Sentenza breve 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 11/09/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02937/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02867/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2867 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giliberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Albricci 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento, previa sospensiva
del decreto di rigetto dell'istanza conversione del permesso soggiorno emesso dal Questore di Milano in data 28.4.2025 e notificato al ricorrente in data 28.4.2025 e di ogni altro atto preordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha dichiarato l’irricevibilità dell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. 059551368118 del 5.3.2025, in quanto presentata oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza del precedente titolo (permesso per affidamento).
La difesa erariale si è costituita in giudizio, solo formalmente, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Alla camera di consiglio feriale del 10.9.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ritenuto che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa, dovendosi accogliere il presente ricorso.
Per giurisprudenza costante, il termine di 60 giorni antecedenti la scadenza del titolo di soggiorno, che l'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 indica per la presentazione dell'istanza di rinnovo, ha natura non perentoria (C.S. Sez. II, 10.7.2019, n.4854, 22.8.2018, n. 5001), sussistendo l'obbligo per l'Amministrazione, destinataria di una tardiva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, di non arrestarsi al rilievo dell'intempestività della sua presentazione, ma di esaminarla comunque (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 17.10.2022, n. 174).
In conclusione, il ricorso va accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.