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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/08/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
s e n t e n z a
Nella persona del giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, nella causa iscritta al n. 3852/23
R.G., all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, controversie di lavoro promossa
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Palma ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo via Marchese di
Villabianca n.21, giusta procura in atti;
- opponente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv.to Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' sito in Palermo in Via Laurana n. 59, giusta procura del Notaio da CP_1 Per_1
Fiumicino;
- opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.11.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha opposto il decreto ingiuntivo n. 186/2023 (R.G. 2229/2023) emesso il 16.08.2023 dal
Tribunale-Sez. Lavoro di Termini Imerese notificato il 17.10.2023 con cui l' le CP_1
intimava il pagamento dell'importo di €. 4.456,43 in ripetizione delle somme indebitamente percepite “dall'11 marzo 2011 al 10 luglio 2011 e dall'11 luglio 2011 al 31 luglio 2011” a titolo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4 del
D.L. 108/1991 conv. nella L. 169/91, deducendo l'infondatezza della pretesa restituzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda, di cui, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 20.05.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Deve preliminarmente essere rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo - che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione - dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Ne deriva che a seguito dell'opposizione il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
A ciò consegue che il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Orbene, ciò premesso e andando al merito della questione, parte ricorrente assume di avere svolto attività lavorativa dal 25.11.2010 al 24.12.2010 con le mansioni di
“segretario di produzione” alle dipendenze della “Einsteien Finction s.r.l.” per la realizzazione della 2^ serie, da articolarsi in 230 puntate, della soap opera dal titolo
“AGRODOLCE 2”, per conto della RAI Radiotelevisione Italiana.
Il successivo 10.1.2011 veniva assunto dalla “BTL S.r.l.”, società questa che era succeduta alla citata “Einsteien Finction s.r.l.”, con le medesime mansioni di cui sopra, per la continuazione delle riprese televisive, sospese il 24.12.2012 (per il periodo natalizio), delle puntate delle predetta soap opera (cfr. allegato n.3 produzione ricorrente). Detto rapporto lavorativo doveva avere fine il 30.7.2011.
Tuttavia, dall'11.3.2011 venivano definitivamente sospese le riprese e la produzione della predetta soap opera, a causa del mancato stanziamento dei fondi da parte della committente RAI Radiotelevisione Italiana.
La sunnominata BTL s.r.l. presentava, quindi, per tutti i propri dipendenti, compresa l'opponente, istanza di accesso al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art.1 comma 30 della legge 220/2010 (cfr. verbale di accordo, allegato n.6 produzione ricorrente).
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.62754 dell'11.11.2011, visto l'accordo intervenuto in sede governativa (vedasi allegato n. 5 produzione ricorrente), veniva autorizzata la concessione del trattamento straordinario richiesto ex art. 1 comma 30 della legge 220/2010, per il periodo dall'11.3.2011 al 31.7.2011, in favore dei 117 dipendenti della predetta società datrice BTL s.r.l. (cfr. allegato n.7 produzione ricorrente).
In virtù di detto decreto ministeriale, l ha corrisposto alla sunnominata CP_1
(insieme a tutti gli altri 116 dipendenti della BTL s.r.l.) l'integrazione salariale de qua per il periodo dall'11 marzo 2011 al 30 luglio 2011, per un importo complessivo lordo di €. 4.456,43.
Il succitato art. 1, comma 30, della legge 220/2010, prevede che:“In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali ….”
Per potere avere accesso, quindi, alla cassa integrazione guadagni in deroga occorre che ci siano: 1) l'accordo governativo specifico e 2) l'emissione del decreto ministeriale di concessione;
ed entrambi detti presupposti si sono realizzati nella fattispecie in oggetto, come documentato.
Il comma 31 della citata legge 220/2010 prevede, inoltre, che “Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga .. le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.. “, a mente del quale “l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento”.
Come risulta dai contratti di lavoro allegati dalla ricorrente, il sig. ha prestato Pt_1
la medesima attività lavorativa quale “segretario di produzione” alle dipendenze prima della “Einsteien Finction s.r.l.” e poi della “BTL S.r.l.” per la realizzazione della medesima produzione televisiva (230 puntate, della soap opera dal titolo
“AGRODOLCE 2”) e per conto del medesimo ente appaltante (RAI Radiotelevisione
Italiana); e, peraltro, dette società datrici facevano capo al medesimo gruppo societario
(“Einstein Multimedia Group s.p.a.”, vds, visure camerali produzione ricorrente).
In questo caso, per il calcolo delle prestazioni di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga, possono essere cumulati i periodi di lavoro prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici (v. circolare n. 30/2012, nonché il messaggio n. CP_1
6214/2014 e il messaggio n. 6533/2014) ai sensi dell'art. 2112 cod. civ, con applicazione cioè del principio di “continuità dell'anzianità”.
Giova ricordare, peraltro, che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, poiché attore in senso sostanziale. Ebbene, nel caso in esame, l' , non ha fornito alcuna prova a CP_1
sostegno della sua pretesa creditoria.
Ne consegue che va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese vanno poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l' a rimborsare al CP_1
ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e che distrae in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, l'08.08.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
s e n t e n z a
Nella persona del giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, nella causa iscritta al n. 3852/23
R.G., all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, controversie di lavoro promossa
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Palma ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo via Marchese di
Villabianca n.21, giusta procura in atti;
- opponente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv.to Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' sito in Palermo in Via Laurana n. 59, giusta procura del Notaio da CP_1 Per_1
Fiumicino;
- opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.11.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha opposto il decreto ingiuntivo n. 186/2023 (R.G. 2229/2023) emesso il 16.08.2023 dal
Tribunale-Sez. Lavoro di Termini Imerese notificato il 17.10.2023 con cui l' le CP_1
intimava il pagamento dell'importo di €. 4.456,43 in ripetizione delle somme indebitamente percepite “dall'11 marzo 2011 al 10 luglio 2011 e dall'11 luglio 2011 al 31 luglio 2011” a titolo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4 del
D.L. 108/1991 conv. nella L. 169/91, deducendo l'infondatezza della pretesa restituzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda, di cui, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 20.05.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Deve preliminarmente essere rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo - che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione - dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Ne deriva che a seguito dell'opposizione il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
A ciò consegue che il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Orbene, ciò premesso e andando al merito della questione, parte ricorrente assume di avere svolto attività lavorativa dal 25.11.2010 al 24.12.2010 con le mansioni di
“segretario di produzione” alle dipendenze della “Einsteien Finction s.r.l.” per la realizzazione della 2^ serie, da articolarsi in 230 puntate, della soap opera dal titolo
“AGRODOLCE 2”, per conto della RAI Radiotelevisione Italiana.
Il successivo 10.1.2011 veniva assunto dalla “BTL S.r.l.”, società questa che era succeduta alla citata “Einsteien Finction s.r.l.”, con le medesime mansioni di cui sopra, per la continuazione delle riprese televisive, sospese il 24.12.2012 (per il periodo natalizio), delle puntate delle predetta soap opera (cfr. allegato n.3 produzione ricorrente). Detto rapporto lavorativo doveva avere fine il 30.7.2011.
Tuttavia, dall'11.3.2011 venivano definitivamente sospese le riprese e la produzione della predetta soap opera, a causa del mancato stanziamento dei fondi da parte della committente RAI Radiotelevisione Italiana.
La sunnominata BTL s.r.l. presentava, quindi, per tutti i propri dipendenti, compresa l'opponente, istanza di accesso al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art.1 comma 30 della legge 220/2010 (cfr. verbale di accordo, allegato n.6 produzione ricorrente).
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.62754 dell'11.11.2011, visto l'accordo intervenuto in sede governativa (vedasi allegato n. 5 produzione ricorrente), veniva autorizzata la concessione del trattamento straordinario richiesto ex art. 1 comma 30 della legge 220/2010, per il periodo dall'11.3.2011 al 31.7.2011, in favore dei 117 dipendenti della predetta società datrice BTL s.r.l. (cfr. allegato n.7 produzione ricorrente).
In virtù di detto decreto ministeriale, l ha corrisposto alla sunnominata CP_1
(insieme a tutti gli altri 116 dipendenti della BTL s.r.l.) l'integrazione salariale de qua per il periodo dall'11 marzo 2011 al 30 luglio 2011, per un importo complessivo lordo di €. 4.456,43.
Il succitato art. 1, comma 30, della legge 220/2010, prevede che:“In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali ….”
Per potere avere accesso, quindi, alla cassa integrazione guadagni in deroga occorre che ci siano: 1) l'accordo governativo specifico e 2) l'emissione del decreto ministeriale di concessione;
ed entrambi detti presupposti si sono realizzati nella fattispecie in oggetto, come documentato.
Il comma 31 della citata legge 220/2010 prevede, inoltre, che “Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga .. le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.. “, a mente del quale “l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento”.
Come risulta dai contratti di lavoro allegati dalla ricorrente, il sig. ha prestato Pt_1
la medesima attività lavorativa quale “segretario di produzione” alle dipendenze prima della “Einsteien Finction s.r.l.” e poi della “BTL S.r.l.” per la realizzazione della medesima produzione televisiva (230 puntate, della soap opera dal titolo
“AGRODOLCE 2”) e per conto del medesimo ente appaltante (RAI Radiotelevisione
Italiana); e, peraltro, dette società datrici facevano capo al medesimo gruppo societario
(“Einstein Multimedia Group s.p.a.”, vds, visure camerali produzione ricorrente).
In questo caso, per il calcolo delle prestazioni di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga, possono essere cumulati i periodi di lavoro prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici (v. circolare n. 30/2012, nonché il messaggio n. CP_1
6214/2014 e il messaggio n. 6533/2014) ai sensi dell'art. 2112 cod. civ, con applicazione cioè del principio di “continuità dell'anzianità”.
Giova ricordare, peraltro, che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, poiché attore in senso sostanziale. Ebbene, nel caso in esame, l' , non ha fornito alcuna prova a CP_1
sostegno della sua pretesa creditoria.
Ne consegue che va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese vanno poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l' a rimborsare al CP_1
ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e che distrae in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, l'08.08.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo