Articolo 5 della Legge 7 marzo 1952, n. 95
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 marzo 1952
Art. 5.
Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto con quota parte delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52.
Entrata in vigore il 11 marzo 1952