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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/08/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2758 del 2018 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2758 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e vertente TRA C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 28.06.65, rappresentata e difesa dall'avv. D'ALBA VINCENZO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. , parte nata a TREBISACCE (CS) in [...] P_ C.F._2 01.01.55, rappresentata e difesa dall'avv. MUNDO FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 10.10.18, a convenuto in giudizio . La difesa del primo Parte_1 P_ ha allegato che:
- Parte attrice e parte convenuta sono comproprietarie al 50% dei seguenti immobili:
1.Fabbricato sito in Trebisacce, composto da piano terra, primo piano e locale sottotetto, identificato catastalmente al foglio 33 particella 384 sub. 3, particella 384 sub. 4 e 384 sub. 5;
2. appezzamento di terreno con entrostante fabbricato rustico sito in Trebisacce alla c.da Drogo, identificato in catasto al foglio 20 particella 2407 (ex 409);
3. in aggiunta a tali beni, le parti sono comproprietarie di una cappella nella area cimiteriale di Trebisacce.
- l'intero fabbricato è appartenuto ai germani , nonna della attrice e, Persona_1 dunque, madre della convenuta quanto al locale ex cantina e al vano a questa soprastante;
- relativamente al restante fabbricato, a , e Parte_2 Parte_3 [...]
, ai quali e sono subentrate per successione CP_2 _3 P_ testamentaria;
- l'appezzamento di terreno sito in c.da Drogo è stato donato a e _3 [...]
dai genitori ( e ) con atto rogato per notar P_ Persona_2 Persona_1
del 1987; Per_3
- è deceduta in data 14.12.16 lasciando a sé superstiti il coniuge _3 [...]
, nato in data [...], e l'unica figlia, Persona_4 Parte_1 R.G. n. 2758 del 2018 - Pag. 2 di 8
attrice in questo procedimento. ha rinunziato alla eredità di Persona_4 _3
giusta atto sottoscritto dinanzi al Cancelliere del Tribunale di Castrovillari in
[...] data 21.09.17;
- Il procedimento di mediazione attivato dalla parte attrice ha avuto esito negativo;
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito Parte_1 di: a. Si proceda alla divisione dei cespiti ereditari, con assegnazione a ciascuna delle condividenti delle quote di loro esclusiva spettanza in misura pari alla metà dell'intero; b. Spese e competenze del giudizio da porsi a carico della convenuta, in caso di opposizione;
c. Si chiede sin d'ora di ammettersi CTU al fine di accertare la consistenza dei cespiti e predisporre un comodo progetto di divisione, che tenga conto della opportunità di assegnare a ciascuna delle condividenti, quanto al fabbricato, la metà quota del piano terra, oltre che del primo piano e del sottotetto;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.1.19 si è costituita P_
. La sua difesa ha dedotto che:
[...]
- considerati i rapporti di parentela, gli stessi hanno cercato invano di procedere alla divisione. In particolare l'attrice, aveva proposto alla convenuta l'assegnazione del piano terra con compensazione del minore valore in denaro, che non è stato accettato in quanto la somma offerta era molto modesta e inferiore rispetto al valore reale del primo piano e sottotetto rivendicato dall'attrice;
- Con il presente atto si costituisce in giudizio la sig.ra per contestare la P_ richiesta e modalità di divisione relativamente alla quota di fabbricato, ribadendo, per come già avvenuto in sede di mediazione, innanzitutto l'adesione alla richiesta divisione e la necessità, nonché l'opportunità di dividere i cespiti ereditari senza alterare le quote ed in particolare di dividerli con razionalità, garantendo l'utilizzabilità orizzontale del fabbricato;
- In particolare, si faceva osservare che la divisione verticale non è possibile in considerazione dell'unica scala di accesso al primo piano e al sottotetto. Pertanto, è opportuno che con la divisione venga attribuita alle parti: ad una il piano terra e all'altra primo piano e sottotetto con compensazione del minore valore con l'attribuzione del terreno ed eventualmente somme di denaro. Ciò perchè di fatto i beni non sono comodamente divisibili;
- In questo caso la legge interviene dettando specifiche regole che devono essere seguite per evitare che la divisione del bene venga impugnata da uno o più dei comproprietari. Vi è di più, la giurisprudenza in casi simili e cioè di difficoltà nella divisione dei beni, oppure quando il frazionamento del bene è oggettivamente impossibile tale da determinare un notevole deprezzamento delle porzioni materiali venutesi a creare rispetto al bene intero nonché qualora, tenuto conto dell'usuale destinazione dell'immobile e della sua pregressa utilizzazione, fosse impossibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
- Pertanto, al fine di consentire alle parti di usufruire di una quota di beni immobili razionale ed utilizzabile, altrimenti verrebbe alterata la quota con limite e pregiudizio ad una delle parti, al nominando CTU si chiede di voler determinare le quote tenendo conto degli esposti principi e criteri. Ciò posto, , ha chiesto a questo Tribunale: P_
1. Ogni contraria istanza respinta, procedere alla divisione dei beni ereditati dalle parti in comunione al 50%, previa nomina CTU, assegnando le quote in modo razionale prevedendo anche una compensazione in denaro, se ritenuta opportuna e necessaria per pareggiare il valore delle quote.
2. Vinte sempre le spese e competenze di lite. R.G. n. 2758 del 2018 - Pag. 3 di 8
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo della consulenza tecnica redatta dall'ing. nonché per mezzo dei Per_5 documenti in atti.
2. Il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. Con ordinanza dell'8.12.23 è stato adottato il progetto di divisione, poi sottoposto alla discussione delle parti, che di seguito si riporta. In particolare: Letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 12.09.23 OSSERVA
• Visto l'art. 789 c.p.c.;
• Letti gli atti di causa e i documenti allegati;
• Letta altresì la Consulenza predisposta, unitamente ai documenti unitamente depositati e tenuto conto delle deduzioni dei difensori in udienza;
• Premesso che questo Giudice reputa condivisibile il progetto di divisione predisposto dal C.T.U. ing. e depositato in cancelleria in data 13.6.23, secondo le specificazioni Per_5 che saranno esposte;
• Considerato che, quanto alla cappella gentilizia, le parti hanno sottoscritto un accordo, suddividendosi i vari ripiani e lasciando in comproprietà i 3 ossari secondo lo schema di seguito riportato, che, icasticamente, disegna l'esito:
• Considerato che, in relazione agli altri immobili oggetto del compendio ereditario entrambe le parti concordano in ordine alla ipotesi progettuale n. 1 di seguito riportata:
R.G. n. 2758 del 2018 - Pag. 4 di 8
• Pertanto si avrebbe, alla luce delle difficoltà indicate dal Consulente relativamente alla corretta identificazione catastale degli immobili in questione:
LOTTO A:
- terreno agricolo superficie 4521 mq, foglio 20 particella 2407 NCEU di Trebisacce, contrada Drogo;
- fabbricato rurale, superficie 26 mq, foglio 20 particella 2408 sub.1 NCEU di Trebisacce, contrada Drogo;
- Immobile residenziale, piano terra di fabbricato di maggiore consistenza per quota di 145 mq, sito in Trebisacce via Trieste n. 8, ora identificato catastalmente al foglio 384 sub. 3 – 385 sub. 4 e 386 sub.5, secondo quanto risulta dalla visura del Servizio Catastale della Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale territorio di Cosenza;
LOTTO B:
- Immobile residenziale, piano terra di fabbricato di maggiore consistenza per quota di 25 mq, sito in Trebisacce via Trieste n. 8, ora identificato catastalmente al foglio 384 sub. 3 – 385 sub. 4 e 386 sub.5, secondo quanto risulta dalla visura del Servizio Catastale della Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale territorio di Cosenza;
- Immobile residenziale, piano primo di fabbricato di maggiore consistenza, sito in Trebisacce via Trieste n. 8, ora identificato catastalmente al foglio 384 sub. 4 – 385 sub. 5 e 386 sub.6, secondo quanto risulta dalla visura del Servizio Catastale della Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale territorio di Cosenza;
- Immobile residenziale, piano secondo di fabbricato di maggiore consistenza, sito in Trebisacce via Trieste n. 8, ora identificato catastalmente al foglio 384 sub. 5 – 385 sub. 6 e 386 sub.7, secondo quanto risulta dalla visura del Servizio Catastale della Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale territorio di Cosenza;
• Considerato, poi, che sono necessari appositi lavori edili al fine di rendere autonomo il lotto B così predisposto, i quali si traducono in una compartimentazione del piano terra al fine di realizzare un accesso indipendente dall'esterno per raggiungere la scala che collega ai piani superiori, secondo la delimitazioni delle aree indicate dal Consulente a pag. 31 dell'elaborato peritale. A tal fine le spese per la realizzazione dei lavori – comprensive altresì della suddivisione catastale – pari a complessivi 3.877,00 saranno divise in quote uguali tra le parti;
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• Considerato che, alla luce delle richieste formulate in udienza, alcun conguaglio debba essere previsto;
• ritenuto che le parti debbano essere chiamate a discutere il progetto di divisione predisposto dal C.T.U.;
• ritenuto, poi, opportuno invitare i difensori a verificare la completezza dei dati catastali, per consentire una comoda trascrizione;
P.Q.M.
➢ FA proprio il progetto di divisione predisposto dal C.T.U. a pagina 30 della relazione scritta ed identificato alla IPOTESI 1 nella relazione scritta, come precisato nella parte motiva della presente ordinanza;
➢ FISSA l'udienza del 13.2.24 ore 12.00 per la discussione del progetto ed ORDINA la comparizione dei condividenti per la discussione del progetto;
Si comunichi. Così deciso in data 27 agosto 2025. IL GIUDICE dott. Alessandro Caronia” Alla udienza del 28.2.24, fissata per la discussione del progetto di divisione, le parti hanno espressamente dedotto e contestato quanto segue:
“L'avv. MUNDO e la parte presente dichiara di non essere d'accordo in ordine alla ripartizione dei loculi, in quanto alcuni sono pieni ed altri no e la maggior parte dei pieni viene attribuita alla propria cliente. Fa presente che nel progetto di divisione sono indicate correttamente le particelle non anche il foglio che è il foglio 33. In relazione alla restante parte del progetto di divisione, nessuna contestazione. L'avv. D'ALBA fa presente che la ripartizione dei loculi sono stati oggetto di precisa convenzione tra le parti, sottoscritta da entrambi, per cui non vi è più questione circa la divisione. Nessuna contestazione, quindi, in ordine al progetto divisorio.” Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 11.03.25 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012).
3. Nel merito. 3.1.Il giudizio di divisione, pur nella complessità delle diverse fasi in cui si articola, è un giudizio contenzioso di accertamento costitutivo di carattere unitario. La separazione tra le due fasi, sebbene evidenziata dallo stesso codice laddove pone la norma di cui all'art. 785 c.p.c. come spartiacque tra le stesse, non sempre appare così ben definita, ben potendosi, in alcuni casi, regredire dalla fase di determinazione a quella di accertamento del diritto alla divisione, qualora, e nei limiti in cui ciò sia possibile – stante il regime delle preclusioni
– insorgano contestazioni di cui al citato art. 785 c.p.c., ed in altri casi, per l'assenza di qualsivoglia contrasto sul diritto alla divisione e sulla misura delle quote dei singoli condividenti, procedendosi direttamente alla formazione del progetto di divisione, senza emettere alcun provvedimento che segni il superamento della prima fase (v. Cass. Civ. n. 3163 del 1971). Pertanto, l'idea che il giudice della divisione, in presenza di contestazioni sulla composizione dell'asse, dovrebbe dapprima risolvere le contestazioni con sentenza;
quindi attendere il passaggio in giudicato e poi attribuire eventualmente le parti non coglie l'unitarietà e la flessibilità del giudizio di divisione. Infatti, tale dissociazione fra definizione degli aspetti controversi della divisione e l'attribuzione delle parti riguarda l'ipotesi dell'approvazione di un progetto che preveda porzioni uguali da estrarre a sorte, perchè in questo caso formazione delle parti e attribuzione sono elementi di un procedimento complesso. Diversamente, quando di procede per attribuzione diretta (sistema previsto per le porzioni disuguali, ma utilizzabile anche in presenza R.G. n. 2758 del 2018 - Pag. 6 di 8
di quote uguali, trattandosi di norme dispositive), la formazione delle parti e la loro attribuzione sono distinguibili solo dal punto di vista logico, mentre sul piano operativo rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo la porzione formata in funzione del condividente cui va attribuita. Ne consegue, che, pur in assenza di una esplicita sentenza non definitiva che abbia previamente risolto aspetti controversi delle modalità con cui procedere alla divisione, depositato il progetto e data comunicazione dello stesso, l'udienza di discussione del progetto diviene l'unica sede in cui le contestazioni assumono uno specifico rilievo. Infatti, l'art. 789 c. 3 c.p.c., fissando quale requisito per l'emanazione dell'ordinanza che rende esecutivo il progetto divisionale il difetto di contestazioni all'udienza all'uopo fissata, pone a carico dei condividenti uno specifico onere di diligenza e partecipazione alle vicende processuali che non sussiste se non nel giudizio di divisione. E, soprattutto, la disposizione di cui all'art. 789 c.p.c, nel prevedere che, in assenza di contestazioni all'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione predisposto il giudice istruttore lo dichiari esecutivo, implica - per ciò stesso - che, invece, le eventuali contestazioni debbano essere espressamente sollevate nell'udienza in questione (v. Cass. Civ. n.11575 del 2004). Ed è indispensabile che in quella sede vengano formulate contestazioni esplicite (Cass. Civ. n. 3810 del 1988), specifiche (v. Cass. Civ. n. 1482 del 1973) e che si traducano in concrete obiezioni (v. Cass. Civ. n. 11523 del 1995). Si tratta, a ben vedere, di una delle ipotesi eccezionali in cui il legislatore – derogando con norma speciale alle regole del giudizio contenzioso ordinario - espressamente ha posto a carico delle parti un vero e proprio onere di contestazione (per cui ai comportamenti di non contestazione sono ricondotte specifiche conseguenze processuali) in ordine alle modalità con le quali si perviene alla divisione e alla implicita definizione anche degli aspetti controversi. Diversamente, non avrebbe senso la comunicazione della ordinanza di approvazione del progetto al MA (il quale, per definizione, contesta tutto e, quindi, sia l'an dividendum sit sia le modalità della divisione) e, inoltre, si dovrebbe riconoscere al MA il potere di condizionare lo scioglimento della divisione, che non potrebbe effettuarsi mai con ordinanza: la ON, in altri termini, determinerebbe una lite che andrebbe risolta con sentenza. Ne consegue, allora, che, definite ed esplicitate le contestazioni alla udienza fissata ex art. 789 c.p.c., il giudice provvederà ai sensi dell'art. 187 c.p.c. alla risoluzione delle contestazioni mosse, nei limiti delle stesse: per tutti gli altri aspetti non contestati, varranno, invece, le statuizioni contenute nel progetto. 3.2. Per l'effetto, va accolta la domanda di divisione ed approvato il progetto di divisione riportato al paragrafo 2, con la precisazione che gli immobili indicati – ferme le peculiarità e difficoltà già individuate dal consulente in ordine alla precisa identificazione catastale degli stessi dopo l'apporzionamento disposto – sono tutti indicati al foglio 33, specificazione mancante nel progetto di divisione. In effetti, tale progetto assicura la formazione di due distinte quote di fatto e la formazione delle stesse in precisa aderenza con quanto concordato tra le parti, le quali alla udienza del 12.09.23 hanno espressamente precisato che “concordemente dichiarano di accettare l'ipotesi progettuale n. 1, escludendo il conguaglio previsto – perché così hanno concordato personalmente le parti – e con estrazione a sorte dei lotti”. Per l'effetto, nessun conguaglio deve essere previsto al riguardo. 3.3. Il progetto, tuttavia, deve essere integrato prevedendo, altresì, nel lotto A i loculi con piani dispari (piano primo e terzo, partendo da terra) e nel lotto B i loculi con piani pari (piano secondo e quarto, partendo da terra). Invero, a ben vedere, un accordo tra le parti non è stato formalizzato con i requisiti formali previsti. Senza approfondire, poi, l'ampio tema del diritto al sepolcro c.d. primario e secondario, il diritto sul sepolcro inteso in senso stretto (e, cioè, sulla costruzione) nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero R.G. n. 2758 del 2018 - Pag. 7 di 8
pubblico di carattere demaniale (art. 824 cod. civ.) e tale concessione, di natura traslativa, crea, a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale e, perciò, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, solo nei confronti della P.A. nei casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero impongono o consigliano alla P.A. di esercitare il potere di revoca della concessione (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 8197 del 1994). Tale diritto, nascente dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte di quest'ultimo, che può, pertanto, legittimamente trasferirlo a terzi, senza che ciò rilevi nei rapporti con l'ente concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico, ma non anche contestare le modalità di esercizio del diritto de quo, che restano libere e riservate all'autonomia privata (v. Cass. Civ. n. 1134 del 2003). Trattasi di diritto reale (v. Cass. Civ. n. 3311 del 1984) assimilabile al diritto di superficie (v. Cass. Civ. n. 9190 del 1997). In particolare, la giurisprudenza distingue il rapporto che si instaura tra privati – diritto soggettivo perfetto di natura reale ed opponibile erga omnes – dal rapporto che vige tra concessionario e comune concedente, diritto destinato ad affievolirsi per esigenze di pubblico interesse nei confronti della p.a. e a degradare ad interesse legittimo, qualora esigenze di ordine pubblico e di sanità pubblica inducano la PA a revocare la concessione. In quanto diritto reale e patrimoniale, esso si ritiene prescrittibile ed espropriabile nonché alienabile, inter vivos o mortis causa, fatto salvo il vincolo di destinazione a sepolcro e – poiché la concessione è provvedimento intuitu personae – previo rilascio di una nuova concessione o della autorizzazione alla voltura della stessa concessione, il tutto in conformità e nei limiti degli art. 90- 93 d.p.r. n. 285 del 1990, nonché dei regolamenti comunali e del contenuto della concessione (v. sul punto Cass. Civ. n. 467 del 2019). Nel caso di specie, la comunione sulla costruzione non è neppure oggetto di specifica contestazione. Ne consegue che la contestazione relativa ai titoli, formulata dalla parte convenuta solo in sede di comparsa conclusionale, è, a tacer d'altro, tardiva. 3.4. Tanto osservato, la regola generale posta dall'art. 729 c.c., per l'assegnazione ai condividenti di quote eguali, è quella del sorteggio, la quale assicura il pieno rispetto del principio di eguaglianza tra i condividenti, ponendo al riparo da ogni sospetto circa la volontà di creare favoritismi o sperequazioni. In definitiva, ad oggi non si può ancora provvedere all'assegnazione dei lotti a parte attrice ed a parte convenuta, dovendosi attendere l'esito del sorteggio. Al riguardo, una volta passata in giudicato la decisione sulla divisione, la causa dovrà essere rimessa in istruttoria, all'esito di presentazione di apposita istanza (con apertura di un sbuprocedimento), corredata dall'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza, a cura della parte interessata, al solo fine di eseguire le operazioni di estrazione a sorte dei lotti denominati Lotto A e Lotto B, con le integrazioni disposte in sentenza.
4. Il regime delle spese La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi a carico delle parti in egual quota tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: R.G. n. 2758 del 2018 - Pag. 8 di 8
A. ACCOGLIE la domanda di divisione proposta ed APPROVA il progetto di divisione riportato la paragrafo 2 della parte motiva, che prevede la formazione dei lotti denominati Lotto A e Lotto B, con le specificazioni (relative ai loculi cimiteriali) adottate in parte motiva;
B. DISPONE che, una volta passata in giudicato in giudicato la presente sentenza, la causa sia rimessa in istruttoria, in seguito ad istanza da presentarsi a cura della parte interessata e corredata dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente sentenza, al solo fine di eseguire le operazioni di estrazione a sorte dei lotti denominati Lotto A e Lotto B, ai fini della concreta assegnazione degli stessi;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
D. PONE definitivamente a carico delle parti, in egual quota tra loro, le spese della C.T.U., così come liquidate con decreto del 18.12.23. E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 27 agosto 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2758 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e vertente TRA C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 28.06.65, rappresentata e difesa dall'avv. D'ALBA VINCENZO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. , parte nata a TREBISACCE (CS) in [...] P_ C.F._2 01.01.55, rappresentata e difesa dall'avv. MUNDO FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 10.10.18, a convenuto in giudizio . La difesa del primo Parte_1 P_ ha allegato che:
- Parte attrice e parte convenuta sono comproprietarie al 50% dei seguenti immobili:
1.Fabbricato sito in Trebisacce, composto da piano terra, primo piano e locale sottotetto, identificato catastalmente al foglio 33 particella 384 sub. 3, particella 384 sub. 4 e 384 sub. 5;
2. appezzamento di terreno con entrostante fabbricato rustico sito in Trebisacce alla c.da Drogo, identificato in catasto al foglio 20 particella 2407 (ex 409);
3. in aggiunta a tali beni, le parti sono comproprietarie di una cappella nella area cimiteriale di Trebisacce.
- l'intero fabbricato è appartenuto ai germani , nonna della attrice e, Persona_1 dunque, madre della convenuta quanto al locale ex cantina e al vano a questa soprastante;
- relativamente al restante fabbricato, a , e Parte_2 Parte_3 [...]
, ai quali e sono subentrate per successione CP_2 _3 P_ testamentaria;
- l'appezzamento di terreno sito in c.da Drogo è stato donato a e _3 [...]
dai genitori ( e ) con atto rogato per notar P_ Persona_2 Persona_1
del 1987; Per_3
- è deceduta in data 14.12.16 lasciando a sé superstiti il coniuge _3 [...]
, nato in data [...], e l'unica figlia, Persona_4 Parte_1 R.G. n. 2758 del 2018 - Pag. 2 di 8
attrice in questo procedimento. ha rinunziato alla eredità di Persona_4 _3
giusta atto sottoscritto dinanzi al Cancelliere del Tribunale di Castrovillari in
[...] data 21.09.17;
- Il procedimento di mediazione attivato dalla parte attrice ha avuto esito negativo;
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito Parte_1 di: a. Si proceda alla divisione dei cespiti ereditari, con assegnazione a ciascuna delle condividenti delle quote di loro esclusiva spettanza in misura pari alla metà dell'intero; b. Spese e competenze del giudizio da porsi a carico della convenuta, in caso di opposizione;
c. Si chiede sin d'ora di ammettersi CTU al fine di accertare la consistenza dei cespiti e predisporre un comodo progetto di divisione, che tenga conto della opportunità di assegnare a ciascuna delle condividenti, quanto al fabbricato, la metà quota del piano terra, oltre che del primo piano e del sottotetto;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.1.19 si è costituita P_
. La sua difesa ha dedotto che:
[...]
- considerati i rapporti di parentela, gli stessi hanno cercato invano di procedere alla divisione. In particolare l'attrice, aveva proposto alla convenuta l'assegnazione del piano terra con compensazione del minore valore in denaro, che non è stato accettato in quanto la somma offerta era molto modesta e inferiore rispetto al valore reale del primo piano e sottotetto rivendicato dall'attrice;
- Con il presente atto si costituisce in giudizio la sig.ra per contestare la P_ richiesta e modalità di divisione relativamente alla quota di fabbricato, ribadendo, per come già avvenuto in sede di mediazione, innanzitutto l'adesione alla richiesta divisione e la necessità, nonché l'opportunità di dividere i cespiti ereditari senza alterare le quote ed in particolare di dividerli con razionalità, garantendo l'utilizzabilità orizzontale del fabbricato;
- In particolare, si faceva osservare che la divisione verticale non è possibile in considerazione dell'unica scala di accesso al primo piano e al sottotetto. Pertanto, è opportuno che con la divisione venga attribuita alle parti: ad una il piano terra e all'altra primo piano e sottotetto con compensazione del minore valore con l'attribuzione del terreno ed eventualmente somme di denaro. Ciò perchè di fatto i beni non sono comodamente divisibili;
- In questo caso la legge interviene dettando specifiche regole che devono essere seguite per evitare che la divisione del bene venga impugnata da uno o più dei comproprietari. Vi è di più, la giurisprudenza in casi simili e cioè di difficoltà nella divisione dei beni, oppure quando il frazionamento del bene è oggettivamente impossibile tale da determinare un notevole deprezzamento delle porzioni materiali venutesi a creare rispetto al bene intero nonché qualora, tenuto conto dell'usuale destinazione dell'immobile e della sua pregressa utilizzazione, fosse impossibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
- Pertanto, al fine di consentire alle parti di usufruire di una quota di beni immobili razionale ed utilizzabile, altrimenti verrebbe alterata la quota con limite e pregiudizio ad una delle parti, al nominando CTU si chiede di voler determinare le quote tenendo conto degli esposti principi e criteri. Ciò posto, , ha chiesto a questo Tribunale: P_
1. Ogni contraria istanza respinta, procedere alla divisione dei beni ereditati dalle parti in comunione al 50%, previa nomina CTU, assegnando le quote in modo razionale prevedendo anche una compensazione in denaro, se ritenuta opportuna e necessaria per pareggiare il valore delle quote.
2. Vinte sempre le spese e competenze di lite. R.G. n. 2758 del 2018 - Pag. 3 di 8
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo della consulenza tecnica redatta dall'ing. nonché per mezzo dei Per_5 documenti in atti.
2. Il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. Con ordinanza dell'8.12.23 è stato adottato il progetto di divisione, poi sottoposto alla discussione delle parti, che di seguito si riporta. In particolare: Letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 12.09.23 OSSERVA
• Visto l'art. 789 c.p.c.;
• Letti gli atti di causa e i documenti allegati;
• Letta altresì la Consulenza predisposta, unitamente ai documenti unitamente depositati e tenuto conto delle deduzioni dei difensori in udienza;
• Premesso che questo Giudice reputa condivisibile il progetto di divisione predisposto dal C.T.U. ing. e depositato in cancelleria in data 13.6.23, secondo le specificazioni Per_5 che saranno esposte;
• Considerato che, quanto alla cappella gentilizia, le parti hanno sottoscritto un accordo, suddividendosi i vari ripiani e lasciando in comproprietà i 3 ossari secondo lo schema di seguito riportato, che, icasticamente, disegna l'esito:
• Considerato che, in relazione agli altri immobili oggetto del compendio ereditario entrambe le parti concordano in ordine alla ipotesi progettuale n. 1 di seguito riportata:
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• Pertanto si avrebbe, alla luce delle difficoltà indicate dal Consulente relativamente alla corretta identificazione catastale degli immobili in questione:
LOTTO A:
- terreno agricolo superficie 4521 mq, foglio 20 particella 2407 NCEU di Trebisacce, contrada Drogo;
- fabbricato rurale, superficie 26 mq, foglio 20 particella 2408 sub.1 NCEU di Trebisacce, contrada Drogo;
- Immobile residenziale, piano terra di fabbricato di maggiore consistenza per quota di 145 mq, sito in Trebisacce via Trieste n. 8, ora identificato catastalmente al foglio 384 sub. 3 – 385 sub. 4 e 386 sub.5, secondo quanto risulta dalla visura del Servizio Catastale della Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale territorio di Cosenza;
LOTTO B:
- Immobile residenziale, piano terra di fabbricato di maggiore consistenza per quota di 25 mq, sito in Trebisacce via Trieste n. 8, ora identificato catastalmente al foglio 384 sub. 3 – 385 sub. 4 e 386 sub.5, secondo quanto risulta dalla visura del Servizio Catastale della Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale territorio di Cosenza;
- Immobile residenziale, piano primo di fabbricato di maggiore consistenza, sito in Trebisacce via Trieste n. 8, ora identificato catastalmente al foglio 384 sub. 4 – 385 sub. 5 e 386 sub.6, secondo quanto risulta dalla visura del Servizio Catastale della Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale territorio di Cosenza;
- Immobile residenziale, piano secondo di fabbricato di maggiore consistenza, sito in Trebisacce via Trieste n. 8, ora identificato catastalmente al foglio 384 sub. 5 – 385 sub. 6 e 386 sub.7, secondo quanto risulta dalla visura del Servizio Catastale della Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale territorio di Cosenza;
• Considerato, poi, che sono necessari appositi lavori edili al fine di rendere autonomo il lotto B così predisposto, i quali si traducono in una compartimentazione del piano terra al fine di realizzare un accesso indipendente dall'esterno per raggiungere la scala che collega ai piani superiori, secondo la delimitazioni delle aree indicate dal Consulente a pag. 31 dell'elaborato peritale. A tal fine le spese per la realizzazione dei lavori – comprensive altresì della suddivisione catastale – pari a complessivi 3.877,00 saranno divise in quote uguali tra le parti;
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• Considerato che, alla luce delle richieste formulate in udienza, alcun conguaglio debba essere previsto;
• ritenuto che le parti debbano essere chiamate a discutere il progetto di divisione predisposto dal C.T.U.;
• ritenuto, poi, opportuno invitare i difensori a verificare la completezza dei dati catastali, per consentire una comoda trascrizione;
P.Q.M.
➢ FA proprio il progetto di divisione predisposto dal C.T.U. a pagina 30 della relazione scritta ed identificato alla IPOTESI 1 nella relazione scritta, come precisato nella parte motiva della presente ordinanza;
➢ FISSA l'udienza del 13.2.24 ore 12.00 per la discussione del progetto ed ORDINA la comparizione dei condividenti per la discussione del progetto;
Si comunichi. Così deciso in data 27 agosto 2025. IL GIUDICE dott. Alessandro Caronia” Alla udienza del 28.2.24, fissata per la discussione del progetto di divisione, le parti hanno espressamente dedotto e contestato quanto segue:
“L'avv. MUNDO e la parte presente dichiara di non essere d'accordo in ordine alla ripartizione dei loculi, in quanto alcuni sono pieni ed altri no e la maggior parte dei pieni viene attribuita alla propria cliente. Fa presente che nel progetto di divisione sono indicate correttamente le particelle non anche il foglio che è il foglio 33. In relazione alla restante parte del progetto di divisione, nessuna contestazione. L'avv. D'ALBA fa presente che la ripartizione dei loculi sono stati oggetto di precisa convenzione tra le parti, sottoscritta da entrambi, per cui non vi è più questione circa la divisione. Nessuna contestazione, quindi, in ordine al progetto divisorio.” Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 11.03.25 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012).
3. Nel merito. 3.1.Il giudizio di divisione, pur nella complessità delle diverse fasi in cui si articola, è un giudizio contenzioso di accertamento costitutivo di carattere unitario. La separazione tra le due fasi, sebbene evidenziata dallo stesso codice laddove pone la norma di cui all'art. 785 c.p.c. come spartiacque tra le stesse, non sempre appare così ben definita, ben potendosi, in alcuni casi, regredire dalla fase di determinazione a quella di accertamento del diritto alla divisione, qualora, e nei limiti in cui ciò sia possibile – stante il regime delle preclusioni
– insorgano contestazioni di cui al citato art. 785 c.p.c., ed in altri casi, per l'assenza di qualsivoglia contrasto sul diritto alla divisione e sulla misura delle quote dei singoli condividenti, procedendosi direttamente alla formazione del progetto di divisione, senza emettere alcun provvedimento che segni il superamento della prima fase (v. Cass. Civ. n. 3163 del 1971). Pertanto, l'idea che il giudice della divisione, in presenza di contestazioni sulla composizione dell'asse, dovrebbe dapprima risolvere le contestazioni con sentenza;
quindi attendere il passaggio in giudicato e poi attribuire eventualmente le parti non coglie l'unitarietà e la flessibilità del giudizio di divisione. Infatti, tale dissociazione fra definizione degli aspetti controversi della divisione e l'attribuzione delle parti riguarda l'ipotesi dell'approvazione di un progetto che preveda porzioni uguali da estrarre a sorte, perchè in questo caso formazione delle parti e attribuzione sono elementi di un procedimento complesso. Diversamente, quando di procede per attribuzione diretta (sistema previsto per le porzioni disuguali, ma utilizzabile anche in presenza R.G. n. 2758 del 2018 - Pag. 6 di 8
di quote uguali, trattandosi di norme dispositive), la formazione delle parti e la loro attribuzione sono distinguibili solo dal punto di vista logico, mentre sul piano operativo rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo la porzione formata in funzione del condividente cui va attribuita. Ne consegue, che, pur in assenza di una esplicita sentenza non definitiva che abbia previamente risolto aspetti controversi delle modalità con cui procedere alla divisione, depositato il progetto e data comunicazione dello stesso, l'udienza di discussione del progetto diviene l'unica sede in cui le contestazioni assumono uno specifico rilievo. Infatti, l'art. 789 c. 3 c.p.c., fissando quale requisito per l'emanazione dell'ordinanza che rende esecutivo il progetto divisionale il difetto di contestazioni all'udienza all'uopo fissata, pone a carico dei condividenti uno specifico onere di diligenza e partecipazione alle vicende processuali che non sussiste se non nel giudizio di divisione. E, soprattutto, la disposizione di cui all'art. 789 c.p.c, nel prevedere che, in assenza di contestazioni all'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione predisposto il giudice istruttore lo dichiari esecutivo, implica - per ciò stesso - che, invece, le eventuali contestazioni debbano essere espressamente sollevate nell'udienza in questione (v. Cass. Civ. n.11575 del 2004). Ed è indispensabile che in quella sede vengano formulate contestazioni esplicite (Cass. Civ. n. 3810 del 1988), specifiche (v. Cass. Civ. n. 1482 del 1973) e che si traducano in concrete obiezioni (v. Cass. Civ. n. 11523 del 1995). Si tratta, a ben vedere, di una delle ipotesi eccezionali in cui il legislatore – derogando con norma speciale alle regole del giudizio contenzioso ordinario - espressamente ha posto a carico delle parti un vero e proprio onere di contestazione (per cui ai comportamenti di non contestazione sono ricondotte specifiche conseguenze processuali) in ordine alle modalità con le quali si perviene alla divisione e alla implicita definizione anche degli aspetti controversi. Diversamente, non avrebbe senso la comunicazione della ordinanza di approvazione del progetto al MA (il quale, per definizione, contesta tutto e, quindi, sia l'an dividendum sit sia le modalità della divisione) e, inoltre, si dovrebbe riconoscere al MA il potere di condizionare lo scioglimento della divisione, che non potrebbe effettuarsi mai con ordinanza: la ON, in altri termini, determinerebbe una lite che andrebbe risolta con sentenza. Ne consegue, allora, che, definite ed esplicitate le contestazioni alla udienza fissata ex art. 789 c.p.c., il giudice provvederà ai sensi dell'art. 187 c.p.c. alla risoluzione delle contestazioni mosse, nei limiti delle stesse: per tutti gli altri aspetti non contestati, varranno, invece, le statuizioni contenute nel progetto. 3.2. Per l'effetto, va accolta la domanda di divisione ed approvato il progetto di divisione riportato al paragrafo 2, con la precisazione che gli immobili indicati – ferme le peculiarità e difficoltà già individuate dal consulente in ordine alla precisa identificazione catastale degli stessi dopo l'apporzionamento disposto – sono tutti indicati al foglio 33, specificazione mancante nel progetto di divisione. In effetti, tale progetto assicura la formazione di due distinte quote di fatto e la formazione delle stesse in precisa aderenza con quanto concordato tra le parti, le quali alla udienza del 12.09.23 hanno espressamente precisato che “concordemente dichiarano di accettare l'ipotesi progettuale n. 1, escludendo il conguaglio previsto – perché così hanno concordato personalmente le parti – e con estrazione a sorte dei lotti”. Per l'effetto, nessun conguaglio deve essere previsto al riguardo. 3.3. Il progetto, tuttavia, deve essere integrato prevedendo, altresì, nel lotto A i loculi con piani dispari (piano primo e terzo, partendo da terra) e nel lotto B i loculi con piani pari (piano secondo e quarto, partendo da terra). Invero, a ben vedere, un accordo tra le parti non è stato formalizzato con i requisiti formali previsti. Senza approfondire, poi, l'ampio tema del diritto al sepolcro c.d. primario e secondario, il diritto sul sepolcro inteso in senso stretto (e, cioè, sulla costruzione) nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero R.G. n. 2758 del 2018 - Pag. 7 di 8
pubblico di carattere demaniale (art. 824 cod. civ.) e tale concessione, di natura traslativa, crea, a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale e, perciò, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, solo nei confronti della P.A. nei casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero impongono o consigliano alla P.A. di esercitare il potere di revoca della concessione (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 8197 del 1994). Tale diritto, nascente dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte di quest'ultimo, che può, pertanto, legittimamente trasferirlo a terzi, senza che ciò rilevi nei rapporti con l'ente concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico, ma non anche contestare le modalità di esercizio del diritto de quo, che restano libere e riservate all'autonomia privata (v. Cass. Civ. n. 1134 del 2003). Trattasi di diritto reale (v. Cass. Civ. n. 3311 del 1984) assimilabile al diritto di superficie (v. Cass. Civ. n. 9190 del 1997). In particolare, la giurisprudenza distingue il rapporto che si instaura tra privati – diritto soggettivo perfetto di natura reale ed opponibile erga omnes – dal rapporto che vige tra concessionario e comune concedente, diritto destinato ad affievolirsi per esigenze di pubblico interesse nei confronti della p.a. e a degradare ad interesse legittimo, qualora esigenze di ordine pubblico e di sanità pubblica inducano la PA a revocare la concessione. In quanto diritto reale e patrimoniale, esso si ritiene prescrittibile ed espropriabile nonché alienabile, inter vivos o mortis causa, fatto salvo il vincolo di destinazione a sepolcro e – poiché la concessione è provvedimento intuitu personae – previo rilascio di una nuova concessione o della autorizzazione alla voltura della stessa concessione, il tutto in conformità e nei limiti degli art. 90- 93 d.p.r. n. 285 del 1990, nonché dei regolamenti comunali e del contenuto della concessione (v. sul punto Cass. Civ. n. 467 del 2019). Nel caso di specie, la comunione sulla costruzione non è neppure oggetto di specifica contestazione. Ne consegue che la contestazione relativa ai titoli, formulata dalla parte convenuta solo in sede di comparsa conclusionale, è, a tacer d'altro, tardiva. 3.4. Tanto osservato, la regola generale posta dall'art. 729 c.c., per l'assegnazione ai condividenti di quote eguali, è quella del sorteggio, la quale assicura il pieno rispetto del principio di eguaglianza tra i condividenti, ponendo al riparo da ogni sospetto circa la volontà di creare favoritismi o sperequazioni. In definitiva, ad oggi non si può ancora provvedere all'assegnazione dei lotti a parte attrice ed a parte convenuta, dovendosi attendere l'esito del sorteggio. Al riguardo, una volta passata in giudicato la decisione sulla divisione, la causa dovrà essere rimessa in istruttoria, all'esito di presentazione di apposita istanza (con apertura di un sbuprocedimento), corredata dall'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza, a cura della parte interessata, al solo fine di eseguire le operazioni di estrazione a sorte dei lotti denominati Lotto A e Lotto B, con le integrazioni disposte in sentenza.
4. Il regime delle spese La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi a carico delle parti in egual quota tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: R.G. n. 2758 del 2018 - Pag. 8 di 8
A. ACCOGLIE la domanda di divisione proposta ed APPROVA il progetto di divisione riportato la paragrafo 2 della parte motiva, che prevede la formazione dei lotti denominati Lotto A e Lotto B, con le specificazioni (relative ai loculi cimiteriali) adottate in parte motiva;
B. DISPONE che, una volta passata in giudicato in giudicato la presente sentenza, la causa sia rimessa in istruttoria, in seguito ad istanza da presentarsi a cura della parte interessata e corredata dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente sentenza, al solo fine di eseguire le operazioni di estrazione a sorte dei lotti denominati Lotto A e Lotto B, ai fini della concreta assegnazione degli stessi;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
D. PONE definitivamente a carico delle parti, in egual quota tra loro, le spese della C.T.U., così come liquidate con decreto del 18.12.23. E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 27 agosto 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia