Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2019, n. 17439
CASS
Sentenza 28 giugno 2019

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 30 aprile 2019, con relatore il Consigliere Dott. Franco De Stefano. Le parti in causa erano i ricorrenti, che contestavano la validità di un precetto notificato dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, sostenendo che il mutuo in questione non potesse essere qualificato come fondiario a causa del superamento del limite di finanziabilità previsto dalla normativa. I ricorrenti invocavano la nullità del titolo esecutivo per la mancanza di notifica e per la carenza di requisiti formali.

Il giudice ha accolto in parte il ricorso, affermando che il superamento del limite di finanziabilità non solo incide sulla qualificazione del mutuo come fondiario, ma comporta anche la necessità di una previa notifica del titolo esecutivo. La Corte ha sottolineato che la violazione di tale limite è essenziale per la validità del contratto di mutuo e per l'applicabilità della disciplina di privilegio. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Roma è stata cassata e il caso è stato rinviato per un nuovo esame, evidenziando l'importanza della corretta applicazione delle norme sul credito fondiario.

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Massime1

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi, per l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore; pertanto, il superamento di tale limite comporta, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell'intero contratto, salva la conversione ex art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina di privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato d. lgs.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2019, n. 17439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17439
Data del deposito : 28 giugno 2019

Testo completo