Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1128/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1128/2016 R.G.A.C.,
TRA
(c.f.: ) ora Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio
[...] dell'Avv. D'ANIELLO FILOMENA (c.f.: ), dal quale è C.F._1
rappresentato e difeso;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._2
G.GARIBALDI N.23 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
GUERRIERO TOMMASO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
APPELLATA
; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Nocera Inferiore n. 5010/2015, depositata il 6.10.2015.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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) ha proposto appello avverso la sentenza sopra epigrafata, con la Controparte_4
quale il GdP aveva accolto l'opposizione e dichiarata illegittima la cartella di pagamento impugnata, in considerazione della prescrizione della pretesa creditoria dell'ente impositore.
In particolare, deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui: riteneva ammissibile e tempestiva l'opposizione formulata dall'opponente; accoglieva la infondata eccezione di prescrizione, attesa l'avvenuta notifica del verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada;
condannava l'agente della riscossione al pagamento delle spese del giudizio, attesa l'estraneità di esso rispetto ai motivi di accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità ed infondatezza CP_2
dell'appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 16.10.2024, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e note di replica.
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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del non costituitosi in Controparte_3
giudizio sebbene sia stato ritualmente citato in giudizio.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 co. II c.p.c. avanzata da parte appellata.
Sul punto, giova precisare che il D.Lgs. n. 40/2006 ha modificato l'ultimo comma dell'art. 339
c.p.c., che prevedeva l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, affermando che esse ora sono appellabili, anche se per motivi specifici, ossia per: 1) violazione delle norme sul procedimento;
2) violazione di norme costituzionali;
3) violazione di norme comunitarie;
4) violazione dei principi regolatori della materia. Per contro, la norma individua tre categorie di sentenze non appellabili: quelle per le quali l'appello è escluso in virtù di un accordo tra le parti, quelle pronunciate dal tribunale secondo equità e quelle per le quali l'appello è escluso dalla legge. Ciò posto, per individuare se una sentenza del giudice di pace sia stata emessa secondo equità e, pertanto, se la stessa debba sottostare ai limiti di cui all'art. 339 co. III c.p.c., occorre far riferimento esclusivamente al valore oggettivo della controversia e non al contenuto della decisione. In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 13917/2006 hanno stabilito che
Pagina 2 di 7 "l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato
(equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342
c.c."; la S.C. ha altresì chiarito che: "le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità" (cfr. Cass. Civ. 769/2021).
Dal campo dell'equità sono espressamente escluse, a prescindere dal valore, le cause relative a rapporti giuridici conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (mediante moduli o formulari), quelle in materia di opposizione a sanzione amministrativa e di opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, trattandosi di disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico
(cfr. Cass. Civ. n. 17212/2017).
L'art. 7, comma 10 del d.lg. n. 150 del 2011 esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al Giudice di Pace si possa applicare l'art. 113, comma 2, c.p.c.; è, infatti, consolidata giurisprudenza della Cassazione, ritenere che quando oggetto del giudizio sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il giudice di Pace non possa decidere la causa per equità (cfr. Cass. n. 17212/2017).
Nel caso di specie, trattasi di opposizione a sanzione amministrativa in cui l'opponente lamenta la mancata notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada e, dunque, deve escludersi che il GdP abbia deciso secondo equità.
Pagina 3 di 7 Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'appellante in primo grado e riproposta in questa sede, si osserva quanto segue.
Le S.U. hanno affermato (cfr. il punto 8 della decisione sopra richiamata, pagg. 24 e ss.) che la tutela dei diritti del destinatario della cartella di pagamento è assicurata da un lato mediante il cd. rimedio "recuperatorio" dell'opposizione al verbale mai notificatogli, da esperire nelle forme e nei termini di cui alla L. n. 689 del 1981 (oggi, del D.Lgs. n. 150 del 2011) e dall'altro lato mediante i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 c.p.c.. "Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n.
689 del 1981, art. 28 (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 c.p.c.. Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento successivo.
Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale" (punto 8.2 della sentenza delle S.U. n. 22080/2017).
Applicando tali criteri al caso di specie emerge che i vizi attinenti alla notificazione della cartella di pagamento, in quanto certamente riferiti alla sequenza procedimentale finalizzata all'esecuzione coattiva della pretesa sanzionatoria, avrebbero dovuto essere proposti nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.. Considerato che dall'esame degli atti del giudizio di primo grado risulta che la notificazione della cartella di pagamento è avvenuta in data
16.6.2015 e che l'opposizione è stata notificata in data 2.7.2015, il detto termine è stato rispettato con conseguente ammissibilità delle relative doglianze.
Quanto, invece, al profilo della prescrizione della pretesa sanzionatoria, pure sollevato dalla con l'opposizione e proponibile senza limiti di tempo ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va CP_2
osservato che il GdP l'ha accolta, affermando che non era stato prodotto l'avviso di
Pagina 4 di 7 ricevimento delle notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada eseguite a mezzo posta.
Sul punto, la decisione del giudice di prime cure di accogliere il motivo di opposizione è condivisibile e va confermata anche se va integrata la motivazione posta a fondamento della decisione di accoglimento, come di seguito indicato.
Invero, quando, come nel caso di specie, la notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione avvenga a mezzo del servizio postale ed il plico venga consegnato a familiare convivente (nel caso di specie, il marito dell'opponente), è necessaria la raccomandata informativa.
In base al disposto dell'art. 7 l. n. 890/1982, in mancanza del destinatario, l'agente postale può consegnare il plico a un suo familiare convivente, anche solo temporaneamente, ovvero a persona addetta alla sua casa o posta al suo servizio, purché tali soggetti non abbiano un'età inferiore a 14 anni e non siano manifestamente affetti da malattia mentale.
La norma citata è stata successivamente integrata dall'art. 36 l. n. 248/2007, che ha introdotto un ulteriore adempimento, a garanzia del destinatario: l'agente postale, una volta consegnato il plico ad uno dei soggetti sopraindicati, dovrà inviare al destinatario un'ulteriore raccomandata, con cui lo avvisa di tale circostanza.
La Corte di Cassazione ha poi chiarito che il detto obbligo vige tanto per la notifica degli atti giudiziari, quanto degli atti amministrativi sanzionatori (sentenza n. 19366/13).
La S.C. ha anche chiarito che il compimento di detta ultima formalità "non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 disp. att. c.p.c., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili nè l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita nè il destinatario della medesima negli altri elementi di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c." (cfr. Cass. 1699/2019).
Pertanto, è onere della P.A. produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa e nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal GdP, tale avviso non è stato prodotto.
Quanto alla questione della legittimazione passiva dell'agente della riscossione, si osserva che la S.C. (cfr. Cassazione civile , sez. III , 30/04/2024 , n. 11661) ha affermato che “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento
Pagina 5 di 7 di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada , ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale”.
Infine, quanto al motivo di appello concernente la dedotta illegittima condanna alle spese di lite dell'agente della riscossione, esso è infondato.
Invero, nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, nè - di per sè sola considerata - di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato;
restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore (cfr. Cass. VI, 06/02/2017, n.3105).
Nel caso di specie, tali ulteriori e diversi presupposti non sussistono.
Pertanto, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellata costituita e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n.
228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della
Pagina 6 di 7 sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore dell'avv. Tommaso Guerriero, difensore di dichiaratosi CP_2
antistatario, che liquida in euro 332,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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