Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/04/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3872/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Mario De Giorgio Parte_1
-attrice-
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Natale Christian Emanuele Di Mauro e Caterina Controparte_1
Coroneo
-convenuta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendone la condanna alla sostituzione degli Parte_1 Controparte_1
airbag difettosi della sua vettura Citroen C3, oggetto di una campagna di richiamo indetta dalla convenuta,
ed al risarcimento dei danni per l'inutilizzabilità dell'auto.Si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro infondatezza.In rito, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta.Va, sul punto, rilevato che l'auto dell'attrice è stata coinvolta in una campagna volontaria,
CP_ indetta dal costruttore e gestita in dalla convenuta, di sostituzione gratuita di airbag difettosi e pericolosi per l'incolumità degli occupanti della vettura.La fonte dell'obbligo di riparazione va, quindi,
individuata nella proposta di riparazione gratuita formulata dal costruttore con la missiva inviata alla
[...]
Parte_2
causa deve ritenersi la città di Martina Franca, ricadente nel circondario del Tribunale di Taranto, pertanto competente per territorio a decidere la presente controversia.Sussistendo una convenzione che demandava al possessore dell'auto la scelta del luogo di riparazione della stessa va esclusa l'applicazione del criterio legale di individuazione del luogo di esecuzione della prestazione dettato dall'art. 1182 comma
4 c.c. atteso che il comma 1 di detta norma prevede l'applicazione dei susseguenti criteri legali solo in assenza di una diversa disciplina convenzionale.Nel merito, in relazione alla domanda di condanna della convenuta ad eseguire la sostituzione degli airbag difettosi deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo pacifico, per averlo ammesso anche l'attrice, che in data 12/11/2024 detti airbag sono stati sostituiti.In relazione alla domanda risarcitoria, per il danno prodotto dalla inutilizzabilità dell'auto dalla comunicazione con cui si invitava a non usarla e fino alla riparazione, va rilevato che non è stata fornita adeguata prova del danno emergente.Tale danno non poteva che riferirsi ai costi assicurativi ed a quelli per tassa di proprietà.Mentre per costi sostenuti onde procurarsi mezzi di trasporto alternativi rispetto all'auto non utilizzabile non risulta che l'attrice abbia mai chiesto l'assegnazione di un'auto sostitutiva, come pure era previsto nella condizioni della campagna volontaria di richiamo.Inoltre, tutti i predetti costi, anche per procurarsi mezzi di trasporto alternativi, potevano essere agevolmente provati dall'attrice nella loro analitica quantificazione attraverso la produzione della documentazione attestante i vari esborsi o attraverso pertinente prova orale.Detta prova non è stata fornita per la tardiva richiesta di prove orali e la tardiva produzione di documenti operata dall'attrice solo con la memoria depositata il
15/1/2025.Il termine per il deposito di detta memoria scadeva il 14/1/2025, cioè venti giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata in atto di citazione dalla stessa attrice per il giorno 3/2/2025.A nulla rileva che nel giorno indicato in atto di citazione il Giudice designato non tenesse udienza, secondo il calendario tabellare, atteso che l'art. 171 ter c.p.c. prevede la decorrenza a ritroso dei termini di deposito delle memorie istruttorie a partire dal giorno dell'udienza di cui al successivo art. 183 che è quella fissata
2 in atto di citazione ove, come nella specie, il successivo decreto del Giudice, previsto dall'art. 171 bis comma 2 c.p.c., si limiti a confermare la data della prima udienza.Essendo inammissibili le richieste di prove orali tardive ed inutilizzabili le documentazioni tardivamente depositate ne consegue l'assenza di prova in ordine alla esistenza e quantificazione dei danni lamentati.E trattandosi di danni che potevano agevolmente essere provati nel loro esatto ammontare non sono neppure liquidabili equitativamente.Le
spese di lite possono compensarsi per la soccombenza reciproca (art. 92 comma 2 c.p.c.) atteso che la domanda di condanna alla esecuzione delle riparazioni, su cu è intervenuta cessazione della materia del contendere, appariva fondata in quanto dalla documentazione prodotta traspare l'assunzione di un obbligo diretto, da parte della convenuta, di gestione, in Italia, della procedura di richiamo volontario delle vetture affette da difetti di funzionamento dell'airbag, ancorchè non fosse il produttore dell'auto.Infondata è,
invece, per le ragioni esposte, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe , così
provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna alla riparazione formulata dall'attrice;
2) Rigetta la ulteriore domanda risarcitoria formulata dalla stessa;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 23/4/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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