Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 805/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di LU, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in LU (LU), viale G. Carducci n.139, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_2 C.F._2
LUCIA ESPOSITO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in LU (LU), via I.
Nieri n. 84, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza.
2) La IG , maggiorenne ma non autonoma economicamente in quanto Persona_1 studentessa universitaria iscritta al quarto anno della facoltà di Psicologia presso la Pontificia
Università Salesiana che frequenta nella sede di Marina di Massa (MS), continuerà a vivere prevalentemente con la madre nella casa familiare sita in LU – Traversa seconda di Via Sarzanese
n. 41 – lettera D, libera di permanere con il padre quando vorrà. La IG , Persona_2 maggiorenne ma allo stato non autonoma economicamente e in cerca di occupazione alternerà periodi di permanenza a LU nella casa familiare e a Milano nell'appartamento condotto in
1
3) La casa familiare sita in LU – Traversa seconda di Via Sarzanese n. 41 – lettera D in comproprietà tra i coniugi per i diritti di un mezzo ciascuno resta assegnata alla ricorrente
[...]
che continuerà ad abitarvi con la IG e con la IG qualora alla Parte_2 Per_1 Per_2 data del 30.09.2025, data di scadenza del contratto dell'appartamento sito in Milano dalla stessa condotto in locazione, non abbia reperito una attività lavorativa. I beni mobili, gli arredi e corredi della casa familiare restano assegnati alla ricorrente con la precisazione che Parte_2 tutti tali beni sono di esclusiva proprietà del ricorrente . Il ricorrente Parte_1 Parte_1
si impegna a rilasciare la casa familiare entro e non oltre la data 30.06.2025; entro la data
[...] di rilascio egli preleverà dalla casa familiare tutti i propri effetti personali, i libri di sua proprietà e alcuni beni mobili che i ricorrenti concordemente individueranno. La ricorrente Parte_2 si impegna e obbliga entro la data dell'udienza che verrà fissata nel presente procedimento ad effettuare la volturazione delle utenze della casa familiare a suo nome relative alle forniture di energia elettrica, gas, acqua, telefono ed a provvedere da tale data al relativo pagamento nonché ad effettuare le necessarie comunicazioni agli enti competenti per l'intestazione a suo nome della tassa per i rifiuti (TARI) ed a provvedere al relativo pagamento.
4) Il padre a decorrere dalla data dell'udienza che verrà fissata nel presente Parte_1 procedimento corrisponderà direttamente alla IG tramite bonifico sul suo conto Per_1 corrente bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 800,00 (Euro ottocento/00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente. Con tale somma la IG provvederà alle proprie spese personali e contribuirà alle spese sostenute dalla madre per la gestione della casa familiare (bollette utenze) e per la spesa alimentare. Il padre a decorrere dalla data dell'udienza che verrà fissata nel Parte_1 presente procedimento corrisponderà altresì direttamente alla IG tramite bonifico sul suo Per_2 conto corrente bancario, entro il giorno 15 di ogni mese la somma di Euro 720,00 (Euro settecentoventi/00) fino al mese di settembre 2025 compreso per il pagamento del canone dell'appartamento condotto in locazione a Milano;
qualora la IG intraprenda attività lavorativa a Milano o in altra città, a decorrere dall'inizio del contratto di lavoro il padre le corrisponderà direttamente tramite bonifico sul suo conto corrente bancario entro il giorno 15 di ogni mese la somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente. Qualora la IG non Per_2 reperisca una attività lavorativa a Milano o in altra città e torni a vivere con la madre nella casa familiare a LU il padre corrisponderà direttamente alla IG, tramite bonifico sul suo conto corrente bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 800,00 (Euro ottocento/00).
Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente. Con tale somma la IG provvederà alle proprie spese personali e contribuirà alle spese sostenute dalla madre per la gestione della casa familiare (bollette utenze) e per la spesa alimentare.
5) Il padre a decorrere dalla data dell'udienza che verrà fissata nel presente Parte_1
2 procedimento corrisponderà direttamente alla IG tramite bonifico sul suo conto Per_1 corrente bancario nella misura del 100% le somme alla stessa necessarie per le spese straordinarie da intendersi, tra quelle di cui al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di LU in data
07.10.2020, le seguenti: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Spese per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); viaggi studio all'estero; Scuole e università private. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF dal padre nella misura del 100%. Parte_1
Il padre , qualora la IG non reperisca una attività lavorativa a Milano o Parte_1 Per_2 in altra città e torni a vivere con la madre nella casa familiare a LU, corrisponderà direttamente alla IG, tramite bonifico sul suo conto corrente bancario, nella misura del 100% le somme alla stessa necessarie per le spese straordinarie da intendersi, tra quelle di cui al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di LU in data 07.10.2020, le seguenti: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico
(cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Spese per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); viaggi studio all'estero;
Scuole e università private. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF dal padre nella misura del 100%. Parte_1
6) Il ricorrente a decorrere dalla data dell'udienza che verrà fissata nel presente Parte_1 procedimento corrisponderà alla ricorrente tramite bonifico sul suo conto Parte_2 corrente postale, entro il giorno 15 di ogni mese la somma di Euro 800,00 (Euro ottocento/00) a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente.
7) I ricorrenti e precisano che l'immobile già adibito a casa Parte_1 Parte_2 familiare in comproprietà per i diritti di un mezzo ciascuno è stato acquistato in data 18.06.2013 al prezzo di Euro 412.880,00 (Euro quattrocentododicimila/880) corrisposto con le seguenti modalità: quanto a Euro 392.880,00 mediante assegni circolari di cui Euro 200.000,00 derivanti dal retratto del mutuo ipotecario contratto dai ricorrenti in data 18.06.2013 con il
[...]
e quanto ad Euro 20.000,00 mediante assegno bancario. Le rate del Controparte_1 mutuo dalla data di stipula del relativo contratto sono state corrisposte integralmente dal ricorrente
. Il ricorrente si impegna nei confronti della ricorrente Parte_1 Parte_1 [...]
a proseguire nel pagamento integrale delle rate del mutuo contratto dai coniugi in data Parte_2
3 10.10.2014 con atto ai rogiti del Notaio di Pisa Rep. n. 43.219, Racc. n. 19.821, Persona_3 registrato a San Miniato (PI) in data 30.10.2014 al n. 2417, serie 1T, annotato a LU in data
3.11.2014 al n. 1622 Reg. Gen, (cfr. doc. n. 10) con ipoteca gravante sulla casa familiare sopra meglio descritta che è stata assegnata alla ricorrente . Tale impegno decorrerà Parte_2 dalla data dell'udienza che verrà fissata nel presente procedimento fino alla data in cui l'immobile non venga venduto a terzi o ceduto ad una delle parti, sia che ciò avvenga per volontà delle parti o a seguito dell'iniziativa giudiziaria di una delle due. La ricorrente riconosce e Parte_2 dichiara di essere tenuta a restituire al ricorrente il 50% delle somme da questi Parte_1 versate dalla data dell'udienza che verrà fissata nel presente procedimento fino alla vendita dell'immobile in pagamento del mutuo sopra descritto comprensive di capitale e interessi in adempimento della suindicata obbligazione e, pertanto, il 50% delle rate del mutuo versate dal ricorrente comprensive di capitale e interessi dalla data dell'udienza che verrà Parte_1 fissata nel presente procedimento fino alla vendita dell'immobile. Per la determinazione dell'importo da restituire farà fede la documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento delle rate del mutuo: l'importo risultante dalla sommatoria dei pagamenti effettuati dal ricorrente Parte_1
nel periodo intercorrente tra la data dell'udienza che verrà fissata nel presente
[...] procedimento fino alla data in cui l'immobile non venga venduto a terzi o ceduto a una delle parti sarà diviso per due, così venendosi a determinare l'importo da restituire. La restituzione delle somme dovute dalla ricorrente al ricorrente avverrà Parte_2 Parte_1 antecedentemente o contestualmente all'atto pubblico di trasferimento dell'immobile. In quest'ultimo caso il pagamento avverrà mediante autorizzazione all'acquirente dell'immobile a versare al ricorrente la somma dovuta, trattenendola dalla quota parte di corrispettivo Parte_1 spettante alla ricorrente;
la relativa previsione dovrà essere inserita già nel Parte_2 contratto preliminare di compravendita».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in LU (LU) il 2/6/1990, dal quale sono nate le due figlie (nata il
4/10/1996) e (nata il [...]), entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_1 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
4 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di LU, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in LU (LU) in data 2/6/1990, debitamente trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di LU (LU) all'Atto Numero 103, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1990, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di LU (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in LU, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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