TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 2797/2023
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio 2025 per la parte attrice nelle quali Parte_1 la parte ha proceduto alla precisazione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito della riserva assunta all'udienza del 25/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c
nel procedimento RG n. 2797/2023 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. FALCINI STEFANO;
Parte_1
- parte attrice –
Contro
e Rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Controparte_2
;
- parte convenuta –
Oggetto: actio negatorio servitutis.
Conclusioni parte attrice: “ACCERTARE E DICHIARARE che la striscia di terreno,
o stradello in terra battuta di cui in narrativa, della larghezza media di metri 3,60 circa e lunghezza di circa metri 30 che, dipartendosi dalla via di Batino, fiancheggia il terreno agri- colo identificato dal mappale 154 e delimitato da pali e rete metallica, insiste interamente sul mappale 370 ed è di piena ed esclusiva proprietà della signora;
B. ACCER- Parte_1 TARE E DICHIARARE che a favore dei fondi agricoli ubicati a Marliana, frazione Batino, con- trassegnati dai mappali 228, 184, 155 e 356, oggi di proprietà delle signore e CP_1
per successione del sig. , non grava alcuna servitù di Controparte_2 Persona_1 passo e transito, né alla pedona, né con mezzi agricoli o di qualsiasi altra natura, motorizzati e non, sul terreno ubicato a Marliana, Frazione Batino, identificato al catasto di detto Comune dal mappale 370 e, in particolare, sulla striscia di terreno o stradello di cui al punto a); C. ORDINARE conseguentemente alle signore e la cessazione CP_1 Controparte_2 di ogni turbativa o molestia nei confronti d tto ai diritti di Parte_1 proprietà della stessa, ordinando loro altresì, in particolare, di non sostare, passare e tran- sitare, né alla pedona, né con mezzi agricoli o di qualsiasi altra natura, motorizzati e non, direttamente o per interposta persona, sulla e dalla striscia di terreno o stradello in oggetto;
D. CONDANNARE le convenute al pagamento delle spese processuali.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- premesso di essere proprietaria nel comune di Marliana Parte_1
- frazione di Panicagliora, via di Batino n. 28, di una casetta con annesso ampio
2 terreno e antistante muretto di cinta (identificato al catasto di detto comune al foglio 19, mappale o particella 370), ha dedotto che la particella 370 è delimitata sul lato a est da una recinzione realizzata in paletti e rete metallica situata sul confine tra la propria particella 154 e una striscia di terreno (antistante il suddetto muretto di cinta dell'abitazione dell'attrice) che, a causa della realizzazione di detta recinzione, ha assunto la funzione di stradello in terra battuta per una lunghezza di 30 metri per 3,60 circa di larghezza;
ad esso, si accede da via di Batino sulla quale è stato posizionato un cancello carrabile in metallo munito di chiusura a chiave realizzato dall'attrice la quale lo ha sempre utilizzato provvedendo alla sua manutenzione. Ciò premesso, ha dedotto che le convenute hanno rivendicato che dal momento che per circa per circa 2 metri lo stradello insistendo sulla loro pro- prietà, hanno il diritto di passo di passo in qualità di comproprietarie o, comunque, come titolari di una servitù di passo, anche in virtù del fatto che il loro dante causa vi ha transitato con trattore e carrello a rimorchio successiva- Persona_1 mente alla sottoscrizione del contratto di compravendita del 19 marzo 2004. Sul punto, ha anche dedotto che quel passaggio era stato concesso in via amichevole e che, venute meno le condizioni, esso non poteva dirsi più legittimo. A fronte di ciò, ha promosso il presente giudizio per accertare la proprietà esclusiva dello stra- dello e l'insussistenza di una servitù di passaggio a favore dei fondi delle odierne convenute.
Le convenute, per quanto ritualmente evocate in giudizio, non si sono costi- tuite.
2.- L'interesse ad agire della parte attrice sussiste alla luce della corrispon- denza 22 marzo 2022 con cui la parte convenuta ha rivendicato l'esistenza di un proprio diritto di proprietà e quindi di passo sullo stradello (doc. 20) e ciò concre- tizza formale contestazione del diritto di proprietà. Dal momento che di questi di- ritti rivendicati dalla resistenti nessuna prova è stata fornita stante la contumacia della convenuta, il presente giudizio - pur correttamente qualificato dall'attore come negatoria servitutis - deve essere qualificato come accertamento della pro- prietà che con quell'azione condivide la verifica dell'esistenza del diritto dominicale.
Ciò premesso, l'indagine tecnica affidata al geom. ha con- CP_3 sentito di appurare, tramite specifiche ed accurate misurazioni e rilievi topografici, che “la striscia di terreno in contestazione è interamente nella particella 370 di pro- prietà della signora come emerge chiaramente dell'allegato D con- Parte_1 sistente nella sovrapposizione dei rilievi effettuati sul posto e la planimetria cata- stale.
3 Ciò consente di ritenere fondata la domanda così qualificata.
Le spese legali devono essere compensate integralmente tra le parti dal mo- mento che le contestazioni della convenuta hanno avuto natura verbale (né vi è prova di molestie di fatto), salvo quelle di CTU che devono fare carico alle parti in via solidale dal momento che essa ha consentito di fare chiarezza sulla situazione dei luoghi.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta che lo stradello della larghezza media di metri 3,60 circa e lun- ghezza di circa metri 30 che, dipartendosi dalla via di Batino, fiancheggia il terreno agricolo identificato dal mappale 154 e delimitato da pali e rete metallica insiste sul terreno di proprietà di che quindi ne è piena proprietaria;
Parte_1
- compensa integralmente le spese legali e pone quelle di CTU a carico soli- dale delle parti.
Il giudice dott. Matteo Marini
4
RGN. N. 2797/2023
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio 2025 per la parte attrice nelle quali Parte_1 la parte ha proceduto alla precisazione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito della riserva assunta all'udienza del 25/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c
nel procedimento RG n. 2797/2023 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. FALCINI STEFANO;
Parte_1
- parte attrice –
Contro
e Rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Controparte_2
;
- parte convenuta –
Oggetto: actio negatorio servitutis.
Conclusioni parte attrice: “ACCERTARE E DICHIARARE che la striscia di terreno,
o stradello in terra battuta di cui in narrativa, della larghezza media di metri 3,60 circa e lunghezza di circa metri 30 che, dipartendosi dalla via di Batino, fiancheggia il terreno agri- colo identificato dal mappale 154 e delimitato da pali e rete metallica, insiste interamente sul mappale 370 ed è di piena ed esclusiva proprietà della signora;
B. ACCER- Parte_1 TARE E DICHIARARE che a favore dei fondi agricoli ubicati a Marliana, frazione Batino, con- trassegnati dai mappali 228, 184, 155 e 356, oggi di proprietà delle signore e CP_1
per successione del sig. , non grava alcuna servitù di Controparte_2 Persona_1 passo e transito, né alla pedona, né con mezzi agricoli o di qualsiasi altra natura, motorizzati e non, sul terreno ubicato a Marliana, Frazione Batino, identificato al catasto di detto Comune dal mappale 370 e, in particolare, sulla striscia di terreno o stradello di cui al punto a); C. ORDINARE conseguentemente alle signore e la cessazione CP_1 Controparte_2 di ogni turbativa o molestia nei confronti d tto ai diritti di Parte_1 proprietà della stessa, ordinando loro altresì, in particolare, di non sostare, passare e tran- sitare, né alla pedona, né con mezzi agricoli o di qualsiasi altra natura, motorizzati e non, direttamente o per interposta persona, sulla e dalla striscia di terreno o stradello in oggetto;
D. CONDANNARE le convenute al pagamento delle spese processuali.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- premesso di essere proprietaria nel comune di Marliana Parte_1
- frazione di Panicagliora, via di Batino n. 28, di una casetta con annesso ampio
2 terreno e antistante muretto di cinta (identificato al catasto di detto comune al foglio 19, mappale o particella 370), ha dedotto che la particella 370 è delimitata sul lato a est da una recinzione realizzata in paletti e rete metallica situata sul confine tra la propria particella 154 e una striscia di terreno (antistante il suddetto muretto di cinta dell'abitazione dell'attrice) che, a causa della realizzazione di detta recinzione, ha assunto la funzione di stradello in terra battuta per una lunghezza di 30 metri per 3,60 circa di larghezza;
ad esso, si accede da via di Batino sulla quale è stato posizionato un cancello carrabile in metallo munito di chiusura a chiave realizzato dall'attrice la quale lo ha sempre utilizzato provvedendo alla sua manutenzione. Ciò premesso, ha dedotto che le convenute hanno rivendicato che dal momento che per circa per circa 2 metri lo stradello insistendo sulla loro pro- prietà, hanno il diritto di passo di passo in qualità di comproprietarie o, comunque, come titolari di una servitù di passo, anche in virtù del fatto che il loro dante causa vi ha transitato con trattore e carrello a rimorchio successiva- Persona_1 mente alla sottoscrizione del contratto di compravendita del 19 marzo 2004. Sul punto, ha anche dedotto che quel passaggio era stato concesso in via amichevole e che, venute meno le condizioni, esso non poteva dirsi più legittimo. A fronte di ciò, ha promosso il presente giudizio per accertare la proprietà esclusiva dello stra- dello e l'insussistenza di una servitù di passaggio a favore dei fondi delle odierne convenute.
Le convenute, per quanto ritualmente evocate in giudizio, non si sono costi- tuite.
2.- L'interesse ad agire della parte attrice sussiste alla luce della corrispon- denza 22 marzo 2022 con cui la parte convenuta ha rivendicato l'esistenza di un proprio diritto di proprietà e quindi di passo sullo stradello (doc. 20) e ciò concre- tizza formale contestazione del diritto di proprietà. Dal momento che di questi di- ritti rivendicati dalla resistenti nessuna prova è stata fornita stante la contumacia della convenuta, il presente giudizio - pur correttamente qualificato dall'attore come negatoria servitutis - deve essere qualificato come accertamento della pro- prietà che con quell'azione condivide la verifica dell'esistenza del diritto dominicale.
Ciò premesso, l'indagine tecnica affidata al geom. ha con- CP_3 sentito di appurare, tramite specifiche ed accurate misurazioni e rilievi topografici, che “la striscia di terreno in contestazione è interamente nella particella 370 di pro- prietà della signora come emerge chiaramente dell'allegato D con- Parte_1 sistente nella sovrapposizione dei rilievi effettuati sul posto e la planimetria cata- stale.
3 Ciò consente di ritenere fondata la domanda così qualificata.
Le spese legali devono essere compensate integralmente tra le parti dal mo- mento che le contestazioni della convenuta hanno avuto natura verbale (né vi è prova di molestie di fatto), salvo quelle di CTU che devono fare carico alle parti in via solidale dal momento che essa ha consentito di fare chiarezza sulla situazione dei luoghi.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta che lo stradello della larghezza media di metri 3,60 circa e lun- ghezza di circa metri 30 che, dipartendosi dalla via di Batino, fiancheggia il terreno agricolo identificato dal mappale 154 e delimitato da pali e rete metallica insiste sul terreno di proprietà di che quindi ne è piena proprietaria;
Parte_1
- compensa integralmente le spese legali e pone quelle di CTU a carico soli- dale delle parti.
Il giudice dott. Matteo Marini
4