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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 748/2020 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1
proprio e quale socio della (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. GRECA MUREDDU;
opponente nei confronti di
Società 4 in persona dell'Amministratore Unico p.t., con sede in Controparte_2
Conegliano (TV) alla via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di euro 10.000,00 – i.v., codice fiscale, partita
IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso- Belluno n. , e per essa, quale P.IVA_2
mandataria, la società con sede in Milano alla Via Controparte_3
Valtellina n. 15/17, capitale sociale di euro 4.510.568,00 – i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. n. REA MI-1217580, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_3
ANTONINA ACCARDI;
opposta
e di numero di iscrizione al registro delle Imprese di Cagliari e Controparte_4
Codice Fiscale Partita IVA con sede legale in Cagliari al Viale Bonaria n. P.IVA_4 P.IVA_5
33, in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. LOREDANA BOI;
terza chiamata
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: voglia il Tribunale: “in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione attiva della In via principale: 1) dichiarare la nullità del Controparte_5 pagina 1 di 21 contratto di mutuo stipulato con il a rogito notaio del 11 novembre Controparte_4 CP_6
2010, repertorio rep. N°47973 racc. n°14604 e il conseguente atto di quietanza stipulato in data 29 novembre 2010, con atto rogato dott. rep. N°47995 racc. n°14623 nella parte in cui si Controparte_7
determinano la corresponsione degli interessi, attesa la loro evidente usurarietà ab origine;
3) per
l'effetto, ex art. 1815, comma 2, codice civile: accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo e nel successivo atto di quietanza impugnati si sono pattuiti ed applicati tassi usurari e per l'effetto dichiarare che è nulla e priva di qualunque effetto la clausola relativa agli interessi corrispettivi e moratori pattuiti e dichiarare che tale contratto è a titolo gratuito ex art. 1815, comma 2, c.c.; 4) ordinare e condannare l'odierna convenuta alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi e qualsiasi altra somma dovuta e corrisposta per spese e commissioni, polizze, etc. dalla stipula all'attualità in forza del contratto di mutuo impugnato nella misura che sarà ricalcolata secondo giustizia, o come quantificato anche a mezzo CTU, oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda. Previo accertamento del dare e avere tra le parti, operare la compensazione delle somme con quanto dalla parte mutuataria già versato per l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti e gli importi ancora eventualmente dovuti alla 5) Accertare e CP_8
dichiarare la nullità ovvero la inefficacia totale o parziale del titolo esecutivo e del precetto per la insussistenza del diritto della parte intimante a richiedere il pagamento delle somme intimate in atto di precetto nonché per indeterminatezza, indeterminabilità, genericità dell'atto di precetto per le motivazioni tutte esposte nell'atto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non fosse dichiarata la nullità degli interessi ex art. 1815 c.c. per le causali di cui sopra, A) accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illiceità e/o l'inefficacia della clausola determinativa degli interessi corrispettivi contenuta nell'art. 3 del contratto di mutuo stipulato in data 11.11.2010 e del successivo atto di quietanza per indeterminatezza e indeterminabilità poiché apposte in violazione degli articoli
1346 - 1418 e 1419 codice civile nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli articoli 1283 e 1284 codice civile o per violazione dell'art. 1322 e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 Legge n. 192/1998 individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione alle rate scadute ed a scadere e, per
l'effetto, condannare la convenuta a restituire la somma che deriverà dalla CTU contabile o quella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza e per l'effetto determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti o, in subordine, rideterminare il debito residuo effettuando la compensazione giudiziale con quanto dalla parte mutuataria già versato per
l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti. B) Accertare e dichiarare l'applicazione di
pagina 2 di 21 tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato dall'Istituto dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate e, per l'effetto condannare la convenuta a restituire previo ricalcolo secondo giustizia degli interessi dovuti dall'attrice dalla stipula all'attualità, gli interessi e le somme indebitamente pagate dal mutuatario ovvero la somma che deriverà dalla CTU contabile o quella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa rideterminando un piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 T.U.B. comma 7 o, in subordine, rideterminare il debito residuo effettuando la compensazione giudiziale con quanto dalla parte mutuataria già versato per l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti o, in subordine, condannare la convenuta a restituire la somma di giustizia oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. In ogni caso: ove si dichiari la compensazione giudiziale con quanto dalla parte mutuataria già versato per l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti concedere alla stessa la rimessione in termini per adempiere ratealmente al pagamento dell'eventuale capitale residuo a scadere o comunque con la rideterminazione del piano di ammortamento e determinare tramite CTU la rata alla quale si eguaglia il debito residuo riportando gli interessi al rimborso della quota capitale, ovvero calcolare la nuova rata per l'adempimento del solo capitale o in subordine al tasso accertato da corrispondersi secondo l'ordine temporale che il Giudice vorrà rendere. Con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio da distrarsi in favore dello Stato”.
Nell'interesse della società 4 e per essa la sua mandataria Controparte_2 [...]
voglia il Tribunale: “in via principale e nel merito: respingere, Controparte_3
disattendere e non accogliere tutto quanto dedotto, ritenuto e richiesto da parte attrice, e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte da parte attrice per una e/o per tutte le ragioni di cui in narrativa, condannando parte opponente al pagamento di tutte le somme di cui all'atto di precetto opposto ovvero alla maggiore o minore somma che sarà̀ giudizialmente accertata;
In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della declaratoria di nullità̀/invalidità̀ del contratto di mutuo fondiario per asserito superamento del limite di finanziabilità̀, si chiede accertarsi la validità ed efficacia del contratto di mutuo fondiario e del pedissequo atto di precetto, entro il limite dell'80% della somma finanziabile, mentre, quanto all'eccedenza, si chiede accertarsi la natura ipotecaria- ordinaria del mutuo, operando, quindi, la relativa conversione parziale;
in via ulteriormente subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo per cui è causa, accogliere l'istanza di conversione del contratto di mutuo fondiario nullo in un contratto di mutuo ipotecario ordinario ex art. 1424 c.p.c., e per l'effetto dichiararlo pienamente valido ed efficace, nonché produttivo di effetti giuridici, con salvezza di tutte le
pagina 3 di 21 condizioni economiche e contrattuali pattuite e salvezza della garanzia ipotecaria e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento di tutte le somme di cui all'atto di precetto opposto ovvero alla maggiore o minore somma che sarà giudizialmente accertata;
in via alternativa ed ulteriormente subordinata: nel caso di mancato accoglimento delle suindicate richieste, nell'ipotesi di declaratoria di nullità̀/invalidà e/o inefficacia del contratto di mutuo per cui è causa, accertare e dichiarare
l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.p.c. sorto in capo alla parte opponente e per l'effetto condannarla alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, a qualsiasi titolo erogate dalla banca, in favore della parte opposta, nella misura pari al capitale residuo non restituito, ovvero € 592.453,30, o di quella maggiore o minore che sarà giudizialmente accertata, oltre interessi al saggio legale dal di del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
in via alternativa ed ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande promosse dalla parte attrice/opponente, condannare il quale terzo chiamato, a tenere indenne e manlevare la Controparte_4 [...]
e per essa la per tutto quanto eventualmente condannata Controparte_9 Controparte_3
a restituire e/o risarcire in favore della parte attrice/opponente”.
Nell'interesse della società voglia il Tribunale: “in via principale, Controparte_4
rigettare tutte le avverse domande, per scrupolo anche di manleva, infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nella superiore espositiva;
in via di primo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere integrato il superamento dei limiti di finanziabilità dettati per il mutuo fondiario, accertare e dichiarare la natura fondiaria del mutuo fino al limite dell' 80% dell'importo finanziabile e, al contempo, limitatamente alla quota di finanziamento erogata in eccedenza, accertare e dichiarare la natura di mutuo ipotecario ordinario, previa conversione parziale del mutuo fondiario;
in subordine, quanto a detta quota di finanziamento erogata in eccedenza, accertare e dichiarare la sua debenza da parte della società finanziata a titolo di ripetizione dell'indebito o, in ulteriore subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento;
in ogni caso, per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma indicata nell'atto di precetto, o di quella maggiore
o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi al tasso di legge a far data dal dovuto fino al momento del soddisfo;
in via di secondo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere sussistere il superamento dei limiti di finanziabilità dettati per il mutuo fondiario, accertare e dichiarare la natura di mutuo ipotecario ordinario del contratto oggetto di lite, per le ragioni illustrate nella superiore espositiva, e per l'effetto condannare
l'opponente al pagamento della somma indicata nell'atto di precetto, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi al tasso di legge a far data dal dovuto fino al momento del soddisfo;
in via di terzo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in
pagina 4 di 21 cui il Giudice dovesse dichiarare la nullità del contratto di mutuo agrario per cui è causa per il superamento dei limiti di finanziabilità dettati per il mutuo fondiario, o per qualsivoglia ulteriore causa di nullità del contratto medesimo;
posto che l'Azienda di credito, qualora avesse conosciuto la causa di nullità, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, ovvero in considerazione del fatto che le parti intendevano stipulare contratto di mutuo oneroso e garantire l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal medesimo mediante iscrizione di ipoteca sugli immobili indicati nel contratto di finanziamento e nella relativa Nota, avrebbe comunque concluso contratto di mutuo ordinario garantito da ipoteca, del quale il contratto dedotto possiede i requisiti di sostanza e di forma, disporre e pronunciare la conversione integrale del contratto di mutuo ipotecario fondiario in contratto di mutuo ordinario, garantito da ipoteca sui medesimi beni di cui al contratto stesso;
per
l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma indicata nell'atto di precetto, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi al tasso di legge a far data dal dovuto fino al momento del soddisfo;
in via di ultimo subordine - per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ravvisare la nullità del contratto di mutuo agrario per superamento dei limiti di finanziabilità ed al contempo rigettare le domande che precedono;
accertare
e dichiarare gli opponenti tenuti a corrispondere, indi condannarli al pagamento, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo o, in via ancor più subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento, dell'importo pari alla differenza tra quanto complessivamente erogato dal in Controparte_4
favore del soggetto finanziato e l'importo complessivamente corrisposto da questi a qualsivoglia titolo, in specie per capitale, interessi e spese, in relazione al rapporto di mutuo dedotto, indi condannarlo al pagamento della somma portata dall'atto di precetto, o del maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio, oltre agli interessi al tasso di legge a far data dal dovuto fino al momento del soddisfo. In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi professionali, oltre rimborso forfetario, oneri fiscali e previdenziali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e quale socio della società agricola semplice Parte_1 Controparte_1
, ha proposto opposizione avverso il precetto, notificato in data 24.6.2020 su iniziativa della
[...] società ” nella sua qualità di mandataria della società Controparte_3 CP_3 [...]
in forza di una cessione intervenuta tra la medesima società e Controparte_5 Controparte_5 la società deducendo che con l'indicato precetto era stato intimato alla Controparte_4
società agricola, in persona dei suoi soci amministratori e , nonché CP_1 Parte_1
fideiussori e terzi datori di ipoteca, il pagamento della somma di euro 599.568,15, quale residuo dovuto a titolo di capitale per euro 592.453,30, interessi di mora per euro 6.090,55 e spese, in forza del pagina 5 di 21 contratto di mutuo condizionato agrario stipulato in data 11 novembre 2010, rep. n. 47973 racc. n.
14604, rogato dal Notaio e del successivo contratto definitivo di mutuo agrario con Controparte_7
garanzia ipotecaria stipulato in data 29 novembre 2010, rogato dal Notaio rep. n. Controparte_7
47995, racc. n. 14623.
L'opponente ha, in particolare, dedotto:
- di agire nella sua qualità di socio amministratore della società agricola e come terzo datore di ipoteca del fabbricato in costruzione, compresa l'area ove sorgeva e il cortile di pertinenza di sua proprietà, distinto in catasto al foglio 22, mappale 187/2, strada 14 ovest, e come fideiussore solidale per tutte le obbligazioni derivanti dal mutuo sino all'importo di euro 967.500,00;
- di aver stipulato in data 11 novembre 2010 con il con atto rep. n. Controparte_4
47973 racc. n. 14604 rogato dal Notaio un contratto di mutuo condizionato Controparte_7
agrario a tasso variabile per la somma di euro 645.000,00, con una garanzia ipotecaria dell'importo complessivo di euro 1.290.000,00 gravante sui seguenti immobili:
a) terreno con annessi fabbricati rurali ubicati in comune di Arborea, strada 14 della superficie complessiva di ettari 9.65.32, di proprietà della società “ Controparte_1
; Parte_2
b) fabbricato ubicato nel terreno di cui sopra, compresa l'area ove sorgeva e il cortile di pertinenza, di proprietà di per 9/16 e per 7/16; Controparte_1 Persona_1
c) fabbricato in costruzione, compresa l'area ove sorgeva e il cortile di pertinenza di proprietà di
; Controparte_1
- che l'erogazione della somma oggetto del presente mutuo era stata condizionata alla stipula di un successivo atto di quietanza finale all'avverarsi della condizione indicata nell'art. 1 del capitolato delle condizioni generali allegato al mutuo, ovverossia al completamento della documentazione relativa alla giustificazione della proprietà e alla libertà da trascrizioni privilegi e iscrizioni pregiudizievoli, nonché alla conformità alle norme di legge degli immobili ipotecati;
- di aver stipulato in data 29 novembre 2010, con la società “ . con atto Controparte_4
rogato dal Notaio rep. n. 47995 racc. n. 14623, il contratto definitivo di mutuo Controparte_7 agrario per l'assestamento delle passività a tasso variabile per la somma di euro 645.000,00, con garanzia ipotecaria dell'importo complessivo di euro 1.290.000,00;
- che il mutuo era stato concesso per l'importo di euro 645.000,00 da restituire, unitamente agli interessi pattuiti e alle ulteriori spese, secondo quanto concordato nel piano di ammortamento allegato all'atto e nel capitolato delle condizioni generali di contratto, ovvero con un pagina 6 di 21 ammortamento di anni 20 dalla data di stipula dell'atto di quietanza finale mediante n. 40 rate semestrali, comprensive di quota capitale ed interessi;
- che, con riguardo al contratto definitivo di mutuo agrario, il tasso contrattuale, al momento della convenzione, risultava pattuito nella misura del 3.444% nominale annuo per tutta la durata del mutuo e al tasso del interesse nominale annuo pari alla quotazione dell'Euribor ai 6 mesi e rilevazione al quart'ultimo giorno dei mesi di giugno e di settembre, maggiorato di uno spread del 2.40%
- che era stato previsto che, tra la data di stipula dell'atto e l'inizio dell'ammortamento, sarebbe stato dovuto il pagamento di numero 2 rate di soli interessi maturandi sul capitale finanziato di euro 1.974.56 da pagarsi il 31 dicembre 2010 e dell'importo di euro 11.106.90 i1 30 giugno
2011;
- che, in caso di ritardo nel pagamento, all'articolo 4 del contratto (tasso di mora) era stata pattuita una clausola sugli interessi di mora del seguente tenore: “in ogni caso di inadempimento nel pagamento di una o più rate di interessi di preammortamento, così come nel caso di decadenza del beneficio del termine o di risoluzione del contratto di mutuo, l'importo complessivamente dovuto dalla parte finanziata e non pagato produrrà interessi di mora pari a
2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso dell'operazione vigente al momento dell'inadempimento”.
A sostegno dell'opposizione, lo ha lamentato: 1) la nullità del contratto di mutuo per Parte_1
violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. e la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento;
2) l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata per l'usurarietà originaria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori del contratto di mutuo;
3) l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata per l'indeterminatezza della clausola sugli interessi;
4) l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata per la errata indicazione del Taeg concordato.
Alla luce di quanto lamentato, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: concedere, anche inaudita altera parte e prima della udienza di comparizione, per i motivi esposti in narrativa, la sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo, mutuo agrario fondiario, meglio indicato in atti, per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via principale: 1) accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o la nullità o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo condizionato agrario fondiario e del successivo contratto definitivo azionati e l'inidoneità del precetto e del titolo esecutivo perché stipulato in violazione dell'art.38 TUB e per i motivi esposti in narrativa, per l'effetto dichiarare nulla e inefficace l'intimazione di pagamento con ogni conseguenza di legge anche di nullità o inefficacia del contratto di mutuo fondiario e della relativa ipoteca con seguente
pagina 7 di 21 cancellazione; 2) dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato con il Controparte_4
a rogito notaio del 11 novembre 2010, repertorio rep. n. 47973, racc. n. 14604 e il CP_6
conseguente atto di quietanza stipulato in data 29 novembre 2010, con atto rogato dott. CP_7
rep. n. 47995 racc. n. 14623, nella parte in cui si determinano la corresponsione degli
[...] interessi, attesa la loro evidente usurarietà ab origine;
3) per l'effetto, ex art. 1815, comma 2, codice civile: accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo e nel successivo atto di quietanza impugnati si sono pattuiti ed applicati tassi usurari e per l'effetto dichiarare che è nulla priva di qualunque effetto la clausola relativa agli interessi corrispettivi e moratori pattuiti e dichiarare che tale contratto è a titolo gratuito ex art. 1815, comma 2, c.c.; 4) ordinare e condannare l'odierna convenuta alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi e qualsiasi altra somma dovuta e corrisposta per spese commissioni, polizze, etc. dalla stipula all'attualità in forza del contratto di mutuo impugnato nella misura che sarà ricalcolata secondo giustizia, o come quantificato anche a mezzo CTU, oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda.
Previo accertamento del dare e avere tra le parti, operare la compensazione delle somme con quanto dalla parte mutuataria già versato per l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti e gli importi ancora eventualmente dovuti alla 5) accertare e dichiarare la nullità ovvero la CP_8
inefficacia totale o parziale del titolo esecutivo e del precetto, per la insussistenza del diritto della parte intimante a richiedere il pagamento delle somme intimate in atto di precetto nonché per indeterminatezza, indeterminabilità, genericità dell'atto di precetto per le motivazioni tutte esposte nell'atto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non fosse dichiarata la nullità del mutuo ex art. 38 TUB e la nullità degli interessi ex art. 1815 c.c. per le causali di cui sopra: A) accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illiceità e/o l'inefficacia della clausola determinativa degli interessi corrispettivi contenuta nell'art. 3 del contratto di mutuo stipulato in data 11.11.2010 del successivo atto di quietanza per indeterminatezza e indeterminabilità poiché apposte in violazione degli articoli
1346, 1418 e 1419 codice civile, nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli articoli 1283 e 1284 codice civile o per violazione dell'art. 1322 e/o per violazione dell'art. 9 comma 3, Legge n. 192/1998 individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione alle rate scadute ed a scadere e, per
l'effetto, condannare la convenuta a restituire la somma che deriverà dalla CTU contabile o quella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza e per l'effetto determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti o, in subordine, rideterminare il debito residuo effettuando la compensazione giudiziale con quanto dalla parte mutuataria già versato per
pagina 8 di 21 l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti;
B) accertare e dichiarare l'applicazione di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato dall' dichiarando nulle CP_10
e inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate e, per l'effetto condannare la convenuta a restituire previo ricalcolo secondo giustizia degli interessi dovuti dall'attrice dalla stipula all'attualità gli interessi e le somme indebitamente pagate dal mutuatario ovvero la somma che deriverà dalla CTU contabile o quella somma superiore inferiore accertata in corso di causa rideterminando un piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 T.U.B., comma 7, o, in subordine, rideterminare il debito residuo effettuando la compensazione giudiziale con quanto dalla parte mutuataria già versato per l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti o, in subordine, condannare la convenuta a restituire la somma di giustizia oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. In ogni caso: ove si dichiari la compensazione giudiziale con quanto dalla parte mutuataria già versato per l'avvenuto pagamento di interessi somme non dovuti concedere alla stessa la rimessione in termini per adempiere ratealmente al pagamento dell'eventuale capitale residuo a scadere o comunque con la rideterminazione del piano di ammortamento e determinare tramite CTU la rata alla quale si eguaglia il debito residuo riportando gli interessi al rimborso della quota capitale, ovvero calcolare la nuova rata per l'adempimento del solo capitale o in subordine al tasso accertato da corrispondersi secondo l'ordine temporale che il Giudice vorrà rendere. Con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio da distrarsi in favore dello
Stato”.
Si è costituita nel procedimento la società nella sua qualità di Controparte_3 mandataria della società “ domandando, preliminarmente, l'autorizzazione a Controparte_5
chiamare in causa il e contestando nel merito le ragioni dell'opposizione. Controparte_4
Con riguardo alla dedotta nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., la società opposta ha lamentato l'arbitrarietà e l'inattendibilità dei criteri di valutazione e delle modalità di calcolo con cui la controparte aveva calcolato il valore dell'immobile e il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, e ha richiamato gli orientamenti della
Corte di Cassazione, secondo cui la violazione del limite dell'importo finanziabile non avrebbe potuto costituire causa di nullità del finanziamento, non afferendo alla violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto ma alla trasgressione di norme imperative riguardanti il comportamento dei contraenti: in via subordinata, la parte opposta ha formulato un'istanza di conversione ai sensi dell'art. 1424, c.p.c., del contratto di mutuo fondiario nullo in un contratto di mutuo ipotecario.
pagina 9 di 21 In relazione allo scostamento del Teg, che era stato riscontrato dal tecnico di parte nella misura percentuale dello 0,08, rispetto al tasso soglia, pubblicato dalla Banca d'Italia per la categoria dei mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile, relativamente al trimestre in cui era stato sottoscritto il contratto ovvero dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2010, pari alla misura percentuale del 3,90%, la parte opposta, in primo luogo, ha rilevato la circostanza per cui l'eventuale superamento del tasso soglia relativamente agli interessi moratori non avrebbe potuto ripercuotersi sugli interessi corrispettivi, da considerarsi dunque dovuti, e, in secondo luogo, ha censurato l'erroneità dei conteggi eseguiti dalla parte opponente, nella misura in cui avevano cumulato il tasso corrispettivo alla maggiorazione del 2%, prevista per l'ipotesi di inadempimento, laddove invece gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non avrebbero potuto essere valutati cumulativamente ai fini del raffronto del tasso soglia ex l.
108/1996.
La Società opposta ha infine contestato la richiesta di compensazione avanzata dalla parte opponente, posto che quest'ultima non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, non avendo provveduto alla restituzione della somma mutuata e non avendo documentato alcun adempimento.
Alla luce di quanto eccepito, la società ha quindi concluso, in via preliminare, Controparte_5 per ottenere l'autorizzazione a chiamare in causa il in via principale e nel Controparte_4 merito, per il rigetto dell'avverse richieste, con condanna della parte opponente al pagamento di tutte le somme indicate nell'atto di precetto opposto ovvero della somma accertata giudizialmente e, in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della declaratoria di invalidità o inefficacia del contratto di mutuo fondiario, per la conversione del contratto di mutuo fondiario nullo in un contratto di mutuo ipotecario ex art. 1424 c.p.c., e, in via alternativa e ulteriormente subordinata, per l'accertamento dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.p.c. sorto in capo alla parte opponente, con condanna di quest'ultima alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, a qualsiasi titolo erogate dalla banca, in favore della parte opposta, nella misura pari al capitale residuo non restituito, per euro 592.453,30, o della diversa somma giudizialmente accertata, oltre agli interessi al saggio legale dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza resa in data 26 gennaio 2021, il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c..
All'udienza del 1 febbraio 2021, su richiesta della società opposta, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo che si è costituito nel procedimento, eccependo, anzitutto, Controparte_4
che, con contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 12 giugno 2018 ai sensi della l. n. 130/1999, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.06.2018, Parte seconda n. 68, la società
[...]
aveva acquistato dal medesimo istituto bancario pro soluto crediti in blocco, ivi Controparte_5
pagina 10 di 21 compreso quello dedotto nell'atto di precetto oggetto dell'opposizione e, pertanto, di non essere tenuto a manlevare la cedente in ordine a qualsivoglia profilo non strettamente riconducibile all'esistenza del credito, scaturente dai titoli dedotti in causa.
Il ha contestato la fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, afferenti alla Controparte_4
violazione del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 T.U.B., siccome infondate e comunque inidonee a dar luogo alla sanzione di nullità del contratto, domandando, in ogni caso, il riconoscimento della natura fondiaria del mutuo entro il limite stabilito e della natura di mutuo ipotecario ordinario per l'eccedenza, con conversione parziale del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, ovvero, in via di ulteriore subordine, il riconoscimento dell'importo eccedente il limite dell'80% a titolo di ripetizione dell'indebito in relazione alle somme concesse a mutuo e erogate alla società finanziata, o in ulteriore subordine a titolo di ingiustificato arricchimento.
Con riferimento alle doglianze di parte opponente relative al superamento del valore del TEG rispetto al tasso soglia, l'istituto bancario ha eccepito che i calcoli offerti dalla mutuataria avevano tenuto conto di oneri che secondo l'organo di vigilanza erano irrilevanti ai fini della verifica dell'usura e che pertanto avevano condotto a risultati erronei e inattendibili.
In relazione agli interessi moratori, il ha rilevato che il tasso di interesse Controparte_4
moratorio pattuito contrattualmente nella misura percentuale del 5,44% non superava il tasso soglia, ricavabile dalle rilevazioni della Banca d'Italia con riguardo al periodo di riferimento del contratto oggetto di causa, corrispondente alla misura percentuale del 7.05%.
A avviso della parte chiamata in causa, infine, le contestazioni afferenti all'indeterminatezza del contratto in ragione del richiamo operato nel contratto di mutuo condizionato al tasso variabile Euribor, risultavano infondate, atteso che le previsioni contrattuali censurate dalla controparte erano state superate dal contenuto del contratto definitivo, nel quale invece il tasso era stato determinato puntualmente: inoltre, le censure riguardanti la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine erano da ritenersi superate in ragione della documentazione in atti e quelle relative al mancato rimborso degli oneri e delle commissioni e all'applicazione dell'indicatore di costo risultavano generiche e esplorative.
Sulla scorta di quanto eccepito e contestato, il ha formulato le conclusioni Controparte_4
sopra riportate.
La causa, istruita a mezzo di produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione, a seguito di previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali e di discussione orale e con rinunzia delle parti all'ulteriore assegnazione dei termini previsti dall'art. 190, c.p.c..
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pagina 11 di 21 L'opposizione proposta da , in proprio e quale socio della società agricola semplice Parte_1
, non è fondata. Controparte_1
1. Muovendo dall'eccezione sul difetto di “legittimazione attiva” della società Controparte_5
da riqualificarsi nei termini di doglianza afferente al merito e alla lamentata carenza di titolarità della posizione giuridica soggettiva nel lato attivo del rapporto dedotto in giudizio, la stessa deve essere disattesa.
Giova premettere come, ai sensi del primo comma della disposizione di cui all'art. 58, d. lgs. n.
385/1993: “la Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia”. Il secondo comma della disposizione ora indicata prevede altresì che: “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”. Il quarto comma della medesima disposizione stabilisce che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma secondo, ora riportato, producono gli effetti indicati dall'art. 1264, c.c..
Con riferimento al tema della cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, la Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire che: “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13.06.2019, n. 15884).
Pertanto, anche l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale può di per sé ritenersi sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, ove possieda le caratteristiche indicate dall'orientamento ora richiamato e, quindi, consenta di ricondurre senza incertezze il credito azionato nel giudizio fra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco.
È stato inoltre affermato, in ordine alla prova della cessione, che la stessa può avvenire anche mediante la produzione in giudizio di documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, per cui, in particolare, può costituire un elemento documentale rilevante la dichiarazione del cedente relativa all'avvenuta cessione del singolo rapporto di credito, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.04.2021, n.
10200).
pagina 12 di 21 Tanto premesso, nell'odierna vertenza è stato prodotto l'avviso pubblicato nella G.U. Parte Seconda n.
68 del 14.06.2018, con cui è stata data comunicazione della cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge n. 130 del 30.04.1999 in forza di contratto concluso il 7 giugno 2018, con cui società nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, ha Controparte_5
acquistato dalla società tutti i crediti pecuniari che erano stati individuati nel Controparte_4
documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione e vantati verso debitori classificati a sofferenza e, in particolare, i crediti derivanti dai rapporti di finanziamento, inclusa l'apertura di credito, i crediti di firma, e l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti, esistente verso la banca cedente alla data del 31 dicembre 2017.
L'individuazione dei crediti oggetto di cessione può quindi essere effettuata attraverso la verifica della ricorrenza degli elementi sopra indicati, ovverosia la natura del credito vantato dalla cedente, la classificazione della posizione debitoria in sofferenza e la sua esistenza alla data del 31 dicembre 2017, dovendosi riconoscere alla cessione dei crediti in favore della società portata Controparte_5 onnicomprensiva, in quanto riferita a “tutti i crediti” recanti le suddette caratteristiche.
Nell'odierna vertenza, la Società cessionaria ha, in ogni caso, ottemperato all'onere probatorio, sulla medesima parte incombente, di dimostrare l'inclusione dello specifico rapporto creditorio, oggetto della pretesa monitoria, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione ora descritta, producendo, unitamente alla memoria istruttoria del 1° aprile 2022, una dichiarazione, datata 3 marzo 2022, a firma del Direttore Generale del , nella quale si dà atto, dell'inclusione del credito Controparte_4 per cui è causa nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30.04.1999, n. 130, conclusa in data 7 giugno 2018 ora menzionata (cfr. doc. 2, fascicolo processuale parte opposta).
Tale documento costituisce quindi un ulteriore elemento che conferma in modo univoco l'inclusione del credito azionato, derivante dal contratto di mutuo agrario concluso in data 11 novembre 2010 e dal successivo contratto definitivo del 29 novembre 2010, fra quelli acquistati dalla società
[...]
meritando condivisione l'orientamento sopra richiamato secondo cui la prova della Controparte_5
cessione può avvenire anche mediante la produzione in giudizio di documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, quale la dichiarazione del cedente di inclusione del credito che è stato azionato tra quelli oggetto della cessione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.04.2021, n.
10200).
Da ultimo, deve considerarsi che, nell'odierna opposizione, è, all'evidenza, precluso di poter dubitare della titolarità della posizione giuridica soggettiva in capo alla società in Controparte_5
considerazione della chiamata in causa della banca cedente, che, costituendosi in giudizio, ha pagina 13 di 21 riconosciuto l'avvenuta cessione del credito in favore della cessionaria (cfr. pag. 6, comparsa di costituzione e risposta . Controparte_4
L'eccezione deve quindi essere respinta.
2. In ordine alla lamentata nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., tenuto altresì conto della rinunzia manifestata dalla parte opponente in occasione del deposito della comparsa conclusionale (cfr. pag. 3, comparsa conclusionale parte opponente), sarà sufficiente richiamare l'orientamento recentemente recepito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (cfr. Cass. n. 33719/2022; Cass. n. 24803/2023).
3. L'opponente ha censurato inoltre l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dalla società opposta per l'usurarietà originaria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori del contratto di mutuo.
3.1. In relazione a tale censura, occorre premettere che, ai sensi della disposizione di cui al primo comma dell'art. 1815, c.c.: “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo
1284”; il secondo comma dell'indicata disposizione, nella formulazione modificata dalla legge n.
108/1996, stabilisce che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Nel regime anteriore alla legge n. 108/1996 il negozio di mutuo veniva considerato illecito, ove venisse convenuta la pattuizione di interessi a tasso elevato, solo nel caso di ricorrenza degli estremi del delitto di usura di cui all'art. 644, c.p., come precedentemente formulato. A seguito della riformulazione del reato di usura operata dalla l. n. 108/1996, è stato soppresso l'elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno e è stato previsto che è la legge a stabilire “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai” (cfr. art. 644, comma terzo, c.p.) con determinazione del tasso massimo delegata al Ministero del tesoro (cd. “tasso soglia”).
pagina 14 di 21 Con riguardo al tema dell'usura e degli interessi moratori, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U., n. 19597/2020), articolando i seguenti principi di diritto: 1) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
2) la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, da cui la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”; 3) ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
4) si applica l'art. 1815, comma secondo, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma primo, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti;
5) anche in corso di rapporto sussiste l'interesse a agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento e il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento; 6) nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma primo, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt.
1469-bis e 1469-quinquies c.c.; 7) l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697, si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Con particolare riferimento alla determinazione del tasso di interesse usurario il quarto comma dell'art. 644, c.p.c., prevede che debba tenersi conto di tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
In linea con tale previsione, le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi dell'agosto
2009, applicabili ratione temporis al contratto per cui è causa hanno stabilito che: “il calcolo del tasso
pagina 15 di 21 effettivo globale deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
2) le spese di chiusura della pratica, le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con
l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite
l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono a acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;
6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali); 7) gli oneri per la messa
a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento. Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo;
la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato. Sono esclusi: a) le imposte e tasse;
b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing); c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non
pagina 16 di 21 direttamente connessi con l'operazione di finanziamento. Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”.
3.2. Ciò premesso in termini generali, nella vertenza, l'opponente ha lamentato che, sulla base dei costi collegati all'erogazione del credito, il tasso effettivo globale pattuito in contratto (TEG) fosse pari alla misura percentuale del 3,98%, superiore alla misura del tasso soglia pari al 3,90% (2,60+50%), ricavabile dalle rilevazioni della Banca d'Italia relativamente al periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2010 per la categoria dei mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile, censurando così la sussistenza di un'usura contrattualizzata ab origine, idonea a determinare la nullità della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c..
La relativa censura non merita accoglimento, posto che l'indicazione, proposta nella consulenza di parte depositata dall'opponente, del tasso effettivo globale pattuito in contratto ha costituito il risultato di un calcolo erroneo, ottenuto tenendo in considerazione oneri e costi per un verso non documentati e per un altro non rilevanti ai fini della verifica usuraria.
Si consideri, in particolare, il rilievo per cui la perizia di parte abbia incluso nel calcolo del TEG
l'importo di euro 19.083,96, a titolo di costo per la garanzia consortile Fidicop. Orbene, con riguardo a tale aspetto, le risposte della Banca d'Italia ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura e sull'interpretazione della circolare del luglio 2009, con riguardo gli oneri per la garanzia consortile hanno stabilito che gli stessi devono essere inclusi se direttamente riferibili alla specifica operazione di finanziamento.
Nella vertenza, tuttavia, non è stata esperita alcuna iniziativa probatoria tesa a dimostrare che la disposizione a favore della Fidicop di cui al doc. n. 11, del fascicolo processuale di parte opponente, sia stata effettivamente e direttamente riferita alla specifica operazione di finanziamento per cui è causa, non essendovi prova documentale dell'effettiva destinazione della somma indicata a titolo di garanzia consortile o dell'eventuale misura versata a tale titolo, tenuto altresì conto che le istruzioni sopra indicate escludono invece dal calcolo ulteriori esborsi quali le spese ricorrenti genericamente connesse con la partecipazione del socio ai benefici della mutualità e con la prestazione di ulteriori servizi (cfr.
FAQ cit.).
Deve inoltre rilevarsi che, indipendentemente dalla contestata natura obbligatoria dei costi per i contratti assicurativi documentati dalla parte opponente solo unitamente al deposito della memoria n. 3, di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., è stato incluso nel calcolo del Teg l'importo di euro 8.465,73 a titolo di esborsi per l'assicurazione dell'immobile, nonostante la stessa perizia dia conto del rilievo per pagina 17 di 21 cui l'allegato “B” dell'atto di quietanza del 29 novembre 2010, indichi un costo a tale titolo di euro
403,13 euro.
Sono state inoltre considerare anche le spese di cancellazione dell'ipoteca per l'importo di euro 180,00, nonostante le stesse debbano essere soggette allo stesso trattamento delle spese per le iscrizioni nei pubblici registri e visure, e vadano dunque escluse dal calcolo.
In altri termini, non merita condivisione la ricostruzione del calcolo del Teg proposta dalla parte opponente.
3.3. Per quanto attiene alla pattuizione di interessi di mora aventi natura usuraria nel contratto di mutuo azionato con il precetto, occorre rilevare come l'opponente abbia lamentato la previsione di un tasso di mora pattuito in contratto pari alla misura percentuale del 5,44% (3,44+2,00) superiore al tasso soglia, individuato dalla medesima parte opponente nella misura del 3,90% (cfr. pag. 21, perizia datata 9 luglio
2020, doc. n. 4, fascicolo processuale parte opponente).
La doglianza non è fondata.
Sul punto, devono invero essere richiamati i principi di diritto recepiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del t.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché
“fuori mercato”, da cui la formula: t.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto, e per cui, ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del t.e.g.m., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista (cfr. Cass. S.U., n. 19597/2020).
Orbene, nella vertenza, il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del mutuo agrario oggetto della vertenza risulta pari alla misura percentuale del 7,05%: invero, il decreto ministeriale del 23 settembre 2010 ha pubblicato, in base alle rilevazioni della Banca d'Italia e relativamente al periodo dal
1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2010, il tasso effettivo globale medio per la categoria dei mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile nella misura percentuale del 2,60% e ha rilevato, con riguardo agli interessi di mora previsti per i casi di ritardato pagamento, una maggiorazione media pari a 2,1 punti percentuali, stabilendo il coefficiente di aumento del tasso nella misura della metà (2,60 + 2,1 = 4,7;
4,7 + 2,35 = 7,05; cfr. decreto ministeriale cit.).
In ultima analisi, il tasso d'interesse moratorio del 5,44% dedotto dall'opponente è inferiore alla soglia dell'usura.
pagina 18 di 21 4. Con riguardo al motivo di opposizione fondato sulla dedotta illegittimità della richiesta di pagamento avanzata per l'indeterminatezza della clausola sugli interessi, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
A avviso dell'opponente, l'istituto bancario avrebbe concordato una clausola di determinazione dell'interesse nominale del contratto indefinita, poiché aveva rinviato al successivo atto di quietanza l'indicazione dello spread, obbligando quindi il debitore senza la previsione di costi certi: la relativa clausola sarebbe stata dunque nulla per indeterminatezza, costituendo violazione dell'art. 17 TUB e degli artt. 1208, 1248 e 1346, c.c..
Per vero, l'art. 3 del contratto dell'11 novembre 2010 ha stabilito che: “la parte mutuataria prende atto che i parametri utilizzati per la determinazione del tasso relativo all'ammortamento saranno i seguenti: tasso variabile: Euribor: 6 mesi 365 rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre, maggiorato di uno spread che verrà definito al momento della stipula dell'atto o degli atti di quietanza finale” (cfr. doc. n. 2, fascicolo processuale parte opponente).
La ricostruzione di parte opponente deve essere disattesa sulla scorta del dirimente rilievo per cui il contenuto della previsione negoziale ora riportata è stato superato dalle pattuizioni contenute nel negozio definitivo rogato in data 29 novembre 2010 (cfr. doc. n. 3, fascicolo processuale parte opponente).
Tale ultimo negozio, all'art. 2, ha infatti previsto che: “la parte finanziata dovrà corrispondere sul mutuo l'interesse nominale annuo pari al parametro dell'Euribor, sei mesi 365, determinato dalle competenti autorità il quart'ultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre, maggiorato di uno spread di 2,40 punti percentuali” (cfr. pag. 7, doc. n. 3, fascicolo processuale parte opponente).
La portata della clausola contrattuale contenuta nel negozio datato 11 novembre 2010 resta dunque irrilevante, siccome superata dal contenuto della previsione del contratto definitivo, concluso appena diciotto giorni dopo il primo negozio e contemplante una maggiorazione dell'interesse, determinata, corrispondente a uno spread di 2,40 punti percentuali.
In occasione della stipulazione del contratto datato 11 novembre 2010, non essendo avvenuta alcuna erogazione di somme, non era sorto alcun obbligo restitutorio in capo alla parte mutuataria, atteso che la decorrenza degli interessi di preammortamento aveva avuto inizio solamente alla data della conclusione del contratto definitivo (cfr. pag. 6, doc. n. 3, fascicolo processuale parte opponente).
5. È infondato anche l'ultimo motivo di opposizione afferente alla censurata illegittimità della richiesta di pagamento avanzata per la errata indicazione del Taeg concordato.
In relazione a tale censura, deve essere richiamato l'orientamento recepito, anche di recente, dalla
Corte di Cassazione a mente del quale l'indice sintetico di costo, altrimenti detto tasso annuo effettivo pagina 19 di 21 globale (TAEG), costituisce un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, avente solamente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, con la conseguenza che la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, tale indice non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui erronea indicazione, o la cui mancata indicazione nella forma scritta, è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. Cass. n. 39169/2021; Cass. 3 luglio 2024,
n. 18235).
6. Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere accertato e dichiarato che la società opposta ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della società
”, soc. semplice, in forza di mutuo agrario di cui Parte_3 all'atto pubblico dell'11.11.2010 rep. n. 47973, e di successivo contratto definitivo di mutuo agrario del 29.11.2010, rep. n. 47995, a rogito Notaio di cui va dichiarata la validità e Controparte_7
idoneità a valere quale titolo esecutivo.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, c.p.c., in ragione dell'intervento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, avvenuto solamente nel corso del giudizio, che ha composto il contrasto interpretativo relativo alle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità; questione che ha costituito il principale motivo di opposizione della presente vertenza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
16.11.2022, n. 33719; Cass. n. 26672/2013; Cass. n. 27380/2013; Cass. n. 22446/2015, Cass.n. 13164 del 2016; contra: Cass. n. 17352/2017; Cass. n. 19016/2017, n. 6586; Cass. n. 10788/2022; Cass. n. n.
17439 del 2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e quale socio della Parte_1
”, società semplice, e, per l'effetto: Controparte_1 Parte_3
2. Accerta e dichiara che la parte opposta ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della società ”, soc. semplice, in forza di Parte_3
mutuo agrario di cui all'atto pubblico dell'11.11.2010, rep. n. 47973, e del successivo contratto definitivo di mutuo agrario del 29.11.2010, rep. n. 47995, a rogito Notaio di Controparte_7
cui dichiara la validità e idoneità a valere quale titolo esecutivo.
pagina 20 di 21 3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente procedimento e del procedimento aperto in corso di causa iscritto al n. 748/2020-1 r.g..
Oristano, 25/03/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 748/2020 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1
proprio e quale socio della (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. GRECA MUREDDU;
opponente nei confronti di
Società 4 in persona dell'Amministratore Unico p.t., con sede in Controparte_2
Conegliano (TV) alla via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di euro 10.000,00 – i.v., codice fiscale, partita
IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso- Belluno n. , e per essa, quale P.IVA_2
mandataria, la società con sede in Milano alla Via Controparte_3
Valtellina n. 15/17, capitale sociale di euro 4.510.568,00 – i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. n. REA MI-1217580, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_3
ANTONINA ACCARDI;
opposta
e di numero di iscrizione al registro delle Imprese di Cagliari e Controparte_4
Codice Fiscale Partita IVA con sede legale in Cagliari al Viale Bonaria n. P.IVA_4 P.IVA_5
33, in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. LOREDANA BOI;
terza chiamata
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: voglia il Tribunale: “in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione attiva della In via principale: 1) dichiarare la nullità del Controparte_5 pagina 1 di 21 contratto di mutuo stipulato con il a rogito notaio del 11 novembre Controparte_4 CP_6
2010, repertorio rep. N°47973 racc. n°14604 e il conseguente atto di quietanza stipulato in data 29 novembre 2010, con atto rogato dott. rep. N°47995 racc. n°14623 nella parte in cui si Controparte_7
determinano la corresponsione degli interessi, attesa la loro evidente usurarietà ab origine;
3) per
l'effetto, ex art. 1815, comma 2, codice civile: accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo e nel successivo atto di quietanza impugnati si sono pattuiti ed applicati tassi usurari e per l'effetto dichiarare che è nulla e priva di qualunque effetto la clausola relativa agli interessi corrispettivi e moratori pattuiti e dichiarare che tale contratto è a titolo gratuito ex art. 1815, comma 2, c.c.; 4) ordinare e condannare l'odierna convenuta alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi e qualsiasi altra somma dovuta e corrisposta per spese e commissioni, polizze, etc. dalla stipula all'attualità in forza del contratto di mutuo impugnato nella misura che sarà ricalcolata secondo giustizia, o come quantificato anche a mezzo CTU, oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda. Previo accertamento del dare e avere tra le parti, operare la compensazione delle somme con quanto dalla parte mutuataria già versato per l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti e gli importi ancora eventualmente dovuti alla 5) Accertare e CP_8
dichiarare la nullità ovvero la inefficacia totale o parziale del titolo esecutivo e del precetto per la insussistenza del diritto della parte intimante a richiedere il pagamento delle somme intimate in atto di precetto nonché per indeterminatezza, indeterminabilità, genericità dell'atto di precetto per le motivazioni tutte esposte nell'atto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non fosse dichiarata la nullità degli interessi ex art. 1815 c.c. per le causali di cui sopra, A) accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illiceità e/o l'inefficacia della clausola determinativa degli interessi corrispettivi contenuta nell'art. 3 del contratto di mutuo stipulato in data 11.11.2010 e del successivo atto di quietanza per indeterminatezza e indeterminabilità poiché apposte in violazione degli articoli
1346 - 1418 e 1419 codice civile nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli articoli 1283 e 1284 codice civile o per violazione dell'art. 1322 e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 Legge n. 192/1998 individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione alle rate scadute ed a scadere e, per
l'effetto, condannare la convenuta a restituire la somma che deriverà dalla CTU contabile o quella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza e per l'effetto determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti o, in subordine, rideterminare il debito residuo effettuando la compensazione giudiziale con quanto dalla parte mutuataria già versato per
l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti. B) Accertare e dichiarare l'applicazione di
pagina 2 di 21 tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato dall'Istituto dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate e, per l'effetto condannare la convenuta a restituire previo ricalcolo secondo giustizia degli interessi dovuti dall'attrice dalla stipula all'attualità, gli interessi e le somme indebitamente pagate dal mutuatario ovvero la somma che deriverà dalla CTU contabile o quella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa rideterminando un piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 T.U.B. comma 7 o, in subordine, rideterminare il debito residuo effettuando la compensazione giudiziale con quanto dalla parte mutuataria già versato per l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti o, in subordine, condannare la convenuta a restituire la somma di giustizia oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. In ogni caso: ove si dichiari la compensazione giudiziale con quanto dalla parte mutuataria già versato per l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti concedere alla stessa la rimessione in termini per adempiere ratealmente al pagamento dell'eventuale capitale residuo a scadere o comunque con la rideterminazione del piano di ammortamento e determinare tramite CTU la rata alla quale si eguaglia il debito residuo riportando gli interessi al rimborso della quota capitale, ovvero calcolare la nuova rata per l'adempimento del solo capitale o in subordine al tasso accertato da corrispondersi secondo l'ordine temporale che il Giudice vorrà rendere. Con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio da distrarsi in favore dello Stato”.
Nell'interesse della società 4 e per essa la sua mandataria Controparte_2 [...]
voglia il Tribunale: “in via principale e nel merito: respingere, Controparte_3
disattendere e non accogliere tutto quanto dedotto, ritenuto e richiesto da parte attrice, e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte da parte attrice per una e/o per tutte le ragioni di cui in narrativa, condannando parte opponente al pagamento di tutte le somme di cui all'atto di precetto opposto ovvero alla maggiore o minore somma che sarà̀ giudizialmente accertata;
In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della declaratoria di nullità̀/invalidità̀ del contratto di mutuo fondiario per asserito superamento del limite di finanziabilità̀, si chiede accertarsi la validità ed efficacia del contratto di mutuo fondiario e del pedissequo atto di precetto, entro il limite dell'80% della somma finanziabile, mentre, quanto all'eccedenza, si chiede accertarsi la natura ipotecaria- ordinaria del mutuo, operando, quindi, la relativa conversione parziale;
in via ulteriormente subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo per cui è causa, accogliere l'istanza di conversione del contratto di mutuo fondiario nullo in un contratto di mutuo ipotecario ordinario ex art. 1424 c.p.c., e per l'effetto dichiararlo pienamente valido ed efficace, nonché produttivo di effetti giuridici, con salvezza di tutte le
pagina 3 di 21 condizioni economiche e contrattuali pattuite e salvezza della garanzia ipotecaria e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento di tutte le somme di cui all'atto di precetto opposto ovvero alla maggiore o minore somma che sarà giudizialmente accertata;
in via alternativa ed ulteriormente subordinata: nel caso di mancato accoglimento delle suindicate richieste, nell'ipotesi di declaratoria di nullità̀/invalidà e/o inefficacia del contratto di mutuo per cui è causa, accertare e dichiarare
l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.p.c. sorto in capo alla parte opponente e per l'effetto condannarla alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, a qualsiasi titolo erogate dalla banca, in favore della parte opposta, nella misura pari al capitale residuo non restituito, ovvero € 592.453,30, o di quella maggiore o minore che sarà giudizialmente accertata, oltre interessi al saggio legale dal di del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
in via alternativa ed ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande promosse dalla parte attrice/opponente, condannare il quale terzo chiamato, a tenere indenne e manlevare la Controparte_4 [...]
e per essa la per tutto quanto eventualmente condannata Controparte_9 Controparte_3
a restituire e/o risarcire in favore della parte attrice/opponente”.
Nell'interesse della società voglia il Tribunale: “in via principale, Controparte_4
rigettare tutte le avverse domande, per scrupolo anche di manleva, infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nella superiore espositiva;
in via di primo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere integrato il superamento dei limiti di finanziabilità dettati per il mutuo fondiario, accertare e dichiarare la natura fondiaria del mutuo fino al limite dell' 80% dell'importo finanziabile e, al contempo, limitatamente alla quota di finanziamento erogata in eccedenza, accertare e dichiarare la natura di mutuo ipotecario ordinario, previa conversione parziale del mutuo fondiario;
in subordine, quanto a detta quota di finanziamento erogata in eccedenza, accertare e dichiarare la sua debenza da parte della società finanziata a titolo di ripetizione dell'indebito o, in ulteriore subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento;
in ogni caso, per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma indicata nell'atto di precetto, o di quella maggiore
o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi al tasso di legge a far data dal dovuto fino al momento del soddisfo;
in via di secondo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere sussistere il superamento dei limiti di finanziabilità dettati per il mutuo fondiario, accertare e dichiarare la natura di mutuo ipotecario ordinario del contratto oggetto di lite, per le ragioni illustrate nella superiore espositiva, e per l'effetto condannare
l'opponente al pagamento della somma indicata nell'atto di precetto, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi al tasso di legge a far data dal dovuto fino al momento del soddisfo;
in via di terzo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in
pagina 4 di 21 cui il Giudice dovesse dichiarare la nullità del contratto di mutuo agrario per cui è causa per il superamento dei limiti di finanziabilità dettati per il mutuo fondiario, o per qualsivoglia ulteriore causa di nullità del contratto medesimo;
posto che l'Azienda di credito, qualora avesse conosciuto la causa di nullità, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, ovvero in considerazione del fatto che le parti intendevano stipulare contratto di mutuo oneroso e garantire l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal medesimo mediante iscrizione di ipoteca sugli immobili indicati nel contratto di finanziamento e nella relativa Nota, avrebbe comunque concluso contratto di mutuo ordinario garantito da ipoteca, del quale il contratto dedotto possiede i requisiti di sostanza e di forma, disporre e pronunciare la conversione integrale del contratto di mutuo ipotecario fondiario in contratto di mutuo ordinario, garantito da ipoteca sui medesimi beni di cui al contratto stesso;
per
l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma indicata nell'atto di precetto, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi al tasso di legge a far data dal dovuto fino al momento del soddisfo;
in via di ultimo subordine - per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ravvisare la nullità del contratto di mutuo agrario per superamento dei limiti di finanziabilità ed al contempo rigettare le domande che precedono;
accertare
e dichiarare gli opponenti tenuti a corrispondere, indi condannarli al pagamento, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo o, in via ancor più subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento, dell'importo pari alla differenza tra quanto complessivamente erogato dal in Controparte_4
favore del soggetto finanziato e l'importo complessivamente corrisposto da questi a qualsivoglia titolo, in specie per capitale, interessi e spese, in relazione al rapporto di mutuo dedotto, indi condannarlo al pagamento della somma portata dall'atto di precetto, o del maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio, oltre agli interessi al tasso di legge a far data dal dovuto fino al momento del soddisfo. In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi professionali, oltre rimborso forfetario, oneri fiscali e previdenziali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e quale socio della società agricola semplice Parte_1 Controparte_1
, ha proposto opposizione avverso il precetto, notificato in data 24.6.2020 su iniziativa della
[...] società ” nella sua qualità di mandataria della società Controparte_3 CP_3 [...]
in forza di una cessione intervenuta tra la medesima società e Controparte_5 Controparte_5 la società deducendo che con l'indicato precetto era stato intimato alla Controparte_4
società agricola, in persona dei suoi soci amministratori e , nonché CP_1 Parte_1
fideiussori e terzi datori di ipoteca, il pagamento della somma di euro 599.568,15, quale residuo dovuto a titolo di capitale per euro 592.453,30, interessi di mora per euro 6.090,55 e spese, in forza del pagina 5 di 21 contratto di mutuo condizionato agrario stipulato in data 11 novembre 2010, rep. n. 47973 racc. n.
14604, rogato dal Notaio e del successivo contratto definitivo di mutuo agrario con Controparte_7
garanzia ipotecaria stipulato in data 29 novembre 2010, rogato dal Notaio rep. n. Controparte_7
47995, racc. n. 14623.
L'opponente ha, in particolare, dedotto:
- di agire nella sua qualità di socio amministratore della società agricola e come terzo datore di ipoteca del fabbricato in costruzione, compresa l'area ove sorgeva e il cortile di pertinenza di sua proprietà, distinto in catasto al foglio 22, mappale 187/2, strada 14 ovest, e come fideiussore solidale per tutte le obbligazioni derivanti dal mutuo sino all'importo di euro 967.500,00;
- di aver stipulato in data 11 novembre 2010 con il con atto rep. n. Controparte_4
47973 racc. n. 14604 rogato dal Notaio un contratto di mutuo condizionato Controparte_7
agrario a tasso variabile per la somma di euro 645.000,00, con una garanzia ipotecaria dell'importo complessivo di euro 1.290.000,00 gravante sui seguenti immobili:
a) terreno con annessi fabbricati rurali ubicati in comune di Arborea, strada 14 della superficie complessiva di ettari 9.65.32, di proprietà della società “ Controparte_1
; Parte_2
b) fabbricato ubicato nel terreno di cui sopra, compresa l'area ove sorgeva e il cortile di pertinenza, di proprietà di per 9/16 e per 7/16; Controparte_1 Persona_1
c) fabbricato in costruzione, compresa l'area ove sorgeva e il cortile di pertinenza di proprietà di
; Controparte_1
- che l'erogazione della somma oggetto del presente mutuo era stata condizionata alla stipula di un successivo atto di quietanza finale all'avverarsi della condizione indicata nell'art. 1 del capitolato delle condizioni generali allegato al mutuo, ovverossia al completamento della documentazione relativa alla giustificazione della proprietà e alla libertà da trascrizioni privilegi e iscrizioni pregiudizievoli, nonché alla conformità alle norme di legge degli immobili ipotecati;
- di aver stipulato in data 29 novembre 2010, con la società “ . con atto Controparte_4
rogato dal Notaio rep. n. 47995 racc. n. 14623, il contratto definitivo di mutuo Controparte_7 agrario per l'assestamento delle passività a tasso variabile per la somma di euro 645.000,00, con garanzia ipotecaria dell'importo complessivo di euro 1.290.000,00;
- che il mutuo era stato concesso per l'importo di euro 645.000,00 da restituire, unitamente agli interessi pattuiti e alle ulteriori spese, secondo quanto concordato nel piano di ammortamento allegato all'atto e nel capitolato delle condizioni generali di contratto, ovvero con un pagina 6 di 21 ammortamento di anni 20 dalla data di stipula dell'atto di quietanza finale mediante n. 40 rate semestrali, comprensive di quota capitale ed interessi;
- che, con riguardo al contratto definitivo di mutuo agrario, il tasso contrattuale, al momento della convenzione, risultava pattuito nella misura del 3.444% nominale annuo per tutta la durata del mutuo e al tasso del interesse nominale annuo pari alla quotazione dell'Euribor ai 6 mesi e rilevazione al quart'ultimo giorno dei mesi di giugno e di settembre, maggiorato di uno spread del 2.40%
- che era stato previsto che, tra la data di stipula dell'atto e l'inizio dell'ammortamento, sarebbe stato dovuto il pagamento di numero 2 rate di soli interessi maturandi sul capitale finanziato di euro 1.974.56 da pagarsi il 31 dicembre 2010 e dell'importo di euro 11.106.90 i1 30 giugno
2011;
- che, in caso di ritardo nel pagamento, all'articolo 4 del contratto (tasso di mora) era stata pattuita una clausola sugli interessi di mora del seguente tenore: “in ogni caso di inadempimento nel pagamento di una o più rate di interessi di preammortamento, così come nel caso di decadenza del beneficio del termine o di risoluzione del contratto di mutuo, l'importo complessivamente dovuto dalla parte finanziata e non pagato produrrà interessi di mora pari a
2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso dell'operazione vigente al momento dell'inadempimento”.
A sostegno dell'opposizione, lo ha lamentato: 1) la nullità del contratto di mutuo per Parte_1
violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. e la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento;
2) l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata per l'usurarietà originaria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori del contratto di mutuo;
3) l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata per l'indeterminatezza della clausola sugli interessi;
4) l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata per la errata indicazione del Taeg concordato.
Alla luce di quanto lamentato, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: concedere, anche inaudita altera parte e prima della udienza di comparizione, per i motivi esposti in narrativa, la sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo, mutuo agrario fondiario, meglio indicato in atti, per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via principale: 1) accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o la nullità o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo condizionato agrario fondiario e del successivo contratto definitivo azionati e l'inidoneità del precetto e del titolo esecutivo perché stipulato in violazione dell'art.38 TUB e per i motivi esposti in narrativa, per l'effetto dichiarare nulla e inefficace l'intimazione di pagamento con ogni conseguenza di legge anche di nullità o inefficacia del contratto di mutuo fondiario e della relativa ipoteca con seguente
pagina 7 di 21 cancellazione; 2) dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato con il Controparte_4
a rogito notaio del 11 novembre 2010, repertorio rep. n. 47973, racc. n. 14604 e il CP_6
conseguente atto di quietanza stipulato in data 29 novembre 2010, con atto rogato dott. CP_7
rep. n. 47995 racc. n. 14623, nella parte in cui si determinano la corresponsione degli
[...] interessi, attesa la loro evidente usurarietà ab origine;
3) per l'effetto, ex art. 1815, comma 2, codice civile: accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo e nel successivo atto di quietanza impugnati si sono pattuiti ed applicati tassi usurari e per l'effetto dichiarare che è nulla priva di qualunque effetto la clausola relativa agli interessi corrispettivi e moratori pattuiti e dichiarare che tale contratto è a titolo gratuito ex art. 1815, comma 2, c.c.; 4) ordinare e condannare l'odierna convenuta alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi e qualsiasi altra somma dovuta e corrisposta per spese commissioni, polizze, etc. dalla stipula all'attualità in forza del contratto di mutuo impugnato nella misura che sarà ricalcolata secondo giustizia, o come quantificato anche a mezzo CTU, oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda.
Previo accertamento del dare e avere tra le parti, operare la compensazione delle somme con quanto dalla parte mutuataria già versato per l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti e gli importi ancora eventualmente dovuti alla 5) accertare e dichiarare la nullità ovvero la CP_8
inefficacia totale o parziale del titolo esecutivo e del precetto, per la insussistenza del diritto della parte intimante a richiedere il pagamento delle somme intimate in atto di precetto nonché per indeterminatezza, indeterminabilità, genericità dell'atto di precetto per le motivazioni tutte esposte nell'atto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non fosse dichiarata la nullità del mutuo ex art. 38 TUB e la nullità degli interessi ex art. 1815 c.c. per le causali di cui sopra: A) accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illiceità e/o l'inefficacia della clausola determinativa degli interessi corrispettivi contenuta nell'art. 3 del contratto di mutuo stipulato in data 11.11.2010 del successivo atto di quietanza per indeterminatezza e indeterminabilità poiché apposte in violazione degli articoli
1346, 1418 e 1419 codice civile, nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli articoli 1283 e 1284 codice civile o per violazione dell'art. 1322 e/o per violazione dell'art. 9 comma 3, Legge n. 192/1998 individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione alle rate scadute ed a scadere e, per
l'effetto, condannare la convenuta a restituire la somma che deriverà dalla CTU contabile o quella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza e per l'effetto determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti o, in subordine, rideterminare il debito residuo effettuando la compensazione giudiziale con quanto dalla parte mutuataria già versato per
pagina 8 di 21 l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti;
B) accertare e dichiarare l'applicazione di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato dall' dichiarando nulle CP_10
e inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate e, per l'effetto condannare la convenuta a restituire previo ricalcolo secondo giustizia degli interessi dovuti dall'attrice dalla stipula all'attualità gli interessi e le somme indebitamente pagate dal mutuatario ovvero la somma che deriverà dalla CTU contabile o quella somma superiore inferiore accertata in corso di causa rideterminando un piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 T.U.B., comma 7, o, in subordine, rideterminare il debito residuo effettuando la compensazione giudiziale con quanto dalla parte mutuataria già versato per l'avvenuto pagamento di interessi e somme non dovuti o, in subordine, condannare la convenuta a restituire la somma di giustizia oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. In ogni caso: ove si dichiari la compensazione giudiziale con quanto dalla parte mutuataria già versato per l'avvenuto pagamento di interessi somme non dovuti concedere alla stessa la rimessione in termini per adempiere ratealmente al pagamento dell'eventuale capitale residuo a scadere o comunque con la rideterminazione del piano di ammortamento e determinare tramite CTU la rata alla quale si eguaglia il debito residuo riportando gli interessi al rimborso della quota capitale, ovvero calcolare la nuova rata per l'adempimento del solo capitale o in subordine al tasso accertato da corrispondersi secondo l'ordine temporale che il Giudice vorrà rendere. Con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio da distrarsi in favore dello
Stato”.
Si è costituita nel procedimento la società nella sua qualità di Controparte_3 mandataria della società “ domandando, preliminarmente, l'autorizzazione a Controparte_5
chiamare in causa il e contestando nel merito le ragioni dell'opposizione. Controparte_4
Con riguardo alla dedotta nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., la società opposta ha lamentato l'arbitrarietà e l'inattendibilità dei criteri di valutazione e delle modalità di calcolo con cui la controparte aveva calcolato il valore dell'immobile e il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, e ha richiamato gli orientamenti della
Corte di Cassazione, secondo cui la violazione del limite dell'importo finanziabile non avrebbe potuto costituire causa di nullità del finanziamento, non afferendo alla violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto ma alla trasgressione di norme imperative riguardanti il comportamento dei contraenti: in via subordinata, la parte opposta ha formulato un'istanza di conversione ai sensi dell'art. 1424, c.p.c., del contratto di mutuo fondiario nullo in un contratto di mutuo ipotecario.
pagina 9 di 21 In relazione allo scostamento del Teg, che era stato riscontrato dal tecnico di parte nella misura percentuale dello 0,08, rispetto al tasso soglia, pubblicato dalla Banca d'Italia per la categoria dei mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile, relativamente al trimestre in cui era stato sottoscritto il contratto ovvero dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2010, pari alla misura percentuale del 3,90%, la parte opposta, in primo luogo, ha rilevato la circostanza per cui l'eventuale superamento del tasso soglia relativamente agli interessi moratori non avrebbe potuto ripercuotersi sugli interessi corrispettivi, da considerarsi dunque dovuti, e, in secondo luogo, ha censurato l'erroneità dei conteggi eseguiti dalla parte opponente, nella misura in cui avevano cumulato il tasso corrispettivo alla maggiorazione del 2%, prevista per l'ipotesi di inadempimento, laddove invece gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non avrebbero potuto essere valutati cumulativamente ai fini del raffronto del tasso soglia ex l.
108/1996.
La Società opposta ha infine contestato la richiesta di compensazione avanzata dalla parte opponente, posto che quest'ultima non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, non avendo provveduto alla restituzione della somma mutuata e non avendo documentato alcun adempimento.
Alla luce di quanto eccepito, la società ha quindi concluso, in via preliminare, Controparte_5 per ottenere l'autorizzazione a chiamare in causa il in via principale e nel Controparte_4 merito, per il rigetto dell'avverse richieste, con condanna della parte opponente al pagamento di tutte le somme indicate nell'atto di precetto opposto ovvero della somma accertata giudizialmente e, in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della declaratoria di invalidità o inefficacia del contratto di mutuo fondiario, per la conversione del contratto di mutuo fondiario nullo in un contratto di mutuo ipotecario ex art. 1424 c.p.c., e, in via alternativa e ulteriormente subordinata, per l'accertamento dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.p.c. sorto in capo alla parte opponente, con condanna di quest'ultima alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, a qualsiasi titolo erogate dalla banca, in favore della parte opposta, nella misura pari al capitale residuo non restituito, per euro 592.453,30, o della diversa somma giudizialmente accertata, oltre agli interessi al saggio legale dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza resa in data 26 gennaio 2021, il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c..
All'udienza del 1 febbraio 2021, su richiesta della società opposta, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo che si è costituito nel procedimento, eccependo, anzitutto, Controparte_4
che, con contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 12 giugno 2018 ai sensi della l. n. 130/1999, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.06.2018, Parte seconda n. 68, la società
[...]
aveva acquistato dal medesimo istituto bancario pro soluto crediti in blocco, ivi Controparte_5
pagina 10 di 21 compreso quello dedotto nell'atto di precetto oggetto dell'opposizione e, pertanto, di non essere tenuto a manlevare la cedente in ordine a qualsivoglia profilo non strettamente riconducibile all'esistenza del credito, scaturente dai titoli dedotti in causa.
Il ha contestato la fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, afferenti alla Controparte_4
violazione del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 T.U.B., siccome infondate e comunque inidonee a dar luogo alla sanzione di nullità del contratto, domandando, in ogni caso, il riconoscimento della natura fondiaria del mutuo entro il limite stabilito e della natura di mutuo ipotecario ordinario per l'eccedenza, con conversione parziale del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, ovvero, in via di ulteriore subordine, il riconoscimento dell'importo eccedente il limite dell'80% a titolo di ripetizione dell'indebito in relazione alle somme concesse a mutuo e erogate alla società finanziata, o in ulteriore subordine a titolo di ingiustificato arricchimento.
Con riferimento alle doglianze di parte opponente relative al superamento del valore del TEG rispetto al tasso soglia, l'istituto bancario ha eccepito che i calcoli offerti dalla mutuataria avevano tenuto conto di oneri che secondo l'organo di vigilanza erano irrilevanti ai fini della verifica dell'usura e che pertanto avevano condotto a risultati erronei e inattendibili.
In relazione agli interessi moratori, il ha rilevato che il tasso di interesse Controparte_4
moratorio pattuito contrattualmente nella misura percentuale del 5,44% non superava il tasso soglia, ricavabile dalle rilevazioni della Banca d'Italia con riguardo al periodo di riferimento del contratto oggetto di causa, corrispondente alla misura percentuale del 7.05%.
A avviso della parte chiamata in causa, infine, le contestazioni afferenti all'indeterminatezza del contratto in ragione del richiamo operato nel contratto di mutuo condizionato al tasso variabile Euribor, risultavano infondate, atteso che le previsioni contrattuali censurate dalla controparte erano state superate dal contenuto del contratto definitivo, nel quale invece il tasso era stato determinato puntualmente: inoltre, le censure riguardanti la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine erano da ritenersi superate in ragione della documentazione in atti e quelle relative al mancato rimborso degli oneri e delle commissioni e all'applicazione dell'indicatore di costo risultavano generiche e esplorative.
Sulla scorta di quanto eccepito e contestato, il ha formulato le conclusioni Controparte_4
sopra riportate.
La causa, istruita a mezzo di produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione, a seguito di previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali e di discussione orale e con rinunzia delle parti all'ulteriore assegnazione dei termini previsti dall'art. 190, c.p.c..
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pagina 11 di 21 L'opposizione proposta da , in proprio e quale socio della società agricola semplice Parte_1
, non è fondata. Controparte_1
1. Muovendo dall'eccezione sul difetto di “legittimazione attiva” della società Controparte_5
da riqualificarsi nei termini di doglianza afferente al merito e alla lamentata carenza di titolarità della posizione giuridica soggettiva nel lato attivo del rapporto dedotto in giudizio, la stessa deve essere disattesa.
Giova premettere come, ai sensi del primo comma della disposizione di cui all'art. 58, d. lgs. n.
385/1993: “la Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia”. Il secondo comma della disposizione ora indicata prevede altresì che: “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”. Il quarto comma della medesima disposizione stabilisce che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma secondo, ora riportato, producono gli effetti indicati dall'art. 1264, c.c..
Con riferimento al tema della cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, la Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire che: “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13.06.2019, n. 15884).
Pertanto, anche l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale può di per sé ritenersi sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, ove possieda le caratteristiche indicate dall'orientamento ora richiamato e, quindi, consenta di ricondurre senza incertezze il credito azionato nel giudizio fra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco.
È stato inoltre affermato, in ordine alla prova della cessione, che la stessa può avvenire anche mediante la produzione in giudizio di documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, per cui, in particolare, può costituire un elemento documentale rilevante la dichiarazione del cedente relativa all'avvenuta cessione del singolo rapporto di credito, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.04.2021, n.
10200).
pagina 12 di 21 Tanto premesso, nell'odierna vertenza è stato prodotto l'avviso pubblicato nella G.U. Parte Seconda n.
68 del 14.06.2018, con cui è stata data comunicazione della cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge n. 130 del 30.04.1999 in forza di contratto concluso il 7 giugno 2018, con cui società nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, ha Controparte_5
acquistato dalla società tutti i crediti pecuniari che erano stati individuati nel Controparte_4
documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione e vantati verso debitori classificati a sofferenza e, in particolare, i crediti derivanti dai rapporti di finanziamento, inclusa l'apertura di credito, i crediti di firma, e l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti, esistente verso la banca cedente alla data del 31 dicembre 2017.
L'individuazione dei crediti oggetto di cessione può quindi essere effettuata attraverso la verifica della ricorrenza degli elementi sopra indicati, ovverosia la natura del credito vantato dalla cedente, la classificazione della posizione debitoria in sofferenza e la sua esistenza alla data del 31 dicembre 2017, dovendosi riconoscere alla cessione dei crediti in favore della società portata Controparte_5 onnicomprensiva, in quanto riferita a “tutti i crediti” recanti le suddette caratteristiche.
Nell'odierna vertenza, la Società cessionaria ha, in ogni caso, ottemperato all'onere probatorio, sulla medesima parte incombente, di dimostrare l'inclusione dello specifico rapporto creditorio, oggetto della pretesa monitoria, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione ora descritta, producendo, unitamente alla memoria istruttoria del 1° aprile 2022, una dichiarazione, datata 3 marzo 2022, a firma del Direttore Generale del , nella quale si dà atto, dell'inclusione del credito Controparte_4 per cui è causa nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30.04.1999, n. 130, conclusa in data 7 giugno 2018 ora menzionata (cfr. doc. 2, fascicolo processuale parte opposta).
Tale documento costituisce quindi un ulteriore elemento che conferma in modo univoco l'inclusione del credito azionato, derivante dal contratto di mutuo agrario concluso in data 11 novembre 2010 e dal successivo contratto definitivo del 29 novembre 2010, fra quelli acquistati dalla società
[...]
meritando condivisione l'orientamento sopra richiamato secondo cui la prova della Controparte_5
cessione può avvenire anche mediante la produzione in giudizio di documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, quale la dichiarazione del cedente di inclusione del credito che è stato azionato tra quelli oggetto della cessione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.04.2021, n.
10200).
Da ultimo, deve considerarsi che, nell'odierna opposizione, è, all'evidenza, precluso di poter dubitare della titolarità della posizione giuridica soggettiva in capo alla società in Controparte_5
considerazione della chiamata in causa della banca cedente, che, costituendosi in giudizio, ha pagina 13 di 21 riconosciuto l'avvenuta cessione del credito in favore della cessionaria (cfr. pag. 6, comparsa di costituzione e risposta . Controparte_4
L'eccezione deve quindi essere respinta.
2. In ordine alla lamentata nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., tenuto altresì conto della rinunzia manifestata dalla parte opponente in occasione del deposito della comparsa conclusionale (cfr. pag. 3, comparsa conclusionale parte opponente), sarà sufficiente richiamare l'orientamento recentemente recepito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (cfr. Cass. n. 33719/2022; Cass. n. 24803/2023).
3. L'opponente ha censurato inoltre l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dalla società opposta per l'usurarietà originaria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori del contratto di mutuo.
3.1. In relazione a tale censura, occorre premettere che, ai sensi della disposizione di cui al primo comma dell'art. 1815, c.c.: “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo
1284”; il secondo comma dell'indicata disposizione, nella formulazione modificata dalla legge n.
108/1996, stabilisce che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Nel regime anteriore alla legge n. 108/1996 il negozio di mutuo veniva considerato illecito, ove venisse convenuta la pattuizione di interessi a tasso elevato, solo nel caso di ricorrenza degli estremi del delitto di usura di cui all'art. 644, c.p., come precedentemente formulato. A seguito della riformulazione del reato di usura operata dalla l. n. 108/1996, è stato soppresso l'elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno e è stato previsto che è la legge a stabilire “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai” (cfr. art. 644, comma terzo, c.p.) con determinazione del tasso massimo delegata al Ministero del tesoro (cd. “tasso soglia”).
pagina 14 di 21 Con riguardo al tema dell'usura e degli interessi moratori, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U., n. 19597/2020), articolando i seguenti principi di diritto: 1) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
2) la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, da cui la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”; 3) ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
4) si applica l'art. 1815, comma secondo, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma primo, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti;
5) anche in corso di rapporto sussiste l'interesse a agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento e il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento; 6) nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma primo, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt.
1469-bis e 1469-quinquies c.c.; 7) l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697, si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Con particolare riferimento alla determinazione del tasso di interesse usurario il quarto comma dell'art. 644, c.p.c., prevede che debba tenersi conto di tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
In linea con tale previsione, le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi dell'agosto
2009, applicabili ratione temporis al contratto per cui è causa hanno stabilito che: “il calcolo del tasso
pagina 15 di 21 effettivo globale deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
2) le spese di chiusura della pratica, le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con
l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite
l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono a acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;
6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali); 7) gli oneri per la messa
a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento. Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo;
la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato. Sono esclusi: a) le imposte e tasse;
b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing); c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non
pagina 16 di 21 direttamente connessi con l'operazione di finanziamento. Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”.
3.2. Ciò premesso in termini generali, nella vertenza, l'opponente ha lamentato che, sulla base dei costi collegati all'erogazione del credito, il tasso effettivo globale pattuito in contratto (TEG) fosse pari alla misura percentuale del 3,98%, superiore alla misura del tasso soglia pari al 3,90% (2,60+50%), ricavabile dalle rilevazioni della Banca d'Italia relativamente al periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2010 per la categoria dei mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile, censurando così la sussistenza di un'usura contrattualizzata ab origine, idonea a determinare la nullità della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c..
La relativa censura non merita accoglimento, posto che l'indicazione, proposta nella consulenza di parte depositata dall'opponente, del tasso effettivo globale pattuito in contratto ha costituito il risultato di un calcolo erroneo, ottenuto tenendo in considerazione oneri e costi per un verso non documentati e per un altro non rilevanti ai fini della verifica usuraria.
Si consideri, in particolare, il rilievo per cui la perizia di parte abbia incluso nel calcolo del TEG
l'importo di euro 19.083,96, a titolo di costo per la garanzia consortile Fidicop. Orbene, con riguardo a tale aspetto, le risposte della Banca d'Italia ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura e sull'interpretazione della circolare del luglio 2009, con riguardo gli oneri per la garanzia consortile hanno stabilito che gli stessi devono essere inclusi se direttamente riferibili alla specifica operazione di finanziamento.
Nella vertenza, tuttavia, non è stata esperita alcuna iniziativa probatoria tesa a dimostrare che la disposizione a favore della Fidicop di cui al doc. n. 11, del fascicolo processuale di parte opponente, sia stata effettivamente e direttamente riferita alla specifica operazione di finanziamento per cui è causa, non essendovi prova documentale dell'effettiva destinazione della somma indicata a titolo di garanzia consortile o dell'eventuale misura versata a tale titolo, tenuto altresì conto che le istruzioni sopra indicate escludono invece dal calcolo ulteriori esborsi quali le spese ricorrenti genericamente connesse con la partecipazione del socio ai benefici della mutualità e con la prestazione di ulteriori servizi (cfr.
FAQ cit.).
Deve inoltre rilevarsi che, indipendentemente dalla contestata natura obbligatoria dei costi per i contratti assicurativi documentati dalla parte opponente solo unitamente al deposito della memoria n. 3, di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., è stato incluso nel calcolo del Teg l'importo di euro 8.465,73 a titolo di esborsi per l'assicurazione dell'immobile, nonostante la stessa perizia dia conto del rilievo per pagina 17 di 21 cui l'allegato “B” dell'atto di quietanza del 29 novembre 2010, indichi un costo a tale titolo di euro
403,13 euro.
Sono state inoltre considerare anche le spese di cancellazione dell'ipoteca per l'importo di euro 180,00, nonostante le stesse debbano essere soggette allo stesso trattamento delle spese per le iscrizioni nei pubblici registri e visure, e vadano dunque escluse dal calcolo.
In altri termini, non merita condivisione la ricostruzione del calcolo del Teg proposta dalla parte opponente.
3.3. Per quanto attiene alla pattuizione di interessi di mora aventi natura usuraria nel contratto di mutuo azionato con il precetto, occorre rilevare come l'opponente abbia lamentato la previsione di un tasso di mora pattuito in contratto pari alla misura percentuale del 5,44% (3,44+2,00) superiore al tasso soglia, individuato dalla medesima parte opponente nella misura del 3,90% (cfr. pag. 21, perizia datata 9 luglio
2020, doc. n. 4, fascicolo processuale parte opponente).
La doglianza non è fondata.
Sul punto, devono invero essere richiamati i principi di diritto recepiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del t.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché
“fuori mercato”, da cui la formula: t.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto, e per cui, ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del t.e.g.m., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista (cfr. Cass. S.U., n. 19597/2020).
Orbene, nella vertenza, il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del mutuo agrario oggetto della vertenza risulta pari alla misura percentuale del 7,05%: invero, il decreto ministeriale del 23 settembre 2010 ha pubblicato, in base alle rilevazioni della Banca d'Italia e relativamente al periodo dal
1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2010, il tasso effettivo globale medio per la categoria dei mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile nella misura percentuale del 2,60% e ha rilevato, con riguardo agli interessi di mora previsti per i casi di ritardato pagamento, una maggiorazione media pari a 2,1 punti percentuali, stabilendo il coefficiente di aumento del tasso nella misura della metà (2,60 + 2,1 = 4,7;
4,7 + 2,35 = 7,05; cfr. decreto ministeriale cit.).
In ultima analisi, il tasso d'interesse moratorio del 5,44% dedotto dall'opponente è inferiore alla soglia dell'usura.
pagina 18 di 21 4. Con riguardo al motivo di opposizione fondato sulla dedotta illegittimità della richiesta di pagamento avanzata per l'indeterminatezza della clausola sugli interessi, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
A avviso dell'opponente, l'istituto bancario avrebbe concordato una clausola di determinazione dell'interesse nominale del contratto indefinita, poiché aveva rinviato al successivo atto di quietanza l'indicazione dello spread, obbligando quindi il debitore senza la previsione di costi certi: la relativa clausola sarebbe stata dunque nulla per indeterminatezza, costituendo violazione dell'art. 17 TUB e degli artt. 1208, 1248 e 1346, c.c..
Per vero, l'art. 3 del contratto dell'11 novembre 2010 ha stabilito che: “la parte mutuataria prende atto che i parametri utilizzati per la determinazione del tasso relativo all'ammortamento saranno i seguenti: tasso variabile: Euribor: 6 mesi 365 rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre, maggiorato di uno spread che verrà definito al momento della stipula dell'atto o degli atti di quietanza finale” (cfr. doc. n. 2, fascicolo processuale parte opponente).
La ricostruzione di parte opponente deve essere disattesa sulla scorta del dirimente rilievo per cui il contenuto della previsione negoziale ora riportata è stato superato dalle pattuizioni contenute nel negozio definitivo rogato in data 29 novembre 2010 (cfr. doc. n. 3, fascicolo processuale parte opponente).
Tale ultimo negozio, all'art. 2, ha infatti previsto che: “la parte finanziata dovrà corrispondere sul mutuo l'interesse nominale annuo pari al parametro dell'Euribor, sei mesi 365, determinato dalle competenti autorità il quart'ultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre, maggiorato di uno spread di 2,40 punti percentuali” (cfr. pag. 7, doc. n. 3, fascicolo processuale parte opponente).
La portata della clausola contrattuale contenuta nel negozio datato 11 novembre 2010 resta dunque irrilevante, siccome superata dal contenuto della previsione del contratto definitivo, concluso appena diciotto giorni dopo il primo negozio e contemplante una maggiorazione dell'interesse, determinata, corrispondente a uno spread di 2,40 punti percentuali.
In occasione della stipulazione del contratto datato 11 novembre 2010, non essendo avvenuta alcuna erogazione di somme, non era sorto alcun obbligo restitutorio in capo alla parte mutuataria, atteso che la decorrenza degli interessi di preammortamento aveva avuto inizio solamente alla data della conclusione del contratto definitivo (cfr. pag. 6, doc. n. 3, fascicolo processuale parte opponente).
5. È infondato anche l'ultimo motivo di opposizione afferente alla censurata illegittimità della richiesta di pagamento avanzata per la errata indicazione del Taeg concordato.
In relazione a tale censura, deve essere richiamato l'orientamento recepito, anche di recente, dalla
Corte di Cassazione a mente del quale l'indice sintetico di costo, altrimenti detto tasso annuo effettivo pagina 19 di 21 globale (TAEG), costituisce un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, avente solamente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, con la conseguenza che la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, tale indice non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui erronea indicazione, o la cui mancata indicazione nella forma scritta, è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. Cass. n. 39169/2021; Cass. 3 luglio 2024,
n. 18235).
6. Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere accertato e dichiarato che la società opposta ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della società
”, soc. semplice, in forza di mutuo agrario di cui Parte_3 all'atto pubblico dell'11.11.2010 rep. n. 47973, e di successivo contratto definitivo di mutuo agrario del 29.11.2010, rep. n. 47995, a rogito Notaio di cui va dichiarata la validità e Controparte_7
idoneità a valere quale titolo esecutivo.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, c.p.c., in ragione dell'intervento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, avvenuto solamente nel corso del giudizio, che ha composto il contrasto interpretativo relativo alle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità; questione che ha costituito il principale motivo di opposizione della presente vertenza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
16.11.2022, n. 33719; Cass. n. 26672/2013; Cass. n. 27380/2013; Cass. n. 22446/2015, Cass.n. 13164 del 2016; contra: Cass. n. 17352/2017; Cass. n. 19016/2017, n. 6586; Cass. n. 10788/2022; Cass. n. n.
17439 del 2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e quale socio della Parte_1
”, società semplice, e, per l'effetto: Controparte_1 Parte_3
2. Accerta e dichiara che la parte opposta ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della società ”, soc. semplice, in forza di Parte_3
mutuo agrario di cui all'atto pubblico dell'11.11.2010, rep. n. 47973, e del successivo contratto definitivo di mutuo agrario del 29.11.2010, rep. n. 47995, a rogito Notaio di Controparte_7
cui dichiara la validità e idoneità a valere quale titolo esecutivo.
pagina 20 di 21 3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente procedimento e del procedimento aperto in corso di causa iscritto al n. 748/2020-1 r.g..
Oristano, 25/03/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
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