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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2024, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
r.g.2024/2570
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda di scioglimento del matrimonio iscritta al RG 2570/2024 proposta da
(C.F. ) con l'avv. LICCARDO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE nei confronti di c.f. ) con l'avv. LEONE SONIA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
richiamati integralmente gli atti di causa;
osservato che le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo come da note in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024; rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, hanno reso la dichiarazione di non volersi riconciliare;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“i predetti coniugi separati dichiarano espressamente che, all'udienza di comparizione fissata per il
02.12.2024, richiedono consensualmente lo scioglimento del loro matrimonio civile innanzi all'adito Tribunale di Velletri, con rinuncia al reciproco mantenimento, essendo sempre stati entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, pertanto, chiedono anche la compensazione integrale delle spese legali;
- il Sig. da atto di aver lasciato la casa di proprietà del figlio Parte_1
ove ha abitato negli ultimi anni e di averne asportato tutti i suoi beni personali (compreso la Per_1 rete col materasso matrimoniale ed il mobiletto porta computer), quindi, ha proceduto alla consegna delle chiavi alla sig.ra Il Sig. , quindi, si impegna a provvedere al pagamento di CP_1 Parte_1 tutte le spese per forniture, condominio e consorzio relative all'abitazione occupata e maturate sino al rilascio;
-le parti danno altresì atto che il Sig. , avendo occupato l'abitazione del figlio Parte_1
ha pagato, sino al corrente mese di novembre, l'intera quota di mutuo sulla casa coniugale Per_1 sita in Ardea (RM) Via Sardegna n.12, mediante addebito sul proprio conto corrente personale, quindi, a decorrere dal prossimo mese di dicembre 2024 la Sig.ra pagherà l'intera rata del CP_1
medesimo mutuo, unitamente alla polizza vita proteggi mutuo emessa a favore di entrambi i coniugi, mediante MAV che le sarà inviato dalla Banca Intesa Sanpaolo, mentre il si impegna sin Parte_1
da ora a cedere a titolo gratuito la propria quota del 50% dell'immobile, come di seguito meglio specificato;
- le parti convengono e si impegnano a sottoscrivere, dopo la pubblicazione della sentenza di divorzio, presso un notaio scelto dalla resistente, atto notarile in forza del quale il sig.
trasferirà a titolo gratuito alla sig.ra la propria quota pari al Parte_1 Controparte_1
50% dell'immobile sito in Ardea, località “La Fossa” (Roma), Via Sardegna n.12, già Via Bergamo
n.12) , Piano T-1, identificato al NCEU del Comune di Ardea Foglio 46 n. 3195 sub 501-502, categoria A/2 classe 2, rendita catastale Euro 370,56, acquistato dai medesimi sig.ri Controparte_1
e il 12.06.2006 in regime di separazione dei beni. Detto accordo di trasferimento Parte_1
tra i coniugi è elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione del divorzio e soddisfa pienamente le intenzioni e le esigenze di entrambe le parti. Si chiede pertanto che il predetto trasferimento immobiliare venga recepito espressamente tra le condizioni contenute nell'emananda sentenza di divorzio. - La predisposizione della documentazione occorrente per la stipula del menzionato rogito, le conseguenti spese notarili e di registrazione dell'atto notarile, sono a carico esclusivo della Sig.ra la quale dovrà comunicare al ricorrente lo studio notarile Controparte_1 prescelto e farsi carico anche del successivo atto di accollo dell'intero mutuo gravante sull'immobile sito in Ardea (Rm), Via Sardegna n. 12, che dovrà essere formalizzato dalla stessa presso l'Istituto
Bancario mutuante. In mancanza di tale accollo, il Sig. sarà esonerato da qualsiasi Parte_1
pagamento, anche a titolo di spese legali, penali e/o interessi corrispettivi e moratori, che potranno essere richiesti da tale banca per eventuali futuri inadempimenti del predetto contratto di mutuo. - le parti danno atto che il Sig. ha provveduto al pagamento dell'IMU richiesta dal comune Parte_1
di Ardea per la casa intestata al Sig. (ad oggi pari ad Euro 1.179,00) ed ha Persona_2 pagato lo scoperto di Euro 2.300,00 maturato sul conto corrente in comune con la Sig.ra (n. CP_1
3729/0000/508122), impegnandosi a provvedere, a proprie spese, alla relativa estinzione, a cui dovrà collaborare la cointestataria, inviando via mail a copia Email_1 aggiornata dei propri documenti personali”; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in Manocalzati (Avellino) in data 11/06/1992 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di
Manocalzati dell'anno 1992, al N. 2 Parte 1, Serie – Ufficio 1, alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Spese compensate.
Così deciso in Velletri il 02/12/2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda di scioglimento del matrimonio iscritta al RG 2570/2024 proposta da
(C.F. ) con l'avv. LICCARDO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE nei confronti di c.f. ) con l'avv. LEONE SONIA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
richiamati integralmente gli atti di causa;
osservato che le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo come da note in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024; rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, hanno reso la dichiarazione di non volersi riconciliare;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“i predetti coniugi separati dichiarano espressamente che, all'udienza di comparizione fissata per il
02.12.2024, richiedono consensualmente lo scioglimento del loro matrimonio civile innanzi all'adito Tribunale di Velletri, con rinuncia al reciproco mantenimento, essendo sempre stati entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, pertanto, chiedono anche la compensazione integrale delle spese legali;
- il Sig. da atto di aver lasciato la casa di proprietà del figlio Parte_1
ove ha abitato negli ultimi anni e di averne asportato tutti i suoi beni personali (compreso la Per_1 rete col materasso matrimoniale ed il mobiletto porta computer), quindi, ha proceduto alla consegna delle chiavi alla sig.ra Il Sig. , quindi, si impegna a provvedere al pagamento di CP_1 Parte_1 tutte le spese per forniture, condominio e consorzio relative all'abitazione occupata e maturate sino al rilascio;
-le parti danno altresì atto che il Sig. , avendo occupato l'abitazione del figlio Parte_1
ha pagato, sino al corrente mese di novembre, l'intera quota di mutuo sulla casa coniugale Per_1 sita in Ardea (RM) Via Sardegna n.12, mediante addebito sul proprio conto corrente personale, quindi, a decorrere dal prossimo mese di dicembre 2024 la Sig.ra pagherà l'intera rata del CP_1
medesimo mutuo, unitamente alla polizza vita proteggi mutuo emessa a favore di entrambi i coniugi, mediante MAV che le sarà inviato dalla Banca Intesa Sanpaolo, mentre il si impegna sin Parte_1
da ora a cedere a titolo gratuito la propria quota del 50% dell'immobile, come di seguito meglio specificato;
- le parti convengono e si impegnano a sottoscrivere, dopo la pubblicazione della sentenza di divorzio, presso un notaio scelto dalla resistente, atto notarile in forza del quale il sig.
trasferirà a titolo gratuito alla sig.ra la propria quota pari al Parte_1 Controparte_1
50% dell'immobile sito in Ardea, località “La Fossa” (Roma), Via Sardegna n.12, già Via Bergamo
n.12) , Piano T-1, identificato al NCEU del Comune di Ardea Foglio 46 n. 3195 sub 501-502, categoria A/2 classe 2, rendita catastale Euro 370,56, acquistato dai medesimi sig.ri Controparte_1
e il 12.06.2006 in regime di separazione dei beni. Detto accordo di trasferimento Parte_1
tra i coniugi è elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione del divorzio e soddisfa pienamente le intenzioni e le esigenze di entrambe le parti. Si chiede pertanto che il predetto trasferimento immobiliare venga recepito espressamente tra le condizioni contenute nell'emananda sentenza di divorzio. - La predisposizione della documentazione occorrente per la stipula del menzionato rogito, le conseguenti spese notarili e di registrazione dell'atto notarile, sono a carico esclusivo della Sig.ra la quale dovrà comunicare al ricorrente lo studio notarile Controparte_1 prescelto e farsi carico anche del successivo atto di accollo dell'intero mutuo gravante sull'immobile sito in Ardea (Rm), Via Sardegna n. 12, che dovrà essere formalizzato dalla stessa presso l'Istituto
Bancario mutuante. In mancanza di tale accollo, il Sig. sarà esonerato da qualsiasi Parte_1
pagamento, anche a titolo di spese legali, penali e/o interessi corrispettivi e moratori, che potranno essere richiesti da tale banca per eventuali futuri inadempimenti del predetto contratto di mutuo. - le parti danno atto che il Sig. ha provveduto al pagamento dell'IMU richiesta dal comune Parte_1
di Ardea per la casa intestata al Sig. (ad oggi pari ad Euro 1.179,00) ed ha Persona_2 pagato lo scoperto di Euro 2.300,00 maturato sul conto corrente in comune con la Sig.ra (n. CP_1
3729/0000/508122), impegnandosi a provvedere, a proprie spese, alla relativa estinzione, a cui dovrà collaborare la cointestataria, inviando via mail a copia Email_1 aggiornata dei propri documenti personali”; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in Manocalzati (Avellino) in data 11/06/1992 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di
Manocalzati dell'anno 1992, al N. 2 Parte 1, Serie – Ufficio 1, alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Spese compensate.
Così deciso in Velletri il 02/12/2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE