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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1059/2017 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. PA C.F._1
CANNAS CLAUDIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. COSTANTINO CP_2
ANTONINA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Mansioni superiori-Pubblico Impiego
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 16/05/2017 ha adito il Tribunale di PA
Barcellona Pozzo esponendo di lavorare alle dipendenze del CP_1 [...]
con contratto a tempo indeterminato dal 01.11.1981, assunto con la Controparte_1
qualifica di Collaboratore Amministrativo oggi CAT B/3 pos. economica B7; che in forza di specifici ordini di servizio, ha svolto, sin dal 10.06.1999, le mansioni superiori di Responsabile dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale con funzione di coordinatore, con conseguente diritto al riconoscimento sia della qualifica superiore che delle differenze economiche in relazione alle mansioni superiori effettivamente svolte.
Il ricorrente ha svolto, quindi, le seguenti domande: 1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente, inquadrato in categoria B, ha svolto ininterrottamente in forza di specifici ordini di servizio sin dal 10.06.1999, mansioni ascrivibili alla superiore alla categoria
“C” posizione economica “C 6” o altra equivalente;
2) Ritenere e dichiarare, conseguentemente, il diritto del ricorrente al conseguimento delle differenze retributive fra la qualifica posseduta e quella superiore cat. C pos. economica C6 a partire dal
10.06.99 fino ad oggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al soddisfo effettivo nei limiti di Legge;
3)Condannare, conseguentemente, il Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente delle predette relative differenze
[...]
economiche retributive fra la qualifica posseduta e quella superiore che verrà riconosciuta in corso di causa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al soddisfo effettivo nei limiti di cui alla Legge 724/1994.
Si è costituito il con memoria depositata il Controparte_1
10.02.2018 eccependo la carenza di rappresentanza processuale dell'Avv. Cannas;
la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 3 e 4; la mancata allegazione del CCNL applicabile al rapporto di impiego;
la inammissibilità della domanda volta all'accertamento della qualifica superiore;
ha contestato lo svolgimento di mansioni superiori;
ha eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla proposizione del ricorso.
La causa è stata istruita con la disposta c.t.u. contabile.
Alla udienza del 04.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- La preliminare eccezione di improcedibilità del ricorso per difetto di rappresentanza è infondata.
Il principio giurisprudenziale richiamato da parte resistente, secondo cui (cfr Cass. n.
29244/2021) in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso, non si attaglia al caso in esame.
Invero, in specie, più che di difetto di rappresentanza o vizio della procura tale da determinare la nullità (art. 182 c.p.c.) deve ritenersi che la procura conferita dal ricorrente all'avv. Claudio Cannas fosse affetta da una mera irregolarità, un refuso di scrittura.
Infatti, sebbene nella procura via sia scritto delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento stragiudiziale - anziché procedimento giudiziale- il conferimento al procuratore di poteri che sono tipicamente ed esclusivamente quelli conferibili (in ogni stato e grado) in sede giudiziale, come proporre riconvenzionali, rinunciare, proporre gravame, farsi sostituire, resistere ad azioni ed eccezioni, chiamare terzi in causa, proporre istanze, avanzare domande cautelari, eleggere altro domicilio (cfr procura conferita) e la data stessa di conferimento della stessa (27.04.2017) in relazione al ricorso depositato il 16.05.17, consentono di ritenere che si sia trattato di una mera irregolarità -consistente, appunto, nello scrivere procedimento stragiudiziale, in luogo di procedimento giudiziale- tale da non viziare o invalidare con la sanzione della nullità la procura conferita.
3- L'eccezione di nullità del ricorso è infondata, essendo chiaramente evincibili, dal ricorso, la causa petendi ed il petitum, anche per quanto si dirà in seguito.
4- L'eccezione relativa alla omessa produzione del CCNL è infondata.
Si osserva, infatti, che secondo la S.C. “La conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia". (cfr
Cass. n. 6394/2019).
Ed ancora “Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile
"ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa ( cfr Cass. n. 7641/2022).
5- L'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall'Ente con la memoria di costituzione depositata il 10.02.2018 -che cadeva nella giornata di sabato- è inammissibile, in quanto tardivamente proposta dall'Ente. Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito al lavoro deve avvenire, ai sensi dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., "almeno dieci giorni prima della udienza", è da considerare come "dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., e come "dies ad quem" il decimo giorno precedente l'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla norma, che si tratti di termine libero (cfr Cass. n.
6263/2006)
Si osserva, peraltro, che la S.C. - con riferimento al computo dei termini a ritroso, tra cui rientra anche il termine di costituzione del convenuto, ex art. 416 comma 1 c.p.c.- ha ritenuto anche con recente pronunciamento che “In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare
l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto. (cfr Cass. n.8496/2023).
Ed ancora, osserva la S.C., che “ Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso"
(come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo ( cfr Cass. n. 21335/2017). Nel presente giudizio, la memoria di costituzione dell'Ente è stata depositata nella giornata di sabato 10.02.2018, mentre la prima udienza era stata fissata per il giorno
20.02.2018 (cfr decreto di fissazione udienza del 14.06.2017).
Considerato che il termine di costituzione del convenuto previsto dall'art. 416 comma 1
c.p.c. è un termine a ritroso (almeno dieci giorni prima dell'udienza), ai fini della verifica della tempestiva costituzione, deve escludersi dal computo il giorno della udienza (die a quo 20.02.18) e considerare come dies ad quem il decimo giorno precedente l'udienza stessa (in specie, 10.02.2018), che invece va computato. Se, però, come in specie, il dies a quem cade in giorno festivo o sabato, il termine di costituzione scadrà nel giorno precedente non festivo, ovvero nel caso in esame nella giornata di venerdì 9 Febbraio 2018.
Ne consegue, quindi, che la costituzione dell'Ente è tardiva, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
6- Nel merito il ricorso è fondato limitatamente alle rivendicate differenze retributive, per quanto si dirà in seguito.
7- Infondata è, invece, la domanda volta all'inquadramento superiore (statuizione rispetto alla quale, peraltro, il ricorrente sarebbe anche carente di attuale interesse, posto che è pacifico che nelle more del giudizio sia stato posto in quiescenza).
8- Giova premettere che l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 sancisce il diritto del pubblico dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure di cui all'art. 35 del medesimo d.lgs.
Ne discende che, come chiarito dalla Suprema Corte, non è ravvisabile alcuna violazione dell'anzidetto art. 52 qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo (cfr. Cass. n. 450/2019; Cass. n.
32592/2018; Cass. n. 21957/2018; Cass. n. 21261/2017).
L'art. 52, poi, consente lo svolgimento di fatto di mansioni afferenti alla categoria superiore rispetto a quella di appartenenza ove sussistano obiettive esigenze di servizio e via sia una vacanza di posto in organico ovvero l'esigenza di sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.
In tali ipotesi, l'adibizione a mansioni superiori può aver luogo entro ben specifici limiti temporali, pari a sei mesi nel caso di vacanza di posto in organico (prorogabili a 12 ove siano state avviate le procedure per la copertura del posto), ovvero all'intero periodo di assenza del dipendente avente diritto alla conservazione del posto.
Ne consegue che tutte le volte in cui un atto di gestione dell'ente adibisca il lavoratore a mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella da lui rivestita ma difettino gli anzidetti presupposti, l'atto di gestione è nullo e il prestatore di lavoro avrà comunque diritto alle corrispondenti differenze retributive.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'atto di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, ma solo al fatto che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità ad esse correlate (cfr. Cass. n.
2102/2019; Cass. n. 18808/2013; Cass., Sezioni Unite, n. 25837/2007).
Il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma
5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento ( cfr Cass. n. 24266/2016.; Cass. n.
2102/2019)
Alla luce della normativa richiamata, quindi, al lavoratore addetto di fatto allo svolgimento di mansioni superiori va riconosciuto il diverso trattamento economico previsto, ma non può essere riconosciuto il diverso inquadramento giuridico.
9- Come è noto, poi, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 ( Cfr Cass. n. 30580/2019).
9.1- Orbene nel caso di specie, le allegazioni contenute in ricorso consentono l'effettuazione di un giudizio di sussumibilità delle mansioni svolte al livello superiore a quello formalmente assegnato, avendo l'istante indicato sia l'attività in concreto espletata (Responsabile dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale con funzione di coordinatore) sia la categoria invocata (categoria C, posizione economica C6), che l'inquadramento di appartenenza (categoria B, posizione economica B7). Tale considerazione, vale anche a superare la preliminare eccezione di nullità, per genericità del ricorso ( punto 3 della motivazione)
9.2- Ciò premesso va rilevato che nell'allegato A del C.C.N.L del 31.03.1999 appartengono alla i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Parte_2
* Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
* Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
* Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
* Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza.
Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
* lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. * lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse
(scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del
DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.
Appartengono, invece, alla , i lavoratori che svolgono attività Parte_3
caratterizzate da:
* Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
* Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
* Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne
(con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
* lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese. 9.3- Orbene il ricorrente, inquadrato nella categoria B, ha fornito prova dello svolgimento di attività riconducibile alla categoria C.
Al riguardo appaiono rilevanti:
a) Ordine di servizio del 10.06.1999 con cui il è stato scelto quale Responsabile T_ della gestione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale a cui affidare anche la responsabilità dei risultati conseguiti dal personale di qualifica inferiore, in servizio nel medesimo ufficio, e nei confronti dei quali esercita il coordinamento;
b) determina dirigenziale n. 89 dell'11.03.2004 reg. gen. N. 494 del 17.03.04 avente ad oggetto: affidamento temporanei di mansioni superiori per vacanza di posto organico, al dipendente con cui si è determinato di attribuire al dipendente PA T_
, cat. B. pos. es. B6, le mansioni superiori di cui alla cat. C, pos. Ec. C1, per mesi
[...]
sei decorrenti dalla data di esecutività della presente
c) determina del Dirigente del I settore del 22.10.2012, che richiamato l'ordine di servizio n.22 del 10.06.1999, valutata la professionalità con la quale il dipendente PA ha esercitato l'incarico affidatogli, si è disposto di confermare il dipendente T_
, 5 q.f., l'incarico della gestione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
[...]
a cui affidare anche la responsabilità dei risultati conseguiti dal personale di qualifica inferiore, in servizio nel medesimo ufficio, e nei confronti dei quali esercita il coordinamento;
d) Provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza a firma del Dirigente del I settore relativi agli anni 2013 e 2014 con cui è stata individuata (punto 4) nell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Comunale e nel Dipendente la responsabilità dei PA
procedimenti di:
– inoltro della presente al servizio finanziario in doppio esemplare e, a restituzione avvenuta da parte di questi, all'ufficio responsabile del procedimento di acquisizione della prestazione;
– annotazione degli estremi di pubblicazione sul registro delle determinazioni;
e) Varie comunicazioni provenienti dal Dirigente del I settore indirizzate al , PA quale coordinatore dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale (all 18), ai responsabili degli Uffici del 1°, 2° e 7° settore, tra cui anche ( cfr allegati); PA
f) Ordine di servizio n. 44 del 05.11.2015 a firma del Dirigente del I settore con cui è stata disposta (1) l'assegnazione del dipendente alla segreteria del Vice Sindaco PA dove curerà, tra l'altro, la gestione della corrispondenza sulla piattaforma elettronica e l'agenda degli impegni dello stesso e (2) dovrà garantire assistenza al Segretario
Generale durante le sedute del Consiglio Comunale.
9.4- Orbene dalle risultanze istruttorie documentali può dirsi dimostrato che il ricorrente abbia effettivamente svolto, a decorrere dal giugno 1999, mansioni proprie della qualifica rivendicata appartenente alla categoria C, avendo assunto l'incarico di
Responsabile della gestione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale a cui affidare anche la responsabilità dei risultati conseguiti dal personale di qualifica inferiore, in servizio nel medesimo ufficio, e nei confronti dei quali esercita il coordinamento, disimpegnando compiti esorbitanti dal contenuto professionale del profilo ufficialmente assegnatogli (cat.B).
Irrilevante, ai fini della decisione, appare la circostanza che il ricorrente non abbia diligentemente svolto, secondo quanto allegato dall'Ente, le mansioni affidate alla segreteria del Vice Sindaco relative alla gestione della corrispondenza sulla piattaforma elettronica, posto che appare comunque dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori, avendo lo stesso svolto le superiori mansioni di Responsabile della gestione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, coordinando anche altri addetti con mansioni inferiori.
I compiti disimpegnati dal ricorrente comportanti la responsabilità dei risultati relativi all'Ufficio cui è stato assegnato, nonché compiti di coordinamento degli altri addetti con mansioni inferiori, rientrano nella declaratoria contrattuale della categoria C, come sopra indicata.
9.5- Atteso lo svolgimento di mansioni superiori, va riconosciuto il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate dal giugno 1999 sino al deposito del ricorso.
Il nominato c.t.u., con accertamenti immuni da censure, ha determinato gli importi dovuti a titolo di differenze retributive in euro 37.810,33 dal giugno 1999 al maggio
2017, come da calcoli elaborati dal consulente che devono intendersi qui richiamati e trascritti.
9.6- Non appare necessario disporre il richiamo del c.t.u., come richiesto da parte ricorrente, poste che le ulteriori pretese avanzate nel corso del giudizio dipendenti dalla messa in quiescenza del ricorrente (TFS) esulano dalle domande svolte, non essendo peraltro nemmeno indicata la data esatta in cui il sarebbe stato collocato in T_
quiescenza; del pari esula dalle domande svolta la richiesta di remunerazione del lavoro straordinario che, peraltro, non è stata in alcun modo dimostrato. 10 - Ne consegue, conclusivamente, la condanna del Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 37.810,33, oltre interessi
[...]
e rivalutazione, fatto salvo il disposto dell'art 22 comma 36 della L. n. 724\1994, trattandosi di pubblico impiego.
11 - Le spese di lite, in ragione della infondatezza della domanda di riconoscimento della qualifica superiore, meritano di essere compensate per 1/3, ponendo la restante parte
(2/3) a carico del convenuto, liquidata in relazione alle cause di lavoro di valore CP_1
sino ad euro 52 mila, importi tra i minimi ed i medi, in ragione della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1059/2017 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande svolte, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 37.810.33
[...]
per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione, fatto salvo il disposto dell'art 22 comma 36 della L. n. 724\1994, trattandosi di pubblico impiego;
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il al Controparte_1
pagamento della restante parte, liquidata in euro 3.626,66 (euro 2.000,00 per fase studio, euro 1.000,00 fase introduttiva, euro 940,00 fase istruttoria, euro 1.500,00 fase decisionale/ ridotti di 1/3) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore, avv.
Claudio Cannas ex art. 93 c.p.c.;
3) Spese di c.t.u., come separatamente liquidate, a carico del resistente. CP_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 06/03/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano