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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
3) Dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 401 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023, riservata per la decisione all'udienza del 18/06/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Luca. Parte_1
[...]
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Paoletti e Maddalena Marchesi.
[...]
-APPELLATA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'avv. Giovanni De Luca, per la parte appellante, ha chiesto in riforma della sentenza gravata:“in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2561/2023, emessa dal Tribunale di Taranto II sez. civ., Giudice Dott.
Antonio Angelo Guagnano, nel giudizio recante R.G.: 3430/2022, depositata in cancelleria in data
30.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - accertare
e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art.
5.2 del contratto di finanziamento, in ragione della palese vessatorietà della stessa;
- accertare e dichiarare l'inoperatività dell'art. 1916 c.c., non sussistendo, nel caso di specie né il diritto di surrogazione, né quello di rivalsa;
- in ogni caso dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato;
-
1 con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; gli avv.ti Maddalena Marchesi e Luca Paoletti, per la parte appellata, hanno chiesto: “in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in quanto privo dei requisiti previsti dall'art.
342 c.p.c.; - nel merito, rigettare l'atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in premessa. Con vittoria di spese e competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 584/2022 (R.G.N.: 2018/2022), il Tribunale Civile di Taranto, su ricorso monitorio della ha ingiunto al sig. , il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma capitale di euro 30.299,73 oltre interessi legali maturati, spese e competenze legali della procedura di ingiunzione per il recupero, in via surrogatoria, di quanto corrisposto, in adempimento degli obblighi della polizza assicurativa rischio insolvenza N. 4687, in favore della OC AN Controparte_3
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., notificato in data 20/05/2022, Parte_1
, ha convenuto in giudizio la eccependo, in via pregiudiziale,
[...] Controparte_4
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5
d.lgs. n. 28/2010 e succ. mod. int. e chiedendo, nel merito, la revoca e/o la dichiarazione di nullità del suddetto D.I. per insussistenza dei presupposti necessari ed indefettibili di legge per la sua emissione. Ha altresì dedotto la natura vessatoria (e, quindi, la nullità) della clausola 5.2 del contratto di finanziamento intercorso tra il pregresso opponente e la la quale, Controparte_3 prevedendo la surrogazione dell'Assicuratore in ogni diritto, ragione, privilegio e azione vantato dalla OC mutuante/cessionaria nei confronti del debitore/cedente ed il relativo datore di lavoro o altro ente, determinerebbe un forte squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La ritualmente costituita in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, la Controparte_4 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda avversaria poiché non provata, infondata ed ingiusta instando per la conferma del D.I. n. 584/2022 (R.G.N.: 2018/2022) con coeva condanna del sig. al Pt_1 pagamento della somma ingiunta (euro 30.299,73) oltre interessi legali maturati e spese legali relative alle due fasi processuali.
Ha, in specie, dedotto la riconducibilità della polizza assicurativa allo schema negoziale di cui all'art. 14 c. 1 del Regolamento ISVAP n. 29/2009, applicabile ratione temporis, (rubricato assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessioni del quinto dello stipendio), con
2 esclusione del carattere vessatorio della clausola sulla surroga/rivalsa dell'assicuratore, peraltro, accettata ex art. 1341 c. 2 c.c., dal in forza della duplice sottoscrizione dell'art.
5.2 del Pt_1 contratto di finanziamento.
Con ordinanza del 25.10.2022, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria successivamente espletato con esito negativo.
Quindi, istruita in via documentale, la causa è stata decisa con sentenza n. 2561/2023 con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo - con condanna del al pagamento Pt_1 delle spese processuali in favore della OC opposta – avendo ritenuto il Tribunale il contratto di assicurazione stipulato in favore dell'ente finanziatore (mutuante/cessionario) e non anche in favore del debitore finanziato (mutuatario), ossia il , con conseguente infondatezza dell'eccezione Pt_1 di nullità della clausola 5.2. del contratto di finanziamento per asserita vessatorietà della stessa.
Avverso detta sentenza, il ha proposto tempestivo gravame riproponendo, sostanzialmente, Pt_1 gli stessi motivi di doglianza sollevati nel precedente grado di giudizio ovvero la nullità della clausola 5.2 del contratto di finanziamento intercorso tra lo stesso e l'ente finanziatore CP_3 per la sua natura vessatoria (poiché contraria agli artt. 33 e 36 cod. cons.), l'inoperatività
[...] delle condizioni per un legittimo esercizio del diritto di surroga/regresso ex artt. 1916 c.c. e 1201
c.c. da parte dell'odierna OC assicuratrice appellata nei confronti del debitore finanziato ritenendosi parte assicurata.
Ha, pertanto, chiesto, in riforma della sentenza n. 2561/2023 emessa dal Tribunale Civile di
Taranto, l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituita regolarmente in giudizio la la quale ha Controparte_5 eccepito, in via pregiudiziale, per l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., per carenza di specificità dei motivi di gravame;
ha, altresì, chiesto il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di prime cure e, nel merito, il rigetto dell'appello stente al correttezza dell'iter logico-giuridico della sentenza impugnata in quanto coerente con la disciplina normativa operante in subiecta materia (art. 54 DPR n. 180/1950 e art. 14 Reg. IVASS n. 29/2009)
e la giurisprudenza maggioritaria.
Con ordinanza emessa fuori udienza del 17/05/2024 e pubblicata in cancelleria in pari data, è stata rigettata l'istanza, ex artt. 283 e 351 c.p.c., di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata stante l'insussistenza dei presupposti normativi ivi contemplati e rimessa la causa al
Collegio ai fini della decisione.
3 La causa, quindi, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto è infondato per quanto di ragione.
1.1. La Corte preliminarmente rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione del novellato disposto normativo art. 342 c.p.c. .
1.2. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esaustivo il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (si vedano, sul punto, anche Cass. Civ. a
Sezioni Unite Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, secondo cui l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"; da ultimo anche Cass. Civ. Sez.
6-3 ord. n.
13268/2020 del 01.07.2020).
1.3. Nel caso di specie detti requisiti appaiono sostanzialmente rispettati, consentendo l'impugnazione de qua di percepire adeguatamente - tanto da parte del giudice che della controparte
- la richiesta di riforma della decisione così come le motivazioni poste a base della stessa.
L'atto di appello, difatti, individua chiaramente i punti censurati della sentenza di primo grado criticando la valutazione e l'esegesi della documentazione versata in atti, con ciò dando atto di aver contestato la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, insieme allo sviluppo delle ragioni di diritto. Sicché il gravame si appalesa come ammissibile.
4 2. Nel merito, la sentenza gravata, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, è immune da qualsivoglia vizio che potrebbe inficiarne il suo fondamento logico-giuridico ed è in sostanziale consonanza con la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito.
2.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'inoperatività dell'art. 1916 c.c. ossia del diritto di surroga/rivalsa dell'assicuratore in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione nei confronti del consumatore/debitore finanziato.
2.2. Con il secondo motivo di censura l'appellante lamenta, invece, l'erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto validità alla clausola 5.2 del contratto di finanziamento nonostante la sua natura evidentemente vessatoria poiché contraria agli artt. 33 e 36 del cod. cons..
2.3. Entrambi i motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente poiché strettamente connessi tra loro.
2.4. Infondato è già il primo motivo relativo alla ritenuta inoperatività del diritto di surrogazione, ex art. 1916 c.c., dell'assicuratore ( nei confronti del . Controparte_4 Pt_1
2.5. Ai fini di un corretto inquadramento giuridico delle questioni controverse, deve rilevarsi l'applicazione nella fattispecie concreta dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/19501 (oltre al Regolamento
Isvap del 2009) e la connessa finalità di tutelare l'istituto erogante il prestito e/o finanziamento, tramite cessione del quinto dello stipendio, dall'evenienza della impossibilità di riscuotere il proprio credito in caso di cessazione involontaria ed ingiustificata del rapporto di lavoro ovvero nell'ipotesi di riduzione della retribuzione per il lavoratore/richiedente.
Tale normativa impone l'assicurazione a favore del mutuante/cessionario (soggetto assicurato) e non del mutuatario/cedente ammettendo, in tal guisa, il diritto della compagnia di assicurazioni, nell'ipotesi di pagamento dell'indennizzo, di surrogarsi nella posizione dell'ente erogante il prestito e, in particolare, nei diritti di quest'ultimo verso il terzo debitore così come sancito dall'art. 1916
c.c..
Trattasi di polizza “rischio credito” stipulata da un ente finanziatore, in qualità di contraente/assicurato, con il precipuo scopo di garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione restitutoria gravante sul soggetto finanziato. Diversamente, nel caso di polizza
“perdite pecuniarie”, il contratto è concluso dal debitore/assicurato per garantirsi dall'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a favore dell'ente finanziatore a causa della perdita di impiego e della conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio.
Come affermato dalla Suprema Corte (v, Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.9866) il regolamento del 2009, distingue tra assicurazioni che garantiscono il finanziatore ed CP_6 assicurazioni che garantiscono il finanziato, prevedendo, nella specie, che un contratto va considerato come a garanzia della perdita subìta dal finanziatore quando è stipulato nell'interesse di quest'ultimo, e dunque dà per presupposto che, nel caso concreto, si sia accertato che la stipula è avvenuta, per l'appunto, nell'interesse del finanziatore anziché del finanziato.
Il regolamento, pertanto, introduce una classificazione che, a sua volta, ha bisogno di essere applicata nel caso concreto “occorre cioè sempre che le dichiarazioni negoziali vengano interpretate e dunque riferite all'una o all'altra ipotesi classificatoria”2, non potendo essere automatica la riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore).
Ai fini suddetti, quindi, occorre riferirsi ai contratti di finanziamento e di assicurazione, e non già solamente al Regolamento di attuazione della legge del 2005.
Deve, quindi, svolgersi un'accurata indagine della comune volontà di entrambe le parti contraenti, che tenga conto di una corretta esegesi delle singole clausole contenute nel contratto di finanziamento e nel collegato contratto di assicurazione, al fine di stabilire se la garanzia sia prestata a favore dell'ente finanziatore o del soggetto finanziato.
L'individuazione del soggetto assicurato, ossia il portatore del rischio coperto dalla polizza, è cruciale per stabilire se possa o meno riconoscersi all'assicuratore il diritto di surrogazione, che andrebbe, invece, negato ove l'assicurazione fosse stipulata nell'interesse del soggetto finanziato. E, ciò, perché secondo consolidata giurisprudenza, in caso di assicurazione a vantaggio del debitore finanziato, la clausola di surroga sarebbe priva di causa oltre che vessatoria, e, quindi nulla ex artt.
33, c. 1 e 36 del cod. cons., determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi rivenienti dal contratto a carico del soggetto finanziato, il quale, soggiacendo all'azione di surroga, sarebbe comunque tenuto, al verificarsi della perdita del lavoro, a corrispondere l'intero importo residuo del finanziamento, così vanificandosi la copertura assicurativa in suo favore.
Viceversa, ogni sospetto di vessatorietà verrebbe meno nella diversa ipotesi in cui il beneficiario dell'assicurazione sia l'ente finanziatore e non il soggetto finanziato, che dunque subendo l'azione di regresso non vedrebbe vanificati gli effetti del contratto assicurativo (v., Cass. Civ. n. 9866/2022 citata;
Corte d'App. di Lecce Sez. dist. di Taranto n. 411/2022; Corte d'Appello di Milano n.
2808/2022 e 5619/2018; Corte d'Appello di Bari n. 627/2023).
2.6. Nella fattispecie in esame, conformemente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, la
[...]
e la OC hanno stipulato una polizza assicurativa“rischio credito” CP_4 Controparte_3
a garanzia della prestazione pecuniaria vantata dalla stessa OC AN
(cessionaria/mutuante) nei confronti del (cedente/mutuatario) contro l'alea di una sua Pt_1 potenziale insolvenza imputabile alla cessazione del rapporto lavorativo per cause di natura volontaria (dimissioni e/o pensionamento anticipato) o involontaria (licenziamento, fallimento OC datrice di lavoro).
Ciò emerge, inequivocabilmente, dal tenore letterale dell'art. 1 del medesimo contratto assicurativo versato in atti - si veda sub all. 4 del fascicolo monitorio- nel quale si sancisce, giustappunto, che oggetto della copertura assicurativa è il “rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato (n.d.r. cedente/mutuatario) in caso di risoluzione definitiva, per qualunque causa, del rapporto di lavoro”.
Ed ancora, sempre nella clausola n. 1 del contratto assicurativo in atti si stabilisce, testualmente, che: “il Contraente ed intendono stipulare un contratto di assicurazione a premio Controparte_4 unico a garanzia delle perdite patrimoniali derivanti da insolvenza ex art. 14 c. 1 regolamento
del 16.03.2009 n. 29. Il Contraente è l'ente finanziatore che concede prestiti di cui al DPR CP_6
n. 180/1950 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 895/1950 ed in relazione al D. Lgs. n. 252/2005 a lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il Contraente riveste anche la figura dell'assicurato e di seguito verrà definito
Contraente/Assicurato”.
Di talché, il rischio assicurato dalla polizza de qua è indubbiamente quello della OC AN
( erogante il prestito e/o finanziamento con cessione del quinto della retribuzione e Controparte_3 non quello del lavoratore così come erroneamente sostenuto dall'odierna parte appellante.
7 Il titolare dell'interesse esposto al rischio assunto in copertura assicurativa non è quindi il Pt_1
(che è terzo rispetto al negozio assicurativo in questione) ma la OC AN Controparte_3 soggetto contraente, assicurato e beneficiario della polizza per cui è causa.
Ulteriore e significativo elemento che rivela la natura “rischio credito” della polizza in esame è individuabile nella previsione, nel contratto assicurativo, del pagamento del premio a carico della OC AN ( , nei cui confronti è stata emessa la scheda di pagamento del Controparte_3 premio (si vedano, sul punto, gli artt.
3.2 rubricato obblighi del contraente; 11 rubricato premio assicurativo).
Quanto evidenziato trova avallo nelle definizioni contenute nel glossario di
“contraente/assicurato”, “assicurato” e di “premio” riportate tutte a pag. 12 del contratto assicurativo, laddove il cedente è la persona fisica che nel contratto di cessione cede le quote di stipendio (sub all. 4 fascicolo monitorio).
Parallelamente, dalla disamina del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 101265, stipulato in data 01/09/2017 tra l'odierno appellante e la OC AN
emerge, inequivocabilmente, che la polizza assicurativa in esame è stata stipulata Controparte_3 nell'interesse del finanziatore anziché nell'interesse del debitore finanziato.
La clausola 5.2 (rubricato assicurazioni) del succitato contratto, testualmente, statuisce: “il finanziamento prevede altresì la copertura del rischio della perdita dell'impiego ed è quindi assistito da una polizza “credito” (ramo 14). Tale polizza viene stipulata dal Finanziatore a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte al Finanziatore, l'assicuratore resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione nei confronti del Consumatore ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto o indennità equipollente, fondo pensione o istituto di previdenza obbligatoria”.
2.7. In definitiva, la lettura congiunta e complessiva delle clausole del contratto di finanziamento e dell'assicurazione, consente di affermare che il rapporto assicurativo è intercorso tra la OC AN e la compagnia assicurativa, qualificandosi la prima come soggetto assicurato in senso sostanziale, in quanto titolare dell'interesse a recuperare la somma concessa a mutuo nel caso di cessazione del rapporto lavorativo del mutuatario.
Di contro, il non ha assunto la veste di soggetto assicurato non essendo neanche stato Pt_1 previsto a suo carico il pagamento del prezzo, avendo, in specie, prestato il proprio assenso ex art. 1919 c.c., per mezzo del contratto di finanziamento, alla copertura assicurativa e alla contestuale surroga dell'assicuratore nel diritto di credito della OC AN mutuante.
8 Peraltro, come affermato da Cass. 9866/22 cit., “Ne' incompatibile con questa qualificazione è la circostanza che il premio è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito”.
E' di tutta evidenza che questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa avendo la sua fonte in un'assicurazione che è nell'interesse del finanziatore piuttosto che nell'interesse del finanziato: sarebbe priva di causa una surroga ai danni del finanziato qualora l'assicurazione fosse invece nell'interesse di costui, ma così non è (v., sul punto, Cass. 9866/2022 cit.)
2.8. Il giudice di prime cure, quindi, ha fatto buon governo dei principi di diritto come elaborati nella giurisprudenza di merito e di legittimità oltre che dei canoni di ermeneutica dei contratti di finanziamento e di assicurazione oggetto di causa.
2.9.Di talché, non può ritenersi nulla e/o vessatoria la clausola contrattuale di cui all'art.
5.2 del contratto di finanziamento sottoscritto dal e accordante il diritto di surroga in favore Pt_1 dell'assicuratore ( . Controparte_4
Siffatta clausola contrattuale, da un lato, è coerente con la ratio dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 innanzi richiamata e, dall'altro, non rientra nel novero delle condizioni contrattuali aventi natura vessatoria di cui agli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) poiché riproduttiva e/o attuativa di disposizioni di legge (ovverosia dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950).
Può, a conforto di quanto innanzi evidenziato, richiamarsi quanto affermato dalla Suprema Corte ovvero “Posto infatti che è corretta la qualificazione del contratto come di una assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'art. 1341 c.c.: invero la prospettazione del ricorrente presuppone la tesi contraria a quella correttamente seguita dalla Corte d'appello: la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione” (Cassaz. Civ 9866/22, più volte citata).
2.10. In virtù di tutti i motivi innanzi esposti, la Compagnia avendo Controparte_4 provveduto all'adempimento dell'obbligazione posta a suo carico in forza del contratto assicurativo
9 N. 4687, corrispondente al pagamento delle rate dovute - di importo complessivo pari ad euro
30.299,73 - dal alla OC AN in ragione del prestito erogatogli (si Pt_1 Controparte_3 veda all. 8 fascicolo monitorio), ha certamente diritto di surrogarsi, ex art. 1916 c.c., nei diritti della AN nei confronti del soggetto finanziato.
3. L'appello, pertanto, è infondato dovendo essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata ed assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020,
n.9309).
4. In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al rigetto integrale dell'appello principale proposto consegue altresì la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, applicati i valori di riferimento stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. int. per la fase di studio ed introduttiva nonché decisionale, con esclusione della fase istruttoria, vengono liquidati in euro 3.500,00 il tutto oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Al rigetto dell'impugnazione principale consegue l'obbligo dell'odierna parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 1, quater, del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del
2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, n. 2561/2023 (RGN.
3430/2022) pubblicata il 30/10/2023, ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, conferma, integralmente, la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore della delle spese di Controparte_4 lite relative al presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per
10 compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
3) Sussistono i presupposti di legge affinché l'odierna parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, come in motivazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 04 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Anna Maria Marra
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 54. DPR 180/1950 (Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie).
“Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite ((a norma del titolo II e del presente titolo)) devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”. 5 2 Cass. citata 9866/2022 “10.4.- Secondo un consolidato orientamento di questa Corte "in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo" (da ultimo Cass. 3115/2021; Cass. 29111/2017; Cass. 12936/2007). Sebbene non sempre la distinzione tra interpretazione e qualificazione è così netta, e sebbene non sempre l'una è un accertamento in fatto e l'altra un accertamento in diritto, nel senso che non sempre i due momenti sono logicamente distinti, qui siamo tuttavia in presenza di una attività di qualificazione, come tale sindacabile in sede di legittimità: invero altro è stabilire cosa le parti abbiano voluto - nel caso presente la copertura assicurativa di un inadempimento - questione che seguendo quella classificazione appare come di mera interpretazione della volontà delle parti - altro, una volta stabilito che i contraenti hanno voluto stipulare un'assicurazione, è decidere se tale assicurazione è a favore di una parte anziché dell'altra, e ricondurla all'uno o all'altro tipo di contratto assicurativo, e questa è attività di qualificazione invece sindacabile in sede di legittimità”.
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