Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 2 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 16/12/2021, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/12/2021
N. 01396/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Maracino, Ivana Martelletto, Chiara Pernechele, Eva Vigato, Francesca Venturin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, Chiara Tomiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto -OMISSIS-
- dell’atto di accertamento di inottemperanza all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del d.l.44/2021 redatto in data 31 agosto 2021 e notificato in data 08 settembre 2021, con nota Prot. N. -OMISSIS-, assistente studio odontoiatrico –-OMISSIS-(doc. n. 1);
- dell’atto di accertamento di inottemperanza all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del d.l.44/2021 redatto in data 13 ottobre 2021 e notificato in data 19 ottobre 2021, con nota Prot. N. -OMISSIS-, infermiera, -OMISSIS- (doc.n. 2);
- dell’atto di accertamento di inottemperanza all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del d.l.44/2021 redatto in data 05 ottobre 2021 e notificato in data 06 ottobre 2021, con nota Prot. N. -OMISSIS-, infermiere – -OMISSIS- (doc. n. 3);
- dell’atto di accertamento di inottemperanza all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del d.l.44/2021 redatto in data 20 settembre 2021 e notificato in data 06 ottobre 2021, con nota Prot. N. -OMISSIS-, infermiera – -OMISSIS- (doc. n. 4);
- dell’atto di accertamento di inottemperanza all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del d.l.44/2021 redatto in data 24 agosto 2021 e notificato in data 31 agosto 2021, con nota Prot. N. -OMISSIS-, infermiera, -OMISSIS- (doc. n.5);
Quanto -OMISSIS-:
- dell’atto di accertamento di inottemperanza all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del d.l.44/2021 redatto in data 20 agosto 2021 e notificato in data 30 agosto 2021, con nota Prot. N. -OMISSIS-, educatore socio – assistenziale –-OMISSIS- (doc. n. 6);
atti tutti, questi, relativi all'imposizione di un obbligo vaccinale, a mente dell'art. 4 D.L. n. 44-2021, convertito dalla L. n. 76-2021;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss n. -OMISSIS- e di Azienda Ulss n. -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che merita uno specifico approfondimento in sede di merito la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla vicenda per cui è causa;
Considerato, quanto al fumus boni juris, che le censure proposte inerenti all’inquadramento sistematico della materia e all’illegittimità della disciplina di cui all’art. 4 del d.l. n.44 del 2021 per violazione della Costituzione e della CDFUE, con conseguente richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia, non appaiono condivisibili, tenuto conto di quanto di recente precisato da autorevole giurisprudenza (Consiglio di Stato sent. n. 7045/2021);
Ritenuto, in ogni caso, in relazione al periculum, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba comunque riconoscersi prevalenza alla tutela della salute collettiva, stante la situazione di emergenza sanitaria, cui è preordinata la disciplina normativa applicabile (e che è stata applicata) al caso in esame, rispetto alla temporanea compressione del diritto al lavoro dei ricorrenti e, quindi, al pregiudizio economico dagli stessi patito;
Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare;
Ritenuto che la particolarità e delicatezza della vicenda consentano la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.