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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/12/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1487/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1487/2023 promossa da:
(P. Iva: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Luigi De Nucci, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Rosselli n. 44, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. e P. Iva: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Emilia Bridelli e Paolo Cabrini, elettivamente domiciliato in Piazza Mercanti n. 2, presso gli ufficio dell'Avvocatura Pt_1 Comunale;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 1) Con atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 3 del R.D. n. 639/1910
e art. 32 del d.lgs. n. 150/2011, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento Protocollo Generale n. 97171, emessa dal in Controparte_1 data 04.08.2022, notificatale in data 04.08.2022, con la quale le era intimato il pagamento della somma di € 1.546.143,50 a titolo di mancato pagamento dei canoni concessori per l'affidamento dei servizi cimiteriali istituzionali e la gestione dell'illuminazione elettrica votiva, effettuati dalla società attrice negli anni dal 2017 al 2021 in qualità di concessionaria. Eccepiva, in particolare, la nullità dell'ingiunzione opposta per insufficienza di motivazione, oltre che l'illegittimità della stessa per difetto di competenza nell'adozione dell'atto da parte di un dirigente appartenente a un servizio diverso da quello che avrebbe dovuto essere individuato quale responsabile del procedimento. Deduceva, nel merito, che il credito vantato dal non era né Controparte_1 certo, né liquido, né esigibile in quanto si basava su documentazione formata unilateralmente, e dunque in modo parziale, dallo stesso Ente e senza alcuna precisazione o indicazione che permettesse alla debitrice di risalire ai calcoli effettuati o ai singoli addendi considerati.
Contestava la quantificazione della pretesa con riguardo a ciascun esercizio di gestione.
Rappresentava, a riguardo, che le parti si erano accordate di rivedere il canone di concessione: sulla base dell'andamento dei flussi di cassa;
deducendo le opere extra contratto di anno in anno svolte da a favore del ma, nella quantificazione dei Parte_1 CP_1 canoni alla base dell'ingiunzione opposta, tali operazioni di compensazione non erano state svolte. Deduceva l'insussistenza degli inadempimenti contrattuali contestati dal CP_1
e, per l'effetto, chiedeva che quest'ultimo fosse condannato a corrisponderle, a titolo di
[...] risarcimento del danno derivatole a seguito della risoluzione del contratto di concessione dell'08.10.2018, intimata dal con diffida del 18.03.2021, prot. n. 35.995, la Controparte_1 somma di € 3.196.930,12, ovvero l'altra diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad una somma equitativamente determinata a titolo di danno all'immagine, provocatole da una campagna di stampa aggressiva e denigratoria.
1.1) Con memoria depositata in data 22.12.2023, si costituiva in giudizio il Controparte_1 il quale: in via preliminare, chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione dal momento che la stessa era stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento (termine da considerarsi perentorio), peraltro quando era già stata iniziata l'esecuzione, avviata con atto di pignoramento presso terzi e citazione ex art. 543 c.p.c., notificata
2 alla debitrice in data 17.04.2023; nel merito, instava per il rigetto delle eccezioni e domande proposte nei suoi confronti e per la conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa in data 04.08.2022, condannando al pagamento delle somme ivi Parte_1 indicate, laddove, in particolare, da un lato, la fonte, i fatti ed i parametri oggettivi di determinazione del credito erano costituiti dal contratto stipulato in forma pubblica amministrativa tra le parti, mai modificato, che determinava l'ammontare del canone annuo che la società avrebbe dovuto versare all'Ente Pubblico nella misura di € 575.000, oltre Iva;
dall'altro, che la somma ingiunta era comprovata dalle certificazioni dei crediti che, provenienti da Pubblici
Ufficiali e basate su dati dei bilanci del Comune approvati per i diversi esercizi finanziari, avevano natura di atti pubblici, oltre che suffragata dalle fatture prodotte. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla controparte, sosteneva che la stessa era infondata, specie considerato che il era giunto alla risoluzione della concessione avente ad Controparte_1 oggetto la gestione dei servizi cimiteriali dopo un lungo iter procedimentale, condotto nel rispetto della normativa di riferimento, e la società opponente, dopo aver contestato giudizialmente tale risoluzione, non coltivava ulteriormente la controversia, neppure innanzi al Giudice
Amministrativo, e non poneva ostacoli alla riconsegna delle aree all'Ente.
1.2) Con decreto emesso in data 08.01.2024, il G.I. confermava per il giorno 12.03.2024 la data della prima udienza, prevedendo, rispetto ad essa, il decorso dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Dopo una serie di rinvii, disposti al fine di permettere alle parti di sperimentare la possibilità di una soluzione bonaria della controversia, con ordinanza del
03.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.11.2024, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava, per tale incombente, all'udienza dell'11.09.2025, successivamente rinviata al 06.11.2025, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c.. All'esito, pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Quanto all'eccezione, svolta in via preliminare da parte convenuta opposta, relativa all'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine, previsto dall'art. 3 del
R.D. n. 639/1910, di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la stessa non è fondata.
A riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità (con indirizzo che si ritiene di far proprio) è concorde nel ritenere che l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del R.D.
n. 639/1910 non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare
3 l'esistenza della pretesa creditoria, non avendo tale termine natura perentoria, né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità (Cass., n. 1571/1996; n. 13751/2003;
n. 5926/2007).
2.1) Com'è noto, lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice di merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass., n. 7076/2016; conforme la precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 11992/2009).
Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, la P.A. convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del R.D. n. 639/1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia, ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. L'ingiunzione in questione, infatti, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo a seguito dell'art. 130, comma 2, del D.P.R. 28.01.1988, n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta; pertanto, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato. Ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è, comunque, tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass., n. 22792/2011 così massimata;
anche Cass., n. 9989/2016).
In altre parole (così Cass., n. 29653/2017), l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la
4 cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge, comunque, a prescindere da un'espressa richiesta in tal senso,
l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito. In detto giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, l'opposta amministrazione formula una domanda di riconoscimento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti
(assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis, Cass., 03.11.2011, n. 22792; Cass., 18.10.2010, n. 14812; Cass.,
16.05.2016, n. 9989).
Tanto chiarito in via generale, ritiene questo giudice che l'amministrazione abbia assolto l'onere su di essa incombente di fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa.
Per quanto riguarda il profilo motivazionale, si ricorda che la motivazione degli atti impositivi
(siano essi avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento, ovvero cartelle di pagamento), costituisce un elemento irrinunciabile del procedimento amministrativo, necessario per far comprendere al debitore quali sono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa creditoria che, come tali, devono essere sempre illustrati in modo chiaro e puntuale ab origine dall'Ufficio al fine di rendere note le ragioni del provvedimento autoritativo. In termini più generali, la motivazione degli atti tributari costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente, diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non
5 difficoltoso del diritto di difesa (ex plurimis: Cass., Sez. V, 26.03.2014, n. 7056; Cass., Sez. V,
09.07.2014, n. 15633).
Peraltro, sempre per quanto riguarda il profilo motivazionale, vi è da ricordare che è possibile che i provvedimenti di ingiunzione vengano motivati per relationem, cioè mediante il riferimento ad elementi di un atto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato, o questo ne riproduca il contenuto essenziale, ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (giurisprudenza costante: si richiamano, nel tempo, Cass., n. 8294/1994; Cass., n. 1906/2008; Cass., n. 13110/2012).
Ebbene, nel caso di specie, l'ingiunzione fiscale opposta contiene tutti gli elementi sufficienti per identificare la richiesta di pagamento con essa effettuata, nonché l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la pretesa creditoria. Peraltro, da un lato, tutti i provvedimenti richiamati nell'atto impositivo de quo erano già stati prodotti dal nel Controparte_1 plurimo contenzioso che, dal 2021 (come comprovato dalla documentazione depositata in atti), ha visto controvertere le odierne parti in causa (laddove, pertanto, Parte_1 aveva già avuto modo di conoscerli e contestarli); dall'altro lato, nel presente giudizio,
[...]
l'attrice opponente non si è limitata a contestare il difetto di motivazione, ma ha censurato anche il merito della pretesa creditoria (ciò che esclude un'eventuale lesione del diritto di difesa).
Per quanto riguarda, poi, l'asserita illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta per difetto di competenza della “Signora avv. a emanare lo stesso, si deve evidenziare, in primo CP_3 luogo, che la tesi sostenuta da parte attrice, secondo la quale: “Secondo la normativa generale in materia di atti amministrativi, la mancanza di una valida sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto medesimo per difetto di un elemento essenziale”, non coglie nel segno: infatti, nelle pronunce citate da si disquisiva in merito alla totale mancanza Parte_1 di sottoscrizione e all'assenza di qualsiasi elemento identificativo dell'autore della stessa, laddove, nel caso di specie (dove la sottoscrizione esiste e ne è identificabile l'autrice), si potrebbe, al più, parlare di incompetenza relativa (che ricorre nel caso di sottoscrizione apposta da un organo diverso da quello previsto, ma competente in linea generale), che può essere sanata con un successivo atto di convalida da parte dell'organo corretto, che così si appropria delle valutazioni già effettuate.
In seconda battuta, dalla documentazione agli atti, risulta che, in presenza di contenzioso, il recupero dei crediti spetta proprio all'Avvocatura del Comune, come precisa lo stesso testo
6 dell'atto organizzativo dell'Ente riportato da parte attrice, ove si indica che l'Avvocatura medesima “svolge attività di rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale dinnanzi a tutte le magistrature”. L'ampiezza dei poteri conferiti dal Sindaco del CP_1
all'Avvocato Dirigente si desume, invero, anche dalla procura generale alle liti Rep.
[...]
Com. 14800 del 30.06.2022 (doc. 1 parte convenuta), che comprende la facoltà di rappresentare l'Ente in tutte le controversia attive o passive, iniziate o da iniziare, compresi i processi esecutivi,
e la facoltà di riscuotere somme. Deve, quindi, ritenersi che il soggetto firmatario dell'atto di ingiunzione avesse i poteri di adottarlo e la legittimazione in tal senso, cosicché la sottoscrizione da questi apposta è del tutto valida.
Venendo all'esame del merito della controversia, ha contestato Parte_1 che il credito di cui il ha richiesto il pagamento sia certo, liquido ed esigibile, e quindi, CP_1 ritenendo assenti tali elementi, ha eccepito l'inutilizzabilità del procedimento disciplinato dal
R.D. n. 639/1910.
A sostegno delle proprie tesi, ha citato la giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano, sent. n.
3133/2020, e della Suprema Corte (Cass., n. 7076/16; Cass. S.U., n. 11992/09; Cass., n.
16855/04), per la quale l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della P.A., con il limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare deve derivare la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento.
Ebbene, nel caso di specie, prima di tutto, la fonte, i fatti e i parametri oggettivi della pretesa creditoria fatta valere dal sono rinvenibili, e trovano il proprio fondamento, Controparte_1 nel contratto Rep. 14626/2018 a ministero del Segretario Generale del Controparte_1 stipulato in forma pubblica amministrativa tra le parti in data 08.10.2018, mai modificato, che determinava l'ammontare del canone annuo che la società doveva versare al nella misura CP_1 di € 575.000, oltre Iva.
Per quanto riguarda, nello specifico, l'an ed il quantum della pretesa creditoria, giova richiamare quanto già statuito da questo Tribunale nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato da nei confronti del diretto ad ottenere Parte_1 Controparte_1
l'accertamento e la dichiarazione dell'insussistenza degli inadempimenti contrattuali contestati
7 dall'Ente Pubblico a tale società e, per l'effetto, il blocco della risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 08.10.2018.
Nell'ambito dell'ordinanza pronunciata in data 15.06.2021, il Tribunale, rigettando il ricorso, ha considerato che: “Dal primo punto di vista, vi è da rilevare che la richiesta di riequilibrio del
Piano Economico Finanziario (PEF) ex art. 165 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici), che parte ricorrente asserisce (ma non prova) di aver ripetutamente formulato, è un atto che rientra, ove ne ricorrano i presupposti, nella procedura dettata da tale norma e, più in dettaglio, dall'art.
9.3 del capitolato speciale d'appalto, che costituisce la lex specialis di gara.
Tale norma dispone, anche con il rinvio al successivo punto 9.5 del medesimo capitolato speciale, che “Le tariffe di cui all'articolo precedente possono essere oggetto di revisione annuale, con apposita deliberazione della Giunta comunale […] La revisione delle tariffe può essere chiesta anche dal concessionario, tenuto conto degli aumenti dei costi e delle altre spese, ma rimane soggetta a valutazione e ad apposita preventiva deliberazione da parte dell'Ente, intendendosi fin d'ora escluso qualsivoglia adeguamento tacito e/o unilaterale delle tariffe da parte del concessionario”. La proposta di aggiornamento del PEF, dunque, segue un ben preciso procedimento, che si conclude con un'apposita deliberazione della Giunta comunale: qualora essa provenga dal concessionario, quest'ultimo, ove ne ricorrano le condizioni, deve dimostrare che si sono verificate, nel corso del rapporto contrattuale, delle circostanze, non prevedibili e non imputabili al concessionario stesso, tali da generare un'alterazione significativa degli elementi sui quali si fonda il piano medesimo, con maggiori entrate, ovvero con minori spese.
Secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, è possibile, infatti, di anno in anno, la revisione del canone di concessione nel caso in cui venga provata la ricorrenza di una delle seguenti condizioni: “A) aumento o diminuzione dell'entrata; a) aumento o diminuzione del costo unitario della mano d'opera del personale con riferimento alla data dell'offerta; b) aumento o diminuzione dei costi del materiale di consumo con riferimento alla data dell'offerta;
c) aumento o diminuzione degli altri oneri d'esercizio con riferimento alla data dell'offerta”. La proposta di revisione, da parte del concessionario, deve pervenire al entro il 30 CP_1 settembre di ogni anno, “con presentazione di conteggi e documentazione”. Ebbene, non solo, nel caso di specie, non risulta né che tale proposta di aggiornamento del PEF sia stata presentata, nelle forme suddette, da parte della né che sia mai stata adottata una Parte_2 deliberazione, da parte della Giunta comunale, avente un oggetto di questo tipo. E non può certo
8 ritenersi che, nella vigenza di una disciplina negoziale così articolata, la Pubblica
Amministrazione abbia potuto addivenire ad una modifica del PEF e delle condizioni economiche contrattuali con la parte privata sulla base di un semplice scambio di note tra la società e gli Uffici Comunali”.
Alle medesime conclusioni è pervenuto anche il Collegio in sede di reclamo, (reclamo promosso da avverso la suddetta ordinanza e anch'esso rigettato), il quale Parte_1 ha affermato che: “non è dato comprendere, sulla base della numerosissima corrispondenza in Part atti, come e in che modo si possa affermare che le parti ( e ) avevano Controparte_1 approvato consensualmente una procedura che, in deroga alla normativa generale e contrattuale
(art. 165, c. 6 DLGS 50/2016 e art.
9.5 del Capitolato) imponeva la revisione annuale del canone sulla base di precisi elementi”.
Il Tribunale di Piacenza, quindi, con i suddetti provvedimenti, ha già rilevato che, non essendoci stata alcuna delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto la revisione del canone concessorio, i rapporti tra le parti sono quelli riportati negli atti sottoscritti, che non sono mai variati.
Per quanto concerne i canoni concessori dovuti dalla società sulla base delle previsioni del contratto stipulato inter partes, sempre nell'ordinanza 15.06.2021 il medesimo Tribunale ha già avuto modo di valutare che: “il ha dimostrato, producendo in giudizio le Controparte_1 fatture emesse ed i solleciti di pagamento, il mancato versamento, da parte di dei Parte_2 canoni di concessione e dei rimborsi delle quote residue per opere di investimento non completamente ammortizzate, dovute al concessionario uscente . CP_4
Invero, come risulta dalla documentazione prodotta dalle parti anche nel presente giudizio, il credito azionato dall'Ente con l'ingiunzione di pagamento opposta, ammontante ad €
1.560.588,78, è riportato specificamente nella nota del Dirigente in data Parte_3
08.10.2021 P.G. 121347, sulla base dei residui attivi (ossia le somme accertate e ancora da incassare) riportati nei Bilanci Comunali approvati per i diversi esercizi finanziari, che il
Dirigente Servizio Economiche ha certificato con nota in data 07.10.2021 P.G. Pt_4
120723/2021.
Dette certificazioni dei crediti (basate, come detto, su dati dei bilanci del che hanno CP_1 natura di atti pubblici) sono suffragate dalle seguenti fatture: n. VESV1/2020/0000007 del
09.04.2020, relativa a canoni di concessione per l'anno 2018, di € 281.448,58; n.
9 VESV1/2020/0000006 del 09.04.2020, relativa a canoni di concessione per l'anno 2019, di €
283.750,04; n. VESV1/2020/0000012 del 09.07.2020, relativa alla prima rata del canone di concessione per l'anno 2020, di € 332.450,01, e n. VESV1/2020/0000013 del 09.07.2020, relativa alla seconda rata del canone di concessione per l'anno 2020, di € 332.450,00, per un totale complessivo pari ad € 664.900,01 (docc. 34-38 parte convenuta).
Questi documenti contabili comprovano, quindi, la debenza, da parte di
[...]
di canoni residui pari ad € 1.560.588,78. Il ha, poi, dedotto Parte_1 Controparte_1 che, con l'ingiunzione di pagamento de qua, ha ingiunto il pagamento della minor somma di €
1.546.143,50, avendo dedotto dal maggior credito l'importo di € 14.445,28 quali spese di lite liquidate a favore dell'odierna attrice dal Tribunale di Piacenza e dalla Corte d'Appello di
Bologna con i decreti di rigetto dell'istanza di fallimento e del successivo reclamo avverso detto provvedimento, richiesti dal legale della società predetta con nota pervenuta in data 27.07.2022,
P.G. 95481.
2.2) Nell'atto introduttivo del presente giudizio, premettendo Parte_1 che: “Il Comune, inoltre, all'interno del R.D. quivi opposto afferma di essere creditore di
“ulteriori importi per mancati rimborsi al concessionario uscente e penali contrattuali ai sensi dell'art. 5 del Contratto d'appalto richiamato nella diffida ad adempiere del 18/03/2021, proventi da vendita avello di famiglia e spese sostenute dal per verifiche urgenti dello CP_1 stato degli esemplari arborei del Cimitero Urbano, non effettuate dalla Parte_1
, importi per i quali, tuttavia, l'amministrazione ha riservato a un momento
[...] successivo la proposizione di autonoma domanda per il recupero dell'asserito dovuto”, ne ha contestato la debenza, chiedendo che fosse disposta la condanna del al Controparte_1 risarcimento del danno derivato alla società dal rapporto concessorio presupposto.
A riguardo, deve rilevarsi quanto segue.
In primo luogo, come riconosciuto anche da parte attrice, le ulteriori voci rispetto alle quali il ha rappresentato di essere ulteriormente creditore nei confronti di Controparte_1 [...] non sono oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta con il presente Parte_1 giudizio;
dal momento che l'Ente Pubblico ha solo ventilato, rispetto ad esse, una successiva, futura, azione di recupero (che, allo stato, non risulta essere stata intrapresa), questo giudicante ritiene ultroneo disquisire della sussistenza di tali pretese in tale sede, risultando, invece,
10 opportuno riservare ad un eventuale giudizio di opposizione a tale azione di recupero ogni disamina circa la loro fondatezza.
In seconda battuta, la domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...] nei confronti del è da considerarsi del tutto infondata alla Parte_1 Controparte_1 luce: da un lato, del fatto che questo Tribunale si è già pronunciato sulla legittimità della risoluzione contrattuale (nell'ambito della pronuncia resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. in data 15.06.2021, confermata in sede di reclamo, a tale proposito si legge: “Alla luce di quanto si è esposto (e anche considerando che il ha allegato e provato la sussistenza di Controparte_1 disservizi alla cittadinanza, stanti le frequenti segnalazioni pervenute al Sindaco e al Dirigente dei Servizi al Cittadino, le interrogazioni formulate dai Consiglieri Comunali e gli articoli sulla stampa locale aventi ad oggetto lo stato di degrado dei cimiteri urbani ed extraurbani) è evidente che la condotta di parte ricorrente, complessivamente considerata, sia stata ragionevolmente (e, quindi, correttamente), ritenuta suscettibile di risoluzione contrattuale, laddove la valutazione della “gravità” delle inadempienze, anche in un'ottica civilistica ex art. 1455 c.c., deve tenere conto dell'incidenza globale dei plurimi inadempimenti, sia sull'equilibrio economico del rapporto concessorio, sia sull'effettiva rispondenza del suo effettivo svolgimento alla funzione pubblica perseguita”), con pronunce a cui, peraltro, ha prestato Parte_1 acquiescenza, non coltivando ulteriormente i giudizi civili ed amministrativi e provvedendo alla riconsegna delle aree;
dall'altro lato, quanto dedotto per suffragare sia la sussistenza dell'an della pretesa, sia la quantificazione dei danni asseritamente cagionati dalla condotta tenuta dal
[...]
, è del tutto generico ed apodittico. CP_1
Quanto ai paventati danni patrimoniali, la quantificazione della richiesta è stata formulata attraverso un foglio di calcolo trasformato in PDF, prodotto da parte attrice quale doc. 35, che è di difficile comprensione perché male impaginato e comunque confuso. Su detta quantificazione, vi è comunque da osservare quanto segue: la fattura n. 607, di € 97.340,30, indicata nel foglio di calcolo, non era presente nell'elenco documenti dell'atto di citazione e non era stata prodotta nel fascicolo telematico di causa;
le fatture n. 607, di € 97.340,30, n. 608 di € 161.832,00, n. 609 di €
256.502,50 e n. 610 di € 156.686,00, emesse nei confronti del sono state Controparte_1 rifiutate sulla piattaforma elettronica, come risulta dalle attestazione estrapolate dal Servizio
Bilancio del dal portale fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate (doc. 51 parte CP_1 convenuta) e, dunque, non sono opponibili all'Ente; le richieste di rimborso delle spese di
11 progettazione indicate nelle pec del 2020, per € 33.856,44 ed il danno asseritamente cagionato dalla omessa campagna massiva 2020 vengono formulate in modo dubbio, confutabile e, comunque, l'invio di una pec da parte della Concessionaria di per sé non rende provate ed esigibili le somme richieste.
Quanto al lamentato danno all'immagine: da un lato, gli inadempimenti riferiti alla gestione dei cimiteri, riportati dalla stampa locale nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, sono stati ritenuti sussistenti dal Tribunale in sede cautelare;
dall'altro, e in ogni caso, la società attrice non avrebbe potuto riportare alcun danno alla propria immagine perché essa, costituita come società di scopo, avente come unico oggetto sociale la gestione dei cimiteri di (attività Pt_1 definitivamente inibitale stante l'intervenuta risoluzione contrattuale), peraltro ora in liquidazione, non è più presente sul mercato con alcun altra attività il cui esercizio potrebbe essere in qualche modo offuscato.
Alla luce di tutte le suddette considerazioni, il Tribunale rigetta tutte le domande ed eccezioni formulate da parte attrice in via preliminare, principale e riconvenzionale e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento emessa dal in data 04.08.2022, Controparte_1 notificata in pari data, condannando al pagamento delle somme Parte_1 in essa indicate.
3) Le peculiarità del caso di specie e la natura dei soggetti coinvolti nel presente giudizio giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutte le domande ed eccezioni formulate da parte attrice opponente in via preliminare, principale e riconvenzionale e, per l'effetto,
2) conferma l'ingiunzione di pagamento Protocollo Generale n. 97171, emessa dal CP_1 in data 04.08.2022, notificata in pari data, condannando
[...] Parte_1 al pagamento delle somme in essa indicate;
[...]
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 09.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1487/2023 promossa da:
(P. Iva: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Luigi De Nucci, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Rosselli n. 44, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. e P. Iva: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Emilia Bridelli e Paolo Cabrini, elettivamente domiciliato in Piazza Mercanti n. 2, presso gli ufficio dell'Avvocatura Pt_1 Comunale;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 1) Con atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 3 del R.D. n. 639/1910
e art. 32 del d.lgs. n. 150/2011, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento Protocollo Generale n. 97171, emessa dal in Controparte_1 data 04.08.2022, notificatale in data 04.08.2022, con la quale le era intimato il pagamento della somma di € 1.546.143,50 a titolo di mancato pagamento dei canoni concessori per l'affidamento dei servizi cimiteriali istituzionali e la gestione dell'illuminazione elettrica votiva, effettuati dalla società attrice negli anni dal 2017 al 2021 in qualità di concessionaria. Eccepiva, in particolare, la nullità dell'ingiunzione opposta per insufficienza di motivazione, oltre che l'illegittimità della stessa per difetto di competenza nell'adozione dell'atto da parte di un dirigente appartenente a un servizio diverso da quello che avrebbe dovuto essere individuato quale responsabile del procedimento. Deduceva, nel merito, che il credito vantato dal non era né Controparte_1 certo, né liquido, né esigibile in quanto si basava su documentazione formata unilateralmente, e dunque in modo parziale, dallo stesso Ente e senza alcuna precisazione o indicazione che permettesse alla debitrice di risalire ai calcoli effettuati o ai singoli addendi considerati.
Contestava la quantificazione della pretesa con riguardo a ciascun esercizio di gestione.
Rappresentava, a riguardo, che le parti si erano accordate di rivedere il canone di concessione: sulla base dell'andamento dei flussi di cassa;
deducendo le opere extra contratto di anno in anno svolte da a favore del ma, nella quantificazione dei Parte_1 CP_1 canoni alla base dell'ingiunzione opposta, tali operazioni di compensazione non erano state svolte. Deduceva l'insussistenza degli inadempimenti contrattuali contestati dal CP_1
e, per l'effetto, chiedeva che quest'ultimo fosse condannato a corrisponderle, a titolo di
[...] risarcimento del danno derivatole a seguito della risoluzione del contratto di concessione dell'08.10.2018, intimata dal con diffida del 18.03.2021, prot. n. 35.995, la Controparte_1 somma di € 3.196.930,12, ovvero l'altra diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad una somma equitativamente determinata a titolo di danno all'immagine, provocatole da una campagna di stampa aggressiva e denigratoria.
1.1) Con memoria depositata in data 22.12.2023, si costituiva in giudizio il Controparte_1 il quale: in via preliminare, chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione dal momento che la stessa era stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento (termine da considerarsi perentorio), peraltro quando era già stata iniziata l'esecuzione, avviata con atto di pignoramento presso terzi e citazione ex art. 543 c.p.c., notificata
2 alla debitrice in data 17.04.2023; nel merito, instava per il rigetto delle eccezioni e domande proposte nei suoi confronti e per la conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa in data 04.08.2022, condannando al pagamento delle somme ivi Parte_1 indicate, laddove, in particolare, da un lato, la fonte, i fatti ed i parametri oggettivi di determinazione del credito erano costituiti dal contratto stipulato in forma pubblica amministrativa tra le parti, mai modificato, che determinava l'ammontare del canone annuo che la società avrebbe dovuto versare all'Ente Pubblico nella misura di € 575.000, oltre Iva;
dall'altro, che la somma ingiunta era comprovata dalle certificazioni dei crediti che, provenienti da Pubblici
Ufficiali e basate su dati dei bilanci del Comune approvati per i diversi esercizi finanziari, avevano natura di atti pubblici, oltre che suffragata dalle fatture prodotte. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla controparte, sosteneva che la stessa era infondata, specie considerato che il era giunto alla risoluzione della concessione avente ad Controparte_1 oggetto la gestione dei servizi cimiteriali dopo un lungo iter procedimentale, condotto nel rispetto della normativa di riferimento, e la società opponente, dopo aver contestato giudizialmente tale risoluzione, non coltivava ulteriormente la controversia, neppure innanzi al Giudice
Amministrativo, e non poneva ostacoli alla riconsegna delle aree all'Ente.
1.2) Con decreto emesso in data 08.01.2024, il G.I. confermava per il giorno 12.03.2024 la data della prima udienza, prevedendo, rispetto ad essa, il decorso dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Dopo una serie di rinvii, disposti al fine di permettere alle parti di sperimentare la possibilità di una soluzione bonaria della controversia, con ordinanza del
03.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.11.2024, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava, per tale incombente, all'udienza dell'11.09.2025, successivamente rinviata al 06.11.2025, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c.. All'esito, pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Quanto all'eccezione, svolta in via preliminare da parte convenuta opposta, relativa all'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine, previsto dall'art. 3 del
R.D. n. 639/1910, di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la stessa non è fondata.
A riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità (con indirizzo che si ritiene di far proprio) è concorde nel ritenere che l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del R.D.
n. 639/1910 non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare
3 l'esistenza della pretesa creditoria, non avendo tale termine natura perentoria, né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità (Cass., n. 1571/1996; n. 13751/2003;
n. 5926/2007).
2.1) Com'è noto, lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice di merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass., n. 7076/2016; conforme la precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 11992/2009).
Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, la P.A. convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del R.D. n. 639/1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia, ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. L'ingiunzione in questione, infatti, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo a seguito dell'art. 130, comma 2, del D.P.R. 28.01.1988, n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta; pertanto, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato. Ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è, comunque, tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass., n. 22792/2011 così massimata;
anche Cass., n. 9989/2016).
In altre parole (così Cass., n. 29653/2017), l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la
4 cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge, comunque, a prescindere da un'espressa richiesta in tal senso,
l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito. In detto giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, l'opposta amministrazione formula una domanda di riconoscimento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti
(assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis, Cass., 03.11.2011, n. 22792; Cass., 18.10.2010, n. 14812; Cass.,
16.05.2016, n. 9989).
Tanto chiarito in via generale, ritiene questo giudice che l'amministrazione abbia assolto l'onere su di essa incombente di fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa.
Per quanto riguarda il profilo motivazionale, si ricorda che la motivazione degli atti impositivi
(siano essi avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento, ovvero cartelle di pagamento), costituisce un elemento irrinunciabile del procedimento amministrativo, necessario per far comprendere al debitore quali sono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa creditoria che, come tali, devono essere sempre illustrati in modo chiaro e puntuale ab origine dall'Ufficio al fine di rendere note le ragioni del provvedimento autoritativo. In termini più generali, la motivazione degli atti tributari costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente, diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non
5 difficoltoso del diritto di difesa (ex plurimis: Cass., Sez. V, 26.03.2014, n. 7056; Cass., Sez. V,
09.07.2014, n. 15633).
Peraltro, sempre per quanto riguarda il profilo motivazionale, vi è da ricordare che è possibile che i provvedimenti di ingiunzione vengano motivati per relationem, cioè mediante il riferimento ad elementi di un atto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato, o questo ne riproduca il contenuto essenziale, ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (giurisprudenza costante: si richiamano, nel tempo, Cass., n. 8294/1994; Cass., n. 1906/2008; Cass., n. 13110/2012).
Ebbene, nel caso di specie, l'ingiunzione fiscale opposta contiene tutti gli elementi sufficienti per identificare la richiesta di pagamento con essa effettuata, nonché l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la pretesa creditoria. Peraltro, da un lato, tutti i provvedimenti richiamati nell'atto impositivo de quo erano già stati prodotti dal nel Controparte_1 plurimo contenzioso che, dal 2021 (come comprovato dalla documentazione depositata in atti), ha visto controvertere le odierne parti in causa (laddove, pertanto, Parte_1 aveva già avuto modo di conoscerli e contestarli); dall'altro lato, nel presente giudizio,
[...]
l'attrice opponente non si è limitata a contestare il difetto di motivazione, ma ha censurato anche il merito della pretesa creditoria (ciò che esclude un'eventuale lesione del diritto di difesa).
Per quanto riguarda, poi, l'asserita illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta per difetto di competenza della “Signora avv. a emanare lo stesso, si deve evidenziare, in primo CP_3 luogo, che la tesi sostenuta da parte attrice, secondo la quale: “Secondo la normativa generale in materia di atti amministrativi, la mancanza di una valida sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto medesimo per difetto di un elemento essenziale”, non coglie nel segno: infatti, nelle pronunce citate da si disquisiva in merito alla totale mancanza Parte_1 di sottoscrizione e all'assenza di qualsiasi elemento identificativo dell'autore della stessa, laddove, nel caso di specie (dove la sottoscrizione esiste e ne è identificabile l'autrice), si potrebbe, al più, parlare di incompetenza relativa (che ricorre nel caso di sottoscrizione apposta da un organo diverso da quello previsto, ma competente in linea generale), che può essere sanata con un successivo atto di convalida da parte dell'organo corretto, che così si appropria delle valutazioni già effettuate.
In seconda battuta, dalla documentazione agli atti, risulta che, in presenza di contenzioso, il recupero dei crediti spetta proprio all'Avvocatura del Comune, come precisa lo stesso testo
6 dell'atto organizzativo dell'Ente riportato da parte attrice, ove si indica che l'Avvocatura medesima “svolge attività di rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale dinnanzi a tutte le magistrature”. L'ampiezza dei poteri conferiti dal Sindaco del CP_1
all'Avvocato Dirigente si desume, invero, anche dalla procura generale alle liti Rep.
[...]
Com. 14800 del 30.06.2022 (doc. 1 parte convenuta), che comprende la facoltà di rappresentare l'Ente in tutte le controversia attive o passive, iniziate o da iniziare, compresi i processi esecutivi,
e la facoltà di riscuotere somme. Deve, quindi, ritenersi che il soggetto firmatario dell'atto di ingiunzione avesse i poteri di adottarlo e la legittimazione in tal senso, cosicché la sottoscrizione da questi apposta è del tutto valida.
Venendo all'esame del merito della controversia, ha contestato Parte_1 che il credito di cui il ha richiesto il pagamento sia certo, liquido ed esigibile, e quindi, CP_1 ritenendo assenti tali elementi, ha eccepito l'inutilizzabilità del procedimento disciplinato dal
R.D. n. 639/1910.
A sostegno delle proprie tesi, ha citato la giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano, sent. n.
3133/2020, e della Suprema Corte (Cass., n. 7076/16; Cass. S.U., n. 11992/09; Cass., n.
16855/04), per la quale l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della P.A., con il limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare deve derivare la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento.
Ebbene, nel caso di specie, prima di tutto, la fonte, i fatti e i parametri oggettivi della pretesa creditoria fatta valere dal sono rinvenibili, e trovano il proprio fondamento, Controparte_1 nel contratto Rep. 14626/2018 a ministero del Segretario Generale del Controparte_1 stipulato in forma pubblica amministrativa tra le parti in data 08.10.2018, mai modificato, che determinava l'ammontare del canone annuo che la società doveva versare al nella misura CP_1 di € 575.000, oltre Iva.
Per quanto riguarda, nello specifico, l'an ed il quantum della pretesa creditoria, giova richiamare quanto già statuito da questo Tribunale nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato da nei confronti del diretto ad ottenere Parte_1 Controparte_1
l'accertamento e la dichiarazione dell'insussistenza degli inadempimenti contrattuali contestati
7 dall'Ente Pubblico a tale società e, per l'effetto, il blocco della risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 08.10.2018.
Nell'ambito dell'ordinanza pronunciata in data 15.06.2021, il Tribunale, rigettando il ricorso, ha considerato che: “Dal primo punto di vista, vi è da rilevare che la richiesta di riequilibrio del
Piano Economico Finanziario (PEF) ex art. 165 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici), che parte ricorrente asserisce (ma non prova) di aver ripetutamente formulato, è un atto che rientra, ove ne ricorrano i presupposti, nella procedura dettata da tale norma e, più in dettaglio, dall'art.
9.3 del capitolato speciale d'appalto, che costituisce la lex specialis di gara.
Tale norma dispone, anche con il rinvio al successivo punto 9.5 del medesimo capitolato speciale, che “Le tariffe di cui all'articolo precedente possono essere oggetto di revisione annuale, con apposita deliberazione della Giunta comunale […] La revisione delle tariffe può essere chiesta anche dal concessionario, tenuto conto degli aumenti dei costi e delle altre spese, ma rimane soggetta a valutazione e ad apposita preventiva deliberazione da parte dell'Ente, intendendosi fin d'ora escluso qualsivoglia adeguamento tacito e/o unilaterale delle tariffe da parte del concessionario”. La proposta di aggiornamento del PEF, dunque, segue un ben preciso procedimento, che si conclude con un'apposita deliberazione della Giunta comunale: qualora essa provenga dal concessionario, quest'ultimo, ove ne ricorrano le condizioni, deve dimostrare che si sono verificate, nel corso del rapporto contrattuale, delle circostanze, non prevedibili e non imputabili al concessionario stesso, tali da generare un'alterazione significativa degli elementi sui quali si fonda il piano medesimo, con maggiori entrate, ovvero con minori spese.
Secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, è possibile, infatti, di anno in anno, la revisione del canone di concessione nel caso in cui venga provata la ricorrenza di una delle seguenti condizioni: “A) aumento o diminuzione dell'entrata; a) aumento o diminuzione del costo unitario della mano d'opera del personale con riferimento alla data dell'offerta; b) aumento o diminuzione dei costi del materiale di consumo con riferimento alla data dell'offerta;
c) aumento o diminuzione degli altri oneri d'esercizio con riferimento alla data dell'offerta”. La proposta di revisione, da parte del concessionario, deve pervenire al entro il 30 CP_1 settembre di ogni anno, “con presentazione di conteggi e documentazione”. Ebbene, non solo, nel caso di specie, non risulta né che tale proposta di aggiornamento del PEF sia stata presentata, nelle forme suddette, da parte della né che sia mai stata adottata una Parte_2 deliberazione, da parte della Giunta comunale, avente un oggetto di questo tipo. E non può certo
8 ritenersi che, nella vigenza di una disciplina negoziale così articolata, la Pubblica
Amministrazione abbia potuto addivenire ad una modifica del PEF e delle condizioni economiche contrattuali con la parte privata sulla base di un semplice scambio di note tra la società e gli Uffici Comunali”.
Alle medesime conclusioni è pervenuto anche il Collegio in sede di reclamo, (reclamo promosso da avverso la suddetta ordinanza e anch'esso rigettato), il quale Parte_1 ha affermato che: “non è dato comprendere, sulla base della numerosissima corrispondenza in Part atti, come e in che modo si possa affermare che le parti ( e ) avevano Controparte_1 approvato consensualmente una procedura che, in deroga alla normativa generale e contrattuale
(art. 165, c. 6 DLGS 50/2016 e art.
9.5 del Capitolato) imponeva la revisione annuale del canone sulla base di precisi elementi”.
Il Tribunale di Piacenza, quindi, con i suddetti provvedimenti, ha già rilevato che, non essendoci stata alcuna delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto la revisione del canone concessorio, i rapporti tra le parti sono quelli riportati negli atti sottoscritti, che non sono mai variati.
Per quanto concerne i canoni concessori dovuti dalla società sulla base delle previsioni del contratto stipulato inter partes, sempre nell'ordinanza 15.06.2021 il medesimo Tribunale ha già avuto modo di valutare che: “il ha dimostrato, producendo in giudizio le Controparte_1 fatture emesse ed i solleciti di pagamento, il mancato versamento, da parte di dei Parte_2 canoni di concessione e dei rimborsi delle quote residue per opere di investimento non completamente ammortizzate, dovute al concessionario uscente . CP_4
Invero, come risulta dalla documentazione prodotta dalle parti anche nel presente giudizio, il credito azionato dall'Ente con l'ingiunzione di pagamento opposta, ammontante ad €
1.560.588,78, è riportato specificamente nella nota del Dirigente in data Parte_3
08.10.2021 P.G. 121347, sulla base dei residui attivi (ossia le somme accertate e ancora da incassare) riportati nei Bilanci Comunali approvati per i diversi esercizi finanziari, che il
Dirigente Servizio Economiche ha certificato con nota in data 07.10.2021 P.G. Pt_4
120723/2021.
Dette certificazioni dei crediti (basate, come detto, su dati dei bilanci del che hanno CP_1 natura di atti pubblici) sono suffragate dalle seguenti fatture: n. VESV1/2020/0000007 del
09.04.2020, relativa a canoni di concessione per l'anno 2018, di € 281.448,58; n.
9 VESV1/2020/0000006 del 09.04.2020, relativa a canoni di concessione per l'anno 2019, di €
283.750,04; n. VESV1/2020/0000012 del 09.07.2020, relativa alla prima rata del canone di concessione per l'anno 2020, di € 332.450,01, e n. VESV1/2020/0000013 del 09.07.2020, relativa alla seconda rata del canone di concessione per l'anno 2020, di € 332.450,00, per un totale complessivo pari ad € 664.900,01 (docc. 34-38 parte convenuta).
Questi documenti contabili comprovano, quindi, la debenza, da parte di
[...]
di canoni residui pari ad € 1.560.588,78. Il ha, poi, dedotto Parte_1 Controparte_1 che, con l'ingiunzione di pagamento de qua, ha ingiunto il pagamento della minor somma di €
1.546.143,50, avendo dedotto dal maggior credito l'importo di € 14.445,28 quali spese di lite liquidate a favore dell'odierna attrice dal Tribunale di Piacenza e dalla Corte d'Appello di
Bologna con i decreti di rigetto dell'istanza di fallimento e del successivo reclamo avverso detto provvedimento, richiesti dal legale della società predetta con nota pervenuta in data 27.07.2022,
P.G. 95481.
2.2) Nell'atto introduttivo del presente giudizio, premettendo Parte_1 che: “Il Comune, inoltre, all'interno del R.D. quivi opposto afferma di essere creditore di
“ulteriori importi per mancati rimborsi al concessionario uscente e penali contrattuali ai sensi dell'art. 5 del Contratto d'appalto richiamato nella diffida ad adempiere del 18/03/2021, proventi da vendita avello di famiglia e spese sostenute dal per verifiche urgenti dello CP_1 stato degli esemplari arborei del Cimitero Urbano, non effettuate dalla Parte_1
, importi per i quali, tuttavia, l'amministrazione ha riservato a un momento
[...] successivo la proposizione di autonoma domanda per il recupero dell'asserito dovuto”, ne ha contestato la debenza, chiedendo che fosse disposta la condanna del al Controparte_1 risarcimento del danno derivato alla società dal rapporto concessorio presupposto.
A riguardo, deve rilevarsi quanto segue.
In primo luogo, come riconosciuto anche da parte attrice, le ulteriori voci rispetto alle quali il ha rappresentato di essere ulteriormente creditore nei confronti di Controparte_1 [...] non sono oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta con il presente Parte_1 giudizio;
dal momento che l'Ente Pubblico ha solo ventilato, rispetto ad esse, una successiva, futura, azione di recupero (che, allo stato, non risulta essere stata intrapresa), questo giudicante ritiene ultroneo disquisire della sussistenza di tali pretese in tale sede, risultando, invece,
10 opportuno riservare ad un eventuale giudizio di opposizione a tale azione di recupero ogni disamina circa la loro fondatezza.
In seconda battuta, la domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...] nei confronti del è da considerarsi del tutto infondata alla Parte_1 Controparte_1 luce: da un lato, del fatto che questo Tribunale si è già pronunciato sulla legittimità della risoluzione contrattuale (nell'ambito della pronuncia resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. in data 15.06.2021, confermata in sede di reclamo, a tale proposito si legge: “Alla luce di quanto si è esposto (e anche considerando che il ha allegato e provato la sussistenza di Controparte_1 disservizi alla cittadinanza, stanti le frequenti segnalazioni pervenute al Sindaco e al Dirigente dei Servizi al Cittadino, le interrogazioni formulate dai Consiglieri Comunali e gli articoli sulla stampa locale aventi ad oggetto lo stato di degrado dei cimiteri urbani ed extraurbani) è evidente che la condotta di parte ricorrente, complessivamente considerata, sia stata ragionevolmente (e, quindi, correttamente), ritenuta suscettibile di risoluzione contrattuale, laddove la valutazione della “gravità” delle inadempienze, anche in un'ottica civilistica ex art. 1455 c.c., deve tenere conto dell'incidenza globale dei plurimi inadempimenti, sia sull'equilibrio economico del rapporto concessorio, sia sull'effettiva rispondenza del suo effettivo svolgimento alla funzione pubblica perseguita”), con pronunce a cui, peraltro, ha prestato Parte_1 acquiescenza, non coltivando ulteriormente i giudizi civili ed amministrativi e provvedendo alla riconsegna delle aree;
dall'altro lato, quanto dedotto per suffragare sia la sussistenza dell'an della pretesa, sia la quantificazione dei danni asseritamente cagionati dalla condotta tenuta dal
[...]
, è del tutto generico ed apodittico. CP_1
Quanto ai paventati danni patrimoniali, la quantificazione della richiesta è stata formulata attraverso un foglio di calcolo trasformato in PDF, prodotto da parte attrice quale doc. 35, che è di difficile comprensione perché male impaginato e comunque confuso. Su detta quantificazione, vi è comunque da osservare quanto segue: la fattura n. 607, di € 97.340,30, indicata nel foglio di calcolo, non era presente nell'elenco documenti dell'atto di citazione e non era stata prodotta nel fascicolo telematico di causa;
le fatture n. 607, di € 97.340,30, n. 608 di € 161.832,00, n. 609 di €
256.502,50 e n. 610 di € 156.686,00, emesse nei confronti del sono state Controparte_1 rifiutate sulla piattaforma elettronica, come risulta dalle attestazione estrapolate dal Servizio
Bilancio del dal portale fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate (doc. 51 parte CP_1 convenuta) e, dunque, non sono opponibili all'Ente; le richieste di rimborso delle spese di
11 progettazione indicate nelle pec del 2020, per € 33.856,44 ed il danno asseritamente cagionato dalla omessa campagna massiva 2020 vengono formulate in modo dubbio, confutabile e, comunque, l'invio di una pec da parte della Concessionaria di per sé non rende provate ed esigibili le somme richieste.
Quanto al lamentato danno all'immagine: da un lato, gli inadempimenti riferiti alla gestione dei cimiteri, riportati dalla stampa locale nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, sono stati ritenuti sussistenti dal Tribunale in sede cautelare;
dall'altro, e in ogni caso, la società attrice non avrebbe potuto riportare alcun danno alla propria immagine perché essa, costituita come società di scopo, avente come unico oggetto sociale la gestione dei cimiteri di (attività Pt_1 definitivamente inibitale stante l'intervenuta risoluzione contrattuale), peraltro ora in liquidazione, non è più presente sul mercato con alcun altra attività il cui esercizio potrebbe essere in qualche modo offuscato.
Alla luce di tutte le suddette considerazioni, il Tribunale rigetta tutte le domande ed eccezioni formulate da parte attrice in via preliminare, principale e riconvenzionale e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento emessa dal in data 04.08.2022, Controparte_1 notificata in pari data, condannando al pagamento delle somme Parte_1 in essa indicate.
3) Le peculiarità del caso di specie e la natura dei soggetti coinvolti nel presente giudizio giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutte le domande ed eccezioni formulate da parte attrice opponente in via preliminare, principale e riconvenzionale e, per l'effetto,
2) conferma l'ingiunzione di pagamento Protocollo Generale n. 97171, emessa dal CP_1 in data 04.08.2022, notificata in pari data, condannando
[...] Parte_1 al pagamento delle somme in essa indicate;
[...]
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 09.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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