TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA VA
BI ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 841/2024 R.G.L.
promossa da rappresentato e difeso (c.f. C.F. 1 Parte_1
dall'Avv. CALDERONE BENEDETTO, per procura in atti,
ricorrente,
contro
Controparte_1
[...] (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FABBI RAFFAELA e dall'Avv. CATALANO
GIANDOMENICO, per procura in atti, resistente,
Oggetto:Prestazione: indennita - rendita vitalizia CP_1 o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Parte_11- Con ricorso depositato il 23/04/2024 ha convenuto in
giudizio l' CP_1 chiedendo il riconoscimento di postumi permanenti nella misura del
12%, o nella diversa entità da accertarsi in corso di causa, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000, in relazione agli infortuni sul lavoro occorsi il 1° luglio 2022 e il 16 giugno 2023. Il ricorrente ha dedotto che, in occasione del primo evento, mentre svolgeva mansioni di ponteggiatore presso la Raffineria di Pt_1 riportava un trauma distorsivo al polso sinistro con frattura composta dell'epifisi distale del radio, come documentato dai referti di pronto soccorso e dagli esami strumentali successivi (RMN e visite ortopediche), con conseguente limitazione funzionale e persistenza di sintomatologia dolorosa. Ha inoltre riferito che, in data 16 giugno 2023, subiva un secondo infortunio, consistente in trauma distorsivo alla caviglia destra, verificatosi mentre scendeva da un container, con prognosi e cure documentate da certificazioni mediche e referti radiologici. A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato documentazione sanitaria e ha chiesto l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale per la valutazione del danno biologico residuato.
Si è costituito in giudizio l' CP_1, eccependo l'infondatezza del ricorso.
L'CP_1 ha rappresentato che, all'esito degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, per il primo infortunio del 1° luglio 2022 è stata riconosciuta una menomazione pari al 4%, mentre per il secondo evento del 16 giugno 2023 è stata esclusa la sussistenza di postumi permanenti. Ha evidenziato che le valutazioni medico- legali interne, confermate da visita collegiale, non hanno rilevato elementi tali da giustificare il riconoscimento di una percentuale superiore a quella già attribuita, né
l'esistenza di danni permanenti correlati al secondo infortunio. L CP_1 ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.
2- Dalla CTU a firma del dott. Persona_1 che il Tribunale ritiene condivisibile in quanto immune da vizi logici e metodologici, emerge che il ricorrente, a seguito dell'infortunio del 1° luglio 2022, ha riportato un trauma distorsivo del polso sinistro con rima di frattura composta dell'epifisi distale del radio e persistenti fenomeni tenosinovitici reattivi, con lieve incidenza funzionale. Tale menomazione è stata valutata in misura complessiva non superiore al 6%, con decorrenza orientativamente fissata al mese di ottobre 2022. Per quanto riguarda il secondo infortunio del 16 giugno 2023, consistente in trauma distorsivo alla caviglia destra, la consulenza ha escluso la presenza di postumi permanenti, rilevando che gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni tendinee o legamentose e che l'attuale quadro clinico non presenta ripercussioni funzionali riconducibili all'evento.
L' CP_1, nelle proprie note d'udienza, ha contestato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio ritenendo incongrua la valutazione del danno biologico nella misura del 6%.
Tali rilievi non possono essere accolti.
La consulenza tecnica, che il Tribunale ritiene immune da vizi logici e metodologici, ha chiarito che la percentuale del 6% non deriva da una somma aritmetica di voci tabellari, bensì da una valutazione complessiva, effettuata per analogia, in conformità ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 38/2000.
Il CTU ha motivato la scelta richiamando la persistenza di fenomeni tenosinovitici reattivi e la limitazione funzionale residua, elementi che giustificano un incremento rispetto alla misura minima. Quanto alla decorrenza, la data di ottobre 2022 è stata individuata in base alla stabilizzazione clinica.
In definitiva, le contestazioni dell' CP_1 non appaiono idonee a scalfire la solidità delle conclusioni peritali, che il Tribunale fa proprie, ritenendo congrua la valutazione del danno biologico nella misura del 6% per il primo infortunio e confermando l'assenza di postumi permanenti per il secondo.
Conclusivamente, conformemente alle risultanze medico-legali, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennizzo per danno biologico nella misura del
6% per l'infortunio subito in data 1° luglio 2022, con conseguente condanna dell'CP_1 al pagamento del relativo indennizzo oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n. 156/1991 della Corte
Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L. 30/12/1991 n.
412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost.
n. 394 del 7/10/1992).
3- Le spese di lite devono compensarsi per metà in ragione del parziale accoglimento del ricorso. Spese di ctu a carico di CP_1 in via defintiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 841/2024 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente, Parte_1
[...] al conseguimento dell'indennizzo per danno biologico in misura pari al 6%
,
conseguente all'infortunio del 1° luglio 2022 con decorrenza da ottobre 2022 e condanna l' CP_1, detratto il percepito, al pagamento dello stesso, oltre interessi e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L. 30/12/1991 n. 412;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l'CP_1 al pagamento della restante metà delle spese di lite, in favore del ricorrente, che si liquidano in € 1.348,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., avv. Benedetto Calderone;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 03/12/2025
Il Giudice
LA VA BI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA VA
BI ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 841/2024 R.G.L.
promossa da rappresentato e difeso (c.f. C.F. 1 Parte_1
dall'Avv. CALDERONE BENEDETTO, per procura in atti,
ricorrente,
contro
Controparte_1
[...] (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FABBI RAFFAELA e dall'Avv. CATALANO
GIANDOMENICO, per procura in atti, resistente,
Oggetto:Prestazione: indennita - rendita vitalizia CP_1 o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Parte_11- Con ricorso depositato il 23/04/2024 ha convenuto in
giudizio l' CP_1 chiedendo il riconoscimento di postumi permanenti nella misura del
12%, o nella diversa entità da accertarsi in corso di causa, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000, in relazione agli infortuni sul lavoro occorsi il 1° luglio 2022 e il 16 giugno 2023. Il ricorrente ha dedotto che, in occasione del primo evento, mentre svolgeva mansioni di ponteggiatore presso la Raffineria di Pt_1 riportava un trauma distorsivo al polso sinistro con frattura composta dell'epifisi distale del radio, come documentato dai referti di pronto soccorso e dagli esami strumentali successivi (RMN e visite ortopediche), con conseguente limitazione funzionale e persistenza di sintomatologia dolorosa. Ha inoltre riferito che, in data 16 giugno 2023, subiva un secondo infortunio, consistente in trauma distorsivo alla caviglia destra, verificatosi mentre scendeva da un container, con prognosi e cure documentate da certificazioni mediche e referti radiologici. A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato documentazione sanitaria e ha chiesto l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale per la valutazione del danno biologico residuato.
Si è costituito in giudizio l' CP_1, eccependo l'infondatezza del ricorso.
L'CP_1 ha rappresentato che, all'esito degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, per il primo infortunio del 1° luglio 2022 è stata riconosciuta una menomazione pari al 4%, mentre per il secondo evento del 16 giugno 2023 è stata esclusa la sussistenza di postumi permanenti. Ha evidenziato che le valutazioni medico- legali interne, confermate da visita collegiale, non hanno rilevato elementi tali da giustificare il riconoscimento di una percentuale superiore a quella già attribuita, né
l'esistenza di danni permanenti correlati al secondo infortunio. L CP_1 ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.
2- Dalla CTU a firma del dott. Persona_1 che il Tribunale ritiene condivisibile in quanto immune da vizi logici e metodologici, emerge che il ricorrente, a seguito dell'infortunio del 1° luglio 2022, ha riportato un trauma distorsivo del polso sinistro con rima di frattura composta dell'epifisi distale del radio e persistenti fenomeni tenosinovitici reattivi, con lieve incidenza funzionale. Tale menomazione è stata valutata in misura complessiva non superiore al 6%, con decorrenza orientativamente fissata al mese di ottobre 2022. Per quanto riguarda il secondo infortunio del 16 giugno 2023, consistente in trauma distorsivo alla caviglia destra, la consulenza ha escluso la presenza di postumi permanenti, rilevando che gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni tendinee o legamentose e che l'attuale quadro clinico non presenta ripercussioni funzionali riconducibili all'evento.
L' CP_1, nelle proprie note d'udienza, ha contestato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio ritenendo incongrua la valutazione del danno biologico nella misura del 6%.
Tali rilievi non possono essere accolti.
La consulenza tecnica, che il Tribunale ritiene immune da vizi logici e metodologici, ha chiarito che la percentuale del 6% non deriva da una somma aritmetica di voci tabellari, bensì da una valutazione complessiva, effettuata per analogia, in conformità ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 38/2000.
Il CTU ha motivato la scelta richiamando la persistenza di fenomeni tenosinovitici reattivi e la limitazione funzionale residua, elementi che giustificano un incremento rispetto alla misura minima. Quanto alla decorrenza, la data di ottobre 2022 è stata individuata in base alla stabilizzazione clinica.
In definitiva, le contestazioni dell' CP_1 non appaiono idonee a scalfire la solidità delle conclusioni peritali, che il Tribunale fa proprie, ritenendo congrua la valutazione del danno biologico nella misura del 6% per il primo infortunio e confermando l'assenza di postumi permanenti per il secondo.
Conclusivamente, conformemente alle risultanze medico-legali, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennizzo per danno biologico nella misura del
6% per l'infortunio subito in data 1° luglio 2022, con conseguente condanna dell'CP_1 al pagamento del relativo indennizzo oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n. 156/1991 della Corte
Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L. 30/12/1991 n.
412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost.
n. 394 del 7/10/1992).
3- Le spese di lite devono compensarsi per metà in ragione del parziale accoglimento del ricorso. Spese di ctu a carico di CP_1 in via defintiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 841/2024 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente, Parte_1
[...] al conseguimento dell'indennizzo per danno biologico in misura pari al 6%
,
conseguente all'infortunio del 1° luglio 2022 con decorrenza da ottobre 2022 e condanna l' CP_1, detratto il percepito, al pagamento dello stesso, oltre interessi e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L. 30/12/1991 n. 412;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l'CP_1 al pagamento della restante metà delle spese di lite, in favore del ricorrente, che si liquidano in € 1.348,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., avv. Benedetto Calderone;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 03/12/2025
Il Giudice
LA VA BI