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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/10/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di PA – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 389 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
con sede Parte_1
in PA, P.I. , rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio M. Alessandro P.IVA_1
Alibrandi;
appellante
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] C.F. ; CP_2 C.F._2 CP_3
nata a [...] il [...]; tutti assistiti e difesi dall'Avv. EZ AN;
[...] 2
, nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_4 C.F._3
, nata a [...] il [...] C.F. ; CP_5 C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...] C.F. ; CP_6 C.F._5 CP_7
, nato a [...] il [...] C.F. ,
[...] C.F._6 CP_8
nato a [...] il [...] C.F. ; , nato a C.F._7 Controparte_9
PA (PA) il 02.09.1966 C.F. nata a C.F._8 CP_10
PA (PA) il 21.05.1971 C.F. ; tutti assistiti e difesi dall'Avv. C.F._9
EZ AN;
(codice fiscale ), Controparte_11 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di PA;
appellati
(P.IVA , in primo Controparte_12 P.IVA_3
grado rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Li Vigni;
appellata, contumace in questo grado
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con unitario atto di citazione , e , eredi Controparte_1 CP_2 CP_3
legittimi (in quanto rispettivamente moglie e figli) di , nato a [...] Persona_1
il 30.07.1948, deceduto in data 25.06.2015, nonché , , Controparte_4 CP_5
, , , e Controparte_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_2 3
, germani dell'anzidetto de cuius, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di CP_10
PA la , l e Controparte_13 Controparte_12
l , chiedendo la Controparte_14
condanna di tali enti, adducendo diversi profili di responsabilità, al risarcimento dei danni patiti - per i tre eredi anche iure hereditatis - collegati al decesso del loro congiunto per mesotelioma sarcomatoso.
Con sentenza n.ro 3223 del 30 luglio- 2 agosto 2021 il Tribunale di PA, così statuiva:
“1) dichiara la contumacia della , in persona del Presidente pro tempore;
2) CP_13
rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti della , in persona del CP_13
Presidente pro tempore, e dell , in persona del Controparte_12
legale rappresentante pro tempore;
3) condanna l Controparte_15
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
in favore di , e , quali eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, della somma di € 30.563,00, oltre interessi legali dalla data della presente Per_1
pronuncia fino al soddisfo;
4) rigetta per il resto tutte le domande risarcitorie avanzate da
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , , nei CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
confronti dell , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore;
5) dichiara irripetibili le spese anticipate dagli attori per
evocare nel presente giudizio la;
6) condanna , CP_13 Controparte_1 CP_2
, , , ,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , e , in solido tra loro, a rifondere
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10
in favore dell , le spese processuali che liquida in Controparte_12 4
complessivi € 5.079,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A.
e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
7) compensa nella misura della metà le spese del
giudizio tra e , quali eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
e l in persona del Per_1 Controparte_15
suo legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento della restante parte
che si distrae in favore dell'avv. EZ AN e si liquida in € 3.761,67, di cui € 134,67 per
esborsi ed € 3.627,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A.; 8) dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra
[...]
, , , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
, e l CP_9 CP_10 Controparte_15
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
9) pone, in via definitiva,
[...]
le spese della consulenza tecnica d'ufficio per due terzi a carico degli attori, in solido tra
loro, e per un terzo a carico dell Controparte_15
in persona del suo legale rappresentante pro tempore”.
[...]
In sintesi, il Tribunale escludeva che fosse stata dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso di e le condotte ascritte ai tre enti. In particolare, Persona_1
per quanto ancora di rilievo, riteneva, facendo proprie le valutazioni del collegio peritale medico-legale nominato nel corso del giudizio, che sebbene andasse ravvisata una condotta negligente nell'operato dei sanitari in servizio presso la prefata
[...]
- consistita nel colpevole ritardo con cui era stata diagnosticata la su indicata CP_15
gravissima patologia tumorale, e ciò in conseguenza della sotto-valutazione delle risultanze di alcuni accertamenti pur effettuati durante i numerosi accessi fatti dal presso il CP_2
nosocomio a far data dal dicembre 2014 (in particolare dei referti di un esame istologico del 5
28.1.2015 e di una TAC svolta il 18.2.2015)– la stessa non aveva concretamente inciso sul decorso infausto della neoplasia, neppure in termini di riduzione della durata della vita;
valutava, tuttavia, che la mancata comunicazione del referto dell'anzidetto esame istologico avesse “inevitabilmente determinato una violazione del diritto all'autodeterminazione del
paziente e ciò, secondo l'”id quod plerumque accidit”, precludendo a quest'ultimo la
possibilità, a causa del deficit informativo, di decidere ed organizzare la propria vita a causa
della malattia terminale sia sotto il profilo materiale che spirituale per il tempo residuo a
disposizione, nonché di assumere le proprie determinazioni anche per il momento
successivo alla propria morte”, e quantificava l'entità del relativo risarcimento, che riconosceva esclusivamente al de cuius e, quindi, ai tre eredi, applicando in via equitativa le tabelle elaborate per tale tipo di pregiudizio dal Tribunale di Milano, fissandolo nell'importo complessivo di euro 30.000,00, su cui calcolava gli interessi compensativi.
Ha proposto appello la . Hanno resistito , Controparte_15 Controparte_1 CP_2
e deducendo la inammissibilità del gravame e chiedendone, in ogni
[...] CP_3
caso, il rigetto.
Si sono costituiti in questo grado, con separata comparsa, seppur sempre con l'assistenza del medesimo patrocinatore degli eredi, anche i germani , deducendo il loro “difetto CP_2
di legittimazione passiva” ovvero “il difetto di interesse ad impugnare” nei loro confronti la sentenza.
Anche la , costituendosi, ha sostenuto la propria Controparte_11
estraneità rispetto al thema decidendum del presente grado del giudizio.
E' invece rimasta contumace la . Controparte_12 6
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione in data 3 aprile 2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
************************************
L'appello ha mosso due motivi di censura avverso la sentenza di primo grado. Innanzitutto,
ha lamentato che la stessa, dopo avere citato un arresto della giurisprudenza di legittimità
secondo cui, “qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia
indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute
eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re
ipsa" (così Cass. n. 24471/2020), avesse poi contraddittoriamente riconosciuto il risarcimento sebbene gli attori non avessero specificamente assolto siffatto onere di allegazione, essendosi limitati nei loro scritti aa asserzioni meramente ipotetiche e sfornite di supporto probatorio, e ciò tanto più tenuto conto che al già nel gennaio Persona_1
del 2015 era stata diagnosticata “sospetta pleuropatia neoplastica” e che lo stesso aveva prestato il consenso ad un intervento chirurgico;
in via subordinata, ha contestato l'utilizzo,
nella quantificazione del ristoro per equivalente, delle Tabelle del Tribunale di Milano,
invocando, piuttosto, l'applicazione dei parametri stabiliti dagli artt.138 e 139 del D.L.vo n.209/2005. Ha chiesto, quindi, in via principale l'accertamento della non debenza del risarcimento riconosciuto agli eredi di , con condanna dei medesimi alla Persona_1
restituzione delle somme ricevute, e, in via gradata, quantomeno la riduzione del relativo importo.
L'impugnazione, pur superando il vaglio di ammissibilità con riferimento al rispetto del contenuto espositivo richiesto dall'art.342 c.p.c., contenendo una adeguata illustrazione dei 7
capi impugnati e delle ragioni di motivato dissenso che potrebbero condurre alla invocata modifica, si presenta infondata.
Va premesso che deve ritenersi ormai coperta da giudicato interno, in assenza di specifico motivo di gravame, la valutazione effettuata dal giudice di prima istanza, peraltro in conformità alle conclusioni dei c.t.u., in ordine alla sussistenza di un colposo ritardo dei sanitari della struttura ospedaliera, in particolare di quelli del reparto di Chirurgia Toracica
che ebbero in carico il durante la degenza che si svolse nel periodo compreso tra il CP_2
20.1.2015 e il 18.2.2015, nella diagnosi della malattia oncologica. Del resto, anche a valutare l'argomentazione solo accennata nell'atto di gravame, non si comprende come il consenso prestato dal all'intervento di “empiemectomia, decorticazione polmonare CP_2
destra” effettuato il 27.1.2015 esclusivamente per rimuovere il versamento pleurico e la diagnosi generica formulata alle dimissioni da tale periodo di ricovero potessero far presagire al paziente, vieppiù soggetto privo di specifiche competenze in campo medico, la gravissima condizione patologica in cui in effetti versava.
Deve poi ritenersi che gli attori abbiano assolto a sufficienza all'onere di allegazione in ordine al patimento da parte del loro dante causa di tale genere di pregiudizio non patrimoniale, da un lato descrivendo minuziosamente l'iter clinico del predetto, il quale,
ignaro della sua condizione “terminale” e incurabile, piuttosto bisognosa solo di trattamenti palliativi volti ad alleviare il dolore, trascorse gli ultimi mesi della sua vita effettuando continui accessi presso il presidio ospedaliero (due degenze tra dicembre 2014 e febbraio
2015 con la sottoposizione a due interventi chirurgici finalizzati esclusivamente a rimuovere la sintomatologia dell'empiema pleurico, cinque successive presentazioni al Pronto
Soccorso, una visita ambulatoriale, il ricovero finale nel mese di giugno), dall'altro 8
evidenziando espressamente come il difetto di informativa aveva impedito al congiunto “di
organizzare tutte le sue cose” in prospettiva dell'imminente decesso e di potersi
“determinare per il tempo successivo alla sua morte” (v., in particolare, pag.24-25 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio).
Del resto, in relazione a tale profilo di danno, che è autonomo rispetto al pregiudizio alla salute (per tutte: Cass. 24471/2020), la giurisprudenza di legittimità, pur negando il risarcimento di un danno “in re ipsa”, ha ritenuto che il giudice possa ricorrere a fatti notori e a presunzioni fondate sull'”id quod plerumque accidit” (Cass. 28985/2019).
La sentenza impugnata, che ha fatto propria anche su tale punto la valutazione degli ausiliari (v. pag. 19 della relazione di c.t.u.) in alcun modo specificamente contestata, si presenta quindi immune da censure ove appunto si consideri che il , ove Persona_1
fosse stato adeguatamente informato delle sue condizioni, avrebbe potuto evitare alcuni trattamenti terapeutici inutili e, soprattutto, alleviare il dolore mediante terapie da attuare anche in ambito domestico o, comunque, in strutture predisposte a fornire specifica assistenza, anche di tipo psicologico, ai malati “terminali” e, nel contempo, assumere determinazioni per l'ultimo tratto del suo percorso di vita e eventuali disposizioni post-
mortem (v. Cass. 10424/19, già citata nel provvedimento impugnato).
Anche la doglianza afferente ai criteri di liquidazione va disattesa.
L'impiego in via equitativa dei criteri appositamente elaborati dal Tribunale di Milano per tale specifico profilo di pregiudizio costituisce un criterio valido, anche al fine di evitare valutazioni soggettive e non omogenee, per come è stato anche di recente affermato dalla
Corte di Cassazione (Cass. 2539/2024). Inconferente si presenta, di contro, la richiesta 9
dell'appellante di applicare le tabelle di cui agli art.138 e 139 che attengono al pregiudizio alla salute, nelle sue componenti di danno biologico e morale da lesione all'integrità fisica.
La decisione impugnata va dunque confermata.
Nella regolamentazione delle spese di lite, l appellante, in applicazione della regola CP_15
della soccombenza, va condannata a rifondere quelle sostenute per la partecipazione al presente grado degli eredi di , che si liquidano, avuto riguardo al valore Persona_1
della causa ed applicando i parametri tariffari (nella misura media per le fasi di “studio” e
“introduttiva”, minimi per quella di “trattazione”, in assenza di istruttoria, e per quella
“decisionale” in assenza di novità di difese negli scritti conclusivi), in complessivi €
6.734,00, oltre rimborso spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed iva come per legge.
Di esse si dispone la distrazione a favore del procuratore degli eredi , dichiaratosi CP_2
antistatario.
Per quanto riguarda la regolamentazione nei rapporti tra l'appellante e le altre parti costituitesi, ossia i germani di e la , si Persona_1 Controparte_11
ravvisano i presupposti per una compensazione integrale. Risulta infatti evidente, tenuto conto dell'esito del giudizio di primo grado e del conclusum dell'atto di gravame, che la loro evocazione nel presente grado è avvenuta al solo scopo di assicurare la ricostituzione del litisconsorzio processuale, stante la loro estraneità rispetto all'oggetto della presente fase della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
10
rigetta l'appello proposto dalla Controparte_14
avverso la sentenza n.ro 3223/2021 emessa dal Tribunale di PA, pubblicata il 2
agosto 2021.
Condanna l appellante a rifondere le spese di partecipazione al presente grado CP_15
degli appellati , e , che si liquidano in Controparte_1 CP_2 CP_3
complessivi € 6.734,00, oltre rimborso spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed IVA
come per legge, disponendone la distrazione, ai sensi dell'art.93 c.p.c., in favore dell'avv.
EZ AN.
Compensa integramente le spese del presente grado nei rapporti con gli altri appellati costituitisi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere alla appellante, ove dovuto, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l'impugnazione stessa.
Così deciso in PA in data 2.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di PA – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 389 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
con sede Parte_1
in PA, P.I. , rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio M. Alessandro P.IVA_1
Alibrandi;
appellante
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] C.F. ; CP_2 C.F._2 CP_3
nata a [...] il [...]; tutti assistiti e difesi dall'Avv. EZ AN;
[...] 2
, nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_4 C.F._3
, nata a [...] il [...] C.F. ; CP_5 C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...] C.F. ; CP_6 C.F._5 CP_7
, nato a [...] il [...] C.F. ,
[...] C.F._6 CP_8
nato a [...] il [...] C.F. ; , nato a C.F._7 Controparte_9
PA (PA) il 02.09.1966 C.F. nata a C.F._8 CP_10
PA (PA) il 21.05.1971 C.F. ; tutti assistiti e difesi dall'Avv. C.F._9
EZ AN;
(codice fiscale ), Controparte_11 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di PA;
appellati
(P.IVA , in primo Controparte_12 P.IVA_3
grado rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Li Vigni;
appellata, contumace in questo grado
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con unitario atto di citazione , e , eredi Controparte_1 CP_2 CP_3
legittimi (in quanto rispettivamente moglie e figli) di , nato a [...] Persona_1
il 30.07.1948, deceduto in data 25.06.2015, nonché , , Controparte_4 CP_5
, , , e Controparte_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_2 3
, germani dell'anzidetto de cuius, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di CP_10
PA la , l e Controparte_13 Controparte_12
l , chiedendo la Controparte_14
condanna di tali enti, adducendo diversi profili di responsabilità, al risarcimento dei danni patiti - per i tre eredi anche iure hereditatis - collegati al decesso del loro congiunto per mesotelioma sarcomatoso.
Con sentenza n.ro 3223 del 30 luglio- 2 agosto 2021 il Tribunale di PA, così statuiva:
“1) dichiara la contumacia della , in persona del Presidente pro tempore;
2) CP_13
rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti della , in persona del CP_13
Presidente pro tempore, e dell , in persona del Controparte_12
legale rappresentante pro tempore;
3) condanna l Controparte_15
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
in favore di , e , quali eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, della somma di € 30.563,00, oltre interessi legali dalla data della presente Per_1
pronuncia fino al soddisfo;
4) rigetta per il resto tutte le domande risarcitorie avanzate da
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , , nei CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
confronti dell , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore;
5) dichiara irripetibili le spese anticipate dagli attori per
evocare nel presente giudizio la;
6) condanna , CP_13 Controparte_1 CP_2
, , , ,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , e , in solido tra loro, a rifondere
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10
in favore dell , le spese processuali che liquida in Controparte_12 4
complessivi € 5.079,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A.
e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
7) compensa nella misura della metà le spese del
giudizio tra e , quali eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
e l in persona del Per_1 Controparte_15
suo legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento della restante parte
che si distrae in favore dell'avv. EZ AN e si liquida in € 3.761,67, di cui € 134,67 per
esborsi ed € 3.627,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A.; 8) dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra
[...]
, , , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
, e l CP_9 CP_10 Controparte_15
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
9) pone, in via definitiva,
[...]
le spese della consulenza tecnica d'ufficio per due terzi a carico degli attori, in solido tra
loro, e per un terzo a carico dell Controparte_15
in persona del suo legale rappresentante pro tempore”.
[...]
In sintesi, il Tribunale escludeva che fosse stata dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso di e le condotte ascritte ai tre enti. In particolare, Persona_1
per quanto ancora di rilievo, riteneva, facendo proprie le valutazioni del collegio peritale medico-legale nominato nel corso del giudizio, che sebbene andasse ravvisata una condotta negligente nell'operato dei sanitari in servizio presso la prefata
[...]
- consistita nel colpevole ritardo con cui era stata diagnosticata la su indicata CP_15
gravissima patologia tumorale, e ciò in conseguenza della sotto-valutazione delle risultanze di alcuni accertamenti pur effettuati durante i numerosi accessi fatti dal presso il CP_2
nosocomio a far data dal dicembre 2014 (in particolare dei referti di un esame istologico del 5
28.1.2015 e di una TAC svolta il 18.2.2015)– la stessa non aveva concretamente inciso sul decorso infausto della neoplasia, neppure in termini di riduzione della durata della vita;
valutava, tuttavia, che la mancata comunicazione del referto dell'anzidetto esame istologico avesse “inevitabilmente determinato una violazione del diritto all'autodeterminazione del
paziente e ciò, secondo l'”id quod plerumque accidit”, precludendo a quest'ultimo la
possibilità, a causa del deficit informativo, di decidere ed organizzare la propria vita a causa
della malattia terminale sia sotto il profilo materiale che spirituale per il tempo residuo a
disposizione, nonché di assumere le proprie determinazioni anche per il momento
successivo alla propria morte”, e quantificava l'entità del relativo risarcimento, che riconosceva esclusivamente al de cuius e, quindi, ai tre eredi, applicando in via equitativa le tabelle elaborate per tale tipo di pregiudizio dal Tribunale di Milano, fissandolo nell'importo complessivo di euro 30.000,00, su cui calcolava gli interessi compensativi.
Ha proposto appello la . Hanno resistito , Controparte_15 Controparte_1 CP_2
e deducendo la inammissibilità del gravame e chiedendone, in ogni
[...] CP_3
caso, il rigetto.
Si sono costituiti in questo grado, con separata comparsa, seppur sempre con l'assistenza del medesimo patrocinatore degli eredi, anche i germani , deducendo il loro “difetto CP_2
di legittimazione passiva” ovvero “il difetto di interesse ad impugnare” nei loro confronti la sentenza.
Anche la , costituendosi, ha sostenuto la propria Controparte_11
estraneità rispetto al thema decidendum del presente grado del giudizio.
E' invece rimasta contumace la . Controparte_12 6
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione in data 3 aprile 2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
************************************
L'appello ha mosso due motivi di censura avverso la sentenza di primo grado. Innanzitutto,
ha lamentato che la stessa, dopo avere citato un arresto della giurisprudenza di legittimità
secondo cui, “qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia
indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute
eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re
ipsa" (così Cass. n. 24471/2020), avesse poi contraddittoriamente riconosciuto il risarcimento sebbene gli attori non avessero specificamente assolto siffatto onere di allegazione, essendosi limitati nei loro scritti aa asserzioni meramente ipotetiche e sfornite di supporto probatorio, e ciò tanto più tenuto conto che al già nel gennaio Persona_1
del 2015 era stata diagnosticata “sospetta pleuropatia neoplastica” e che lo stesso aveva prestato il consenso ad un intervento chirurgico;
in via subordinata, ha contestato l'utilizzo,
nella quantificazione del ristoro per equivalente, delle Tabelle del Tribunale di Milano,
invocando, piuttosto, l'applicazione dei parametri stabiliti dagli artt.138 e 139 del D.L.vo n.209/2005. Ha chiesto, quindi, in via principale l'accertamento della non debenza del risarcimento riconosciuto agli eredi di , con condanna dei medesimi alla Persona_1
restituzione delle somme ricevute, e, in via gradata, quantomeno la riduzione del relativo importo.
L'impugnazione, pur superando il vaglio di ammissibilità con riferimento al rispetto del contenuto espositivo richiesto dall'art.342 c.p.c., contenendo una adeguata illustrazione dei 7
capi impugnati e delle ragioni di motivato dissenso che potrebbero condurre alla invocata modifica, si presenta infondata.
Va premesso che deve ritenersi ormai coperta da giudicato interno, in assenza di specifico motivo di gravame, la valutazione effettuata dal giudice di prima istanza, peraltro in conformità alle conclusioni dei c.t.u., in ordine alla sussistenza di un colposo ritardo dei sanitari della struttura ospedaliera, in particolare di quelli del reparto di Chirurgia Toracica
che ebbero in carico il durante la degenza che si svolse nel periodo compreso tra il CP_2
20.1.2015 e il 18.2.2015, nella diagnosi della malattia oncologica. Del resto, anche a valutare l'argomentazione solo accennata nell'atto di gravame, non si comprende come il consenso prestato dal all'intervento di “empiemectomia, decorticazione polmonare CP_2
destra” effettuato il 27.1.2015 esclusivamente per rimuovere il versamento pleurico e la diagnosi generica formulata alle dimissioni da tale periodo di ricovero potessero far presagire al paziente, vieppiù soggetto privo di specifiche competenze in campo medico, la gravissima condizione patologica in cui in effetti versava.
Deve poi ritenersi che gli attori abbiano assolto a sufficienza all'onere di allegazione in ordine al patimento da parte del loro dante causa di tale genere di pregiudizio non patrimoniale, da un lato descrivendo minuziosamente l'iter clinico del predetto, il quale,
ignaro della sua condizione “terminale” e incurabile, piuttosto bisognosa solo di trattamenti palliativi volti ad alleviare il dolore, trascorse gli ultimi mesi della sua vita effettuando continui accessi presso il presidio ospedaliero (due degenze tra dicembre 2014 e febbraio
2015 con la sottoposizione a due interventi chirurgici finalizzati esclusivamente a rimuovere la sintomatologia dell'empiema pleurico, cinque successive presentazioni al Pronto
Soccorso, una visita ambulatoriale, il ricovero finale nel mese di giugno), dall'altro 8
evidenziando espressamente come il difetto di informativa aveva impedito al congiunto “di
organizzare tutte le sue cose” in prospettiva dell'imminente decesso e di potersi
“determinare per il tempo successivo alla sua morte” (v., in particolare, pag.24-25 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio).
Del resto, in relazione a tale profilo di danno, che è autonomo rispetto al pregiudizio alla salute (per tutte: Cass. 24471/2020), la giurisprudenza di legittimità, pur negando il risarcimento di un danno “in re ipsa”, ha ritenuto che il giudice possa ricorrere a fatti notori e a presunzioni fondate sull'”id quod plerumque accidit” (Cass. 28985/2019).
La sentenza impugnata, che ha fatto propria anche su tale punto la valutazione degli ausiliari (v. pag. 19 della relazione di c.t.u.) in alcun modo specificamente contestata, si presenta quindi immune da censure ove appunto si consideri che il , ove Persona_1
fosse stato adeguatamente informato delle sue condizioni, avrebbe potuto evitare alcuni trattamenti terapeutici inutili e, soprattutto, alleviare il dolore mediante terapie da attuare anche in ambito domestico o, comunque, in strutture predisposte a fornire specifica assistenza, anche di tipo psicologico, ai malati “terminali” e, nel contempo, assumere determinazioni per l'ultimo tratto del suo percorso di vita e eventuali disposizioni post-
mortem (v. Cass. 10424/19, già citata nel provvedimento impugnato).
Anche la doglianza afferente ai criteri di liquidazione va disattesa.
L'impiego in via equitativa dei criteri appositamente elaborati dal Tribunale di Milano per tale specifico profilo di pregiudizio costituisce un criterio valido, anche al fine di evitare valutazioni soggettive e non omogenee, per come è stato anche di recente affermato dalla
Corte di Cassazione (Cass. 2539/2024). Inconferente si presenta, di contro, la richiesta 9
dell'appellante di applicare le tabelle di cui agli art.138 e 139 che attengono al pregiudizio alla salute, nelle sue componenti di danno biologico e morale da lesione all'integrità fisica.
La decisione impugnata va dunque confermata.
Nella regolamentazione delle spese di lite, l appellante, in applicazione della regola CP_15
della soccombenza, va condannata a rifondere quelle sostenute per la partecipazione al presente grado degli eredi di , che si liquidano, avuto riguardo al valore Persona_1
della causa ed applicando i parametri tariffari (nella misura media per le fasi di “studio” e
“introduttiva”, minimi per quella di “trattazione”, in assenza di istruttoria, e per quella
“decisionale” in assenza di novità di difese negli scritti conclusivi), in complessivi €
6.734,00, oltre rimborso spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed iva come per legge.
Di esse si dispone la distrazione a favore del procuratore degli eredi , dichiaratosi CP_2
antistatario.
Per quanto riguarda la regolamentazione nei rapporti tra l'appellante e le altre parti costituitesi, ossia i germani di e la , si Persona_1 Controparte_11
ravvisano i presupposti per una compensazione integrale. Risulta infatti evidente, tenuto conto dell'esito del giudizio di primo grado e del conclusum dell'atto di gravame, che la loro evocazione nel presente grado è avvenuta al solo scopo di assicurare la ricostituzione del litisconsorzio processuale, stante la loro estraneità rispetto all'oggetto della presente fase della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
10
rigetta l'appello proposto dalla Controparte_14
avverso la sentenza n.ro 3223/2021 emessa dal Tribunale di PA, pubblicata il 2
agosto 2021.
Condanna l appellante a rifondere le spese di partecipazione al presente grado CP_15
degli appellati , e , che si liquidano in Controparte_1 CP_2 CP_3
complessivi € 6.734,00, oltre rimborso spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed IVA
come per legge, disponendone la distrazione, ai sensi dell'art.93 c.p.c., in favore dell'avv.
EZ AN.
Compensa integramente le spese del presente grado nei rapporti con gli altri appellati costituitisi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere alla appellante, ove dovuto, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l'impugnazione stessa.
Così deciso in PA in data 2.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo