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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
3) Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 587/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente a [...], ed ivi elettivamente domiciliata in Corso
Umberto I n. 184, presso lo studio dell'Avv. Daniele Giallombardo
che la rappresenta e difende Email_1
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 ed ivi residente in [...] P.2., rappresento e difeso dall'Avv. Gaspare
Affatigato presso il cui studio, sito a Bagheria, Via Email_2
Orazio Costantino n. 12, è elettivamente domiciliato appellato
con l'intervento di 1 PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
****
Conclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza n. 97/2024 del Tribunale di Termini Imerese, disponga di porre a carico del signor ed a favore della moglie Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma di € 250,00 mensili oltre Istat.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
- Confermare la Sentenza n. 97 del 16.01.2024 emessa dal Tribunale di Termini
Imerese e, per l'effetto, rigettare, in quanto infondata, la domanda formulata con l'atto di appello dalla sig.ra di corresponsione di un assegno Parte_1 divorzile a suo favore e a carico del sig. ; Controparte_1
- Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario di spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Chiedo il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 97/2024 dei giorni 16-22 gennaio 2024, il Tribunale di Termini
Imerese, su ricorso di proposto nei confronti di Controparte_1
richiamata la sentenza non definitiva n. 668/2022 con la Parte_1
quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ha rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata dalla . Parte_1
2. Proposto appello da quest'ultima, affidato ad un solo motivo di impugnazione, nel contraddittorio con costituito e resistente, e col P.G., il Controparte_1
procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato rimesso all'udienza del 10 gennaio 2025 e assunto in deliberazione con ordinanza del 13 gennaio
2025 senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. poiché non previsti dal rito.
***
2 3. L'appello è infondato.
4. Con l'unico motivo di gravame proposto, si è doluta Parte_1 della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Termini Imerese non ha riconosciuto in suo favore il diritto alla percezione di un assegno divorzile da porre a carico del . CP_1
In particolare, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe preso adeguatamente in considerazione gli elementi, da essa forniti, volti alla dimostrazione della mancanza di redditi adeguati al proprio sostentamento, comprovati dalla mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni, dall'aver essa stessa dichiarato di non detenere partecipazioni societarie a sè intestate direttamente o per interposta persona o per intestazione fiduciaria, dal deposito della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dalla visura catastale per terreni e fabbricati con esito negativo e dal deposito delle risultanze degli accrediti del reddito di cittadinanza.
Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale le avrebbe erroneamente attribuito una piena capacità lavorativa e una sicura indipendenza economica traendo spunto dalla sua pregressa attività lavorativa presso diverse imprese di pulizie in epoca successiva alla separazione dei coniugi (intervenuta nel 2009) e dalla successiva percezione del cd. reddito di cittadinanza. Tanto sarebbe a suo avviso fuorviante perché non terrebbe conto dell'instabilità connaturata ai predetti impieghi, del basso salario percepito, nonché dell'ulteriore circostanza del licenziamento subìto, che l'aveva costretta a ripiegare, in ragione anche della matura età, sulla misura assistenziale del reddito di cittadinanza.
L'appellante ha inoltre evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale, la stessa non intratterrebbe uno stabile rapporto di convivenza con il padre del suo terzo figlio;
lo stesso, invero, come confermato anche dalla secondogenita, sentita nell'ambito del procedimento penale n. 3695/24 R.G.N.R., sarebbe meramente saltuario, non sussistendo alcuna prova del contrario.
In riforma del provvedimento impugnato, ha chiesto, pertanto, il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nella misura di € 250,00,
3 nella sua componente assistenziale, allegando conclusivamente di essere priva di specifiche capacità di lavoro e di non aver più possibilità di inserirsi nel mondo lavorativo.
4.1 Il motivo è infondato.
L'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987 (d'ora in poi l. div.), stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
È noto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504/2017 ha mutato il suo orientamento quasi trentennale (secondo il quale il presupposto per concedere l'assegno divorzile era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio) e ha individuato un diverso parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile, costituito dall'autosufficienza economica.
Tale indirizzo è stato, tuttavia, superato con la pronunzia delle S.U. della
Suprema Corte n. 18287/2018, avendo i giudici di legittimità precisato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), di cui all'ultima parte dell'art. 5 comma 6 l. div., costituisce una nozione indeterminata e relativa, che, per la sua concretizzazione, non deve ricorrere a criteri estranei al testo normativo (come è stato il tenore di vita, indicato dalle SS.UU. nel 1990, o l'autosufficienza del richiedente, richiamata dalla citata sentenza n. 11504/2017), ma deve basarsi su parametri interni alla stessa disposizione normativa, e in particolare su quelli, definiti anche indici, di cui alla prima parte del medesimo comma.
4 L'indicazione è quella di superare la rigida ripartizione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 citato più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
In altri termini, il giudizio di adeguatezza impone una “valutazione composita”, sicché l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della relazione familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari
(fattori valorizzati dall'art. 5 comma 6 prima parte), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell'effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quello di ciascuno dei due), “anche in relazione alle potenzialità future”.
In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l'assegno divorzile svolge sì una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa- compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all'art. 5 comma 6 prima parte l. div.).
D'altra parte, l'inclusione di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata consente di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento, derivanti dall'adozione della valutazione comparativa dei redditi in via prevalente ed esclusiva, e, per converso, di non trascurare una disparità di condizioni economico-patrimoniali, conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Qualora, pertanto, sia stata accertata una sperequazione della posizione economico-reddituale dei coniugi, se solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo (in via prevalente) il profilo assistenziale dell'assegno.
Nelle fattispecie più complesse, invece, la disparità economica tra i coniugi non è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno: il giudice deve compiere un ulteriore accertamento, valutando se tale disparità economica, sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in
5 costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, anche con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il divorzio, economicamente più debole.
Nell'ambito di tale accertamento assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
Una volta riconosciuto il nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia, da accertare con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5 comma 6, l'entità dell'assegno non va rapportata ad una astratta nozione di autosufficienza e non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, appunto, delle aspettative professionali ed economiche sacrificate, considerando sempre la durata del matrimonio e l'età dello stesso richiedente.
Sulla scorta di tali premesse in diritto, attualizzate dai condivisibili criteri interpretativi della Corte di nomofilachia, la pronunzia impugnata merita di essere confermata.
Invero, nel procedere all'accertamento delle condizioni patrimoniali dei coniugi, il dato della sperequazione economico-reddituale tra gli stessi si pone quale prerequisito fattuale, di fatto imprescindibile, ai fini del riconoscimento del richiesto assegno, della quale il coniuge richiedente deve dar prova unitamente alla mancanza dei mezzi di sussistenza e alla condizione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Si rileva, allora, con già ben evidenziato dal Giudice di prime cure, che nel caso di specie, tale sperequazione economico-reddituale non è stata provata, stante l'omesso deposito da parte della di qualsivoglia documentazione atta Parte_1
a dimostrare la mancanza di redditi adeguati al proprio sostentamento nonché
l'effettiva condizione economico-reddituale nella quale verserebbe.
Tale omissione, come correttamente osservato anche dall'appellato, non ha
6 consentito di effettuare la comparazione richiesta, non avendo reso possibile l'accertamento dei requisiti necessari al riconoscimento dell'assegno nella sua funzione assistenziale e configurando, peraltro, violazione del dovere di leale collaborazione richiesta alle parti, dal quale sono desumibili conseguenziali argomenti di prova ex artt. 116, secondo co., 92, primo co. e 96 c.p.c., così come previsto dall'art. 473bis.18 c.p.c. in tema di allegazioni documentali inesatte o incomplete.
A nulla vale, pertanto, in favore del solo affermato stato di indigenza dell'appellante, la semplice dichiarazione di non aver presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni dovendo, tale stato di cose, essere, perlomeno, attestato da precipua certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate oltre al fatto che, come correttamente osservato dal , ciò non sarebbe, in ogni caso, utile ad CP_1
esaurire gli adempimenti necessari atti a dimostrare la mancanza di altre fonti di sostentamento e la conseguente mancanza di mezzi di sussistenza. A tale riguardo non è dato sapere se, allo stato la sia beneficiaria di strumenti di Parte_1
sostegno al reddito, così come lo era stata in passato, per certo fino a novembre
2022 (cfr. doc. all.).
Per quanto concerne, poi, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la stessa, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità non crea alcun automatismo in termini di prova dello stato di indigenza, ma rappresenta un mero indice dell'impossibilità di far fronte al pagamento di determinate somme, atteso, peraltro, che tale beneficio, sempre suscettibile di revoca, viene concesso sulla base di una dichiarazione sostitutiva di certificazione proveniente dalla parte interessata (cfr. Cass. pen. n. 33530/2012).
Sulla scorta degli elementi così prospettati e complessivamente valutati, non può, peraltro, non tenersi in considerazione che in passato, a partire dall'epoca successiva alla separazione (2009), la ha prestato per diversi anni la Parte_1
propria attività lavorativa alle dipendenze di alcune imprese di pulizie, così come confermato dalla figlia (cfr. doc. all.), avendo sviluppato una conseguente attitudine allo svolgimento di un lavoro proficuo, inteso quale capacità di
7 guadagno ed effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, data dalla professionalità acquisita.
A quanto detto si aggiunga, inoltre, che l'appellante non ha, in ogni caso, dato prova del nesso eziologico col contributo fornito dalla stessa alla formazione del patrimonio comune e personale dei coniugi nell'arco della vita matrimoniale, con contestuale sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno de quo nella sua componente compensativa-perequativa.
Ciò posto, a fronte della mancata dimostrazione dell'effettiva condizione economico-reddituale della , il ha dimostrato il Parte_1 CP_1
peggioramento della propria condizione lavorativa, avendo dovuto, dapprima, cessare la propria attività imprenditoriale svolta in costanza di matrimonio
(ottobre 2015 - cfr. doc. all.) e, successivamente, di aver svolto l'attività di manovale per conto di terzi (cfr. doc. all.), fino al licenziamento intervenuto nel mese di marzo 2024, risultando allo stato disoccupato e provvedendo al proprio sostentamento per mezzo della percezione di un emolumento a titolo di indennità di disoccupazione, notoriamente a tempo determinato (cfr. doc. all.).
Sulla scorta di tali elementi, complessivamente valutati, non può, pertanto, ritenersi provata la sussistenza di una disparità reddituale tra i coniugi che possa giustificare la corresponsione di un assegno divorzile in favore di una della parti, rendendosi necessaria la conferma integrale della decisione impugnata.
5. In assenza di altre domande, e in linea con il criterio di soccombenza, la va condannata a rifondere al le spese del grado, liquidate in Parte_1 CP_1
dispositivo.
Posto che l'impugnazione è stata proposta dopo l'entrata in vigore della legge
24 dicembre 2012 n. 228 (che ha integrato l'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. n.
115/2002), al rigetto dell'appello segue, altresì, in capo all'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti ed il P.G., definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 97/2024 del
Tribunale di Termini Imerese dei giorni 16-22 gennaio 2024, appellata da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato il 28 marzo 2024;
condanna la a rifondere al le spese di questo grado del Parte_1 CP_1
giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese vive, spese generali, CPA
e IVA come per legge se dovute;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il
24.1.2025.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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