TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6239/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistita e difesa dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
MAZZOLENI, come da procura in atti;
e
), assistito e difeso dall'Avv. Vincenzo COPPOLA, Parte_2 C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 11 maggio
1985 a Ponteranica (BG). Per Dalla loro unione sono nati (14 agosto 1987) ed (18 settembre 1992), maggiorenni ed Per_2
economicamente indipendenti.
All'udienza di prima comparizione, celebrata in forma scritta il 12 febbraio 2025, entrambi i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto dichiarato dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite, come modificate con le note difensive d'udienza, siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse delle parti, come concordemente valutati.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi, dando atto delle condizioni di cui al ricorso così come modificate con note depositate telematicamente il 7 febbraio 2025 da ed il 10 febbraio 2025 da , da intendersi qui integralmente Parte_1 Parte_2
richiamate e trascritte, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Ponteranica (Atto n. 12 Parte II Serie A Anno 1985).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistita e difesa dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
MAZZOLENI, come da procura in atti;
e
), assistito e difeso dall'Avv. Vincenzo COPPOLA, Parte_2 C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 11 maggio
1985 a Ponteranica (BG). Per Dalla loro unione sono nati (14 agosto 1987) ed (18 settembre 1992), maggiorenni ed Per_2
economicamente indipendenti.
All'udienza di prima comparizione, celebrata in forma scritta il 12 febbraio 2025, entrambi i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto dichiarato dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite, come modificate con le note difensive d'udienza, siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse delle parti, come concordemente valutati.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi, dando atto delle condizioni di cui al ricorso così come modificate con note depositate telematicamente il 7 febbraio 2025 da ed il 10 febbraio 2025 da , da intendersi qui integralmente Parte_1 Parte_2
richiamate e trascritte, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Ponteranica (Atto n. 12 Parte II Serie A Anno 1985).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo