti di depurazione negli anni 2015 e 2016.
I.2 – Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del Controparte_2 gravame per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.11.2023 ed alla quale si fa rinvio.
I.
3- Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.05.2025, da svolgersi in modalità cartolare.
II.- L'appello - finalizzato a contestare la valutazione del compendio probatorio documentale da parte del giudice di primo grado - va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
II.
1- E' opportuno anteporre alcune considerazioni in punto di diritto prima di procedere alla disamina delle risultanze istruttorie.
Invero, giova dare atto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presenta delle caratteristiche peculiari rispetto ad un ordinario giudizio di cognizione. Colui il quale si oppone alla pretesa fatta valere dal creditore in via monitoria, infatti, introduce un giudizio nel quale egli è solo formalmente attore, poiché, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, parte opposta, ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, soggiacendo ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il
3 convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Trattandosi, nel caso di specie, di credito derivante da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (la domanda, nel giudizio di opposizione, resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, salvo riconvenzionali), spetta, dunque, all'opposto fornire la prova dell'esistenza del rapporto, mentre gli basterà allegare l'inadempimento del debitore- opponente, il quale dovrà dare prova dell'avvenuto pagamento o di altro evento estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa creditoria, e ciò in applicazione dei principi fissati in materia di inadempimento contrattuale dall'art. 1218 c.c.
II.
2-. Ciò posto, in punto di fatto si osserva che il decreto ingiuntivo opposto in primo grado aveva ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 1.750,00 in relazione alle prestazioni espletate dalla ditta sulla rete fognaria e di depurazione dei Comuni di Africo e Pt_1
Brancaleone di cui rispettivamente alle fatture n. 42/B e n. 79/B emesse la prima in data 26.5.2015 e la seconda il 21.12.2016. A fondamento della domanda di pagamento per l'attività espletata l'odierno appellante ha dedotto che essendo la - a proprio dire - sprovvista di Controparte_2 mezzi di autospurgo e delle relative autorizzazioni, era solita avvalersi della propria opera e che vi era un rapporto di collaborazione continuativo per come attestato anche dal bonifico – allegato in atti - con la causale “acconto 2015”; che, la società aveva avuto l'aggiudicazione Controparte_3 dell'impianto di depurazione ' Grande' di Brancaleone dal marzo Pt_2
2015 e prorogato in continuazione sino al mese di dicembre 2016 e, pertanto in un arco temporale in cui – a proprio avviso – rientrerebbero le attività di sturamento e lavaggio dei pozzetti e scarico della rete fognaria svolte dalla ditta appellante;
allo stesso modo, dicasi con riferimento ai lavori espletati nel 2015 per conto della società odierna appellata nell'anno 2015 nel comune di Africo;
che era stata provata la esecuzione delle attività di cui in fattura in primo grado mediante espletamento della prova testimoniale, copia del bonifico contenente l'acconto alle fatture anno 2015 nonché mediante la produzione della missiva a mezzo mail datata 01.9.2017 con la quale la società appellata avrebbe riconosciuto il credito. Ha evidenziato che la richiesta di pagamento era stata sollecitata con comunicazione a mezzo pec dell'11.1.2018 e del 28.2.2018 e che non era stata specificamente contestata in relazione all'an e al quantum debeatur. Ha precisato, infine, la circostanza che destinataria finale delle prestazioni era un Ente pubblico non era idonea ad escludere la possibilità di delegare talune prestazioni atteso che il 'capitolato d'oneri' redatto nel mese di gennaio 2016 dal Comune di Brancaleone e relativo alla gara d'appalto per
4 la gestione dell'impianto di depurazione e manutenzione della rete fognaria consentiva la facoltà per l'impresa appaltatrice di delegare a terzi (art. 8).
II.
3- Si passa ora ad esaminare l'esito delle risultanze istruttorie.
II.3.1- In primo luogo deve darsi atto che solo in sede di gravame la difesa di parte appellante ha materialmente prodotto i buoni lavoro richiamati nelle fatture nn. 42/B del 26.05.2015 e 79/B del 31.12.2016 e non allegati né in sede di monitorio né in primo grado in violazione dell'art.345 c.p.c. secondo cui i nuovi documenti possono essere esibiti in appello se sopravvenuti al giudizio di primo grado o se la parte dimostri di non averli potuti produrre nel primo grado per causa non imputabile (art. 345 cpc). I buoni lavoro sono datati 2015/2016 e, pertanto, evidentemente redatti in un lasso temporale precedente all'instaurazione del giudizio di primo grado ed anche alla procedura monitoria;
pertanto, tale produzione non è ammissibile perché avvenuta per la prima volta in appello. In ogni caso le nuove allegazioni documentali sono del tutto inconferenti, infatti, non indicano in modo specifico e dettagliato il luogo di esecuzione della prestazione, oltre a recare solo la firma della ditta e perciò, in assenza di Controparte_1 contraddittorio con la controparte.
II.3.2- In secondo luogo è ben vero che la prova scritta che, ai sensi dell'art. 634 c.p.c. viene posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo non è sufficiente, di regola, ad assolvere all'onere probatorio che incombe sull'opposto nel giudizio di opposizione, costituendo, invece, un mero indizio, che, a seguito della contestazione del debitore, deve essere integrato da ulteriori clementi probatori (Cass. n. 615/79). Invero è uniformemente sostenuto in giurisprudenza - di legittimità e di merito - che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto il creditore, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).
Resta, peraltro, fermo che l'art. 116 c.p.c. impone al giudice un "prudente" apprezzamento delle prove, e dunque una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto, valutabile dal giudice dell'appello.
5 II.3.3.- Orbene, alla luce del materiale probatorio acquisito agli atti è indubbio che tra le due parti vi fosse un rapporto di collaborazione e che in più occasioni la società appellata si sia avvalsa dell'opera prestata dalla ditta – e tanto si evince dalle dichiarazioni del legale rappresentante Pt_1 della (sentito alla udienza del 22.11.2022) - nonché dalla Controparte_2 missiva a mezzo mail del 05.9.2016 con allegato il bonifico in favore della appellante dell'acconto per l'attività prestata nel 2015 (cfr. all. C alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado) a dimostrazione che vi sia stata attività di collaborazione anche negli anni di cui alle fatture in oggetto (circostanza negata in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società odierna appellata). D'altra parte è circostanza incontestata dalla originaria opponente che non fosse in possesso dei mezzi di autospurgo e che pertanto è verosimile, anche in considerazione di quanto riferito dai testi e in sede di interrogatorio formale, che quanto meno per tale attività – necessaria per l'espletamento delle attività appaltate – fosse stato necessario avvalersi dell'opera della Peraltro, il CP_4 capitolato d'oneri in atti relativo all'affidamento dei lavori parte del comune di Brancaleone alla società consentiva di Controparte_2 delegare determinate attività (art. 8) sicché non coglie nel segno la circostanza – evidenziata dalla difesa di quest'ultima – secondo cui destinatario dei lavori fosse un Ente pubblico essendo le odierne parti processuali legate da un rapporto privatistico.
Ciò premesso quanto alla debenza delle somme portate dalle fatture deve in questa sede valorizzarsi il contenuto della missiva a mezzo mail datata 01.9.2017 inoltrata dall'indirizzo mail: Invero, le Email_1 argomentazioni del Giudice di prime – sarebbero corrette se vi fosse stata una contestazione quanto meno generica da parte della difesa della opposta. Al contrario, pur avendo contestato le richieste di pagamento inoltrate nel 2018 a ridosso del deposito del ricorso monitorio non altrettanto deve dirsi con riferimento alla mail del 2017 – allegata alla comparsa di costituzione in primo grado – e rispetto alla quale non è stata avanzata alcuna contestazione nemmeno generica nemmeno né in primo grado, in sede di note conclusive né in appello. Peraltro, è inequivocabile il contenuto: vi è nell'allegato il riferimento alle due fatture per cui è causa, ai relativi importi e contiene la dicitura “1.760 vs avere” il che è palesemente da intendersi quale riconoscimento di un debito. Aggiungasi che “Il riconoscimento del debito è valido anche quando è effettuato con un messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) costituendo quest'ultimo un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai
6 fatti o alle cose medesime” (Tribunale Velletri sez. II, 16/04/2020, n.642). L'art. 1988 cc dispone "La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito [969, 1309, 1870, 2720, 2944, 2966] dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare [2697] il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria [1325 n. 2, [2944]".
La mancata contestazione anche generica dello stesso documento sopra richiamato comporta quale conseguenza piena prova dei fatti.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte la quale, con ordinanza n° 11606/18 ha statuito che in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. Nel caso di specie, ripetasi, tale documento non è stato oggetto di contestazione neppure generica con la conseguenza che deve considerarsi ammesso come pacifico.
Per tali ragioni l'appello va accolto.
III.- In applicazione del principio di soccombenza e stante la integrale riforma della sentenza le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico della società appellata. Alla liquidazione si procede come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva in concreto espletata (per il primo grado: fase studio, introduttiva, istruttoria con i medi e decisoria in misura inferiore stante l'omesso deposito delle note conclusive da parte della difesa della ditta per la presente fase: studio, introduttiva e Pt_1 decisoria in misura inferiore ai medi trattandosi di difese ripetitive della precedenti deduzioni e stante l'assenza di attività istruttoria) con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 635/2023 RG promosso da nq di titolare della ditta nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del lrpt, avverso la sentenza n. 7/2023 del Controparte_2
Giudice di Pace depositata il 9.01.2023 e non notificata, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza. conferma il decreto ingiuntivo n. 222/2018 emesso l'11.9.2018 dal Giudice di Pace di Locri e lo dichiara esecutivo;
7 2) CONDANNA la società appellata al pagamento delle spese di lite che liquida per la presente fase in complessivi euro 1.026,00 (di cui euro 852,00 per compensi professionali ed euro 174,00 per esborsi) ed in euro 1.053,00 per compensi professionali relativi al primo grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Locri, 05.6.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
8
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 12.05.2025 da entrambe le parti;
vista l'udienza figurata fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 635/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 di IO IC (RC), titolare della ditta individuale Controparte_1
(P. Iva , con sede in Marina di IO IC
[...] P.IVA_1 alla via Camocelli inf. nr. 32/B, elettivamente domiciliato in Bovalino alla Via Calfapetra n 73, presso lo studio dell'avv. Immacolata Elisabetta Garreffa che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Appellante-
E
(P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cinquefrondi (RC) alla Via Rossini n. 6, presso lo studio dell'avv. Michele Ceruso, il quale la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Annunziata Modafferi, giusta procura in atti;
-Appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7/2023 emessa in data 8.01.2023 e pubblicata in data 9.01.2023 dal Giudice di Pace di Locri – non notificata – Con opposizione a . 222/2018.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 15.5.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza.
Conclusioni nell'interesse di : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Parte_1
Civile di Locri adito, contrariis reiectis ∙ In via pregiudiziale e cautelare sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nella narrativa che precede;
∙ In via principale e nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado n. 7/2023 RG, emessa dal Giudice di Pace di Locri, dott.ssa Puntillo nella causa contrassegnata dal numero 10/2019 RG in data 08/01/2023 e depositata il 09.01.2023 (mai notificata) accogliere le conclusioni di seguito riportate: Accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla ditta Controparte_1
dei confronti della società quantificato in euro
[...] CP_2
1.760,00 per come contenuto nelle fatture contrassegnate dal numero 42/B del 26.05.2015 e 79/B del 31/12/2016 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al G.d.P. di Locri per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c a favore del sottoscritto procuratore, che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Conclusioni nell'interesse di “- Rigettare il gravame in Controparte_2 quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge del presente grado di appello, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari.”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1 - Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, , Parte_1
n.q. di titolare della omonima ditta individuale ha Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 7/2023 emessa l'08-09 gennaio 2023 dal Giudice di Pace di Locri con la quale, in accoglimento parziale della opposizione avanzata da era stato revocato il D.I. n. Controparte_2
222/2018 e accertato che quest'ultima era tenuta al pagamento del solo importo di € 80,00 nei propri confronti, oltre al pagamento delle spese di del giudizio di opposizione (non anche fase monitoria poste a carico del deducente).
A fondamento del gravame ha censurato la predetta sentenza adducendo l'erroneità della stessa nella parte in cui aveva ritenuto non raggiunta la prova circa l'espletamento delle prestazioni effettuate dalla ditta facente capo al deducente in favore della presso i siti del Comune Controparte_2 di Brancaleone e di Africo, essendo quest'ultima affidataria degli impianti di depurazione negli anni 2015 e 2016.
I.2 – Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del Controparte_2 gravame per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.11.2023 ed alla quale si fa rinvio.
I.
3- Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.05.2025, da svolgersi in modalità cartolare.
II.- L'appello - finalizzato a contestare la valutazione del compendio probatorio documentale da parte del giudice di primo grado - va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
II.
1- E' opportuno anteporre alcune considerazioni in punto di diritto prima di procedere alla disamina delle risultanze istruttorie.
Invero, giova dare atto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presenta delle caratteristiche peculiari rispetto ad un ordinario giudizio di cognizione. Colui il quale si oppone alla pretesa fatta valere dal creditore in via monitoria, infatti, introduce un giudizio nel quale egli è solo formalmente attore, poiché, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, parte opposta, ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, soggiacendo ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il
3 convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Trattandosi, nel caso di specie, di credito derivante da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (la domanda, nel giudizio di opposizione, resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, salvo riconvenzionali), spetta, dunque, all'opposto fornire la prova dell'esistenza del rapporto, mentre gli basterà allegare l'inadempimento del debitore- opponente, il quale dovrà dare prova dell'avvenuto pagamento o di altro evento estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa creditoria, e ciò in applicazione dei principi fissati in materia di inadempimento contrattuale dall'art. 1218 c.c.
II.
2-. Ciò posto, in punto di fatto si osserva che il decreto ingiuntivo opposto in primo grado aveva ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 1.750,00 in relazione alle prestazioni espletate dalla ditta sulla rete fognaria e di depurazione dei Comuni di Africo e Pt_1
Brancaleone di cui rispettivamente alle fatture n. 42/B e n. 79/B emesse la prima in data 26.5.2015 e la seconda il 21.12.2016. A fondamento della domanda di pagamento per l'attività espletata l'odierno appellante ha dedotto che essendo la - a proprio dire - sprovvista di Controparte_2 mezzi di autospurgo e delle relative autorizzazioni, era solita avvalersi della propria opera e che vi era un rapporto di collaborazione continuativo per come attestato anche dal bonifico – allegato in atti - con la causale “acconto 2015”; che, la società aveva avuto l'aggiudicazione Controparte_3 dell'impianto di depurazione ' Grande' di Brancaleone dal marzo Pt_2
2015 e prorogato in continuazione sino al mese di dicembre 2016 e, pertanto in un arco temporale in cui – a proprio avviso – rientrerebbero le attività di sturamento e lavaggio dei pozzetti e scarico della rete fognaria svolte dalla ditta appellante;
allo stesso modo, dicasi con riferimento ai lavori espletati nel 2015 per conto della società odierna appellata nell'anno 2015 nel comune di Africo;
che era stata provata la esecuzione delle attività di cui in fattura in primo grado mediante espletamento della prova testimoniale, copia del bonifico contenente l'acconto alle fatture anno 2015 nonché mediante la produzione della missiva a mezzo mail datata 01.9.2017 con la quale la società appellata avrebbe riconosciuto il credito. Ha evidenziato che la richiesta di pagamento era stata sollecitata con comunicazione a mezzo pec dell'11.1.2018 e del 28.2.2018 e che non era stata specificamente contestata in relazione all'an e al quantum debeatur. Ha precisato, infine, la circostanza che destinataria finale delle prestazioni era un Ente pubblico non era idonea ad escludere la possibilità di delegare talune prestazioni atteso che il 'capitolato d'oneri' redatto nel mese di gennaio 2016 dal Comune di Brancaleone e relativo alla gara d'appalto per
4 la gestione dell'impianto di depurazione e manutenzione della rete fognaria consentiva la facoltà per l'impresa appaltatrice di delegare a terzi (art. 8).
II.
3- Si passa ora ad esaminare l'esito delle risultanze istruttorie.
II.3.1- In primo luogo deve darsi atto che solo in sede di gravame la difesa di parte appellante ha materialmente prodotto i buoni lavoro richiamati nelle fatture nn. 42/B del 26.05.2015 e 79/B del 31.12.2016 e non allegati né in sede di monitorio né in primo grado in violazione dell'art.345 c.p.c. secondo cui i nuovi documenti possono essere esibiti in appello se sopravvenuti al giudizio di primo grado o se la parte dimostri di non averli potuti produrre nel primo grado per causa non imputabile (art. 345 cpc). I buoni lavoro sono datati 2015/2016 e, pertanto, evidentemente redatti in un lasso temporale precedente all'instaurazione del giudizio di primo grado ed anche alla procedura monitoria;
pertanto, tale produzione non è ammissibile perché avvenuta per la prima volta in appello. In ogni caso le nuove allegazioni documentali sono del tutto inconferenti, infatti, non indicano in modo specifico e dettagliato il luogo di esecuzione della prestazione, oltre a recare solo la firma della ditta e perciò, in assenza di Controparte_1 contraddittorio con la controparte.
II.3.2- In secondo luogo è ben vero che la prova scritta che, ai sensi dell'art. 634 c.p.c. viene posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo non è sufficiente, di regola, ad assolvere all'onere probatorio che incombe sull'opposto nel giudizio di opposizione, costituendo, invece, un mero indizio, che, a seguito della contestazione del debitore, deve essere integrato da ulteriori clementi probatori (Cass. n. 615/79). Invero è uniformemente sostenuto in giurisprudenza - di legittimità e di merito - che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto il creditore, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).
Resta, peraltro, fermo che l'art. 116 c.p.c. impone al giudice un "prudente" apprezzamento delle prove, e dunque una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto, valutabile dal giudice dell'appello.
5 II.3.3.- Orbene, alla luce del materiale probatorio acquisito agli atti è indubbio che tra le due parti vi fosse un rapporto di collaborazione e che in più occasioni la società appellata si sia avvalsa dell'opera prestata dalla ditta – e tanto si evince dalle dichiarazioni del legale rappresentante Pt_1 della (sentito alla udienza del 22.11.2022) - nonché dalla Controparte_2 missiva a mezzo mail del 05.9.2016 con allegato il bonifico in favore della appellante dell'acconto per l'attività prestata nel 2015 (cfr. all. C alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado) a dimostrazione che vi sia stata attività di collaborazione anche negli anni di cui alle fatture in oggetto (circostanza negata in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società odierna appellata). D'altra parte è circostanza incontestata dalla originaria opponente che non fosse in possesso dei mezzi di autospurgo e che pertanto è verosimile, anche in considerazione di quanto riferito dai testi e in sede di interrogatorio formale, che quanto meno per tale attività – necessaria per l'espletamento delle attività appaltate – fosse stato necessario avvalersi dell'opera della Peraltro, il CP_4 capitolato d'oneri in atti relativo all'affidamento dei lavori parte del comune di Brancaleone alla società consentiva di Controparte_2 delegare determinate attività (art. 8) sicché non coglie nel segno la circostanza – evidenziata dalla difesa di quest'ultima – secondo cui destinatario dei lavori fosse un Ente pubblico essendo le odierne parti processuali legate da un rapporto privatistico.
Ciò premesso quanto alla debenza delle somme portate dalle fatture deve in questa sede valorizzarsi il contenuto della missiva a mezzo mail datata 01.9.2017 inoltrata dall'indirizzo mail: Invero, le Email_1 argomentazioni del Giudice di prime – sarebbero corrette se vi fosse stata una contestazione quanto meno generica da parte della difesa della opposta. Al contrario, pur avendo contestato le richieste di pagamento inoltrate nel 2018 a ridosso del deposito del ricorso monitorio non altrettanto deve dirsi con riferimento alla mail del 2017 – allegata alla comparsa di costituzione in primo grado – e rispetto alla quale non è stata avanzata alcuna contestazione nemmeno generica nemmeno né in primo grado, in sede di note conclusive né in appello. Peraltro, è inequivocabile il contenuto: vi è nell'allegato il riferimento alle due fatture per cui è causa, ai relativi importi e contiene la dicitura “1.760 vs avere” il che è palesemente da intendersi quale riconoscimento di un debito. Aggiungasi che “Il riconoscimento del debito è valido anche quando è effettuato con un messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) costituendo quest'ultimo un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai
6 fatti o alle cose medesime” (Tribunale Velletri sez. II, 16/04/2020, n.642). L'art. 1988 cc dispone "La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito [969, 1309, 1870, 2720, 2944, 2966] dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare [2697] il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria [1325 n. 2, [2944]".
La mancata contestazione anche generica dello stesso documento sopra richiamato comporta quale conseguenza piena prova dei fatti.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte la quale, con ordinanza n° 11606/18 ha statuito che in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. Nel caso di specie, ripetasi, tale documento non è stato oggetto di contestazione neppure generica con la conseguenza che deve considerarsi ammesso come pacifico.
Per tali ragioni l'appello va accolto.
III.- In applicazione del principio di soccombenza e stante la integrale riforma della sentenza le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico della società appellata. Alla liquidazione si procede come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva in concreto espletata (per il primo grado: fase studio, introduttiva, istruttoria con i medi e decisoria in misura inferiore stante l'omesso deposito delle note conclusive da parte della difesa della ditta per la presente fase: studio, introduttiva e Pt_1 decisoria in misura inferiore ai medi trattandosi di difese ripetitive della precedenti deduzioni e stante l'assenza di attività istruttoria) con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 635/2023 RG promosso da nq di titolare della ditta nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del lrpt, avverso la sentenza n. 7/2023 del Controparte_2
Giudice di Pace depositata il 9.01.2023 e non notificata, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza. conferma il decreto ingiuntivo n. 222/2018 emesso l'11.9.2018 dal Giudice di Pace di Locri e lo dichiara esecutivo;
7 2) CONDANNA la società appellata al pagamento delle spese di lite che liquida per la presente fase in complessivi euro 1.026,00 (di cui euro 852,00 per compensi professionali ed euro 174,00 per esborsi) ed in euro 1.053,00 per compensi professionali relativi al primo grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Locri, 05.6.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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