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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4417/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4417/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
28/04/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Veronica De Matteis Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Michele Dell'Agnese CP_1 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sig.ri e in Padova (PD) in data 27.05.1995 Parte_1 CP_1 trascritto al n. 391, Parte II, Serie A, vol. 02 del Registro degli Atti di Matrimonio di
Padova dell'anno 1995 e Voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Padova (PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, il tutto alle seguenti condizioni:
1) considerato che la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica, Persona_1 revocarsi l'obbligo di di versare a un contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia;
2) per l'effetto, revocare il provvedimento di assegnazione a della casa Parte_1 coniugale sita in Curtarolo (PD), località S. Maria di Non, via Bachelet, 1;
3) le parti concordano che sino a futura diversa determinazione di una delle Parte_1 parti potrà continuare ad abitare nella suddetta casa con relativi arredi e corredi senza versare un corrispettivo all'altro proprietario , accollandosi in via esclusiva CP_1 ogni e qualunque spesa derivante dal suddetto immobile quali a titolo esemplificativo le utenze, le spese condominiali, l'IMU / ICI se dovuti, ecc.;
4) i coniugi, nel regolamentare i loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza della cessazione degli effettivi civili del matrimonio, rinunciano a qualunque pretesa economica dell'uno nei confronti dell'altro e riconoscono reciprocamente di non essere creditori verso l'altro di alcun importo, a qualunque titolo o ragione;
5) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto che non vi è luogo per stabilire un assegno divorzile a carico dell'uno ed a vantaggio dell'altro;
6) spese del presente procedimento compensate, ognuna delle parti pagherà esclusivamente il proprio procuratore legale e i difensori dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data CP_1 Parte_1
27.05.1995 in Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 00391, Parte II, Serie A, vol. 02 dell'anno 1995.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del
Tribunale di Padova all'udienza del 13.11.2015 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 10785 del 16.12.2015.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il Per_1
02.09.1998), maggiorenne e economicamente indipendente e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. Quanto ai punti 3. e 4. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune Parte_1 di Padova al n. 00391, Parte II, Serie A, vol. 02 dell'anno 1995;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4417/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
28/04/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Veronica De Matteis Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Michele Dell'Agnese CP_1 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sig.ri e in Padova (PD) in data 27.05.1995 Parte_1 CP_1 trascritto al n. 391, Parte II, Serie A, vol. 02 del Registro degli Atti di Matrimonio di
Padova dell'anno 1995 e Voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Padova (PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, il tutto alle seguenti condizioni:
1) considerato che la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica, Persona_1 revocarsi l'obbligo di di versare a un contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia;
2) per l'effetto, revocare il provvedimento di assegnazione a della casa Parte_1 coniugale sita in Curtarolo (PD), località S. Maria di Non, via Bachelet, 1;
3) le parti concordano che sino a futura diversa determinazione di una delle Parte_1 parti potrà continuare ad abitare nella suddetta casa con relativi arredi e corredi senza versare un corrispettivo all'altro proprietario , accollandosi in via esclusiva CP_1 ogni e qualunque spesa derivante dal suddetto immobile quali a titolo esemplificativo le utenze, le spese condominiali, l'IMU / ICI se dovuti, ecc.;
4) i coniugi, nel regolamentare i loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza della cessazione degli effettivi civili del matrimonio, rinunciano a qualunque pretesa economica dell'uno nei confronti dell'altro e riconoscono reciprocamente di non essere creditori verso l'altro di alcun importo, a qualunque titolo o ragione;
5) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto che non vi è luogo per stabilire un assegno divorzile a carico dell'uno ed a vantaggio dell'altro;
6) spese del presente procedimento compensate, ognuna delle parti pagherà esclusivamente il proprio procuratore legale e i difensori dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data CP_1 Parte_1
27.05.1995 in Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 00391, Parte II, Serie A, vol. 02 dell'anno 1995.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del
Tribunale di Padova all'udienza del 13.11.2015 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 10785 del 16.12.2015.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il Per_1
02.09.1998), maggiorenne e economicamente indipendente e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. Quanto ai punti 3. e 4. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune Parte_1 di Padova al n. 00391, Parte II, Serie A, vol. 02 dell'anno 1995;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari