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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10752 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 7.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5338 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. FERRARI MORANDI ESTER
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.2.2025, la ricorrente ha premesso: di aver promosso il giudizio ex art. 445 bis c.p.c., per accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento di un grado di invalidità in misura pari al 75% ovvero in subordine al 67%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 06.02.2017; che il CTU nominato nella fase sommaria accertava l'esistenza di un grado di invalidità pari al 67%; che contestate parzialmente dette conclusioni, il giudice della fase sommaria le omologava parzialmente, dichiarando la suddetta misura di invalidità, e compensava le spese di lite, ponendo a carico dell' quelle di CTU;
che promosso il giudizio di opposizione ed ammesso il chiesto CP_1
rinnovo della CTU che accertava un'invalidità pari al 70%, il Tribunale con sentenza n.
1875/2019 del 26.02.2019, rigettava il ricorso in opposizione e condannava la ricorrente a
1 rifondere all' le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre IVA e CPA, ponendo CP_1
definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
che avverso tale decisione, la ricorreva in Cassazione in punto spese e Parte_1
chiedeva: “compensare le spese del giudizio in misura integrale e condannare l' al CP_1 pagamento delle spese di CTU ovvero, in via subordinata, compensare le spese del giudizio in misura parziale e condannare l' al pagamento delle spese di CTU, ovvero, in via CP_1 ulteriormente subordinata, rinviare la causa ad altro Giudice per i provvedimenti di sua competenza nel merito anche in ordine alle spese competenze e onorari del giudizio di cassazione da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario ”; che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30564/2024 depositata in data 27.11.2024, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata e, fissato il principio di diritto, rinviava al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Tanto premesso in fatto, la ha riassunto il giudizio, chiedendo Parte_1
l'accertamento in capo alla ricorrente di un grado di invalidità pari al 70% ai fini della concessione dell'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari ex art. 5, co. 4, della legge
407/1990, con la decorrenza di giustizia, come accertato dal CTU nominato per la fase di merito;
conseguentemente, condannare l' al pagamento delle spese di lite per il giudizio CP_1 di primo grado o compensarle in tutto o in parte;
con vittoria di spese del presente grado di giudizio e del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Costituitosi in giudizio, l' ripercorsa in punto di fatto l'intera vicenda giudiziale, CP_1
ha chiesto “accertare e dichiarare se sussistono i presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. per la compensazione delle spese di lite e, in caso contrario, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite dovute in favore dell' risultato vittorioso nel CP_1 procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro”.
1.I documenti depositati in atti confermano la ricostruzione della vicenda giudiziaria per come esposta da entrambe le parti.
Emerge in particolare, che a fronte della domanda attorea di accertamento di un'invalidità pari al 75%, utile ai fini dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 e della maggiorazione contributiva di cui all'art. 80 L. 388/2000, ovvero in subordine di una
2 invalidità pari al 67%, utile per beneficiare dell'esenzione dal ticket sanitario, il CTU nominato nella fase sommaria ha accertato una invalidità del 68% con decorrenza settembre
2017 e quello nominato nella fase di opposizione, un'invalidità del 70%, con la medesima decorrenza.
Pertanto, incontestate le suddette risultanze peritali (che non hanno formato oggetto di impugnazione in sede di legittimità), cassata integralmente dalla S.C., la sentenza n.
1875/2019 che aveva rigettato il ricorso in opposizione, deve dichiararsi che la è Parte_1 invalida in misura pari al 70%, con decorrenza dal settembre 2017.
2.In punto spese, si osserva che nel cassare la sentenza impugnata (che sul presupposto della soccombenza della ricorrente nella fase di opposizione, l'aveva condannata a rifondere le spese di lite in favore dell' liquidandole in € 1.500,00 oltre CP_1 iva e CAP), la S.C. ha fissato i seguenti principi di diritto:
a)”In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. n. 3377/19, non massimata).
Sulla base di ciò, pertanto, il giudice dell'opposizione investito dell'accertamento sanitario riferito a tutte le pretese azionate, avrebbe dovuto verificare se sussisteva o meno una reciproca soccombenza tra l' e il richiedente, ai fini della liquidazione Controparte_2
delle spese, che si debbono riferire sempre, all'esito finale del giudizio di merito (Cass.
30095/23, Cass. sez. un. n. 32906/2022; Cass. n. 9448/2023)”;
b) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stese parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
3 In applicazione dei suddetti principi, considerato il limitato accoglimento della domanda della (accertamento dell'invalidità pari al 70% utile ai soli fini Parte_1 dell'esenzione dal ticket sanitario, e non anche dell'art. 13 L. 118/71 ed art. 80 L.
388/2000), le spese di lite del giudizio di merito devono compensarsi integralmente fra le parti.
4 Rilevato inoltre che anche le spese di CTU soggiacciono ai medesimi principi di cui all'art. 91 e 92 c.p.c. e che, nel contempo, la CTU rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, bensì un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, nel caso di specie, le spese di CTU del giudizio di opposizione, stante l'esisto complessivo del giudizio di merito, si pongono a carico delle parti, in ragione del 50% per ciascuna.
3. Quanto alle spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, si osserva che “in caso di accoglimento del ricorso per cassazione di una sentenza con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite, nel giudizio di rinvio - ai fini della liquidazione delle spese di legittimità e dello stesso rinvio - deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta, indipendentemente dall'esito della controversia” (Cass. 18108/2020).
In applicazione del presente principio, le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, si pongono a carico dell' stante l'accoglimento della CP_1
doglianza della in punto spese, e si liquidano in considerazione del valore della Parte_1
causa da determinarsi, non già con riferimento a quello della causa di merito, bensì a quello delle spese legali, unico oggetto del contendere in sede di legittimità e nel presente giudizio.
Pertanto, viste le tariffe forensi in vigore, applicato lo scaglione sino ad € 5.200,00, esclusa la fase istruttoria ed applicata altresì la riduzione del 50%, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di rilievo, le spese di lite del presente giudizio di rinvio si liquidano in € 885,00, mentre quelle del giudizio di legittimità in € 939,00 e così per complessivi € 1.824,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara che la è invalida in misura pari al 70% a decorrere dal settembre 2017; Parte_1 compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di merito;
pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna;
condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite del presente CP_1 giudizio di rinvio e della fase di legittimità, liquidate in complessivi € 1.824,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
5 Si comunichi
Roma 27.10.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 7.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5338 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. FERRARI MORANDI ESTER
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.2.2025, la ricorrente ha premesso: di aver promosso il giudizio ex art. 445 bis c.p.c., per accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento di un grado di invalidità in misura pari al 75% ovvero in subordine al 67%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 06.02.2017; che il CTU nominato nella fase sommaria accertava l'esistenza di un grado di invalidità pari al 67%; che contestate parzialmente dette conclusioni, il giudice della fase sommaria le omologava parzialmente, dichiarando la suddetta misura di invalidità, e compensava le spese di lite, ponendo a carico dell' quelle di CTU;
che promosso il giudizio di opposizione ed ammesso il chiesto CP_1
rinnovo della CTU che accertava un'invalidità pari al 70%, il Tribunale con sentenza n.
1875/2019 del 26.02.2019, rigettava il ricorso in opposizione e condannava la ricorrente a
1 rifondere all' le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre IVA e CPA, ponendo CP_1
definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
che avverso tale decisione, la ricorreva in Cassazione in punto spese e Parte_1
chiedeva: “compensare le spese del giudizio in misura integrale e condannare l' al CP_1 pagamento delle spese di CTU ovvero, in via subordinata, compensare le spese del giudizio in misura parziale e condannare l' al pagamento delle spese di CTU, ovvero, in via CP_1 ulteriormente subordinata, rinviare la causa ad altro Giudice per i provvedimenti di sua competenza nel merito anche in ordine alle spese competenze e onorari del giudizio di cassazione da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario ”; che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30564/2024 depositata in data 27.11.2024, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata e, fissato il principio di diritto, rinviava al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Tanto premesso in fatto, la ha riassunto il giudizio, chiedendo Parte_1
l'accertamento in capo alla ricorrente di un grado di invalidità pari al 70% ai fini della concessione dell'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari ex art. 5, co. 4, della legge
407/1990, con la decorrenza di giustizia, come accertato dal CTU nominato per la fase di merito;
conseguentemente, condannare l' al pagamento delle spese di lite per il giudizio CP_1 di primo grado o compensarle in tutto o in parte;
con vittoria di spese del presente grado di giudizio e del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Costituitosi in giudizio, l' ripercorsa in punto di fatto l'intera vicenda giudiziale, CP_1
ha chiesto “accertare e dichiarare se sussistono i presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. per la compensazione delle spese di lite e, in caso contrario, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite dovute in favore dell' risultato vittorioso nel CP_1 procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro”.
1.I documenti depositati in atti confermano la ricostruzione della vicenda giudiziaria per come esposta da entrambe le parti.
Emerge in particolare, che a fronte della domanda attorea di accertamento di un'invalidità pari al 75%, utile ai fini dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 e della maggiorazione contributiva di cui all'art. 80 L. 388/2000, ovvero in subordine di una
2 invalidità pari al 67%, utile per beneficiare dell'esenzione dal ticket sanitario, il CTU nominato nella fase sommaria ha accertato una invalidità del 68% con decorrenza settembre
2017 e quello nominato nella fase di opposizione, un'invalidità del 70%, con la medesima decorrenza.
Pertanto, incontestate le suddette risultanze peritali (che non hanno formato oggetto di impugnazione in sede di legittimità), cassata integralmente dalla S.C., la sentenza n.
1875/2019 che aveva rigettato il ricorso in opposizione, deve dichiararsi che la è Parte_1 invalida in misura pari al 70%, con decorrenza dal settembre 2017.
2.In punto spese, si osserva che nel cassare la sentenza impugnata (che sul presupposto della soccombenza della ricorrente nella fase di opposizione, l'aveva condannata a rifondere le spese di lite in favore dell' liquidandole in € 1.500,00 oltre CP_1 iva e CAP), la S.C. ha fissato i seguenti principi di diritto:
a)”In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. n. 3377/19, non massimata).
Sulla base di ciò, pertanto, il giudice dell'opposizione investito dell'accertamento sanitario riferito a tutte le pretese azionate, avrebbe dovuto verificare se sussisteva o meno una reciproca soccombenza tra l' e il richiedente, ai fini della liquidazione Controparte_2
delle spese, che si debbono riferire sempre, all'esito finale del giudizio di merito (Cass.
30095/23, Cass. sez. un. n. 32906/2022; Cass. n. 9448/2023)”;
b) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stese parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
3 In applicazione dei suddetti principi, considerato il limitato accoglimento della domanda della (accertamento dell'invalidità pari al 70% utile ai soli fini Parte_1 dell'esenzione dal ticket sanitario, e non anche dell'art. 13 L. 118/71 ed art. 80 L.
388/2000), le spese di lite del giudizio di merito devono compensarsi integralmente fra le parti.
4 Rilevato inoltre che anche le spese di CTU soggiacciono ai medesimi principi di cui all'art. 91 e 92 c.p.c. e che, nel contempo, la CTU rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, bensì un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, nel caso di specie, le spese di CTU del giudizio di opposizione, stante l'esisto complessivo del giudizio di merito, si pongono a carico delle parti, in ragione del 50% per ciascuna.
3. Quanto alle spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, si osserva che “in caso di accoglimento del ricorso per cassazione di una sentenza con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite, nel giudizio di rinvio - ai fini della liquidazione delle spese di legittimità e dello stesso rinvio - deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta, indipendentemente dall'esito della controversia” (Cass. 18108/2020).
In applicazione del presente principio, le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, si pongono a carico dell' stante l'accoglimento della CP_1
doglianza della in punto spese, e si liquidano in considerazione del valore della Parte_1
causa da determinarsi, non già con riferimento a quello della causa di merito, bensì a quello delle spese legali, unico oggetto del contendere in sede di legittimità e nel presente giudizio.
Pertanto, viste le tariffe forensi in vigore, applicato lo scaglione sino ad € 5.200,00, esclusa la fase istruttoria ed applicata altresì la riduzione del 50%, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di rilievo, le spese di lite del presente giudizio di rinvio si liquidano in € 885,00, mentre quelle del giudizio di legittimità in € 939,00 e così per complessivi € 1.824,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara che la è invalida in misura pari al 70% a decorrere dal settembre 2017; Parte_1 compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di merito;
pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna;
condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite del presente CP_1 giudizio di rinvio e della fase di legittimità, liquidate in complessivi € 1.824,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
5 Si comunichi
Roma 27.10.2025
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