Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4284/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), Parte_1 P.IVA_1
cessionaria del ramo di azienda della Controparte_1
, in persona del suo Presidente p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio De Donato ( ), come C.F._1
da procura allegata all'appello, con il quale elettivamente domicilia in
Grottaminarda (AV), alla Via G. Boccaccio, 42.
APPELLANTE
Contro
), in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_2
pt, rapp.tata e difesa dagli avv.ti Angelo Barrasso ) e C.F._2
Guido Barrasso ), in virtù di procura in calce alla C.F._3
comparsa in appello, con il quale elettivamente dom.lia in Napoli (Na) alla via
Scarlatti n. 105, presso lo studio dell'avv. Marco Visconti
APPELLATA
Conclusioni Pag. 1 a 9
2) per tutti i motivi addotti in narrativa, che qui abbiansi per ripetuti e trascritti (abnormità, violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, violazione dell'art. 276, comma
2, c.p.c.), anche in via gradata, revocare la sentenza gravata del Tribunale di
Benevento, n. 1831, resa il 20.9.2021, nel procedimento R.G. 3912/2019, notificata
a mezzo p.e.c. il 24.9.2021; per l'effetto: 3) condannare l'appellata ed i suoi difensori antistatari in primo grado, avvocati Angelo Antonio Barrasso e Guido
Barrasso, alla restituzione delle somme versate dalla in Controparte_3
esecuzione della sentenza di primo grado;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, comprensive di spese generali C.P.A. ed I.V.A. come per legge, del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata: in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello promosso dalla società ai sensi dell'art. Parte_1
348 bis c.p.c., co. 1; nel merito in via principale: reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione
e difesa che globalmente si impugnano, rigettare l'atto di gravame;
condannare in ogni caso parte appellante, per averle causate, al pagamento in via esemplare delle spese del presente giudizio così come per legge, valutando anche l'eventuale responsabilità ex art. 96, 3° co., c.p.c., con attribuzione ai sottoscritti procuratori Avv.ti Angelo Barrasso e Guido Barrasso, che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. In accoglimento del proposto ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 19.02.2018, presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Ariano Irpino, la società ottenne il D.I. n. 37/2018 nei confronti della Controparte_2
società per la consegna, ai Parte_1
sensi dell'art.119 co. 4° TUB, di alcuni documenti.
Pag. 2 a 9
1.1. L'ingiunta si oppose e con atto di citazione convenne innanzi al Giudice di
Pace di Ariano Irpino la società chiedendo la revoca del Controparte_2
DI. Eccepì l'incompetenza per valore e per territorio del Giudice di Pace di
Ariano Irpino;
eccepì l'inammissibilità della domanda per violazione delle previsioni di cui all'art. 633, comma 1, n. 1, c.p.c. e dell'art. 39, comma 2, c.p.c., per continenza del procedimento R.G. 243/2018 in quello pendente innanzi al
Tribunale di Benevento, con R.G. 4518/2017; in subordine chiese fosse accertata e dichiarata la violazione da parte della Controparte_2
dell'art. 119 del D.lgs. 385/1993, nonché la prescrizione del diritto ad ottenere copia dei documenti richiesti, con condanna della società opposta, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; vinte, in ogni caso, le spese del giudizio.
1.3. Costituitasi, eccepì l'improcedibilità ed Controparte_2
inammissibilità dell'opposizione, chiedendone nel merito il rigetto.
1.4. Il Giudice di Pace di Ariano Irpino si dichiarò incompetente per valore in favore del Tribunale di Benevento, dinanzi al quale Controparte_2
riassunse la causa.
1.5. Il Tribunale di Benevento, rigettata l'eccezione d'incompetenza, accertato che la documentazione richiesta era stata consegnata, dichiarò cessata la materia del contendere;
revocò il DI opposto e decise il governo delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale, condannando la Pt_1
al pagamento delle spese di lite.
§.
2. La sentenza n. 1831/2021, emessa in data 21.01.2021 dal Tribunale di
Benevento, è stata impugnata dalla Parte_2
[...]
. L'appellante sostanzialmente si duole della condanna alle spese di lite, in
[...]
virtù del principio della soccombenza virtuale, pronuncia di merito cui, a suo avviso, il Tribunale non avrebbe potuto accedere se si fosse arrestato alle eccezioni preliminari sollevate da essa giungendo invece ad una Pt_1
Pag. 3 a 9 declaratoria di inammissibilità ed improponibilità della domanda riassunta. A tal fine lamenta:
1) l'abnormità della decisione di revoca del DI opposto, in quanto già implicitamente revocato dal Giudice di Pace di Ariano Irpino, con la declaratoria della propria incompetenza. Evidenzia che il Tribunale di
Benevento non aveva alcuna competenza funzionale a pronunciarsi sul DI;
2) vizio di ultrapetizione, per avere il Tribunale pronunciato su un'eccezione di incompetenza per territorio, mai formulata dalle parti;
3) vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda con cui si chiedeva la conferma del DI opposto, con declaratoria di esecutorietà, attesa l'intervenuta implicita revoca dello stesso, con la declaratoria d'incompetenza del giudice di Pace di Ariano Irpino;
4) vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di interesse ad agire, poichè, ad avviso dell'appellante, intervenuta la revoca implicita del DI opposto, la domanda di conferma del DI opposto, proposta con la riassunzione, era improponibile, in quanto avrebbe potuto essere conseguita solo con l'impugnazione della sentenza del giudice di pace di
Ariano Irpino. Inoltre lamenta che la aveva già ricevuto la Controparte_2
documentazione chiesta, prima della riassunzione della causa, per cui la riassunzione era stata effettuata solo al fine di ottenere il favore delle spese, compensate dal Giudice di Pace di Ariano Irpino. Ritiene che, in questo caso, la strada avrebbe dovuto essere quella dell'impugnazione della sentenza del
Giudice di Pace e non la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente;
5) l'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità, per omesso avvio della procedura di mediazione;
6) la violazione dell'art. 276 comma 2 c.p.c., avendo il Tribunale deciso direttamente nel merito, omettendo l'esame delle questioni preliminari.
2.2. Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_2
conferma della sentenza impugnata.
Pag. 4 a 9 §.
3. La Corte, dopo aver assunto la causa in decisione all'udienza del
31.01.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (30+20), in relazione al quinto motivo di gravame, ritenuto inefficace l'esperito tentativo obbligatorio di conciliazione, con ordinanza del 23.05.2024 ha rimesso la causa in istruttoria, al fine di concedere alle parti termine per l'avvio del procedimento di mediazione.
All'esito dell'esperimento del procedimento di mediazione, all'udienza del
27.11.2024 ha nuovamente assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20).
3.1. L'appello, pur essendo alcuni dei motivi di doglianza fondati, non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Il primo e terzo motivo di gravame, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
L'appellante in sostanza si duole che il Tribunale abbia esaminato ed accolto la domanda di volta a conseguire la revoca del DI opposto. Controparte_2
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di revoca del DI, poichè tale revoca era già implicitamente contenuta nella declaratoria di incompetenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Ariano
Irpino. Pertanto l'appellante ritiene che aveva formulato una CP_2
inammissibile domanda di revoca di un DI che era già stato implicitamente revocato.
La doglianza benchè fondata è, per quanto si dirà, inammissibile per difetto di interesse.
La doglianza è fondata poiché, come ha affermato la corte di legittimità, La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara
l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di Pag. 5 a 9 opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (cfr. Cass. nr. 1121/2022).
Dunque, il procedimento trasmigrato al Tribunale di Benevento era un ordinario giudizio di cognizione, avendo il Giudice di Pace, con la declinatoria di competenza, implicitamente revocato il DI opposto, per cui la domanda in tal senso formulata da era inammissibile, con la conseguenza che il CP_2
Tribunale, in accoglimento dell'eccezione formulata a riguardo dalla Pt_1
avrebbe dovuto dichiararla inammissibile e non già accoglierla. Tuttavia
l'appellante omette di considerare che il Tribunale non avrebbe potuto arrestarsi a tale declaratoria di inammissibilità, dovendo necessariamente poi esaminare il merito della domanda monitoria e pronunciarsi su essa. Pronuncia che nella sostanza il Tribunale ha reso, dichiarando cessata la materia del contendere, dopo aver preso atto dell'avvenuta consegna da parte della Pt_1
della documentazione che le era stato ingiunto di consegnare.
La censura formulata è pertanto inammissibile, poiché non conduce a nessuna utilità per l'appellante, atteso che la pronuncia di revoca di un DI già revocato, ribadendo, inutilmente, una statuizione già resa, non è in grado di incidere in alcun modo nella sfera giuridica dei destinatari e non determina una soccombenza in capo alle parti idonea a far sorgere un interesse ad impugnare.
Difatti l'appellante, dolendosi della pronuncia resa, non chiede nessuna riforma della sentenza gravata, non avendo chiesto che fosse confermato il DI opposto.
3.2. Parimenti fondata è l'eccezione di ultrapetizione, formulata con il secondo motivo di gravame, relativamente al rigetto di una mai formulata eccezione di incompetenza per territorio. Non si evince, infatti, dagli atti che una tale eccezione di incompetenza per territorio sia stata formulata, per cui è evidente il vizio di ultrapetizione, tuttavia tale inutile pronuncia, come quella precedente, non ha inciso in alcun modo sulle posizioni delle parti, difatti anche in questo caso l'appellante non chiede la riforma della sentenza sul punto, Pag. 6 a 9 atteso che, rigettando la questione di competenza mai sollevata, il primo giudice ha conseguentemente affermato la propria competenza, e tale ultronea statuizione non è contestata dall'appellante, il quale ha semplicemente denunciato l'inutilità della pronuncia di rigetto della mai formulata eccezione d'incompetenza.
3.3. E' invece infondato il quarto motivo di gravame con cui si lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di interesse ad agire della , o CP_2
meglio a riassumere la causa dinanzi al Tribunale, successivamente alla consegna della documentazione richiesta.
Benchè effettivamente il primo giudice non si sia pronunciato nel merito di tale eccezione, essa è comunque infondata e va disattesa.
Va premesso che è incontestato che la aveva consegnato la Pt_1
documentazione, che le era stato ingiunto di consegnare alla con il CP_2
decreto opposto, prima che questa riassumesse la causa dinanzi al Tribunale di
Benevento, indicato come giudice competente dal Giudice di Pace di Avellino, e che dunque avesse conseguito il bene della vita richiesto prima di CP_2
riassumere la causa. Ciò premesso va considerato che se il conseguimento del bene domandato aveva determinato la cessazione della materia del contendere, ciò nondimeno aveva tutto l'interesse a riassumere la causa, al fine CP_2
di conseguire il favore delle spese relativamente alla controversia in questione, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Va infatti considerato che la riassunzione del giudizio, in seguito a declinatoria di competenza, non comporta la introduzione ex novo di altro giudizio, ma è la prosecuzione del medesimo giudizio in cui v'era stata la pronuncia sulla competenza, sicchè l'interesse ad agire deve esser valutato in relazione all'istaurazione del giudizio, sebbene dinanzi al giudice incompetente. La circostanza che nelle more della pendenza del giudizio, sia pure nella fase della riassunzione dinanzi al giudice competente, sia intervenuta una vicenda che, soddisfacendo interamente l'attore, abbia determinato la cessazione della Pag. 7 a 9 materia del contendere, se comporta il venire meno dell'interesse ad una pronuncia nel merito della vicenda, non comporta il venir meno dell'interesse ad ottenere una pronuncia favorevole sul governo delle spese di lite.
Non è dunque condivisibile la prospettazione dell'appellante secondo cui CP_2
per conseguire la vittoria delle spese di lite avrebbe dovuto impugnare
[...]
la pronuncia del Giudice di Pace di Ariano Irpino, che aveva compensato le spese, poiché ciò che con la riassunzione della causa intendeva CP_2
conseguire non era la riforma della statuizione sulle spese compiuta dal Giudice di Pace in relazione alla pronuncia di incompetenza, ma il favore delle spese in relazione alla istaurata controversia di consegna della documentazione richiesta ex art. 119 TUB. Statuizione che poteva conseguire solo CP_2
attraverso la riassunzione della causa perché, accertata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, fosse deciso il governo delle spese sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
3.4. In relazione al quinto motivo di gravame, relativo all'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità per omesso avvio della procedura di mediazione la Corte, rilevata l'inefficacia del tentativo esperito in primo grado, ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione in appello, che ha avuto esito negativo. Pertanto l'eccezione è superata.
3.5. L'ultimo motivo di gravame, con cui si denuncia l'omesso previo esame delle questioni preliminari da parte del primo giudice, è assorbito dall'esame e rigetto delle questioni preliminari, il cui esame il primo giudice aveva omesso, ma che, se avesse esaminato, avrebbe dovuto rigettarle, per quanto sopra esposto.
§.
4. In definitiva l'appello non può essere accolto e va rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base delle tabelle dm 147/2022, nei valori medi, in ragione del valore della controversia, seguono la soccombenza, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i
Pag. 8 a 9 presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza nr. 1831/2021, emessa in data 21.01.2021 dal Tribunale di
Benevento, così provvede:
1. rigetta l'appello.
2. Condanna la l pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore della che liquida in complessivi Controparte_2
€ 9.991,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 31.01.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola
Pag. 9 a 9