Articolo 1697 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1696Articolo 1698
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9 ottobre 2010
Art. 1697. Ruolo degli indisponibili 1. Il personale iscritto nel ruolo normale degli indisponibili, di cui all'articolo 1628 non puo' conseguire promozioni.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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