Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RE A PUB BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
10789/2018 avente ad oggetto "azione di accertamento"
TRA
C.F. 1 e Parte 2 (C.F. Parte 1 (C.F.
C.F. 2 ), rappresentati e difesi dall'avv.to Enrica Caratelli, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Enrico
Catalano in Salerno, Piazza Flavio n. 3;
- Attori -
CONTRO
Controparte_1 C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Antonio Petrarolo,
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Santa Maria Capua Vetere
(CE), alla Via dei Sanniti n. 4;
- Convenuta -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 e Parte 2 citavano
in giudizio la Controparte_1 dinanzi il Tribunale di Salerno al fine di ottenere la condanna della società convenuta, in via principale, alla restituzione dell'importo di euro 51.576,49, previa dichiarazione di illegittimità /inefficacia della clausola floor, in subordine, alla ripetizione dell'importo di euro 42.498,19, oltre risarcimento dei danni
infine, in via gradata, chiedevano la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di euro 562,23,
corrispondente all'effetto negativo della clausola floor;
ed in fine chiedevano, in ogni caso la condanna al risarcimento dei danni, pari ad euro 2.553,88, derivante dalla mancata inclusione nell'ISC del valore di mercato, alla stipula, della clausola floor.
Deducevano: di aver stipulato in data 25-3-2005 un contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro 450.000,00 per l'acquisto di un immobile per uso abitativo, della durata di anni 20, con periodicità mensile delle rate, TAN 2,50% per le prime sei rate e poi fino al 30.06.2010 con un TAN da calcolarsi mediante una media aritmetica mensile dell'Euribor 6 mesi 365, maggiorata di uno spread pari a 1,30 punti ed, infine, per ogni quinquennio, scelta tra tasso variabile e fisso;
tasso minimo contrattuale 2,50%, ISC
3,79%. Eccepivano la nullità del contratto derivato implicito in difetto di forma scritta ex art. 23, 1 comma, TUF e artt. 1325 e 1428 c.c.; la nullità per mancata pattuizione della clausola di "recesso anticipato"; la non conoscenza di parte attrice degli strumenti derivanti;
violazione dell'art. 21 TUF e art. 28, comma 2, Regolamento Consob n.
11522/98 nonché artt. 1175 e 1375 c.c.; l'assenza dell'indicazione del Market to Market
nel derivato implicito;
la violazione dell'art. 27 del Regolamento Consob n. 11522/98; la responsabilità dell' Controparte_1 ai sensi degli artt. 2043 e 1440 c.c. e art. 21 TUF;
dissonanza tra ISC pattuito e ISC previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia; l'impossibilità di predeterminare il parametro di indicizzazione del mutuo;
mancata indicazione di un valido piano di ammortamento alla stipula;
omessa indicazione dell'informativa precontrattuale;
infine, la richiesta di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.; richiesta di CTU contabile.
Con comparsa depositata il 10.03.2019, si costituiva in giudizio la Controparte_1
che nell'eccepire l'infondatezza delle domande svolte dagli attori e chiedendone il rigetto, asseriva la specifica pattuizione della clausola floor art. 4 del mutuo;
che la disciplina da considerare ai fini del calcolo del TAEG era quella convenuta nel D.M.
Tesoro 8 luglio 1992; che l'assicurazione prevista nel contratto de quo era una polizza antincendio e quindi il relativo importo era escluso dal calcolo del TAEG;
che il parametro di indicizzazione applicato al tasso di interesse era indicato all'art. 4 del contratto;
che il piano di ammortamento era allegato al contratto e completo di firme;
che nel caso di specie non trovava applicazione all'art. 6 della delibera CICR.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata CTU
contabile, la causa era rinviata all'udienza del 21.11.2024 per la precisazione delle conclusioni celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ove era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda proposta è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
1.Parte attrice ha dedotto la nullità del contratto derivato implicito per mancanza di forma scritta ex art. 23, comma 1 TUF e degli artt. 1325 e 1418 cod. civ.
In particolare secondo la prospettazione di parte attrice l'art. 4 del contratto di mutuo fondiario stipulato dagli attori in data 25 marzo 2005 contiene la cd. Clausola floor che ha lo scopo di tutelare l'istituto di credito da eventuali flessioni negative del valore
Euribor e e sarebbe nulla in quanto comporterebbe un aggravio di rischi ed oneri in capo alla mutuataria rappresentando un vero e proprio "derivato implicito", ovvero nascosto nel contratto. Deducevano la nullità della predetta clausola per violazione dei principi di correttezza e buona fede, trasparenza.
L'eccezione è priva di pregio.
esclusivamente una tecnica di determinazioneLa clausola floor costituisce convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor è esclusivamente finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta "minima" al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Inoltre, non sussiste alcun profilo di asimmetria informativa addebitabile alla Banca dal momento che nel caso di atto pubblico le clausole si intendono pienamente convenute e non imposte unilateralmente e la presenza del notaio garantisce l'elisione di ogni eventuale asimmetria. La previsione contrattuale secondo cui " il tasso minimo contrattuale è stabilito nella misura del 2,50% nominale annuo" contempla, al di là della formula utilizzata, la prestazione di un servizio di negoziazione in conto proprio, da parte della banca, avente per oggetto uno strumento finanziario derivato, in contropartita diretta con il cliente.
Sulla validità della clausola floor si è da ultima espressa la Suprema Corte Cassazione
civile sez. I, 28/01/2025, (ud. 14/01/2024, dep. 28/01/2025), n.1942 stabilendo:
La clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo,
senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può
qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti. "
Nel caso in esame, la clausola floor è stata esplicitamente illustrata nel contratto,
garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo e escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile.
Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, non è soggetta al vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo.
2. Parte attrice deduce la discordanza tra Par pattuito e Par applicato nel corso del rapporto.
Prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla definizione di TAEG.
Il TAEG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé,
non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez. III Contenuto dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia, sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del
Par 2009 e successive modifiche - regola 1 nell'ambito delle rispettive “II Sezione",
dedicate, per l'appunto, alla "pubblicità e informazione contrattuale", con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i
"requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla
Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al
"contenuto tipico determinato" del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del
TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad "ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117. Soltanto di recente la Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti importanti: "La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore,
ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto "l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento,
ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. 15/06/2023, n. 17187; Cass.
14/12/2022, n. 4597); Cassazione civile sez. III, 13/12/2023, (ud. 12/10/2023, dep.
13/12/2023) n.34889 ).
Quindi nei contratti non al consumo, come nel caso di specie, non è corretto parlare di
TAEG; invero solo l'art. 125 bis cpc (non ancora in vigore alla data di stipula del mutuo)
che si riferisce ai contratti di credito al consumo richiama l'art. 121 TUB che contiene la definizione di TAEG e non anche l'art. 117 TUB che si applica ai contratti di mutuo fondiario.
Nel caso in esame siamo al di fuori della disciplina consumeristica risultando il mutuo erogato garantito da ipoteca. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato a partire da importi delle rate predeterminati in contratto, calcolando le quote interessi sul debito residuo al tasso convenuto ed ottenendo le quote di capitale come differenza tra l'importo della rata e la relativa quota interessi.
Nel caso in esame risulta stipulato un contratto di mutuo fondiario in data 25 marzo 25.3.2005, era previsto per le prime 6 rate un tasso del 2,50%, successivamente e fino al
30 giugno 2010 un tasso variabile ottenuto maggiorando di 1,30 punti la media aritmetica mensile del tasso EURIBOR 6 mesi pubblicata da CP 2 Il comma 1
dell'art. 4 prevede un tasso contrattuale nominale annuo posticipato ( conteggio
360/360).
Dall'indagine condotta dal consulente è emersa una discrasia tra la previsione contenuta nell'art. 4 del contratto e il taeg effettivamente applicato. Ma come precisato poc'anzi tale circostanza non assume rilievo nei contratti di mutuo diversi da quelli stipulati in ambito consumeristico.
Inoltre dall'indagine espletata dal consulente è emersa una lieve difformità tra taeg indicato in contratto e quello applicato. Nel dettaglio il TAEG previsto in contratto è
pari a 3,79% mentre quello applicato è pari a 3,815%.
Se il TAEG ha una funzione informativa e orientativa della clientela, rappresentando il costo totale dell'operazione di finanziamento e non un tasso di interesse, uno scostamento dello 0,025% nel corso del rapporto non è pregiudizievole per il cliente (e dunque non sanzionabile), poiché non influisce sulle scelte del soggetto finanziato e sulla sua capacità di valutare il proprio impegno. Secondo la giurisprudenza di merito, cui questo Giudice ha già aderito e a cui intende in questa sede dare continuità,
eventuali scostamenti minimali tra TAEG pattuito e quello effettivamente applicato non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità
ingannevole e sono irrilevanti ai fini della validità delle pattuizioni contrattuali (cfr.
Tribunale Modena sez. II, 17/02/2023, n.258, Trib. Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017; Trib.
Mantova 2.5.2017; Trib. Bergamo 25.7.2017 e 9.9.2017; Trib. Bologna 29.9.2017; Trib.
Torino 30.5.2018, ABF Palermo, decisione 21 novembre 2019, n. 25181).
Pertanto sotto questo aspetto la domanda deve essere rigettata.
3. Inoltre gli attori lamentano che l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, foriera di nullità parziale del mutuo, discenderebbe essenzialmente dalla omissione nel documento contrattuale, consistente nella mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato (nella specie, quello "alla francese" caratterizzato da rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo).
Tale doglianza si fonda su un dato oggettivo che può ritenersi inconfutabile sul piano della matematica finanziaria, ossia che, a parità di capitale mutuato e di TAN
pattuito per la sua restituzione, l'onere complessivo gravante sul mutuatario varia con il variare del tipo di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi adottati, potendo procedersi allo sviluppo di diversi piani di ammortamento. In particolare, è indubitabile che: a) l'ammortamento "all'italiana" caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate non costanti ma decrescenti", nel senso che le rate recano una frazione di capitale costante ed una quota di interessi decrescente, fermo restando che, anche in tale ipotesi, la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e su quello via via residuo – genera, a parità di condizioni, un monte interessi complessivo inferiore a
-
quello dell'ammortamento "alla francese"; b) nell'ambito di uno stesso regime di ammortamento, la capitalizzazione composta risulta più onerosa per il mutuatario rispetto a quella semplice, perché generante un maggiore ammontare di interessi.
In sostanza, l'applicazione dell'ammortamento “alla francese" e/o del regime a capitalizzazione composta determina un maggior esborso di interessi che si ripercuoterebbe, secondo gli attori, nella indeterminatezza del tasso applicato, in violazione dell'art. 1284 c.c., dal momento che non risulterebbe oggetto di pattuizione il maggior interesse applicato in concreto, diverso da quello concordato in quanto superiore a quest'ultimo per effetto dell'occulta applicazione del piano di ammortamento "alla francese" nonché, in sede di sviluppo del piano di ammortamento, del regime di capitalizzazione composta degli interessi.
L'incertezza in ordine alle condizioni effettivamente applicate, sotto il duplice profilo indicato, renderebbe indeterminato il tasso di interesse ex artt. 1346 c.c. e
117, co. 4, T.U.B. (che impone, a pena di nullità, che "i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"), e comporterebbe, secondo gli attori,
previa declaratoria di nullità parziale del mutuo ex art. 1418, co. 2, c.c.,
l'applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ex art. 117, co. 7, T.U.B. oppure, in subordine, una responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca mutuante per violazione degli obblighi informativi di trasparenza bancaria di cui al medesimo co. 4 dell'art. 117, che giustificherebbe il risarcimento del danno consistente nella differenza tra l'importo dovuto a titolo di interessi col regime di capitalizzazione composto ed il minor importo dovuto sempre a titolo di interessi applicando, però, il regime di capitalizzazione semplice.
3.1 Non v'è dubbio che, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione
è degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante
(Cass. n. 20801/24, n. 8028/18, n. 25205/14, n. 2072/13).
Nel caso di specie, si tratta di stabilire se un profilo di indeterminatezza del tasso d'interesse corrispettivo possa sussistere per la mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato (all'italiana o alla francese) e del regime di capitalizzazione, semplice o composto, degli interessi applicato.
A tale quesito hanno recentemente fornito risposta le Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/24, con la quale, nel decidere sul rinvio pregiudiziale disposto proprio da questo Tribunale ex art. 363-bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), si è statuito che "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti". Tale statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25,
n. 1168/25, n. 1167/25, n. 1156/25) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto, avendo le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia, precisato di non doversi pronunciare, in relazione all'oggetto del rinvio pregiudiziale, “con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile" (paragrafi 7 e 8 della citata sentenza n.
15130/24).
La decisione resa dalle Sezioni Unite n. 15130/2024 ha chiarito le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese": esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente)
e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Osserva il giudicante, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce, che nel contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche d'interessi pregressi, com'è invece tipico del fenomeno anatocistico. Come
ben espresso dalla Giurisprudenza "...nei mutui con ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto..." (Corte d'Appello di Torino n.
464 del 5.5.2020; cfr. Trib. Torino n. 3225 del 22.9.2020 per l'approfondimento). Per
l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante, come quello in esame, cfr. Trib.
Arezzo 24.11.2011, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara
10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli
25.2.2014 n. 1127.
Quindi il meccanismo restitutorio dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Invero, questo tipo di ammortamento può destare preoccupazioni con riferimento al rischio che esso possa risultare alquanto oscuro per il cliente al momento della stipula del contratto, più che presentare problematiche connesse alla legittimità del criterio di calcolo. L'attenzione dovrebbe quindi essere riposta su meccanismi di trasparenza utili a superare barriere di asimmetria informativa che ostacolano un processo di formazione delle volontà consapevole da parte del soggetto finanziato.
L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è
profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n.
5657/2023).
Invero la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non e' quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
La violazione di tali obblighi prenegoziali di informazione può dare luogo solo ad una responsabilità contrattuale o precontrattuale. Su quest'ultimo aspetto, in tema di intermediazione finanziaria, la questione è stata risolta dalle sezioni unite della
Suprema Corte che, chiamate a pronunciarsi anche in assenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, con due sentenze contestuali hanno affrontato la questione della validità del contratto di intermediazione finanziaria stipulato senza l'osservanza degli obblighi precontrattuali, con particolare riferimento all'ipotesi della nullità (Cass., sezioni unite, 19.12.2007 n. 26724 e 26725), confermando un precedente arresto delle sezioni semplici (Cass., sez. I, 29.9.2005 n. 19024). La Suprema Corte dà una risposta al quesito riflettendo sulla tradizionale distinzione tra norme di
comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto, confermandone la validità anche nella disciplina dell'intermediazione finanziaria, che prevede espressamente cause di nullità riconducibili solo alla forma (art. 23 comma 1 del Tuf) o al contenuto (art. 23 comma 2 e 24 comma 2 del Tuf) del contratto. La violazione delle norme di comportamento, quali appunto quelle che impongono gli obblighi di informazione e il divieto di operazioni in conflitto d'interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente, sia che precedano (obblighi precontrattuali) sia che seguano la stipulazione del contratto d'intermediazione (obblighi contrattuali, di fonte negoziale o legale), non determinano mai la nullità del contratto. In particolare, la violazione degli obblighi precontrattuali, fatta salva eventualmente l'annullabilità del contratto per vizio
del consenso ex art. 1427 c.c., ove ricorrano le condizioni previste di essenzialità e riconoscibilità, può generare solo la responsabilità precontrattuale dell'intermediario,
che sarà tenuto a risarcire il danno nella misura del minor vantaggio ovvero del maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione degli obblighi dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto, ivi compresi gli obblighi informativi e gli altri di fonte legale,
derivanti da norme inderogabili che integrano a tutti gli effetti il regolamento negoziale, può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o inesatto adempimento).
Facendo applicazione di tali principi, deve affermarsi che la mancata indicazione del tipo di ammortamento può al più determinare, ove in concreto provato dal mutuatario, la violazione degli obblighi precontrattuali gravanti sull'intermediario bancario determinando l'obbligo in capo all'istituto di credito di risarcire il danno. Nel caso in esame non risulta prova del danno concretamente subito.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
In definitiva la domanda deve essere rigettata.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Spese processuali
Quanto alle spese processuali le stesse, in considerazione della complessità delle questioni affrontate e del mutamento della giurisprudenza nel corso del processo, meritano di essere compensate. Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,Parte 1 e Parte 2
così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda.
2) Spese processuali integralmente compensate.
3) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti.
Salerno, 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2005 per l'importo di euro 450.000. All'atto della stipula del contratto di mutuo,