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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Gop dott.ssa
Monica Furia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 766/2020 RG promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo ultimo in Massa
(MS) Via Pascoli n 44 int 2
ATTORE contro
P.VA ) in persona del suo legale Controparte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Dell'Olmo elettivamente domiciliata presso lo studio di questa ultima in Firenze (FI) Via Pier Capponi
51 CONVENUTA
e contro
CONVENUTO CONTUMACE Controparte_2
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 9.4.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ottenere, in via solidale, il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli subite in occasione del sinistro avvenuto in Massa (MS), località Antona il giorno 29/09/2018 alle ore 17.00 circa.
Parte attrice riferisce che, mentre stava percorrendo via Arni con direzione di marcia mare
– monti, alla guida del motociclo di proprietà KTM targato EB61964, effettuata la curva che precede il locale cimitero, veniva urtato dal veicolo Land Rover Defender targato LU
568257 – condotto da , assicurato - che procedendo nel Persona_1 CP_3
senso opposto di marcia, avrebbe invaso la propria corsia, facendolo rovinare a terra;
precisava inoltre che la responsabilità del fatto fosse attribuibile al conducente del citato veicolo alla luce del fatto che l'impatto si sarebbe verificato all'interno della semicarreggiata di propria pertinenza. In ragione di ciò, l'attore chiedeva la condanna al risarcimento dei danni tutti dal medesimo subiti patrimoniali e non quantificati nella somma di euro
71.189,95 comprensivi di spese mediche, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, contestando sia in punto di an che in punto di quantum debeatur.
In ordine all'an veniva contestato il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'attore e la verificazione del sinistro, attribuibile unicamente a questo ultimo in ragione delle sanzioni al medesimo elevate (artt 143/ 1 comma e 169/comma 2 del Decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)) in esito ad intervento della Polizia Municipale di Massa ed alla mancata contestazione di infrazioni al , concludendo CP_2 CP_2
in via principale per il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate, non provate;
in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda attorea, dichiararsi la corresponsabilità, anche in via graduata, dell'attore nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 c.c. comma 2 c.c.. ed in subordine riconoscimento del risarcimento dei soli danni derivanti da nesso eziologico con l'evento quantificati nel corso del giudizio.
Il convenuto , pur se regolarmente citato, non si costituiva in giudizio Persona_1
e pertanto veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita sia documentalmente che con assunzione delle prove orali oltre a
CTU medico legale e cinedinamica e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva quindi trattenuta a sentenza M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Ad avviso del giudicante la domanda attorea merita accoglimento nei limiti di cui si espongono le ragioni.
In ordine all'an debeatur
Alla luce della dinamica del sinistro, così come accertata dall'ing con CP_4
proprio elaborato, tenuto conto della domanda avanzata dall'attore e delle contestazioni mosse dalla compagnia assicuratrice, in particolare le violazioni elevate al Parte_1
(conducente il motoveicolo KTM) del disposto dell'art. 143/ 1 comma Codice della Strada
(lo stesso circolava senza mantenersi in prossimità del margine destra della carreggiata) e del disposto dell'art. 169/ 2 comma Codice della Strada (sul motoveicolo prendevano posto persone in numero eccedente rispetto a quello indicato nella carta di circolazione
(omologato per una sola persona)), la dinamica del sinistro deve addebitarsi alla responsabilità concorsuale dell'attore – anche in presenza di sentenza di annullamento delle citate sanzioni, poiché prive di motivazioni - e di alla guida del Controparte_2
Land Rover Defender nella misura del 50% ciascuno.
Infatti, le conclusioni rassegnate dall'ing fugano ogni dubbio, considerato che, CP_4
della posizione di quiete raggiunta dai veicoli coinvolti, così come rilevata dall'Autorità intervenuta, è risultato che: l'urto tra i mezzi si concretizzava semi tangenzialmente ed interessava i rispettivi profili anteriori sinistri, con contatto fra gli stessi avente angolo d'incidenza di circa 0°/5° , ma soprattutto si verificava “in prossimità del centro geometrico della carreggiata con i rispettivi profili anteriori sinistri” ad una velocità per il motociclo di 45/50 km/h e per l'auto circa 30/35 km/h; questa in uscita d'urto si arrestava dopo pochi metri d'azione frenante, mentre il motoveicolo cadeva a terra sul lato destro della carreggiata assieme al conducente e la trasportata veniva proiettata oltre il guard rail e cadeva nella sottostante via Santissima Annunziata. Precisava inoltre il CTU che “i conducenti dei semoventi avevano reciproca percezione della presenza dell'antagonista quando si trovavano ad una distanza relativa di circa 33 metri, ovvero circa 1,5 secondi prima dell'urto”.
Non vi sono allo stato ragioni differenti per discostarsi alle conclusioni in ordine alla ricostruzione ex art 2054 cc del sinistro per cui è causa.
Le dichiarazioni dell'unico testimone escusso, (udienza 7.2.22), non Testimone_1 possono costituire, diversamente da quanto indicato dall'attore, prova in ordine alla esclusiva responsabilità nella determinazione del fatto in capo al convenuto contumace il teste, infatti, non ha assistito alla dinamica del sinistro, ma riferito semplicemente CP_2
delle circostanze così come allo stesso apparse a dinamica conclusasi.
Il comportamento tenuto dall'attore integra inevitabilmente una corresponsabilità dello stesso danneggiato nel fatto colposo del terzo ex art. 1227 c.c.; la condotta imprudente del medesimo costituisce concausa nel verificarsi dell'evento dannoso, risultando quindi per questo giudice plausibile e verosimile un concorso di responsabilità nei termini sopra indicati.
Il quantum debeatur – danno patrimoniale e non subito all'attore
Il CTU dott. in accordo con i consulenti di Parte, concludeva la propria Persona_2
relazione affermando che nel sinistro per cui è causa riportava Parte_1
“Politrauma con lesione epatica del VII segmento, sospetta per contusiva, ampia e penetrante ferita lacero- contusa inguinale sinistra con interessamento del muscolo sartorio, parzialmente esposto, contusione scrotale bilaterale, alla Gamba sinistra: Frattura esposta al terzo medio-distale tibio-peroneale, frammentaria, gravemente scomposta, con rotazione e risalimento dei monconi distali. Trasportato con elisoccorso all'Ospedale di Pisa, dopo i primi accertamenti presso il Pronto Soccorso, era ricoverato, in prognosi riservata, presso la U.O. Ortopedia 2 Universitaria;
sottoposto a revisione e sutura delle ferite, e ad intervento di riduzione sintesi delle fratture di gamba con fissatore esterno, il 9 ottobre 2018 era dimesso.
Effettuati ripetuti controlli specialistici, rimosso definitivamente il fissatore esterno in data 7 febbraio
2019, era seguito dal curante fino ai primi di giugno 2019. A oggi, sono esitati importanti esiti algo- disfunzionali come descritti in obiettività”, affermando la presenza di reliquati, relativamente alla integrità psicofisica globalmente intesa, nei termini che seguono: invalidità permanente valutabile nella misura del 15%, durata della malattia traumatica in giorni 15 di inabilità temporanea assoluta, ulteriori giorni 90 di parziale al 75%, giorni 60 al 50% e giorni 30 al 25%; spese sanitarie ritenute congrue per euro 1.334,10, oltre a fatture pro-forma Dott. per euro 330 e compenso per relazione di CTP di euro Per_3
473.
Il CTU ing determinava nella somma complessiva di euro 906,00 + VA CP_4
(1.105,32 VA compresa) il costo delle riparazioni del motoveicolo di proprietà attorea oltre ad euro 16,04 per fermo tecnico
Sussistendo elementi per sancire a carico di – di anni 23 all'epoca del Parte_1
fatto - un concorso di responsabilità nell'evento lesivo (occorso in data 29.09.18), che si quantifica in una percentuale del 50% - le somme al medesimo dovute per danno alla persona, ammontano, in applicazione della tabella Tribunale di Milano 2024, a: percentuale di invalidità permanente (15%) – danno biologico risarcibile euro 42.874,00 + anno biologico temporaneo euro 13.800 (Punto base I.T.T. € 115,00 - ITT gg 15+ gg 90 al 75% + gg 60 al 50% + gg 30 al 25%) = Totale generale euro 56.674,00 + personalizzazione danno non patrimoniale determinata in euro 5.000,00 = Totale generale con personalizzazione euro 61.674,00 oltre a spese sostenute per euro 2.100,00, indi somma complessiva di euro 63.774,00, con riduzione ex art 2054 cc ad euro 31.887,00.
A detto importo dovrà aggiungersi l'ulteriore somma di euro 1.121,72 per danno subito dal motoveicolo di proprietà, con liquidazione in via concorsuale per somma dovuta pari ad euro 560,86.
Sul danno complessivo al quale ha diritto l'attore andranno computati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno.
Le spese di lite e quelle delle CTU liquidate in corso di causa seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara responsabile del sinistro avvenuto in data 29.09.18 in Massa Controparte_2
(MS) località Antona per il 50% e per l'effetto lo condanna in solido con la compagnia
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire Controparte_1
il danno subito da che liquida a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale in euro 31.887,00 ed euro 560,86 per danno patrimoniale, il tutto oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno;
- condanna i convenuti in solido tra loro a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre 800,00 per anticipazioni, spese generali al 15%,
CPA ed VA come per legge - pone definitivamente le spese delle Consulenze Tecniche d'Ufficio medico legale e cinedinamica, per la quota parte del 50%, a carico dei convenuti in via solidale.
Massa lì, 3.01.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale in funzione di Giudice Unico dott.ssa Monica Furia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Gop dott.ssa
Monica Furia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 766/2020 RG promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo ultimo in Massa
(MS) Via Pascoli n 44 int 2
ATTORE contro
P.VA ) in persona del suo legale Controparte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Dell'Olmo elettivamente domiciliata presso lo studio di questa ultima in Firenze (FI) Via Pier Capponi
51 CONVENUTA
e contro
CONVENUTO CONTUMACE Controparte_2
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 9.4.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ottenere, in via solidale, il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli subite in occasione del sinistro avvenuto in Massa (MS), località Antona il giorno 29/09/2018 alle ore 17.00 circa.
Parte attrice riferisce che, mentre stava percorrendo via Arni con direzione di marcia mare
– monti, alla guida del motociclo di proprietà KTM targato EB61964, effettuata la curva che precede il locale cimitero, veniva urtato dal veicolo Land Rover Defender targato LU
568257 – condotto da , assicurato - che procedendo nel Persona_1 CP_3
senso opposto di marcia, avrebbe invaso la propria corsia, facendolo rovinare a terra;
precisava inoltre che la responsabilità del fatto fosse attribuibile al conducente del citato veicolo alla luce del fatto che l'impatto si sarebbe verificato all'interno della semicarreggiata di propria pertinenza. In ragione di ciò, l'attore chiedeva la condanna al risarcimento dei danni tutti dal medesimo subiti patrimoniali e non quantificati nella somma di euro
71.189,95 comprensivi di spese mediche, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, contestando sia in punto di an che in punto di quantum debeatur.
In ordine all'an veniva contestato il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'attore e la verificazione del sinistro, attribuibile unicamente a questo ultimo in ragione delle sanzioni al medesimo elevate (artt 143/ 1 comma e 169/comma 2 del Decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)) in esito ad intervento della Polizia Municipale di Massa ed alla mancata contestazione di infrazioni al , concludendo CP_2 CP_2
in via principale per il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate, non provate;
in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda attorea, dichiararsi la corresponsabilità, anche in via graduata, dell'attore nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 c.c. comma 2 c.c.. ed in subordine riconoscimento del risarcimento dei soli danni derivanti da nesso eziologico con l'evento quantificati nel corso del giudizio.
Il convenuto , pur se regolarmente citato, non si costituiva in giudizio Persona_1
e pertanto veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita sia documentalmente che con assunzione delle prove orali oltre a
CTU medico legale e cinedinamica e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva quindi trattenuta a sentenza M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Ad avviso del giudicante la domanda attorea merita accoglimento nei limiti di cui si espongono le ragioni.
In ordine all'an debeatur
Alla luce della dinamica del sinistro, così come accertata dall'ing con CP_4
proprio elaborato, tenuto conto della domanda avanzata dall'attore e delle contestazioni mosse dalla compagnia assicuratrice, in particolare le violazioni elevate al Parte_1
(conducente il motoveicolo KTM) del disposto dell'art. 143/ 1 comma Codice della Strada
(lo stesso circolava senza mantenersi in prossimità del margine destra della carreggiata) e del disposto dell'art. 169/ 2 comma Codice della Strada (sul motoveicolo prendevano posto persone in numero eccedente rispetto a quello indicato nella carta di circolazione
(omologato per una sola persona)), la dinamica del sinistro deve addebitarsi alla responsabilità concorsuale dell'attore – anche in presenza di sentenza di annullamento delle citate sanzioni, poiché prive di motivazioni - e di alla guida del Controparte_2
Land Rover Defender nella misura del 50% ciascuno.
Infatti, le conclusioni rassegnate dall'ing fugano ogni dubbio, considerato che, CP_4
della posizione di quiete raggiunta dai veicoli coinvolti, così come rilevata dall'Autorità intervenuta, è risultato che: l'urto tra i mezzi si concretizzava semi tangenzialmente ed interessava i rispettivi profili anteriori sinistri, con contatto fra gli stessi avente angolo d'incidenza di circa 0°/5° , ma soprattutto si verificava “in prossimità del centro geometrico della carreggiata con i rispettivi profili anteriori sinistri” ad una velocità per il motociclo di 45/50 km/h e per l'auto circa 30/35 km/h; questa in uscita d'urto si arrestava dopo pochi metri d'azione frenante, mentre il motoveicolo cadeva a terra sul lato destro della carreggiata assieme al conducente e la trasportata veniva proiettata oltre il guard rail e cadeva nella sottostante via Santissima Annunziata. Precisava inoltre il CTU che “i conducenti dei semoventi avevano reciproca percezione della presenza dell'antagonista quando si trovavano ad una distanza relativa di circa 33 metri, ovvero circa 1,5 secondi prima dell'urto”.
Non vi sono allo stato ragioni differenti per discostarsi alle conclusioni in ordine alla ricostruzione ex art 2054 cc del sinistro per cui è causa.
Le dichiarazioni dell'unico testimone escusso, (udienza 7.2.22), non Testimone_1 possono costituire, diversamente da quanto indicato dall'attore, prova in ordine alla esclusiva responsabilità nella determinazione del fatto in capo al convenuto contumace il teste, infatti, non ha assistito alla dinamica del sinistro, ma riferito semplicemente CP_2
delle circostanze così come allo stesso apparse a dinamica conclusasi.
Il comportamento tenuto dall'attore integra inevitabilmente una corresponsabilità dello stesso danneggiato nel fatto colposo del terzo ex art. 1227 c.c.; la condotta imprudente del medesimo costituisce concausa nel verificarsi dell'evento dannoso, risultando quindi per questo giudice plausibile e verosimile un concorso di responsabilità nei termini sopra indicati.
Il quantum debeatur – danno patrimoniale e non subito all'attore
Il CTU dott. in accordo con i consulenti di Parte, concludeva la propria Persona_2
relazione affermando che nel sinistro per cui è causa riportava Parte_1
“Politrauma con lesione epatica del VII segmento, sospetta per contusiva, ampia e penetrante ferita lacero- contusa inguinale sinistra con interessamento del muscolo sartorio, parzialmente esposto, contusione scrotale bilaterale, alla Gamba sinistra: Frattura esposta al terzo medio-distale tibio-peroneale, frammentaria, gravemente scomposta, con rotazione e risalimento dei monconi distali. Trasportato con elisoccorso all'Ospedale di Pisa, dopo i primi accertamenti presso il Pronto Soccorso, era ricoverato, in prognosi riservata, presso la U.O. Ortopedia 2 Universitaria;
sottoposto a revisione e sutura delle ferite, e ad intervento di riduzione sintesi delle fratture di gamba con fissatore esterno, il 9 ottobre 2018 era dimesso.
Effettuati ripetuti controlli specialistici, rimosso definitivamente il fissatore esterno in data 7 febbraio
2019, era seguito dal curante fino ai primi di giugno 2019. A oggi, sono esitati importanti esiti algo- disfunzionali come descritti in obiettività”, affermando la presenza di reliquati, relativamente alla integrità psicofisica globalmente intesa, nei termini che seguono: invalidità permanente valutabile nella misura del 15%, durata della malattia traumatica in giorni 15 di inabilità temporanea assoluta, ulteriori giorni 90 di parziale al 75%, giorni 60 al 50% e giorni 30 al 25%; spese sanitarie ritenute congrue per euro 1.334,10, oltre a fatture pro-forma Dott. per euro 330 e compenso per relazione di CTP di euro Per_3
473.
Il CTU ing determinava nella somma complessiva di euro 906,00 + VA CP_4
(1.105,32 VA compresa) il costo delle riparazioni del motoveicolo di proprietà attorea oltre ad euro 16,04 per fermo tecnico
Sussistendo elementi per sancire a carico di – di anni 23 all'epoca del Parte_1
fatto - un concorso di responsabilità nell'evento lesivo (occorso in data 29.09.18), che si quantifica in una percentuale del 50% - le somme al medesimo dovute per danno alla persona, ammontano, in applicazione della tabella Tribunale di Milano 2024, a: percentuale di invalidità permanente (15%) – danno biologico risarcibile euro 42.874,00 + anno biologico temporaneo euro 13.800 (Punto base I.T.T. € 115,00 - ITT gg 15+ gg 90 al 75% + gg 60 al 50% + gg 30 al 25%) = Totale generale euro 56.674,00 + personalizzazione danno non patrimoniale determinata in euro 5.000,00 = Totale generale con personalizzazione euro 61.674,00 oltre a spese sostenute per euro 2.100,00, indi somma complessiva di euro 63.774,00, con riduzione ex art 2054 cc ad euro 31.887,00.
A detto importo dovrà aggiungersi l'ulteriore somma di euro 1.121,72 per danno subito dal motoveicolo di proprietà, con liquidazione in via concorsuale per somma dovuta pari ad euro 560,86.
Sul danno complessivo al quale ha diritto l'attore andranno computati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno.
Le spese di lite e quelle delle CTU liquidate in corso di causa seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara responsabile del sinistro avvenuto in data 29.09.18 in Massa Controparte_2
(MS) località Antona per il 50% e per l'effetto lo condanna in solido con la compagnia
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire Controparte_1
il danno subito da che liquida a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale in euro 31.887,00 ed euro 560,86 per danno patrimoniale, il tutto oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno;
- condanna i convenuti in solido tra loro a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre 800,00 per anticipazioni, spese generali al 15%,
CPA ed VA come per legge - pone definitivamente le spese delle Consulenze Tecniche d'Ufficio medico legale e cinedinamica, per la quota parte del 50%, a carico dei convenuti in via solidale.
Massa lì, 3.01.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale in funzione di Giudice Unico dott.ssa Monica Furia