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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 2272/23 ed iniziato con ricorso ex art. 281
decies c.p.c. depositato il 5/06/23 da e Parte_1 Parte_2
con avv.ti A. RUSSO e E. RUSSO
- parti ricorrenti -
contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, Controparte_1
contumace in persona della pro tempore, Controparte_2 Controparte_3
in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
, in persona del Ministro in carica,
[...]
con AVVOCATURA DELLO STATO
- parti resistenti -
avente ad oggetto: risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità.
pagina 1 di 32 Conclusioni delle parti ricorrenti:
Voglia il S.V. Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Nel merito: previo accertamento della responsabilità dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati in odio a dalla epigrafata parte resistente, condannarla al pagamento della somma di euro Controparte_6
154.929,33 a favore di e della somma di euro 154.929,33 a favore di , o Parte_1 Parte_2
altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento, iure hereditatis, dei sopraindicati danni patrimoniali e non patrimoniali per il fatto illecito di cui in narrativa, da liquidarsi anche in via equitativa.
IN OGNI CASO
Con rifusione delle spese e compensi di lite.
Conclusioni della parte resistente costituita:
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
Con Cont a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , risultando passivamente legittimato il solo
Fondo vittime III CH;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co., DL 36/22 conv. in
L.29/22;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque,
infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
pagina 2 di 32 g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.
In via istruttoria disporsi interrogatorio formale degli attori sulle provvidenze attribuite in vita al de cuius e su eventuali trattamenti anche vitalizi attribuiti a loro stessi quali superstiti.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
e hanno adito questo Tribunale ex art. 281 decies c.p.c. al fine di sentir Pt_1 Parte_2
accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, allora quantificando le somme rispettivamente richieste in € 100.000 per ciascuno. In particolare, i ricorrenti hanno dichiarato di agire quali figli di
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a Gorizia il 24.11.1972. CP_6
In diritto, gli attori hanno affermato: - l'avvenuta commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, stante la illegittimità della cattura, deportazione e detenzione forzosa di Controparte_6
nel campo di concentramento di PP, il trattamento disumano, le condizioni di sfruttamento, i soprusi e le angherie subite, il dolore provato nei campi di prigionia e lavoro, le orribili condizioni fisiche e psichiche di deportazione e riduzione in schiavitù, l'assoluto annientamento della dignità
umana ed i patimenti, costituenti fatto notorio;
la illegittima persecuzione per motivi politici/ideologici, per non aver voluto aderire alla Repubblica di Salò; - il conseguente diritto dei ricorrenti (iure hereditario) al risarcimento dei danni subiti dal de cuius, da liquidarsi equitativamente, per le sofferenze, vessazioni e stenti da lui patiti nel Lager tedesco di PP, per un periodo complessivo pari a 607 giorni (dal 09.09.1943 al 08.05.1945), dopo di che era stato trattenuto dalle Forze Alleate per altri 45 giorni (dal 09.05.1945 al 23.06.1945); - la imprescrittibilità del diritto ai sensi degli artt. 10 Cost. e art. 11 disp. prel. c.c..
Si è costituito in giudizio il solo , che ha concluso come in Controparte_5
epigrafe.
pagina 3 di 32 Il G.I. designato, essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze già acquisite e in punto di diritto, letti gli artt. 281 duodecies, terdecies e sexies c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni e fissato nuova udienza per la discussione e la lettura del dispositivo e della sentenza.
°°°
Le domande attoree sono fondate e vanno accolte, per le ragioni e nei termini che verranno di seguito indicati.
L'azione trae origine nell'art. 43 del D.L. 36/22, in vigore dal 28/02/2023 e modificato dal D.L. del
29/12/2022 n. 198, art. 8, il cui testo appare utile riportare qui di seguito:
“Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti
dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della
persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
ZO CH nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità
all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica reso esecutivo con Controparte_1
decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro
20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente
articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza
passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
entro il termine di cui al comma 6. E' a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo.
pagina 4 di 32
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio
in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le
procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o
derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni
provocati dalle forze del ZO CH nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non
possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già
ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo
1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18
novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di
credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e
liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima
data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono
notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di
procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte
attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
pagina 5 di 32 Ha fatto poi seguito il decreto attuativo del 28/06/23.
In via preliminare, va affrontata la questione della giurisdizione del Giudice adito.
E' vero che - dopo che nel 2008 le Sezioni Unite della Cassazione, all'esito di conflitto di
Cont giurisdizione sollevato dalla , avevano affermato la giurisdizione del giudice italiano (Cass.
S.U. Ord. 14202/2008) - la Corte Internazionale di Giustizia (CIG), con la sentenza del 3/02/12
(sempre su impulso della , aveva dichiarato immuni dalla giurisdizione civile gli atti CP_1
compiuti dagli Stati iure imperii in virtù dei principi di diritto internazionale. Aveva fatto seguito altresì la L. 5/13, con la quale lo Stato italiano recepiva la norma consuetudinaria di diritto internazionale (siccome interpretata dalla CIG con la succitata sentenza) sull'immunità degli Stati
per tutti gli atti intervenuti iure imperii (“Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto
delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17
agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un
procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche
condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia
relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva
passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione
in qualunque stato e grado del processo”). Quindi, in adeguamento a tale dettato normativo, la
Cassazione, con la sentenza n. 1136/14, sempre a sezioni unite, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, contraddicendo il proprio orientamento precedente.
Tuttavia, è intervenuta la Corte Costituzionale con la fondamentale sentenza n. 238/2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della L.
5/13 cit. e 1 della L. 848/57, “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni
Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della
CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di
uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili
della persona” (invero, osserva la Corte, “l'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera
pagina 6 di 32 esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale;
fra gli organi dell'ONU figura la CIG, le cui decisioni vincolano ciascuno
Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di
sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle
organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni,
sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla
Costituzione”).
Dunque, il giudice italiano può e deve giudicare per i delicta iure imperi poiché “…..la parte della
norma sull'immunità dalla giurisdizione civile che confligge con gli elementi identificativi ed
irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi
spiega, quindi, alcun effetto”. Come precisato anche dalla ulteriore sentenza delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione n. 20442/2020, “L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile -
ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha
ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost.; ma la stessa Costituzione impone di
verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme,
quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i
principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e,
assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei
rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui
vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in
presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano
crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente
criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità,
operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra
richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperi,
quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art.
pagina 7 di 32 10 Cost.. omissis ………, riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei
diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme
internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come
tale; con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto
quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della
"sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro
l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di
valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza
consiste in un abuso della sovranità statuale: così Cass., Sez. Un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez.
un. 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un. 13/01/2017, n. 762; v. anche Cass., I sez. pen. 14/09/2015,
n. 43696)” (sulla questione giurisdizione, v. specialmente Tribunale Firenze ordinanza n. 11914/22
e sentenza 12331/22; quest'ultima richiama anche l'art. 62 della L. 218/95, che radica la giurisdizione nel luogo in cui è stato commesso il fatto).
Peraltro, essendo derivato dalla succitata pronuncia della Consulta un nuovo orientamento, tanto di merito che di legittimità, favorevole all'accoglimento delle domande risarcitorie, con avvio altresì
Cont di vari procedimenti esecutivi, contro la , quest'ultima ha introdotto (il 29/04/22) un nuovo procedimento nei confronti dell'Italia dinanzi alla CIG.
Proprio per evitare una nuova condanna, lo Stato italiano ha emanato l'art. 43 D.L, 36/22 in questione (conv. in l. 79/2022), nell'intento di dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961,
tentando un definitivo bilanciamento tra il principio di immunità internazionale degli Stati per gli atti iure imperii e la tutela dei diritti umani.
La stessa Corte costituzionale ha poi, con la sentenza n. 159/2023, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 43 cit., nella parte in cui prevede che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti.
pagina 8 di 32 Infatti, la disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 tra e Italia e la tutela giurisdizionale delle vittime dei CP_1
suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale;
l'estinzione ex lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra),
perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.
Dunque, dovrebbe affermarsi la giurisdizione ogniqualvolta si sia in presenza di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, al cospetto dei quali (soltanto)
il principio di immunità dagli atti compiuti iure imperii può legittimamente arretrare.
E' quindi evidente l'importanza del concetto di “crimine di guerra e contro l'umanità”, quale paradigma ultimo di riferimento, la cui ampiezza e portata non possono di conseguenza che intendersi in senso restrittivo e rigoroso, proprio perché in deroga e contrapposizione ad un altro fondamentale principio di diritto, sia consuetudinario che pattizio. In mancanza, si resterebbe fuori dalla giurisdizione del giudice Italiano, nell'ambito della copertura garantita dall'art. 1 L. 848/57 e dell'art. 94 della Carta delle NU, nonché dalle disposizioni internazionali ed interne siccome interpretate dalla CIG.
In proposito, vengono in rilievo:
- l'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale del 08.08.1945, che annovera, tra i crimini di guerra, ai sensi della lett. b), “l'assassinio, i cattivi trattamenti e la
deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori
occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare,
l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città
e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare"”- Quindi, ai sensi della lett. c), rientrano tra i crimini contro l'umanità "l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in
schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima
pagina 9 di 32 e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o
persecuzioni - abbiano esse costituito o meno una violazione del giudizio interno del Paese dove
sono state perpetrate - siano state commesse in seguito di qualunque delitto che rientri nella
competenza del Tribunale, o in collegamento con tale delitto”.
- L'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, che qualifica come infrazioni gravi “…quelle che implicano l'uno o l'altro dei
seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: omicidio intenzionale,
tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare
intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute,
la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona
protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo
diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente
Convenzione, la cattura di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da
necessità militari e compiute in grande proporzione facendo capo a mezzi illeciti e arbitrari”.
- L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, concluso a Roma il 17.07.1998 e ratificato dall'Italia con L. 12 luglio 1999, n. 232.
È pur vero che le fonti appena citate sono di formazione successiva rispetto all'epoca in cui si verificarono le vicende oggetto di causa. Tuttavia, ben possono ritenersi tali disposizioni applicabili anche ai fatti posti in essere precedentemente alla loro entrata in vigore, venendo in rilievo “valori
universali di rispetto della dignità umana”, per dirla con Cass. 5044/04, ossia trattandosi di principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili, prima e anche a prescindere dalla loro formalizzazione in statuti o trattati. In tal senso si esprime l'art. 7, comma 2, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, statuendo che il principio nulla
poena sine lege “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o
di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi
pagina 10 di 32 generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili" (cfr. Tribunale di Sulmona 2/11/17, Tribunale di
Benevento, sentenza del 21/07/23, riguardante il caso di un genitore ucciso nel corso di un rastrellamento).
Pertanto, il principio di immunità degli Stati sovrani è destinato ad essere ridimensionato a fronte di fatti inquadrabili nel suindicato ambito, con conseguente sussistenza della giurisdizione.
Del resto, quest'ultima può considerarsi altresì legittimamente radicata in capo all'Italia, ove si tratti
– in conformità al testuale riferimento compiuto nello stesso art. 43 del D.L. 36/22 – di fatti
“compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani”, oltre che richiamando il principio di giurisdizione universale che connota la materia dei crimini di guerra (cfr. Cass., sez.
un., 11/3/2004 n. 5044 nel senso che “si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli,
indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione
universale (sentenza Furundzya, 155 e 156): in alcuni casi la loro repressione è stata anzi prevista
come obbligatoria (così, in particolare, l'art. 146 della IV Convenzione di Ginevra, relativa alla
protezione delle persone civili in tempo di guerra). Per la stessa ragione, non si dubita che il
principio della universalità della giurisdizione valga anche per i processi civili che traggono
origine da tali reati”. Non è invece invocabile la Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non applicabile alle controversie relative ad attività che costituiscono espressione della sovranità dei singoli Stati:
CGUE, 21 aprile 1993, C-171/91; 16 dicembre 1980, C-814/79; 14 ottobre 1976, C-29/76).
Per altro verso, l'ottica di bilanciamento di contrapposti beni e valori sottesa alla norma in esame
(art. 43 D.L. 36/22), se da un lato giustifica la sottrazione della ai poteri di condanna e di CP_1
sottoposizione all'esecuzione forzata da parte dei giudici italiani, dall'altro lato, non ne comporta l'immunità assoluta, almeno con riferimento alla pronuncia (in realtà meramente) dichiarativa prevista dalla norma stessa;
infatti, il secondo comma parla testualmente di “sentenza passata in
giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1”.
pagina 11 di 32 D'altronde, anche il profilo della legittimazione passiva, o titolarità del rapporto dal lato passivo,
non può non risentire del complessivo contesto, genetico e sistematico, di cui sopra.
E' abbastanza evidente che lo Stato Italiano, in attuazione dell'accordo internazionale n. 1263 del
Cont 1962, si è obbligato a tenere indenne la da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa alle violazioni ivi previste (par. 2); l'art. 43 del D.L. 36/22 prevede una sorta di liberazione ex lege del debitore originario, nei cui confronti non è più ammessa la proposizione o prosecuzione di azioni di condanna od eventuali azioni esecutive (comma 3), cui va aggiunta la facoltà per il nuovo debitore di disporre tramite la stipula di una transazione, sentita l'Avvocatura dello Stato (comma 2).
Tuttavia, un tanto non basta ad escludere la legittimazione passiva della sia in virtù del CP_1
principio di continuità soggettiva dello Stato (non rilevando che il governo attuale sia del tutto diverso da quello del ZO CH), sia perché trattasi pur sempre di delicta iure imperii commessi da cittadini tedeschi (pur se singolarmente non identificati o identificabili), perciò sostanziali responsabili e nei confronti (anche) dei quali non possono dunque non essere compiuti
“l'accertamento e la liquidazione dei danni” di cui parla la legge di riferimento.
Peraltro, non si pone nemmeno un problema di giurisdizione ex art. 3 L. 218/95, secondo il quale
“la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un
rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in
Cont cui è prevista dalla legge”. Infatti, la risulta ritualmente evocata in giudizio proprio in persona del suo Ambasciatore pro tempore accreditato in Italia, il quale “è legittimato, in quanto tale, a
rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorché relativi a rapporti
privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare” (Cass., Sez. Un., 22.6.2007, n.
14570; conforme Cass., Sez. Un., 9.5.2018, n. 11178).
Per converso, il , presso cui il Fondo è istituito, più che mero Controparte_5
ente pagatore, destinatario di una mera denuntiatio litis, assume piuttosto la veste di garante
(sembra invece improprio il riferimento alle fattispecie dell'espromissione, dove il debitore pagina 12 di 32 originario resterebbe obbligato, in mancanza di dichiarazione liberatoria del creditore, cosa che non
Cont accade riguardo a;
idem, quanto all'accollo).
In definitiva, lo stesso testo normativo appare certo compatibile con una legittimazione condivisa di
Cont
e , quali soggetti nei cui confronti appunto viene compiuto l'accertamento, in vista CP_4
della futura liquidazione (in concreto a carico del solo garante).
Da ultimo, con l'ordinanza n. 23669 del 21/08/25 della Terza Sezione Civile, la Corte di Cassazione
ha offerto un'interpretazione sistematica dell'art. 43 cit., in piena coerenza con quanto già affermato dalla Consulta nella sentenza n. 159 del 2023.
Secondo la S.C., la norma non sostituisce in alcun modo l'ordinaria azione risarcitoria nei confronti della ma disciplina esclusivamente la fase esecutiva: per ottenere l'accesso al Fondo, è CP_1
necessario il previo ottenimento di una sentenza passata in giudicato che accerti e liquidi il danno da crimini di guerra;
le sentenze così emesse, in deroga all'art. 282 c.p.c., diventano immediatamente esecutive solo al momento del passaggio in giudicato e danno titolo per escutere esclusivamente il
Fondo, non già i beni della nei cui confronti sono precluse le azioni esecutive ordinarie. CP_1
Non viene eliminata la legittimazione passiva dello Stato tedesco, né esclusa la possibilità di instaurare giudizi diretti di accertamento e condanna nei suoi confronti. L'effetto della norma è
circoscritto alla fase successiva: quella dell'esecuzione forzata, che può avvenire esclusivamente nei
Contr confronti del Fondo. Non viene dunque attribuita al una legittimazione passiva esclusiva, in sostituzione dello Stato estero, laddove l'onere di notifica all'Avvocatura dello Stato di cui all'art. 144 c.p.c. ha funzione meramente strumentale: serve a rendere edotto lo Stato italiano dell'instaurazione del giudizio, così da consentirgli, ove ritenuto opportuno, di intervenire nel processo ad adjuvandum ex art. 105 c.p.c. per sostenere le ragioni dello Stato estero, avendo un proprio interesse diretto all'esito del giudizio, in quanto chiamato a rispondere nella fase esecutiva.
Con specifico riferimento al caso dei militari italiani fatti prigionieri dopo l'armistizio del 1943 (cd.
I.M.I.), è noto che gli stessi, in quanto considerati traditori, furono privati dello status di prigionieri di guerra, dapprima qualificati come “irregolari”, soggetti alla fucilazione sul posto (gli ufficiali)
pagina 13 di 32 ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa), e poi inquadrati tutti come “internati”,
come tali privi delle garanzie previste dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre 1907, e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza della CRI ai prigionieri di guerra;
migliaia di militari furono avviati al lavoro forzato nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia, ovvero nei campi di concentramento.
In realtà, la legge italiana del 6/10/63 di applicazione dell'accordo di Bonn del 1961 riconobbe il risarcimento principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento, escludendo invece dai pagamenti gli ex internati militari. Fu proprio di questi ultimi che si occupò quindi, a seguito di alterne vicende, la già citata pronuncia della Cassazione n. 5044/04 (li hanno ritenuti vittime di crimini di guerra, e perciò meritevoli di ristoro mediante accesso al Fondo de quo, Trib Lecce
1751/24 e Trib. Venezia, sentenza n. 8935/23; idem, v. Trib. Firenze 2468/15 e Trib. Brescia
2375/19, nel senso che il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115 II co. c.p.c.).
Taluni giudici di merito, in linea con le difese dell'Avvocatura, hanno verità dubitato, in qualche caso, della giurisdizione, sul presupposto che non vi sarebbero gli estremi dei crimini di guerra e/o contro l'umanità, con ciò venendo meno la ragione che sola giustificherebbe la deroga al principio della immunità.
In particolare, si è osservato che la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante,
la sottoposizione a lavoro forzato da parte delle FFAA tedesche non sono di per sé elementi decisivi, e ciò alla stregua delle Convenzioni allora vigenti, che un tanto in realtà consentono (v.
Convenzioni citate del 1907 e del 1929). Occorrerebbe invero un quid pluris, ossia una violazione,
particolarmente grave per intensità, sistematicità, crudeltà, dei diritti fondamentali, dell'integrità
fisica e psichica delle persone. Anche gli I.M.I. possono essere considerati vittime di crimine di guerra, ma non basterebbero mere allegazioni circa “ricorrenti crudeltà, trattamenti inumani e
degradanti o quant'altro”, ponendosi indubbiamente “un problema di prova della fattispecie
pagina 14 di 32 concreta, che non appare addebitabile alla difesa dell'attore, ma non appare neanche superabile
facendo riferimento a presunzioni” (così Tribunale Roma, sentenza dell'1/10/24, riguardante caso di militare
contro
-belligerante catturato, disarmato da forze divenute nemiche dopo il proclama
, tradotto in un campo di prigionia, e quivi costretto a lavorare;
ivi era sopravvissuto e Per_1
rimasto sino alla sua liberazione, per poi rientrare e morire in Italia dopo oltre 60 anni. Idem,
Tribunale Roma dd. 22/07/24, riguardo al caso di un Carabiniere Scelto e militare di truppa nell'Esercito Italiano, il quale, dopo aver partecipato alle operazioni del II conflitto mondiale, il
20/09/43 veniva catturato dalle Forze Armate Tedesche e fatto prigioniero fino al 25/04/45).
Appare in effetti utile ricordare quanto sancito riguardo al regime giuridico dei prigionieri di guerra,
con previsioni di contenuto analogo. dalla convenzione dell'Aja del 1907 riguardante “leggi e usi della guerra terrestre” e dalla Convenzione di Ginevra del 1929.
In particolare, il regolamento allegato alla prima ha previsto che i prigionieri di guerra “[…] sono in
potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati…devono
essere trattati con umanità” (art. 4); “possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo
qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono
essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze
che hanno necessitato tale misura” (art. 5); “lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di
guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno
eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra […] I lavori fatti per lo
Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che eseguiscono
gli stessi lavori, o, in mancanza, secondo una tariffa corrispondente ai lavori eseguiti” (art. 6); “Il
Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento”
(art. 7). Secondo l'art. 3 della Convenzione, “la Parte belligerante che violasse le disposizioni di
detto Regolamento sarà tenuta, se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di
tutti gli atti commessi da persone che fanno parte della sua forza armata”.
pagina 15 di 32 Analogamente, la convenzione di Ginevra dispone, all'art. 2, che “i prigionieri di guerra sono in
potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Essi
devono essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza,
dagli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglie nei loro confronti devono essere
proibite”.
Le predette Convenzioni, in vigore già al momento della commissione dei fatti di cui si discute,
hanno in effetti anticipato e contribuito a dare corpo alla nozione di “crimine di guerra”.
La stessa Corte di Cassazione ha parlato di “deportazione” anche con riguardo agli internati militari italiani: così Cass. 28.9.2020, n. 20442, 20.11.2018, n. 29981, 13.1.2017, n. 762.
Già il Tribunale di Firenze, 8.2.2011, aveva sancito che “sia la deportazione sia l'assoggettamento
ai lavori forzati [dei militari] devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i
crimini di diritto internazionale”. Quindi, il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 1751/24, riferita a militare di leva deportato in campo di concentramento, sottoposto a lavori forzati e ivi deceduto,
ha ribadito che “sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere
annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata
al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della
comunità internazionale”. Secondo il Tribunale di Ascoli Piceno 1.6.2020, “La condizione degli
Internati Militari Italiani è un fatto storico e non occorre che l'attore fornisca la prova compiuta
relativa al singolo soggetto internato, perché la loro condizione disumana nei campi di lavoro è
attestata dalla storia […]. Deportazione e sfruttamento del lavoro forzato furono giudicati peraltro
crimini contro l'umanità dal Tribunale di Norimberga che condannò nel 1946 i principali
responsabili politici, ma non tutti i dirigenti delle imprese tedesche che avevano accumulato enormi
profitti con il lavoro dei deportati. Peraltro, avere assistito allo sterminio, programmato ma anche
casuale, aver assistito alla sofferenza fisica e morale di persone contemporaneamente, avere
assistito alla sopraffazione umana delle vittime e alla morte dei sopraffatti, costituisce, di per sé,
una ferita morale che ha certamente prodotto per lunghissimo tempo un dolore lancinante. Si pensi
pagina 16 di 32 altresì alla condizione di terrore pe la propria sopravvivenza, si pensi alla sofferenza psichica e
fisica al momento della deportazione sui carri piombati per la si pensi alle condizioni di CP_1
lavoro sopportate e non può negarsi che la duratura degradazione delle condizioni di esistenza dei
soldati deportati utilizzati in lavori forzati, pur temporanea, sia stata certamente abissale” (v.
ancora Tribunale di Ascoli Piceno 7.3.2017, nel senso che “i militari italiani furono deportati per
essere sottomessi ad un durissimo regime di lavori forzati in condizioni di schiavitù, privati dei
diritti umani basilari e della loro dignità”).
Anche la giurisprudenza internazionale ha riconosciuto, quali vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità, oltre ai civili uccisi o deportati nei campi di concentramento, anche i membri delle forze armate italiane cui erano stati negati lo status di prigioniero di guerra e le relative tutele, venendo utilizzati come lavoratori forzati. Si trattava pur sempre di grave violazione del diritto internazionale dei conflitti armati applicabile già nel 1943-1945; infatti, l'art. 6 della Carta del
Tribunale militare internazionale dell'8 agosto 1945, convocato a Norimberga, includeva tra i crimini di guerra tanto l'“omicidio, i maltrattamenti, la deportazione per lavoro forzato o per altro
scopo della popolazione civile nei territori occupati”, quanto l'“omicidio o i maltrattamenti dei
Co prigionieri di guerra”. La stessa riteneva “motivo di grande sorpresa – e di rammarico – che
la abbia deciso di negare il risarcimento ad un gruppo di vittime che avevano diritto ad CP_1
uno status che, all'epoca dei fatti, la si era rifiutata di riconoscere, negando ad esse la CP_1
tutela giuridica cui tale status dava loro diritto” (v. sentenza già citata del 3.2.2012, considerando nn. 52, 99 e 104).
Vi siano state o no all'epoca una dichiarazione di guerra o un “operazione bellica” che abbia visto contrapposti il Regio Esercito e la Wehrmacht, resta il fatto storico che i militari italiani dopo l'8/09/43, o buona parte di essi, non furono trattati quali meri “prigionieri di guerra”, in quanto tali beneficiari delle citate convenzioni.
Non rileva peraltro, nel senso di determinare l'applicazione del diritto tedesco ex art. 62 L. 218/95,
il fatto che in fossero avvenuti l'internamento e la sottoposizione a condizioni disumane e CP_1
pagina 17 di 32 schiavistiche, trattandosi pur sempre di condotte iniziate già in Italia, con l'illecita cattura e deportazione;
ciò, alla luce sia dell'ampio tenore dell'art. 43 D.L. 36/22 – che parla di “lesione di
diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini
italiani” - sia del criterio di collegamento individuato dall'art. 25 comma 2 preleggi del c.c. del
1942 allora vigente, rubricato “legge regolatrice delle obbligazioni” ed il quale stabiliva che “le
obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale
esse derivano”.
Orbene, nella odierna fattispecie, può affermarsi la giurisdizione di questo Giudice, alla stregua delle considerazioni che precedono.
Viene dedotto, e documentato, che il defunto fu catturato dalle truppe tedesche Controparte_6
subito dopo l'armistizio del 1943.
In particolare, il predetto “veniva arruolato come Soldato di leva matricola n. 21170 classe 1922
Distretto di Trieste (94) e lasciato in congedo illimitato provvisorio il 04.04.1941 (doc. 2); 3) Il
16.01.1942 veniva chiamato alle armi e il 17.01.1942 raggiungeva il Dep. 38° Controparte_6
Reggimento fanteria in Tortona, mobilitato poi il 17.04.1942 presso il 38° Reggimento Fanteria in
territorio in stato di guerra;
4) partecipava alle campagne di guerra del 1943, Controparte_6
1944 e 1945, come fante scelto;
5) Il 09 settembre 1943 veniva catturato dai Controparte_6
tedeschi e condotto in quando, invece, avrebbe dovuto rientrare a casa, essendo stato CP_1
firmato il Proclama Badoglio e non essendo stata ancora dichiarata guerra alla 6) CP_1
veniva fatto prigioniero nel campo di concentramento di PP denominato VI° Controparte_6
C in con matricola di prigioniero n. 56594 (doc. 3); 7) Finita la guerra, il 08.05.1945 CP_1
veniva liberato dalle Forze Alleate e trattenuto da queste sino al 23.06.1945, data Controparte_6
in cui rientrava in Italia, sbarcando a Bolzano, e veniva inviato in licenza di rimpatrio di 60 giorni
con assegni;
8) Il 23.08.1945 veniva inviato in licenza illimitata senza assegni in Controparte_6
attesa di disposizioni;
9) L'11.06.1966 riceveva la Croce al Merito di Guerra in Controparte_6
virtù del D.L. 14.12.1942, n. 1729 e L. 04.05.1951, n. 571, per il periodo di internamento in
pagina 18 di 32 con determinazione del Comando D.M. di Trieste, brevetto di concessione n. 2865 (I CP_1
concessione, come risulta dal foglio matricolare (doc. 2); 10) è stato oggetto di Controparte_6
illegittima deportazione, detenzione e riduzione in schiavitù dal 09.09.1943 al 08.05.1945 (607
giorni di internamento forzato) dai tedeschi, poi trattenuto dalle Forze Alleate per ulteriori 45
giorni, dal 09.05.1945 al 23.06.1945 quindi vittima di crimini di guerra e contro l'umanità”.
Sebbene l'Avvocatura contesti l'utilizzabilità del notorio, è però innegabile che gli istanti hanno fornito un racconto abbastanza dettagliato, coerente e intrinsecamente credibile, provvisto altresì di riscontri documentali. Appaiono eloquenti anche le pubblicazioni ed informazioni che possono rinvenirsi sul web riguardo al luogo in cui fu internato il de cuius, Persona_2
Si trattava di un campo di concentramento, ovvero di un cd. “AG”, che è abbreviazione di
“Stammlager”, a sua volta abbreviazione di “Mannschaftsstamm- und Straflager”. E' un termine utilizzato per indicare i campi di prigionia tedeschi per i prigionieri di guerra (non civili), esclusi gli ufficiali (detenuti in accampamenti a parte). Gli stalag erano strutturati con divisioni in filo spinato che tenevano separati gli appartenenti alle varie nazionalità e per i quali venivano applicati trattamenti diversi. Ai prigionieri delle diverse nazionalità era vietato avere rapporti, con l'eccezione di quelli del Commonwealth e degli statunitensi, per i quali era tollerata la commistione. I
prigionieri normalmente venivano catturati, trasportati nelle stazioni ferroviarie e caricati su vagoni piombati in condizioni disumane. Dalle informazioni reperibili online risulta che dei 3,2 milioni di prigionieri russi e 1,8 delle altre nazionalità (sia civili che militari), poco più di un milione morirono nei circa 300 campi di concentramento sparsi in tutta la In questi lager la sopravvivenza CP_1
era difficile e non tutti riuscirono a superare gli anni di prigionia.
Come già anticipato, la terza convenzione di Ginevra, Sezione III, all'articolo 49, consentiva l'utilizzo come lavoratori forzati dei prigionieri di guerra non appartenenti alla categoria degli ufficiali, purché impiegati nell'agricoltura e nell'industria, che non fosse quella bellica. La
convenzione inoltre definiva in dettaglio, in articoli successivi della stessa sezione, le condizioni di lavoro, di ricovero e pagamento di questo tipo di manodopera coatta. Tuttavia, durante la seconda pagina 19 di 32 guerra mondiale, tali prescrizioni vennero ignorate negli stalag, in particolare per i prigionieri russi,
polacchi e jugoslavi, ma non soltanto.
I soldati italiani vennero avviati al lavoro coatto nell'industria bellica (35,6%), nell'industria pesante
(7,1%), nell'industria mineraria (28,5), nell'edilizia (5,9%) e nel settore alimentare (14,3%). Le
condizioni di lavoro degli IMI erano estremamente disagevoli. L'orario settimanale nell'industria pesante era in media di 57,4 ore, nelle miniere di 52,1 (circa nove ore giornaliere), ma spesso si aggiungevano turni lavorativi domenicali. Le professionalità più richieste erano gli operai specializzati, gli elettricisti, gli artigiani e i meccanici, mentre molti dei non specializzati erano utilizzati nei lavori agricoli. Il luogo di lavoro poteva distare dal campo di internamento dai due ai sei chilometri, sovente da percorrersi a piedi. A fronte di un intenso impegno lavorativo non corrispondeva un'alimentazione adeguata. Dai racconti dei reduci si apprende che era prassi comune cercare bucce di patate e rape nelle immondizie, o cacciare piccoli animali come topi, rane e lumache per integrare le magre razioni. Gli internati, secondo le testimonianze, avrebbero dovuto ricevere un salario spettante ai prigionieri di guerra sottoposti a lavoro coatto secondo le
Convenzioni internazionali, ma quel salario veniva indicato solo sulla carta e mai corrisposto. Era
quasi impossibile procurarsi prodotti per l'igiene personale oppure tabacco da usare a fini personali o come merce di scambio con le guardie. La vita quotidiana era scandita da numerosi controlli e ispezioni e frequenti erano le punizioni anche di carattere corporale con percosse che in alcuni casi provocavano lesioni mortali. Non infrequenti erano le punizioni collettive benché ufficialmente vietate come anche l'inasprimento delle condizioni lavorative o la riduzione del vitto. Gli alloggi consistevano in baracche prive di servizi igienici che ospitavano brande di due o tre piani. A ogni internato veniva assegnato un pagliericcio e due coperte corte. Anche l'abbigliamento era insufficiente, gli internati disponevano perlopiù della divisa con la quale erano stati catturati.
Cosicché quelli che provenivano dal fronte greco o balcanico indossavano divise estive, inadatte all'inverno tedesco. La malattia era spesso una conseguenza delle dure condizioni di vita. Le
patologie principali erano la tubercolosi, polmonite, pleurite e disturbi gastro-intestinali. In alcuni pagina 20 di 32 lager scoppiarono anche epidemie di tifo. L'unico canale di comunicazione tra il mondo esterno e gli IMI era rappresentato dal settimanale La Voce della Patria, pubblicato a Berlino dall'ottobre
1943 al settembre 1944. Il periodico cercava di mobilitare il sostegno alla RSI tra gli internati italiani, sostenendo che le azioni tedesche nei confronti dei soldati italiani fossero giustificate.
Non è stato stabilito ufficialmente il numero degli IMI deceduti durante la prigionia. Gli studi in proposito stimano cifre che oscillano tra 37.000 e 50.000. Fra le cause dei decessi vi furono: la durezza e pericolosità del lavoro coatto nei lager (circa 10.000 deceduti); le malattie e la malnutrizione, specialmente negli ultimi mesi di guerra (circa 23.000); le esecuzioni capitali all'interno dei campi (circa 4.600); i bombardamenti alleati sulle installazioni dove gli internati lavoravano e sulle città dove prestavano servizio antincendio (2.700); altri 5-7000 perirono sul fronte orientale.
Nel corso della Seconda Guerra Mondiale fu istituito a PP un campo di concentramento che,
insieme ad altri situati nella stessa zona paludosa a Hoogstede, , e Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
, costituì dal 13 maggio 1942 lo AG VI C. Precisamente a PP era situato lo Persona_7
AG VI C/Z, dove il suffisso "/Z" stava ad indicare " , ovvero sottocampo. A partire Per_8
dal 1940 lo AG VI C ospitò polacchi e sovietici e, successivamente, dopo l'Armistizio dell'Italia
con gli Alleati, quasi 5.000 ufficiali italiani furono deportati nell'Oflag VI G, collegato allo AG
VI C e ai suoi sottocampi. Le condizioni di vita dei prigionieri erano terribili: fame, epidemie e maltrattamenti causarono la morte di migliaia di prigionieri, i cui corpi vennero sepolti in fosse comuni a circa 1 km a nord del campo. Nell'ottobre del 1944 lo AG VI C fu trasferito a Münster
sotto la gestione del campo VI F.
Un tanto basta a far ritenere – internato presso PP (come da foglio Controparte_6
matricolare e foglio rimpatri in atti) - vittima di un crimine di guerra o contro l'umanità, viste natura, entità e gravità, durata del trattamento disumano e degradante del tutto plausibilmente subito, con specifico riferimento al periodo ricompreso tra la data della cattura, 9/09/43, fino a quella della liberazione, avvenuta l'8/05/45 (prima del rimpatrio), pari a 606 gg..
pagina 21 di 32 Tutto ciò posto, va altresì escluso che si sia verificata decadenza, in quanto il ricorso risulta tempestivamente presentato nel termine di cui all'art. 43, comma 6 D. L. 36/2022, conv. in L.
79/22, siccome poi prorogato dal D.L. 132/23 fino al 31/12/23.
E' poi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal , pur astrattamente legittimato CP_4
in tal senso, sempre in virtù delle medesime considerazioni in precedenza svolte.
Dato atto che si tratta di questione particolarmente discussa, afferendo a fatti commessi circa 80
anni fa, e atteso che il già riportato comma 6 dell'art. 43 comma 6 del D.L. 36/22 fa “…salva la
decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”, oltre che prescrivere l'esercizio delle azioni ivi previste “a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data”, si è posto il quesito se ed in quali termini tali disposizioni si concilino con il principio della imprescrittibilità, quale pure previsto dalle norme internazionali.
La Corte di Cassazione, III sezione civile, si è occupata della questione con la recente sentenza del 9
febbraio 2024 n. 3642, in un caso in cui i ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze (n. 772/2021) che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da un considerandola prescritta, anche ai sensi dell'art. 2947 comma 3 Parte_3
c.c..
In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che il principio di imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità - di cui alla consuetudine internazionale ratificata per la prima volta nella
Convenzione ONU del 1968 - fosse inapplicabile alle condotte cessate nel 1945, in virtù della preclusione prevista dall'art. 25 della Costituzione, che stabilisce l'irretroattività delle norme sfavorevoli;
sebbene il principio faccia parte del nostro ordinamento in virtù dell'art. 10 Cost., la norma internazionale sull'imprescrittibilità non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi nel 1945, quando tale principio non era ancora consolidato nella comunità internazionale,
a causa del controlimite posto dall'art. 25 Cost.. Né è possibile distinguere il profilo della prescrizione civile da quello penale, poiché il reato astrattamente applicabile nel caso di specie,
pagina 22 di 32 ossia quello di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p., prevedeva, nel 1945, un termine di prescrizione di 15 anni e non era quindi imprescrittibile.
La S.C. ha invece evidenziato la necessità di distinguere tra l'irretroattività penale, garantita dal principio costituzionale sancito dall'art. 25 della Costituzione, e l'irretroattività civile, non sorretta da alcuna norma costituzionale. Nel diritto penale, l'irretroattività è garantita dal principio di legalità e dal favor rei; al contrario, in ambito civile, la prescrizione non gode delle stesse garanzie costituzionali, consentendo dunque l'applicazione retroattiva di norme sfavorevoli (la Corte ha anche richiamato la propria giurisprudenza, Cass. dd. 29/09/2004, n. 19566, secondo cui “…in altri
termini, ai fini civili, il disposto dell'art.2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento
incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco
il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale
personale”). Peraltro, in ambito civile non vale nemmeno il principio del favor rei (Cass.
27/07/2012 n. 13407, Cass. 14/03/2018 n. 6333), di talché va applicata la norma in vigore al momento della commissione dell'illecito, senza che vengano a rilievo le successive norme penali riduttive della prescrizione.
Vero è che la pronuncia si è limitata ad affermare l'astratta possibilità di applicazione retroattiva dell'imprescrittibilità a fini civilistici, salvo dover verificare in concreto la portata retroattiva della relativa norma internazionale sull'imprescrittibilità (questione non affrontata dalla Corte di merito e rimasta quindi sub iudice). Inoltre, il caso esaminato concerneva un'azione già avviata nel 2006, cui quindi non poteva applicarsi retroattivamente l'art. 43 DL 36/22, che era norma sopravvenuta e riguardava le sole azioni ancora da proporre al momento della sua entrata in vigore. In ogni caso,
fino alla decisione n. 5044/04, in applicazione dell'art. 2935 c.c., il diritto degli allora ricorrenti non era giuridicamente esercitabile, stante l'ostacolo rappresentato dal principio dell'immunità
giurisdizionale, solo allora rimosso, quando cioè il relativo dogma veniva superato in ragione della gravità dei diritti lesi e del principio di imprescrittibilità sancito esplicitamente nella citata pagina 23 di 32 Convenzione ONU del 1968 (che, come anche evidenziato nella requisitoria del Procuratore
Generale, si applica a tali crimini “qualunque sia la data in cui sono stati commessi”).
Tuttavia, pur non assumendo una posizione diretta e definitiva sui termini di prescrizione applicabili ai giudizi avviati dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 36/2022, la sentenza n. 3642/2024 ha sicuramente delineato principi fondamentali in materia di prescrizione dei crimini di guerra e contro l'umanità.
In particolare, la Corte ha chiarito che l'applicazione retroattiva della norma sull'imprescrittibilità
potrebbe astrattamente trovare spazio in ambito civile, poiché manca un “controlimite” analogo a quello stabilito dall'art. 25 della Costituzione in materia penale. Inoltre, viene riconosciuto il valore costituzionale della norma sull'imprescrittibilità, in forza del richiamo all'art. 10 della Costituzione,
che integra nel nostro ordinamento le consuetudini internazionali.
La S.C., pur rilevando l'operatività del comma 6 dell'art. 43 del D.L. 36/22 per le azioni risarcitorie avviate dopo l'entrata in vigore del decreto, esclusi i procedimenti già in corso, ha comunque lasciato aperta la possibilità di una rilettura sistematica della disposizione, nel senso di riconsiderare l'intera normativa in materia di prescrizione e il principio internazionale dell'imprescrittibilità.
In effetti, già le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 5044/04, sebbene incidenter
tantum, avevano chiaramente affermato che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e
minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale”; si tratta di delitti che “si concretano
nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della
persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice
dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale
che consuetudinario… Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità…e si è riconosciuto che
ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i
principi della giurisdizione universale”.
pagina 24 di 32 Analoga valutazione positiva circa l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale si rinviene nelle sentenze del Tribunale Militare di Roma del 22.7.1997 (caso Priebke) e del Tribunale
Militare della Spezia del 12.2.2007 (caso ). Per_9
Sul piano normativo, il principio della imprescrittibilità è stato formalmente sancito nelle seguenti fonti internazionali: la Convenzione ONU, del 26 novembre 1968, la Convenzione del Consiglio
d'Europa del 25 gennaio 1974 e l'art. 29 dello Statuto della Corte penale internazionale del 1998.
Il fatto che i crimini di cui si discute siano stati commessi in data anteriore e che lo Stato Italiano
non abbia aderito alle predette convenzioni non osta però all'operatività del principio, in realtà
operante già allora.
Invero, la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra – e che trova ingresso nel nostro ordinamento per effetto dell'art. 10 Cost. – si è formata ben prima della sua positivizzazione e può e deve reputarsi retroattiva proprio in ragione della finalità
per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale;
proprio tale ratio ne svela e corrobora il carattere retroattivo.
Del resto, come osservato dalla difesa attorea, “non è un caso che tutto il dibattito intorno alla
perseguibilità e alla prescrittibilità dei crimini contro l'umanità abbia tratto origine da crimini di
guerra commessi dal ZO CH nel corso della Seconda guerra mondiale”.
In proposito, appare significativa anche la Legge n. 10 del Consiglio di Controllo alleato per la sulla “punizione dei responsabili di crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini CP_1
contro l'umanità”, adottata a Berlino il 20.12.1945 in attuazione della Dichiarazione di Mosca del
30.10.1943 “sulla responsabilità degli per la commissione di atrocità” e del Patto di Per_10
Londra dell'8.8.1945 “per il giudizio e la punizione dei principali criminali di guerra dell'Asse
europeo”.
In particolare, l'art. II di tale Legge, dopo aver fornito le definizioni di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, stabilisce al comma 5 che “in ogni processo o indagine per un crimine di cui
pagina 25 di 32 sopra, l'accusato non potrà usufruire di prescrizioni relative a fatti commessi per tutto il periodo
compreso tra il 30 gennaio 1933 e il 1 luglio 1945; allo stesso modo nessuna immunità o amnistia
disposta dal regime nazista sarà ammessa come ostacolo al processo o all'esecuzione della pena”.
E' evidente la natura retroattiva della previsione, diretta a reprimere crimini commessi anche oltre
10 anni prima;
il che conforta il fatto che, ben prima della promulgazione dello Statuto della Corte
penale internazionale, si era già formata una norma consuetudinaria nel senso della imprescrittibilità
– con efficacia retroattiva – dei crimini di guerra e contro l'umanità.
Si evidenzia poi che, nell'ambito penale, il limite di cui all'art. 25 Cost. è norma di garanzia per la posizione delle persone fisiche autrici di fatti delittuosi, mentre la stessa ratio non può valere riguardo alle responsabilità per crimini di guerra, che è piuttosto riferibile agli Stati. Nelle altre materie, invece, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario
(art. 11 delle preleggi del c.c.), sicché nulla osta a che detta norma venga derogata ad opera di altra di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Non dovendosi qui giudicare di reati commessi da individui, bensì dagli Stati nell'esercizio di ius
imperi, o meglio dei conseguenti diritti risarcitori, sono pertanto inconferenti i principi e norme richiamati dall'Avvocatura, secondo cui il diritto internazionale escluderebbe la possibilità di sanzionare uno Stato per la violazione di obblighi (pattizi o consuetudinari) sorti in epoca successiva alla commissione del fatto.
In tale contesto, l'inciso “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” contenuto nel comma 6 dell'art. 43 del D.L. 36/22 ben può interpretarsi, in definitiva, se non nel senso che il legislatore abbia inteso semplicemente richiamare (pur con formula non propriamente felice, se non fuorviante) l'intera disciplina regolatrice della prescrizione nel nostro ordinamento giuridico, non riducibile nelle anguste categorie del diritto penale italiano, ma certo di portata più ampia, fino a ricomprendere il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra, pacificamente vigente nello
Stato per effetto del richiamo operato dall'art. 10 Cost. alle consuetudini internazionali (sul punto, a pagina 26 di 32 parte altre pronunce più risalenti, v. anche Trib. Lecce 1751/24 cit. e Trib. Trento, ordinanza del
3/8/23).
D'altronde, ove così non fosse, non avrebbe nemmeno senso l'avvenuta creazione di un Fondo, che ha appunto ammesso, a chiare lettere, la proponibilità di nuove domande giudiziali per il ristoro di danni conseguenti a crimini perpetrati qualche decina di anni prima, per cui non sarebbe nemmeno logicamente concepibile, ovvero resterebbe per lo più astratta la possibilità che non siano già
decorsi i termini ipotizzabili della prescrizione;
ciò a meno che non si voglia svuotare del tutto di significato la disposizione legislativa stessa. Non si può escludere poi che il citato comma 6 dell'art. 43 del D.L. 36/22 intendesse semplicemente far salvi i termini normali di prescrizione con efficacia però limitata al futuro, e non anche per il passato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Sicché, non si pone nemmeno un problema di disapplicazione, né di necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale della disposizione interna o di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c..
Che si tratti di omicidio oppure di I.M.I., ben potrebbe operare il principio della imprescrittibilità
sopra richiamato. Nel primo caso, viene in rilievo un reato punibile con l'ergastolo, e dunque imprescrittibile anche secondo l'art. 157 c.p.c. ante legge IR (v. Cass. Pen. sez. 1, Sentenza n.
11047 del 07/02/2013); la seconda ipotesi, ove inquadrabile come vero e proprio crimine di guerra,
integrerebbe qualcosa d'altro e di ulteriore rispetto alla mera riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p.
(per cui era previsto all'epoca un termine prescrizionale di 15 anni;
ma, si ripete, in tal caso non vi sarebbe nemmeno giurisdizione).
Un tanto premesso, risultando acclarata nel caso in esame la sussistenza di un “crimine di guerra o contro l'umanità”, la relativa azione risarcitoria deve ritenersi imprescrittibile, in virtù di principio già all'epoca dei fatti operante, ovvero provvisto di efficacia retroattiva.
Né d'altronde sarebbe sostenibile una eventuale prescrizione comunque maturata (prima o dopo la
L. 36/22) ex art. 2947, comma 3, c.c., in ragione dell'estinzione del reato per morte del reo. Ciò, per pagina 27 di 32 il già compiuto ed assorbente rilievo che ciò di cui qui si discute è un crimine di guerra imputato alla Germania, e non già a questa o quella persona fisica che ha in concreto agito, eseguendo gli ordini impartiti dal ZO CH.
Invero, “I fatti illeciti per cui è causa sono stati commessi da membri delle forze armate del ZO
CH e, pertanto, la loro condotta è da ricondurre alla struttura istituzionale che ha programmato
il sistema di sterminio e di riduzione in schiavitù tristemente noto, ossia il ZO CH, il cui
Cont successore è la , odierna convenuta” (in tal senso, v. Trib. Firenze, 6.7.2015). “È fuori di
dubbio, dunque, che il ZO CH fosse direttamente responsabile delle nefandezze dei suoi
soldati, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver teorizzato e attuato, per il tramite delle forze armate,
una vera e propria politica del terrore…” (Trib. Sulmona 2/11/17.). Va anche richiamato il principio affermato da Cass. sez. III, 03.10.2013 n. 22585, secondo cui non osta all'affermazione di responsabilità l'incertezza circa l'identificazione dei soldati che materialmente eseguirono l'eccidio,
in quanto l'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa – tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali – anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico o di dipendenza.
Si deve altresì escludere che il diritto azionato si sia estinto per rinuncia abdicativa, come pure
Contr dedotto dal
Invero, l'inerzia del danneggiato, pur protrattasi per il lungo periodo di tempo intercorso tra la cessazione del crimine e la presente iniziativa giudiziale, non costituisce certo fatto chiaro ed univoco, tale da far emergere una volontà dispositiva del proprio patrimonio, in assenza di elementi concreti, atti ad inferire dal contegno meramente passivo il significato sociale caratteristico degli atti abdicativi;
ciò, anche alla luce del consolidato principio secondo il quale “il silenzio o l'inerzia
non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di
pagina 28 di 32 credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni” (così Cass., 5.2.2018, n.2739). Al
contrario, ben può trovare spiegazione il detto contegno nei significativi ed innegabili ostacoli giuridici e materiali frapposti al tipo di domanda di risarcitoria proposta, rappresentati dagli accordi di Bonn e dal principio di immunità degli Stati.
Sussiste poi la legittimazione attiva in capo alle parti istanti, del resto nemmeno contestata.
Invero, morto ab intestato il 24/11/72, gli succedevano ex art. 566 c.c., essendo Controparte_6
premorta la moglie i figli e per le quote di 1/3 cadauno, Parte_4 Pt_1 Parte_2
come da certificato emesso dal Pretore di Gorizia in data 30.03.1973 (docc 4 e 5). Gli stessi succedevano altresì alla madre come da certificato di eredità G.N. 40/2015 (doc. 6). Parte_4
La composizione della famiglia risulta poi attestata dal certificato di stato storico di famiglia pure dimesso (doc. 1)
E' noto che, come affermato da Cass. civ. 16814/2018, la produzione del certificato dello stato di famiglia, unitamente alla allegazione della qualità di erede, “costituisce una presunzione “iuris
tantum” dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale
da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va
considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata
la qualità di erede”; è fatta salva la prova contraria, che però nella specie non è stata offerta.
Quanto alla effettiva verificazione e conseguente liquidazione dei danni lamentati, si osserva quanto segue.
In primo luogo, non spetta alcun ristoro per il danno patrimoniale relativo agli importi spettanti a titolo di salario o altro corrispettivo per l'attività lavorativa prestata nei campi di prigionia.
Infatti, posto che l'art. 43 D.L. 36/22 parla soltanto di “diritti inviolabili della persona”, è evidente che la tutela invocata non copre tale tipologia di danno, per il quale dunque difetta la giurisdizione,
al riguardo restando operante il principio dell'immunità degli Stati.
E' invece fondata la richiesta del danno non patrimoniale patito dal defunto padre;
Controparte_6
si badi, trattasi di danni reclamati iure hereditatis e quindi non ha senso discutere se vi sia stata o pagina 29 di 32 meno una qualche perdita o lesione del rapporto parentale e se gli odierni istanti siano stati a loro volta vittime del ZO CH.
Richiamato tutto quanto sopra evidenziato in punto natura, gravità e durata dell'illecito, appare innegabile la lesione subita con riferimento ai beni della dignità, della libertà, della stessa integrità
fisica, oltre che psichica.
Quanto alla pure eccepita compensatio lucri cum damni, in relazione alle provvidenze ex D.P.R.
n. 2043/63, L. 791/80 e L. 94/94, si osserva innanzitutto che non vi è alcuna prova della loro percezione, né un tanto può essere imputato al rigetto dell'istanza di interrogatorio o ad una mancata acquisizione di informazioni od esibizione ex art 210 c.p.c., di cui sarebbe stato invero evidente il carattere esplorativo, vertendo su elementi che l'amministrazione ministeriale avrebbe potuto comunque procurare aliunde (vista anche la coincidenza tra il soggetto tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare i benefici da decurtare); ciò. non senza peraltro rilevare la natura per lo più assistenziale o previdenziale dei benefici in questione, ontologicamente diversa da quella risarcitoria dei diritti di cui qui si discute.
Parimenti, non può farsi luogo all'invocata riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c., in ragione della mancata attivazione da parte del danneggiato degli strumenti indennitari pur spettanti per i reduci da deportazione e internamento nei lager tedeschi. L'assunto muove dal presupposto che la pronta attivazione avrebbe consentito di evitare l'acuirsi delle conseguenze pregiudizievoli in conseguenza del trascorrere del tempo, ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c. Tuttavia, nel caso di specie, dette conseguenze pregiudizievoli, correlate alla lesione della libertà personale, si erano già
prodotte ed erano ormai cessate al momento della liberazione dal regime di internamento, sicché
non può sostenersi che la condotta inerte del danneggiato abbia contribuito ad aggravare il danno.
In punto concreta liquidazione, è ovvio che il danno non patrimoniale in questione non possa essere quantificato se non in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..
Difettando precise indicazioni normative o tabellari, si ritiene utilizzabile, quale parametro di riferimento, il valore attribuito all'inabilità temporanea totale dalle tabelle milanesi (il cui impiego è
pagina 30 di 32 ormai su scala nazionale riconosciuto e diffuso). Tale criterio appare razionalmente meglio assimilabile e adattabile al tipo di conseguenze proprie degli illeciti oggetto di causa, dove la privazione della libertà personale, la costrizione in condizioni di vita disumane e degradanti, nonché
la sottoposizione a lavoro forzato, sono certo atte ad ingenerare pregiudizi rilevanti tanto nella sfera dinamico-relazionale quanto in quella morale, o della sofferenza soggettiva, se non della stessa salute;
pregiudizi in qualche modo equiparabili a quelli che subisce la vittima, ad es., di un sinistro stradale.
Appare quindi congruo liquidare il danno in questione in ragione del valore giornaliero della inabilità temporanea assoluta indicato dalle tabelle milanesi, pari a € 115,00 per ciascun giorno di detenzione. Poiché risulta che il de cuius fu internato per 606 giorni dal 9/09/43 fino al 8/05/45, ne deriva un importo di € 69.690, già attualizzato.
Gli interessi vanno computati, al tasso legale, non già rispetto alla somma valutata all'attualità,
bensì sull'importo come sopra liquidato previamente devalutato alla data del fatto, 8/05/45, e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT fino al 2 giugno 1961, data degli accordi di
Bonn. Da tale momento, infatti, il mancato godimento della somma oggi liquidata non è imputabile
Cont a , in quanto quest'ultima ha legittimamente riposto affidamento sulle clausole di garanzia contenute negli accordi di Bonn del 1961.
Va infine precisato che, per le ragioni già anticipate, fermi l'accertamento e la liquidazione del danno, non può farsi luogo a pronuncia di condanna, restando il concreto pagamento subordinato all'esperimento della procedura amministrativa prevista dal comma 1 dell'art. 43 cit. e dal D.M.
attuativo del 28/6/2023 (anche in considerazione dell'esigenza di razionamento proporzionale delle risorse del fondo messo a disposizione).
Infine, le spese di lite vanno integralmente compensate, per ragioni di parziale soccombenza reciproca e tenuto conto di obiettiva natura, complessità e delicatezza delle questioni trattate e degli interessi in gioco, tuttora oggetto di vivace dibattito e di contrastanti pronunce giurisprudenziali.
pagina 31 di 32
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta e dichiara che gli attori hanno subito, iure hereditatis,
danni non patrimoniali dovuti a “crimini di guerra e contro l'umanità”, che liquida in € 69.690; con interessi computati al tasso legale dal giorno della liberazione 8/05/45 sino al 2/07/61 sulla somma suddetta devalutata allo stesso 8/05/45, e quindi dalla data della domanda, sulla medesima suindicata somma capitale devalutata a tale data, fino al saldo.
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 18/12/25
Il Giudice
dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 32 di 32
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 2272/23 ed iniziato con ricorso ex art. 281
decies c.p.c. depositato il 5/06/23 da e Parte_1 Parte_2
con avv.ti A. RUSSO e E. RUSSO
- parti ricorrenti -
contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, Controparte_1
contumace in persona della pro tempore, Controparte_2 Controparte_3
in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
, in persona del Ministro in carica,
[...]
con AVVOCATURA DELLO STATO
- parti resistenti -
avente ad oggetto: risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità.
pagina 1 di 32 Conclusioni delle parti ricorrenti:
Voglia il S.V. Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Nel merito: previo accertamento della responsabilità dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati in odio a dalla epigrafata parte resistente, condannarla al pagamento della somma di euro Controparte_6
154.929,33 a favore di e della somma di euro 154.929,33 a favore di , o Parte_1 Parte_2
altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento, iure hereditatis, dei sopraindicati danni patrimoniali e non patrimoniali per il fatto illecito di cui in narrativa, da liquidarsi anche in via equitativa.
IN OGNI CASO
Con rifusione delle spese e compensi di lite.
Conclusioni della parte resistente costituita:
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
Con Cont a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , risultando passivamente legittimato il solo
Fondo vittime III CH;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co., DL 36/22 conv. in
L.29/22;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque,
infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
pagina 2 di 32 g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.
In via istruttoria disporsi interrogatorio formale degli attori sulle provvidenze attribuite in vita al de cuius e su eventuali trattamenti anche vitalizi attribuiti a loro stessi quali superstiti.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
e hanno adito questo Tribunale ex art. 281 decies c.p.c. al fine di sentir Pt_1 Parte_2
accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, allora quantificando le somme rispettivamente richieste in € 100.000 per ciascuno. In particolare, i ricorrenti hanno dichiarato di agire quali figli di
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a Gorizia il 24.11.1972. CP_6
In diritto, gli attori hanno affermato: - l'avvenuta commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, stante la illegittimità della cattura, deportazione e detenzione forzosa di Controparte_6
nel campo di concentramento di PP, il trattamento disumano, le condizioni di sfruttamento, i soprusi e le angherie subite, il dolore provato nei campi di prigionia e lavoro, le orribili condizioni fisiche e psichiche di deportazione e riduzione in schiavitù, l'assoluto annientamento della dignità
umana ed i patimenti, costituenti fatto notorio;
la illegittima persecuzione per motivi politici/ideologici, per non aver voluto aderire alla Repubblica di Salò; - il conseguente diritto dei ricorrenti (iure hereditario) al risarcimento dei danni subiti dal de cuius, da liquidarsi equitativamente, per le sofferenze, vessazioni e stenti da lui patiti nel Lager tedesco di PP, per un periodo complessivo pari a 607 giorni (dal 09.09.1943 al 08.05.1945), dopo di che era stato trattenuto dalle Forze Alleate per altri 45 giorni (dal 09.05.1945 al 23.06.1945); - la imprescrittibilità del diritto ai sensi degli artt. 10 Cost. e art. 11 disp. prel. c.c..
Si è costituito in giudizio il solo , che ha concluso come in Controparte_5
epigrafe.
pagina 3 di 32 Il G.I. designato, essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze già acquisite e in punto di diritto, letti gli artt. 281 duodecies, terdecies e sexies c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni e fissato nuova udienza per la discussione e la lettura del dispositivo e della sentenza.
°°°
Le domande attoree sono fondate e vanno accolte, per le ragioni e nei termini che verranno di seguito indicati.
L'azione trae origine nell'art. 43 del D.L. 36/22, in vigore dal 28/02/2023 e modificato dal D.L. del
29/12/2022 n. 198, art. 8, il cui testo appare utile riportare qui di seguito:
“Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti
dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della
persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
ZO CH nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità
all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica reso esecutivo con Controparte_1
decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro
20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente
articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza
passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
entro il termine di cui al comma 6. E' a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo.
pagina 4 di 32
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio
in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le
procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o
derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni
provocati dalle forze del ZO CH nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non
possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già
ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo
1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18
novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di
credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e
liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima
data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono
notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di
procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte
attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
pagina 5 di 32 Ha fatto poi seguito il decreto attuativo del 28/06/23.
In via preliminare, va affrontata la questione della giurisdizione del Giudice adito.
E' vero che - dopo che nel 2008 le Sezioni Unite della Cassazione, all'esito di conflitto di
Cont giurisdizione sollevato dalla , avevano affermato la giurisdizione del giudice italiano (Cass.
S.U. Ord. 14202/2008) - la Corte Internazionale di Giustizia (CIG), con la sentenza del 3/02/12
(sempre su impulso della , aveva dichiarato immuni dalla giurisdizione civile gli atti CP_1
compiuti dagli Stati iure imperii in virtù dei principi di diritto internazionale. Aveva fatto seguito altresì la L. 5/13, con la quale lo Stato italiano recepiva la norma consuetudinaria di diritto internazionale (siccome interpretata dalla CIG con la succitata sentenza) sull'immunità degli Stati
per tutti gli atti intervenuti iure imperii (“Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto
delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17
agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un
procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche
condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia
relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva
passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione
in qualunque stato e grado del processo”). Quindi, in adeguamento a tale dettato normativo, la
Cassazione, con la sentenza n. 1136/14, sempre a sezioni unite, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, contraddicendo il proprio orientamento precedente.
Tuttavia, è intervenuta la Corte Costituzionale con la fondamentale sentenza n. 238/2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della L.
5/13 cit. e 1 della L. 848/57, “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni
Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della
CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di
uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili
della persona” (invero, osserva la Corte, “l'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera
pagina 6 di 32 esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale;
fra gli organi dell'ONU figura la CIG, le cui decisioni vincolano ciascuno
Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di
sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle
organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni,
sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla
Costituzione”).
Dunque, il giudice italiano può e deve giudicare per i delicta iure imperi poiché “…..la parte della
norma sull'immunità dalla giurisdizione civile che confligge con gli elementi identificativi ed
irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi
spiega, quindi, alcun effetto”. Come precisato anche dalla ulteriore sentenza delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione n. 20442/2020, “L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile -
ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha
ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost.; ma la stessa Costituzione impone di
verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme,
quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i
principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e,
assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei
rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui
vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in
presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano
crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente
criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità,
operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra
richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperi,
quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art.
pagina 7 di 32 10 Cost.. omissis ………, riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei
diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme
internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come
tale; con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto
quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della
"sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro
l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di
valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza
consiste in un abuso della sovranità statuale: così Cass., Sez. Un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez.
un. 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un. 13/01/2017, n. 762; v. anche Cass., I sez. pen. 14/09/2015,
n. 43696)” (sulla questione giurisdizione, v. specialmente Tribunale Firenze ordinanza n. 11914/22
e sentenza 12331/22; quest'ultima richiama anche l'art. 62 della L. 218/95, che radica la giurisdizione nel luogo in cui è stato commesso il fatto).
Peraltro, essendo derivato dalla succitata pronuncia della Consulta un nuovo orientamento, tanto di merito che di legittimità, favorevole all'accoglimento delle domande risarcitorie, con avvio altresì
Cont di vari procedimenti esecutivi, contro la , quest'ultima ha introdotto (il 29/04/22) un nuovo procedimento nei confronti dell'Italia dinanzi alla CIG.
Proprio per evitare una nuova condanna, lo Stato italiano ha emanato l'art. 43 D.L, 36/22 in questione (conv. in l. 79/2022), nell'intento di dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961,
tentando un definitivo bilanciamento tra il principio di immunità internazionale degli Stati per gli atti iure imperii e la tutela dei diritti umani.
La stessa Corte costituzionale ha poi, con la sentenza n. 159/2023, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 43 cit., nella parte in cui prevede che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti.
pagina 8 di 32 Infatti, la disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 tra e Italia e la tutela giurisdizionale delle vittime dei CP_1
suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale;
l'estinzione ex lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra),
perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.
Dunque, dovrebbe affermarsi la giurisdizione ogniqualvolta si sia in presenza di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, al cospetto dei quali (soltanto)
il principio di immunità dagli atti compiuti iure imperii può legittimamente arretrare.
E' quindi evidente l'importanza del concetto di “crimine di guerra e contro l'umanità”, quale paradigma ultimo di riferimento, la cui ampiezza e portata non possono di conseguenza che intendersi in senso restrittivo e rigoroso, proprio perché in deroga e contrapposizione ad un altro fondamentale principio di diritto, sia consuetudinario che pattizio. In mancanza, si resterebbe fuori dalla giurisdizione del giudice Italiano, nell'ambito della copertura garantita dall'art. 1 L. 848/57 e dell'art. 94 della Carta delle NU, nonché dalle disposizioni internazionali ed interne siccome interpretate dalla CIG.
In proposito, vengono in rilievo:
- l'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale del 08.08.1945, che annovera, tra i crimini di guerra, ai sensi della lett. b), “l'assassinio, i cattivi trattamenti e la
deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori
occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare,
l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città
e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare"”- Quindi, ai sensi della lett. c), rientrano tra i crimini contro l'umanità "l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in
schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima
pagina 9 di 32 e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o
persecuzioni - abbiano esse costituito o meno una violazione del giudizio interno del Paese dove
sono state perpetrate - siano state commesse in seguito di qualunque delitto che rientri nella
competenza del Tribunale, o in collegamento con tale delitto”.
- L'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, che qualifica come infrazioni gravi “…quelle che implicano l'uno o l'altro dei
seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: omicidio intenzionale,
tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare
intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute,
la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona
protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo
diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente
Convenzione, la cattura di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da
necessità militari e compiute in grande proporzione facendo capo a mezzi illeciti e arbitrari”.
- L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, concluso a Roma il 17.07.1998 e ratificato dall'Italia con L. 12 luglio 1999, n. 232.
È pur vero che le fonti appena citate sono di formazione successiva rispetto all'epoca in cui si verificarono le vicende oggetto di causa. Tuttavia, ben possono ritenersi tali disposizioni applicabili anche ai fatti posti in essere precedentemente alla loro entrata in vigore, venendo in rilievo “valori
universali di rispetto della dignità umana”, per dirla con Cass. 5044/04, ossia trattandosi di principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili, prima e anche a prescindere dalla loro formalizzazione in statuti o trattati. In tal senso si esprime l'art. 7, comma 2, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, statuendo che il principio nulla
poena sine lege “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o
di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi
pagina 10 di 32 generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili" (cfr. Tribunale di Sulmona 2/11/17, Tribunale di
Benevento, sentenza del 21/07/23, riguardante il caso di un genitore ucciso nel corso di un rastrellamento).
Pertanto, il principio di immunità degli Stati sovrani è destinato ad essere ridimensionato a fronte di fatti inquadrabili nel suindicato ambito, con conseguente sussistenza della giurisdizione.
Del resto, quest'ultima può considerarsi altresì legittimamente radicata in capo all'Italia, ove si tratti
– in conformità al testuale riferimento compiuto nello stesso art. 43 del D.L. 36/22 – di fatti
“compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani”, oltre che richiamando il principio di giurisdizione universale che connota la materia dei crimini di guerra (cfr. Cass., sez.
un., 11/3/2004 n. 5044 nel senso che “si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli,
indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione
universale (sentenza Furundzya, 155 e 156): in alcuni casi la loro repressione è stata anzi prevista
come obbligatoria (così, in particolare, l'art. 146 della IV Convenzione di Ginevra, relativa alla
protezione delle persone civili in tempo di guerra). Per la stessa ragione, non si dubita che il
principio della universalità della giurisdizione valga anche per i processi civili che traggono
origine da tali reati”. Non è invece invocabile la Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non applicabile alle controversie relative ad attività che costituiscono espressione della sovranità dei singoli Stati:
CGUE, 21 aprile 1993, C-171/91; 16 dicembre 1980, C-814/79; 14 ottobre 1976, C-29/76).
Per altro verso, l'ottica di bilanciamento di contrapposti beni e valori sottesa alla norma in esame
(art. 43 D.L. 36/22), se da un lato giustifica la sottrazione della ai poteri di condanna e di CP_1
sottoposizione all'esecuzione forzata da parte dei giudici italiani, dall'altro lato, non ne comporta l'immunità assoluta, almeno con riferimento alla pronuncia (in realtà meramente) dichiarativa prevista dalla norma stessa;
infatti, il secondo comma parla testualmente di “sentenza passata in
giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1”.
pagina 11 di 32 D'altronde, anche il profilo della legittimazione passiva, o titolarità del rapporto dal lato passivo,
non può non risentire del complessivo contesto, genetico e sistematico, di cui sopra.
E' abbastanza evidente che lo Stato Italiano, in attuazione dell'accordo internazionale n. 1263 del
Cont 1962, si è obbligato a tenere indenne la da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa alle violazioni ivi previste (par. 2); l'art. 43 del D.L. 36/22 prevede una sorta di liberazione ex lege del debitore originario, nei cui confronti non è più ammessa la proposizione o prosecuzione di azioni di condanna od eventuali azioni esecutive (comma 3), cui va aggiunta la facoltà per il nuovo debitore di disporre tramite la stipula di una transazione, sentita l'Avvocatura dello Stato (comma 2).
Tuttavia, un tanto non basta ad escludere la legittimazione passiva della sia in virtù del CP_1
principio di continuità soggettiva dello Stato (non rilevando che il governo attuale sia del tutto diverso da quello del ZO CH), sia perché trattasi pur sempre di delicta iure imperii commessi da cittadini tedeschi (pur se singolarmente non identificati o identificabili), perciò sostanziali responsabili e nei confronti (anche) dei quali non possono dunque non essere compiuti
“l'accertamento e la liquidazione dei danni” di cui parla la legge di riferimento.
Peraltro, non si pone nemmeno un problema di giurisdizione ex art. 3 L. 218/95, secondo il quale
“la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un
rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in
Cont cui è prevista dalla legge”. Infatti, la risulta ritualmente evocata in giudizio proprio in persona del suo Ambasciatore pro tempore accreditato in Italia, il quale “è legittimato, in quanto tale, a
rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorché relativi a rapporti
privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare” (Cass., Sez. Un., 22.6.2007, n.
14570; conforme Cass., Sez. Un., 9.5.2018, n. 11178).
Per converso, il , presso cui il Fondo è istituito, più che mero Controparte_5
ente pagatore, destinatario di una mera denuntiatio litis, assume piuttosto la veste di garante
(sembra invece improprio il riferimento alle fattispecie dell'espromissione, dove il debitore pagina 12 di 32 originario resterebbe obbligato, in mancanza di dichiarazione liberatoria del creditore, cosa che non
Cont accade riguardo a;
idem, quanto all'accollo).
In definitiva, lo stesso testo normativo appare certo compatibile con una legittimazione condivisa di
Cont
e , quali soggetti nei cui confronti appunto viene compiuto l'accertamento, in vista CP_4
della futura liquidazione (in concreto a carico del solo garante).
Da ultimo, con l'ordinanza n. 23669 del 21/08/25 della Terza Sezione Civile, la Corte di Cassazione
ha offerto un'interpretazione sistematica dell'art. 43 cit., in piena coerenza con quanto già affermato dalla Consulta nella sentenza n. 159 del 2023.
Secondo la S.C., la norma non sostituisce in alcun modo l'ordinaria azione risarcitoria nei confronti della ma disciplina esclusivamente la fase esecutiva: per ottenere l'accesso al Fondo, è CP_1
necessario il previo ottenimento di una sentenza passata in giudicato che accerti e liquidi il danno da crimini di guerra;
le sentenze così emesse, in deroga all'art. 282 c.p.c., diventano immediatamente esecutive solo al momento del passaggio in giudicato e danno titolo per escutere esclusivamente il
Fondo, non già i beni della nei cui confronti sono precluse le azioni esecutive ordinarie. CP_1
Non viene eliminata la legittimazione passiva dello Stato tedesco, né esclusa la possibilità di instaurare giudizi diretti di accertamento e condanna nei suoi confronti. L'effetto della norma è
circoscritto alla fase successiva: quella dell'esecuzione forzata, che può avvenire esclusivamente nei
Contr confronti del Fondo. Non viene dunque attribuita al una legittimazione passiva esclusiva, in sostituzione dello Stato estero, laddove l'onere di notifica all'Avvocatura dello Stato di cui all'art. 144 c.p.c. ha funzione meramente strumentale: serve a rendere edotto lo Stato italiano dell'instaurazione del giudizio, così da consentirgli, ove ritenuto opportuno, di intervenire nel processo ad adjuvandum ex art. 105 c.p.c. per sostenere le ragioni dello Stato estero, avendo un proprio interesse diretto all'esito del giudizio, in quanto chiamato a rispondere nella fase esecutiva.
Con specifico riferimento al caso dei militari italiani fatti prigionieri dopo l'armistizio del 1943 (cd.
I.M.I.), è noto che gli stessi, in quanto considerati traditori, furono privati dello status di prigionieri di guerra, dapprima qualificati come “irregolari”, soggetti alla fucilazione sul posto (gli ufficiali)
pagina 13 di 32 ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa), e poi inquadrati tutti come “internati”,
come tali privi delle garanzie previste dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre 1907, e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza della CRI ai prigionieri di guerra;
migliaia di militari furono avviati al lavoro forzato nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia, ovvero nei campi di concentramento.
In realtà, la legge italiana del 6/10/63 di applicazione dell'accordo di Bonn del 1961 riconobbe il risarcimento principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento, escludendo invece dai pagamenti gli ex internati militari. Fu proprio di questi ultimi che si occupò quindi, a seguito di alterne vicende, la già citata pronuncia della Cassazione n. 5044/04 (li hanno ritenuti vittime di crimini di guerra, e perciò meritevoli di ristoro mediante accesso al Fondo de quo, Trib Lecce
1751/24 e Trib. Venezia, sentenza n. 8935/23; idem, v. Trib. Firenze 2468/15 e Trib. Brescia
2375/19, nel senso che il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115 II co. c.p.c.).
Taluni giudici di merito, in linea con le difese dell'Avvocatura, hanno verità dubitato, in qualche caso, della giurisdizione, sul presupposto che non vi sarebbero gli estremi dei crimini di guerra e/o contro l'umanità, con ciò venendo meno la ragione che sola giustificherebbe la deroga al principio della immunità.
In particolare, si è osservato che la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante,
la sottoposizione a lavoro forzato da parte delle FFAA tedesche non sono di per sé elementi decisivi, e ciò alla stregua delle Convenzioni allora vigenti, che un tanto in realtà consentono (v.
Convenzioni citate del 1907 e del 1929). Occorrerebbe invero un quid pluris, ossia una violazione,
particolarmente grave per intensità, sistematicità, crudeltà, dei diritti fondamentali, dell'integrità
fisica e psichica delle persone. Anche gli I.M.I. possono essere considerati vittime di crimine di guerra, ma non basterebbero mere allegazioni circa “ricorrenti crudeltà, trattamenti inumani e
degradanti o quant'altro”, ponendosi indubbiamente “un problema di prova della fattispecie
pagina 14 di 32 concreta, che non appare addebitabile alla difesa dell'attore, ma non appare neanche superabile
facendo riferimento a presunzioni” (così Tribunale Roma, sentenza dell'1/10/24, riguardante caso di militare
contro
-belligerante catturato, disarmato da forze divenute nemiche dopo il proclama
, tradotto in un campo di prigionia, e quivi costretto a lavorare;
ivi era sopravvissuto e Per_1
rimasto sino alla sua liberazione, per poi rientrare e morire in Italia dopo oltre 60 anni. Idem,
Tribunale Roma dd. 22/07/24, riguardo al caso di un Carabiniere Scelto e militare di truppa nell'Esercito Italiano, il quale, dopo aver partecipato alle operazioni del II conflitto mondiale, il
20/09/43 veniva catturato dalle Forze Armate Tedesche e fatto prigioniero fino al 25/04/45).
Appare in effetti utile ricordare quanto sancito riguardo al regime giuridico dei prigionieri di guerra,
con previsioni di contenuto analogo. dalla convenzione dell'Aja del 1907 riguardante “leggi e usi della guerra terrestre” e dalla Convenzione di Ginevra del 1929.
In particolare, il regolamento allegato alla prima ha previsto che i prigionieri di guerra “[…] sono in
potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati…devono
essere trattati con umanità” (art. 4); “possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo
qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono
essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze
che hanno necessitato tale misura” (art. 5); “lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di
guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno
eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra […] I lavori fatti per lo
Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che eseguiscono
gli stessi lavori, o, in mancanza, secondo una tariffa corrispondente ai lavori eseguiti” (art. 6); “Il
Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento”
(art. 7). Secondo l'art. 3 della Convenzione, “la Parte belligerante che violasse le disposizioni di
detto Regolamento sarà tenuta, se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di
tutti gli atti commessi da persone che fanno parte della sua forza armata”.
pagina 15 di 32 Analogamente, la convenzione di Ginevra dispone, all'art. 2, che “i prigionieri di guerra sono in
potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Essi
devono essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza,
dagli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglie nei loro confronti devono essere
proibite”.
Le predette Convenzioni, in vigore già al momento della commissione dei fatti di cui si discute,
hanno in effetti anticipato e contribuito a dare corpo alla nozione di “crimine di guerra”.
La stessa Corte di Cassazione ha parlato di “deportazione” anche con riguardo agli internati militari italiani: così Cass. 28.9.2020, n. 20442, 20.11.2018, n. 29981, 13.1.2017, n. 762.
Già il Tribunale di Firenze, 8.2.2011, aveva sancito che “sia la deportazione sia l'assoggettamento
ai lavori forzati [dei militari] devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i
crimini di diritto internazionale”. Quindi, il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 1751/24, riferita a militare di leva deportato in campo di concentramento, sottoposto a lavori forzati e ivi deceduto,
ha ribadito che “sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere
annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata
al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della
comunità internazionale”. Secondo il Tribunale di Ascoli Piceno 1.6.2020, “La condizione degli
Internati Militari Italiani è un fatto storico e non occorre che l'attore fornisca la prova compiuta
relativa al singolo soggetto internato, perché la loro condizione disumana nei campi di lavoro è
attestata dalla storia […]. Deportazione e sfruttamento del lavoro forzato furono giudicati peraltro
crimini contro l'umanità dal Tribunale di Norimberga che condannò nel 1946 i principali
responsabili politici, ma non tutti i dirigenti delle imprese tedesche che avevano accumulato enormi
profitti con il lavoro dei deportati. Peraltro, avere assistito allo sterminio, programmato ma anche
casuale, aver assistito alla sofferenza fisica e morale di persone contemporaneamente, avere
assistito alla sopraffazione umana delle vittime e alla morte dei sopraffatti, costituisce, di per sé,
una ferita morale che ha certamente prodotto per lunghissimo tempo un dolore lancinante. Si pensi
pagina 16 di 32 altresì alla condizione di terrore pe la propria sopravvivenza, si pensi alla sofferenza psichica e
fisica al momento della deportazione sui carri piombati per la si pensi alle condizioni di CP_1
lavoro sopportate e non può negarsi che la duratura degradazione delle condizioni di esistenza dei
soldati deportati utilizzati in lavori forzati, pur temporanea, sia stata certamente abissale” (v.
ancora Tribunale di Ascoli Piceno 7.3.2017, nel senso che “i militari italiani furono deportati per
essere sottomessi ad un durissimo regime di lavori forzati in condizioni di schiavitù, privati dei
diritti umani basilari e della loro dignità”).
Anche la giurisprudenza internazionale ha riconosciuto, quali vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità, oltre ai civili uccisi o deportati nei campi di concentramento, anche i membri delle forze armate italiane cui erano stati negati lo status di prigioniero di guerra e le relative tutele, venendo utilizzati come lavoratori forzati. Si trattava pur sempre di grave violazione del diritto internazionale dei conflitti armati applicabile già nel 1943-1945; infatti, l'art. 6 della Carta del
Tribunale militare internazionale dell'8 agosto 1945, convocato a Norimberga, includeva tra i crimini di guerra tanto l'“omicidio, i maltrattamenti, la deportazione per lavoro forzato o per altro
scopo della popolazione civile nei territori occupati”, quanto l'“omicidio o i maltrattamenti dei
Co prigionieri di guerra”. La stessa riteneva “motivo di grande sorpresa – e di rammarico – che
la abbia deciso di negare il risarcimento ad un gruppo di vittime che avevano diritto ad CP_1
uno status che, all'epoca dei fatti, la si era rifiutata di riconoscere, negando ad esse la CP_1
tutela giuridica cui tale status dava loro diritto” (v. sentenza già citata del 3.2.2012, considerando nn. 52, 99 e 104).
Vi siano state o no all'epoca una dichiarazione di guerra o un “operazione bellica” che abbia visto contrapposti il Regio Esercito e la Wehrmacht, resta il fatto storico che i militari italiani dopo l'8/09/43, o buona parte di essi, non furono trattati quali meri “prigionieri di guerra”, in quanto tali beneficiari delle citate convenzioni.
Non rileva peraltro, nel senso di determinare l'applicazione del diritto tedesco ex art. 62 L. 218/95,
il fatto che in fossero avvenuti l'internamento e la sottoposizione a condizioni disumane e CP_1
pagina 17 di 32 schiavistiche, trattandosi pur sempre di condotte iniziate già in Italia, con l'illecita cattura e deportazione;
ciò, alla luce sia dell'ampio tenore dell'art. 43 D.L. 36/22 – che parla di “lesione di
diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini
italiani” - sia del criterio di collegamento individuato dall'art. 25 comma 2 preleggi del c.c. del
1942 allora vigente, rubricato “legge regolatrice delle obbligazioni” ed il quale stabiliva che “le
obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale
esse derivano”.
Orbene, nella odierna fattispecie, può affermarsi la giurisdizione di questo Giudice, alla stregua delle considerazioni che precedono.
Viene dedotto, e documentato, che il defunto fu catturato dalle truppe tedesche Controparte_6
subito dopo l'armistizio del 1943.
In particolare, il predetto “veniva arruolato come Soldato di leva matricola n. 21170 classe 1922
Distretto di Trieste (94) e lasciato in congedo illimitato provvisorio il 04.04.1941 (doc. 2); 3) Il
16.01.1942 veniva chiamato alle armi e il 17.01.1942 raggiungeva il Dep. 38° Controparte_6
Reggimento fanteria in Tortona, mobilitato poi il 17.04.1942 presso il 38° Reggimento Fanteria in
territorio in stato di guerra;
4) partecipava alle campagne di guerra del 1943, Controparte_6
1944 e 1945, come fante scelto;
5) Il 09 settembre 1943 veniva catturato dai Controparte_6
tedeschi e condotto in quando, invece, avrebbe dovuto rientrare a casa, essendo stato CP_1
firmato il Proclama Badoglio e non essendo stata ancora dichiarata guerra alla 6) CP_1
veniva fatto prigioniero nel campo di concentramento di PP denominato VI° Controparte_6
C in con matricola di prigioniero n. 56594 (doc. 3); 7) Finita la guerra, il 08.05.1945 CP_1
veniva liberato dalle Forze Alleate e trattenuto da queste sino al 23.06.1945, data Controparte_6
in cui rientrava in Italia, sbarcando a Bolzano, e veniva inviato in licenza di rimpatrio di 60 giorni
con assegni;
8) Il 23.08.1945 veniva inviato in licenza illimitata senza assegni in Controparte_6
attesa di disposizioni;
9) L'11.06.1966 riceveva la Croce al Merito di Guerra in Controparte_6
virtù del D.L. 14.12.1942, n. 1729 e L. 04.05.1951, n. 571, per il periodo di internamento in
pagina 18 di 32 con determinazione del Comando D.M. di Trieste, brevetto di concessione n. 2865 (I CP_1
concessione, come risulta dal foglio matricolare (doc. 2); 10) è stato oggetto di Controparte_6
illegittima deportazione, detenzione e riduzione in schiavitù dal 09.09.1943 al 08.05.1945 (607
giorni di internamento forzato) dai tedeschi, poi trattenuto dalle Forze Alleate per ulteriori 45
giorni, dal 09.05.1945 al 23.06.1945 quindi vittima di crimini di guerra e contro l'umanità”.
Sebbene l'Avvocatura contesti l'utilizzabilità del notorio, è però innegabile che gli istanti hanno fornito un racconto abbastanza dettagliato, coerente e intrinsecamente credibile, provvisto altresì di riscontri documentali. Appaiono eloquenti anche le pubblicazioni ed informazioni che possono rinvenirsi sul web riguardo al luogo in cui fu internato il de cuius, Persona_2
Si trattava di un campo di concentramento, ovvero di un cd. “AG”, che è abbreviazione di
“Stammlager”, a sua volta abbreviazione di “Mannschaftsstamm- und Straflager”. E' un termine utilizzato per indicare i campi di prigionia tedeschi per i prigionieri di guerra (non civili), esclusi gli ufficiali (detenuti in accampamenti a parte). Gli stalag erano strutturati con divisioni in filo spinato che tenevano separati gli appartenenti alle varie nazionalità e per i quali venivano applicati trattamenti diversi. Ai prigionieri delle diverse nazionalità era vietato avere rapporti, con l'eccezione di quelli del Commonwealth e degli statunitensi, per i quali era tollerata la commistione. I
prigionieri normalmente venivano catturati, trasportati nelle stazioni ferroviarie e caricati su vagoni piombati in condizioni disumane. Dalle informazioni reperibili online risulta che dei 3,2 milioni di prigionieri russi e 1,8 delle altre nazionalità (sia civili che militari), poco più di un milione morirono nei circa 300 campi di concentramento sparsi in tutta la In questi lager la sopravvivenza CP_1
era difficile e non tutti riuscirono a superare gli anni di prigionia.
Come già anticipato, la terza convenzione di Ginevra, Sezione III, all'articolo 49, consentiva l'utilizzo come lavoratori forzati dei prigionieri di guerra non appartenenti alla categoria degli ufficiali, purché impiegati nell'agricoltura e nell'industria, che non fosse quella bellica. La
convenzione inoltre definiva in dettaglio, in articoli successivi della stessa sezione, le condizioni di lavoro, di ricovero e pagamento di questo tipo di manodopera coatta. Tuttavia, durante la seconda pagina 19 di 32 guerra mondiale, tali prescrizioni vennero ignorate negli stalag, in particolare per i prigionieri russi,
polacchi e jugoslavi, ma non soltanto.
I soldati italiani vennero avviati al lavoro coatto nell'industria bellica (35,6%), nell'industria pesante
(7,1%), nell'industria mineraria (28,5), nell'edilizia (5,9%) e nel settore alimentare (14,3%). Le
condizioni di lavoro degli IMI erano estremamente disagevoli. L'orario settimanale nell'industria pesante era in media di 57,4 ore, nelle miniere di 52,1 (circa nove ore giornaliere), ma spesso si aggiungevano turni lavorativi domenicali. Le professionalità più richieste erano gli operai specializzati, gli elettricisti, gli artigiani e i meccanici, mentre molti dei non specializzati erano utilizzati nei lavori agricoli. Il luogo di lavoro poteva distare dal campo di internamento dai due ai sei chilometri, sovente da percorrersi a piedi. A fronte di un intenso impegno lavorativo non corrispondeva un'alimentazione adeguata. Dai racconti dei reduci si apprende che era prassi comune cercare bucce di patate e rape nelle immondizie, o cacciare piccoli animali come topi, rane e lumache per integrare le magre razioni. Gli internati, secondo le testimonianze, avrebbero dovuto ricevere un salario spettante ai prigionieri di guerra sottoposti a lavoro coatto secondo le
Convenzioni internazionali, ma quel salario veniva indicato solo sulla carta e mai corrisposto. Era
quasi impossibile procurarsi prodotti per l'igiene personale oppure tabacco da usare a fini personali o come merce di scambio con le guardie. La vita quotidiana era scandita da numerosi controlli e ispezioni e frequenti erano le punizioni anche di carattere corporale con percosse che in alcuni casi provocavano lesioni mortali. Non infrequenti erano le punizioni collettive benché ufficialmente vietate come anche l'inasprimento delle condizioni lavorative o la riduzione del vitto. Gli alloggi consistevano in baracche prive di servizi igienici che ospitavano brande di due o tre piani. A ogni internato veniva assegnato un pagliericcio e due coperte corte. Anche l'abbigliamento era insufficiente, gli internati disponevano perlopiù della divisa con la quale erano stati catturati.
Cosicché quelli che provenivano dal fronte greco o balcanico indossavano divise estive, inadatte all'inverno tedesco. La malattia era spesso una conseguenza delle dure condizioni di vita. Le
patologie principali erano la tubercolosi, polmonite, pleurite e disturbi gastro-intestinali. In alcuni pagina 20 di 32 lager scoppiarono anche epidemie di tifo. L'unico canale di comunicazione tra il mondo esterno e gli IMI era rappresentato dal settimanale La Voce della Patria, pubblicato a Berlino dall'ottobre
1943 al settembre 1944. Il periodico cercava di mobilitare il sostegno alla RSI tra gli internati italiani, sostenendo che le azioni tedesche nei confronti dei soldati italiani fossero giustificate.
Non è stato stabilito ufficialmente il numero degli IMI deceduti durante la prigionia. Gli studi in proposito stimano cifre che oscillano tra 37.000 e 50.000. Fra le cause dei decessi vi furono: la durezza e pericolosità del lavoro coatto nei lager (circa 10.000 deceduti); le malattie e la malnutrizione, specialmente negli ultimi mesi di guerra (circa 23.000); le esecuzioni capitali all'interno dei campi (circa 4.600); i bombardamenti alleati sulle installazioni dove gli internati lavoravano e sulle città dove prestavano servizio antincendio (2.700); altri 5-7000 perirono sul fronte orientale.
Nel corso della Seconda Guerra Mondiale fu istituito a PP un campo di concentramento che,
insieme ad altri situati nella stessa zona paludosa a Hoogstede, , e Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
, costituì dal 13 maggio 1942 lo AG VI C. Precisamente a PP era situato lo Persona_7
AG VI C/Z, dove il suffisso "/Z" stava ad indicare " , ovvero sottocampo. A partire Per_8
dal 1940 lo AG VI C ospitò polacchi e sovietici e, successivamente, dopo l'Armistizio dell'Italia
con gli Alleati, quasi 5.000 ufficiali italiani furono deportati nell'Oflag VI G, collegato allo AG
VI C e ai suoi sottocampi. Le condizioni di vita dei prigionieri erano terribili: fame, epidemie e maltrattamenti causarono la morte di migliaia di prigionieri, i cui corpi vennero sepolti in fosse comuni a circa 1 km a nord del campo. Nell'ottobre del 1944 lo AG VI C fu trasferito a Münster
sotto la gestione del campo VI F.
Un tanto basta a far ritenere – internato presso PP (come da foglio Controparte_6
matricolare e foglio rimpatri in atti) - vittima di un crimine di guerra o contro l'umanità, viste natura, entità e gravità, durata del trattamento disumano e degradante del tutto plausibilmente subito, con specifico riferimento al periodo ricompreso tra la data della cattura, 9/09/43, fino a quella della liberazione, avvenuta l'8/05/45 (prima del rimpatrio), pari a 606 gg..
pagina 21 di 32 Tutto ciò posto, va altresì escluso che si sia verificata decadenza, in quanto il ricorso risulta tempestivamente presentato nel termine di cui all'art. 43, comma 6 D. L. 36/2022, conv. in L.
79/22, siccome poi prorogato dal D.L. 132/23 fino al 31/12/23.
E' poi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal , pur astrattamente legittimato CP_4
in tal senso, sempre in virtù delle medesime considerazioni in precedenza svolte.
Dato atto che si tratta di questione particolarmente discussa, afferendo a fatti commessi circa 80
anni fa, e atteso che il già riportato comma 6 dell'art. 43 comma 6 del D.L. 36/22 fa “…salva la
decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”, oltre che prescrivere l'esercizio delle azioni ivi previste “a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data”, si è posto il quesito se ed in quali termini tali disposizioni si concilino con il principio della imprescrittibilità, quale pure previsto dalle norme internazionali.
La Corte di Cassazione, III sezione civile, si è occupata della questione con la recente sentenza del 9
febbraio 2024 n. 3642, in un caso in cui i ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze (n. 772/2021) che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da un considerandola prescritta, anche ai sensi dell'art. 2947 comma 3 Parte_3
c.c..
In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che il principio di imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità - di cui alla consuetudine internazionale ratificata per la prima volta nella
Convenzione ONU del 1968 - fosse inapplicabile alle condotte cessate nel 1945, in virtù della preclusione prevista dall'art. 25 della Costituzione, che stabilisce l'irretroattività delle norme sfavorevoli;
sebbene il principio faccia parte del nostro ordinamento in virtù dell'art. 10 Cost., la norma internazionale sull'imprescrittibilità non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi nel 1945, quando tale principio non era ancora consolidato nella comunità internazionale,
a causa del controlimite posto dall'art. 25 Cost.. Né è possibile distinguere il profilo della prescrizione civile da quello penale, poiché il reato astrattamente applicabile nel caso di specie,
pagina 22 di 32 ossia quello di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p., prevedeva, nel 1945, un termine di prescrizione di 15 anni e non era quindi imprescrittibile.
La S.C. ha invece evidenziato la necessità di distinguere tra l'irretroattività penale, garantita dal principio costituzionale sancito dall'art. 25 della Costituzione, e l'irretroattività civile, non sorretta da alcuna norma costituzionale. Nel diritto penale, l'irretroattività è garantita dal principio di legalità e dal favor rei; al contrario, in ambito civile, la prescrizione non gode delle stesse garanzie costituzionali, consentendo dunque l'applicazione retroattiva di norme sfavorevoli (la Corte ha anche richiamato la propria giurisprudenza, Cass. dd. 29/09/2004, n. 19566, secondo cui “…in altri
termini, ai fini civili, il disposto dell'art.2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento
incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco
il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale
personale”). Peraltro, in ambito civile non vale nemmeno il principio del favor rei (Cass.
27/07/2012 n. 13407, Cass. 14/03/2018 n. 6333), di talché va applicata la norma in vigore al momento della commissione dell'illecito, senza che vengano a rilievo le successive norme penali riduttive della prescrizione.
Vero è che la pronuncia si è limitata ad affermare l'astratta possibilità di applicazione retroattiva dell'imprescrittibilità a fini civilistici, salvo dover verificare in concreto la portata retroattiva della relativa norma internazionale sull'imprescrittibilità (questione non affrontata dalla Corte di merito e rimasta quindi sub iudice). Inoltre, il caso esaminato concerneva un'azione già avviata nel 2006, cui quindi non poteva applicarsi retroattivamente l'art. 43 DL 36/22, che era norma sopravvenuta e riguardava le sole azioni ancora da proporre al momento della sua entrata in vigore. In ogni caso,
fino alla decisione n. 5044/04, in applicazione dell'art. 2935 c.c., il diritto degli allora ricorrenti non era giuridicamente esercitabile, stante l'ostacolo rappresentato dal principio dell'immunità
giurisdizionale, solo allora rimosso, quando cioè il relativo dogma veniva superato in ragione della gravità dei diritti lesi e del principio di imprescrittibilità sancito esplicitamente nella citata pagina 23 di 32 Convenzione ONU del 1968 (che, come anche evidenziato nella requisitoria del Procuratore
Generale, si applica a tali crimini “qualunque sia la data in cui sono stati commessi”).
Tuttavia, pur non assumendo una posizione diretta e definitiva sui termini di prescrizione applicabili ai giudizi avviati dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 36/2022, la sentenza n. 3642/2024 ha sicuramente delineato principi fondamentali in materia di prescrizione dei crimini di guerra e contro l'umanità.
In particolare, la Corte ha chiarito che l'applicazione retroattiva della norma sull'imprescrittibilità
potrebbe astrattamente trovare spazio in ambito civile, poiché manca un “controlimite” analogo a quello stabilito dall'art. 25 della Costituzione in materia penale. Inoltre, viene riconosciuto il valore costituzionale della norma sull'imprescrittibilità, in forza del richiamo all'art. 10 della Costituzione,
che integra nel nostro ordinamento le consuetudini internazionali.
La S.C., pur rilevando l'operatività del comma 6 dell'art. 43 del D.L. 36/22 per le azioni risarcitorie avviate dopo l'entrata in vigore del decreto, esclusi i procedimenti già in corso, ha comunque lasciato aperta la possibilità di una rilettura sistematica della disposizione, nel senso di riconsiderare l'intera normativa in materia di prescrizione e il principio internazionale dell'imprescrittibilità.
In effetti, già le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 5044/04, sebbene incidenter
tantum, avevano chiaramente affermato che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e
minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale”; si tratta di delitti che “si concretano
nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della
persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice
dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale
che consuetudinario… Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità…e si è riconosciuto che
ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i
principi della giurisdizione universale”.
pagina 24 di 32 Analoga valutazione positiva circa l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale si rinviene nelle sentenze del Tribunale Militare di Roma del 22.7.1997 (caso Priebke) e del Tribunale
Militare della Spezia del 12.2.2007 (caso ). Per_9
Sul piano normativo, il principio della imprescrittibilità è stato formalmente sancito nelle seguenti fonti internazionali: la Convenzione ONU, del 26 novembre 1968, la Convenzione del Consiglio
d'Europa del 25 gennaio 1974 e l'art. 29 dello Statuto della Corte penale internazionale del 1998.
Il fatto che i crimini di cui si discute siano stati commessi in data anteriore e che lo Stato Italiano
non abbia aderito alle predette convenzioni non osta però all'operatività del principio, in realtà
operante già allora.
Invero, la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra – e che trova ingresso nel nostro ordinamento per effetto dell'art. 10 Cost. – si è formata ben prima della sua positivizzazione e può e deve reputarsi retroattiva proprio in ragione della finalità
per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale;
proprio tale ratio ne svela e corrobora il carattere retroattivo.
Del resto, come osservato dalla difesa attorea, “non è un caso che tutto il dibattito intorno alla
perseguibilità e alla prescrittibilità dei crimini contro l'umanità abbia tratto origine da crimini di
guerra commessi dal ZO CH nel corso della Seconda guerra mondiale”.
In proposito, appare significativa anche la Legge n. 10 del Consiglio di Controllo alleato per la sulla “punizione dei responsabili di crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini CP_1
contro l'umanità”, adottata a Berlino il 20.12.1945 in attuazione della Dichiarazione di Mosca del
30.10.1943 “sulla responsabilità degli per la commissione di atrocità” e del Patto di Per_10
Londra dell'8.8.1945 “per il giudizio e la punizione dei principali criminali di guerra dell'Asse
europeo”.
In particolare, l'art. II di tale Legge, dopo aver fornito le definizioni di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, stabilisce al comma 5 che “in ogni processo o indagine per un crimine di cui
pagina 25 di 32 sopra, l'accusato non potrà usufruire di prescrizioni relative a fatti commessi per tutto il periodo
compreso tra il 30 gennaio 1933 e il 1 luglio 1945; allo stesso modo nessuna immunità o amnistia
disposta dal regime nazista sarà ammessa come ostacolo al processo o all'esecuzione della pena”.
E' evidente la natura retroattiva della previsione, diretta a reprimere crimini commessi anche oltre
10 anni prima;
il che conforta il fatto che, ben prima della promulgazione dello Statuto della Corte
penale internazionale, si era già formata una norma consuetudinaria nel senso della imprescrittibilità
– con efficacia retroattiva – dei crimini di guerra e contro l'umanità.
Si evidenzia poi che, nell'ambito penale, il limite di cui all'art. 25 Cost. è norma di garanzia per la posizione delle persone fisiche autrici di fatti delittuosi, mentre la stessa ratio non può valere riguardo alle responsabilità per crimini di guerra, che è piuttosto riferibile agli Stati. Nelle altre materie, invece, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario
(art. 11 delle preleggi del c.c.), sicché nulla osta a che detta norma venga derogata ad opera di altra di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Non dovendosi qui giudicare di reati commessi da individui, bensì dagli Stati nell'esercizio di ius
imperi, o meglio dei conseguenti diritti risarcitori, sono pertanto inconferenti i principi e norme richiamati dall'Avvocatura, secondo cui il diritto internazionale escluderebbe la possibilità di sanzionare uno Stato per la violazione di obblighi (pattizi o consuetudinari) sorti in epoca successiva alla commissione del fatto.
In tale contesto, l'inciso “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” contenuto nel comma 6 dell'art. 43 del D.L. 36/22 ben può interpretarsi, in definitiva, se non nel senso che il legislatore abbia inteso semplicemente richiamare (pur con formula non propriamente felice, se non fuorviante) l'intera disciplina regolatrice della prescrizione nel nostro ordinamento giuridico, non riducibile nelle anguste categorie del diritto penale italiano, ma certo di portata più ampia, fino a ricomprendere il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra, pacificamente vigente nello
Stato per effetto del richiamo operato dall'art. 10 Cost. alle consuetudini internazionali (sul punto, a pagina 26 di 32 parte altre pronunce più risalenti, v. anche Trib. Lecce 1751/24 cit. e Trib. Trento, ordinanza del
3/8/23).
D'altronde, ove così non fosse, non avrebbe nemmeno senso l'avvenuta creazione di un Fondo, che ha appunto ammesso, a chiare lettere, la proponibilità di nuove domande giudiziali per il ristoro di danni conseguenti a crimini perpetrati qualche decina di anni prima, per cui non sarebbe nemmeno logicamente concepibile, ovvero resterebbe per lo più astratta la possibilità che non siano già
decorsi i termini ipotizzabili della prescrizione;
ciò a meno che non si voglia svuotare del tutto di significato la disposizione legislativa stessa. Non si può escludere poi che il citato comma 6 dell'art. 43 del D.L. 36/22 intendesse semplicemente far salvi i termini normali di prescrizione con efficacia però limitata al futuro, e non anche per il passato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Sicché, non si pone nemmeno un problema di disapplicazione, né di necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale della disposizione interna o di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c..
Che si tratti di omicidio oppure di I.M.I., ben potrebbe operare il principio della imprescrittibilità
sopra richiamato. Nel primo caso, viene in rilievo un reato punibile con l'ergastolo, e dunque imprescrittibile anche secondo l'art. 157 c.p.c. ante legge IR (v. Cass. Pen. sez. 1, Sentenza n.
11047 del 07/02/2013); la seconda ipotesi, ove inquadrabile come vero e proprio crimine di guerra,
integrerebbe qualcosa d'altro e di ulteriore rispetto alla mera riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p.
(per cui era previsto all'epoca un termine prescrizionale di 15 anni;
ma, si ripete, in tal caso non vi sarebbe nemmeno giurisdizione).
Un tanto premesso, risultando acclarata nel caso in esame la sussistenza di un “crimine di guerra o contro l'umanità”, la relativa azione risarcitoria deve ritenersi imprescrittibile, in virtù di principio già all'epoca dei fatti operante, ovvero provvisto di efficacia retroattiva.
Né d'altronde sarebbe sostenibile una eventuale prescrizione comunque maturata (prima o dopo la
L. 36/22) ex art. 2947, comma 3, c.c., in ragione dell'estinzione del reato per morte del reo. Ciò, per pagina 27 di 32 il già compiuto ed assorbente rilievo che ciò di cui qui si discute è un crimine di guerra imputato alla Germania, e non già a questa o quella persona fisica che ha in concreto agito, eseguendo gli ordini impartiti dal ZO CH.
Invero, “I fatti illeciti per cui è causa sono stati commessi da membri delle forze armate del ZO
CH e, pertanto, la loro condotta è da ricondurre alla struttura istituzionale che ha programmato
il sistema di sterminio e di riduzione in schiavitù tristemente noto, ossia il ZO CH, il cui
Cont successore è la , odierna convenuta” (in tal senso, v. Trib. Firenze, 6.7.2015). “È fuori di
dubbio, dunque, che il ZO CH fosse direttamente responsabile delle nefandezze dei suoi
soldati, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver teorizzato e attuato, per il tramite delle forze armate,
una vera e propria politica del terrore…” (Trib. Sulmona 2/11/17.). Va anche richiamato il principio affermato da Cass. sez. III, 03.10.2013 n. 22585, secondo cui non osta all'affermazione di responsabilità l'incertezza circa l'identificazione dei soldati che materialmente eseguirono l'eccidio,
in quanto l'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa – tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali – anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico o di dipendenza.
Si deve altresì escludere che il diritto azionato si sia estinto per rinuncia abdicativa, come pure
Contr dedotto dal
Invero, l'inerzia del danneggiato, pur protrattasi per il lungo periodo di tempo intercorso tra la cessazione del crimine e la presente iniziativa giudiziale, non costituisce certo fatto chiaro ed univoco, tale da far emergere una volontà dispositiva del proprio patrimonio, in assenza di elementi concreti, atti ad inferire dal contegno meramente passivo il significato sociale caratteristico degli atti abdicativi;
ciò, anche alla luce del consolidato principio secondo il quale “il silenzio o l'inerzia
non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di
pagina 28 di 32 credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni” (così Cass., 5.2.2018, n.2739). Al
contrario, ben può trovare spiegazione il detto contegno nei significativi ed innegabili ostacoli giuridici e materiali frapposti al tipo di domanda di risarcitoria proposta, rappresentati dagli accordi di Bonn e dal principio di immunità degli Stati.
Sussiste poi la legittimazione attiva in capo alle parti istanti, del resto nemmeno contestata.
Invero, morto ab intestato il 24/11/72, gli succedevano ex art. 566 c.c., essendo Controparte_6
premorta la moglie i figli e per le quote di 1/3 cadauno, Parte_4 Pt_1 Parte_2
come da certificato emesso dal Pretore di Gorizia in data 30.03.1973 (docc 4 e 5). Gli stessi succedevano altresì alla madre come da certificato di eredità G.N. 40/2015 (doc. 6). Parte_4
La composizione della famiglia risulta poi attestata dal certificato di stato storico di famiglia pure dimesso (doc. 1)
E' noto che, come affermato da Cass. civ. 16814/2018, la produzione del certificato dello stato di famiglia, unitamente alla allegazione della qualità di erede, “costituisce una presunzione “iuris
tantum” dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale
da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va
considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata
la qualità di erede”; è fatta salva la prova contraria, che però nella specie non è stata offerta.
Quanto alla effettiva verificazione e conseguente liquidazione dei danni lamentati, si osserva quanto segue.
In primo luogo, non spetta alcun ristoro per il danno patrimoniale relativo agli importi spettanti a titolo di salario o altro corrispettivo per l'attività lavorativa prestata nei campi di prigionia.
Infatti, posto che l'art. 43 D.L. 36/22 parla soltanto di “diritti inviolabili della persona”, è evidente che la tutela invocata non copre tale tipologia di danno, per il quale dunque difetta la giurisdizione,
al riguardo restando operante il principio dell'immunità degli Stati.
E' invece fondata la richiesta del danno non patrimoniale patito dal defunto padre;
Controparte_6
si badi, trattasi di danni reclamati iure hereditatis e quindi non ha senso discutere se vi sia stata o pagina 29 di 32 meno una qualche perdita o lesione del rapporto parentale e se gli odierni istanti siano stati a loro volta vittime del ZO CH.
Richiamato tutto quanto sopra evidenziato in punto natura, gravità e durata dell'illecito, appare innegabile la lesione subita con riferimento ai beni della dignità, della libertà, della stessa integrità
fisica, oltre che psichica.
Quanto alla pure eccepita compensatio lucri cum damni, in relazione alle provvidenze ex D.P.R.
n. 2043/63, L. 791/80 e L. 94/94, si osserva innanzitutto che non vi è alcuna prova della loro percezione, né un tanto può essere imputato al rigetto dell'istanza di interrogatorio o ad una mancata acquisizione di informazioni od esibizione ex art 210 c.p.c., di cui sarebbe stato invero evidente il carattere esplorativo, vertendo su elementi che l'amministrazione ministeriale avrebbe potuto comunque procurare aliunde (vista anche la coincidenza tra il soggetto tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare i benefici da decurtare); ciò. non senza peraltro rilevare la natura per lo più assistenziale o previdenziale dei benefici in questione, ontologicamente diversa da quella risarcitoria dei diritti di cui qui si discute.
Parimenti, non può farsi luogo all'invocata riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c., in ragione della mancata attivazione da parte del danneggiato degli strumenti indennitari pur spettanti per i reduci da deportazione e internamento nei lager tedeschi. L'assunto muove dal presupposto che la pronta attivazione avrebbe consentito di evitare l'acuirsi delle conseguenze pregiudizievoli in conseguenza del trascorrere del tempo, ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c. Tuttavia, nel caso di specie, dette conseguenze pregiudizievoli, correlate alla lesione della libertà personale, si erano già
prodotte ed erano ormai cessate al momento della liberazione dal regime di internamento, sicché
non può sostenersi che la condotta inerte del danneggiato abbia contribuito ad aggravare il danno.
In punto concreta liquidazione, è ovvio che il danno non patrimoniale in questione non possa essere quantificato se non in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..
Difettando precise indicazioni normative o tabellari, si ritiene utilizzabile, quale parametro di riferimento, il valore attribuito all'inabilità temporanea totale dalle tabelle milanesi (il cui impiego è
pagina 30 di 32 ormai su scala nazionale riconosciuto e diffuso). Tale criterio appare razionalmente meglio assimilabile e adattabile al tipo di conseguenze proprie degli illeciti oggetto di causa, dove la privazione della libertà personale, la costrizione in condizioni di vita disumane e degradanti, nonché
la sottoposizione a lavoro forzato, sono certo atte ad ingenerare pregiudizi rilevanti tanto nella sfera dinamico-relazionale quanto in quella morale, o della sofferenza soggettiva, se non della stessa salute;
pregiudizi in qualche modo equiparabili a quelli che subisce la vittima, ad es., di un sinistro stradale.
Appare quindi congruo liquidare il danno in questione in ragione del valore giornaliero della inabilità temporanea assoluta indicato dalle tabelle milanesi, pari a € 115,00 per ciascun giorno di detenzione. Poiché risulta che il de cuius fu internato per 606 giorni dal 9/09/43 fino al 8/05/45, ne deriva un importo di € 69.690, già attualizzato.
Gli interessi vanno computati, al tasso legale, non già rispetto alla somma valutata all'attualità,
bensì sull'importo come sopra liquidato previamente devalutato alla data del fatto, 8/05/45, e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT fino al 2 giugno 1961, data degli accordi di
Bonn. Da tale momento, infatti, il mancato godimento della somma oggi liquidata non è imputabile
Cont a , in quanto quest'ultima ha legittimamente riposto affidamento sulle clausole di garanzia contenute negli accordi di Bonn del 1961.
Va infine precisato che, per le ragioni già anticipate, fermi l'accertamento e la liquidazione del danno, non può farsi luogo a pronuncia di condanna, restando il concreto pagamento subordinato all'esperimento della procedura amministrativa prevista dal comma 1 dell'art. 43 cit. e dal D.M.
attuativo del 28/6/2023 (anche in considerazione dell'esigenza di razionamento proporzionale delle risorse del fondo messo a disposizione).
Infine, le spese di lite vanno integralmente compensate, per ragioni di parziale soccombenza reciproca e tenuto conto di obiettiva natura, complessità e delicatezza delle questioni trattate e degli interessi in gioco, tuttora oggetto di vivace dibattito e di contrastanti pronunce giurisprudenziali.
pagina 31 di 32
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta e dichiara che gli attori hanno subito, iure hereditatis,
danni non patrimoniali dovuti a “crimini di guerra e contro l'umanità”, che liquida in € 69.690; con interessi computati al tasso legale dal giorno della liberazione 8/05/45 sino al 2/07/61 sulla somma suddetta devalutata allo stesso 8/05/45, e quindi dalla data della domanda, sulla medesima suindicata somma capitale devalutata a tale data, fino al saldo.
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 18/12/25
Il Giudice
dott.ssa Anna L. Fanelli
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