Articolo 4 della Legge 14 luglio 1887, n. 4730
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Versione
7 agosto 1887
Art. 4.
Articolo 4.

Il fondo per la esecuzione dell'opera verra' costituito in parte eguale dallo Stato e dal comune di Roma e dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'art. 7.

Saranno gratuitamente cedute per lo scopo della presente legge le aree demaniali e comunali, e tutta la zona di cui all'art. 2 diventera' di demanio pubblico.

Entrata in vigore il 7 agosto 1887