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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/01/2024, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9133/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ssa Monica Moi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9133/2016 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo Fanari.
PARTE OPPONENTE
contro
, (P.IVA , in persona dell'omonimo titolare, con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Giuseppe Accardi
PARTE OPPOSTA
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
pagina 1 di 11 <<1)Revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cagliari n. 1488/2016 del 01/7/2016 R.G.
6373/2016;
2) Accertare l'adempimento del opponente alle clausole del contratto di appalto Parte_1
intervenuto in data 12/5/2014 con riferimento particolare all'art. 8) inferente il pagamento del saldo al
rilascio del Certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori;
3) Accertare che la somma dovuta alla ditta opposta, al momento del rilascio del Certificato di
regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori era pari a € 14.628,93 + IVA
completamente versati dal;
Controparte_2
4) Mandare assolto il Condominio opponente da ogni e ulteriore pretesa avanzata dalla ditta CP_1
[...]
5) Con vittoria di spese e competenze di causa anche ai sensi dell'art. 96 III comma cod. proc. civ. non
avendo parte opposta accettato la proposta formulata dal Giudice con l'ordinanza del 04/9/2019>>.
Nell'interesse dell'opposta:
<<voglia l'ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso di legge, < i>
rigettare le domande formulate dall'opponente, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto
con conferma del decreto ingiuntivo n. 1488/2016 del 01.07.2016 Tribunale di Cagliari, con vittoria di
spese e competenze professionali >>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la presente motivazione viene redatta omettendo lo svolgimento del processo, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
pagina 2 di 11 *
1. Sulla rinuncia all'eccezione di nullità della notifica dell'atto di opposizione e rinuncia alle
istanze di prova orale
Preliminarmente deve darsi atto della rinuncia da parte dell'opposta all'eccezione di nullità della notifica dell'atto di opposizione intervenuta all'udienza del 24.10.2017.
Sempre preliminarmente, occorre dare atto che le istanze di prova orale di entrambe le parti, respinte con ordinanza di questa giudice in data 12.02.2022, non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e devono, conseguentemente, intendersi rinunciate.
2. Eccezione di inesigibilità del credito
La pretesa creditoria odierna deriva da un contratto di appalto che non è contestato sia intervenuto tra le odierne parti e relativo a lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato facente parte del opponente. Parte_1
La parte opposta ha assunto essere rimasta insoluta parte della fattura n. 25/15 del 19.05.15 emessa a saldo lavori per un importo complessivo di euro 25.064,54 al netto dell'Iva, di cui solo euro 9.000,00
sarebbero stati corrisposti dal opponente, permanendo quindi un credito pari a euro Parte_1
14.748,18 al netto di Iva ( euro 16.223,00 Iva compresa).
A fondamento dell'opposizione il ha dedotto l'inesigibilità del credito per non essere Parte_1
ancora maturate le condizioni per il riconoscimento del credito al momento della presentazione del ricorso monitorio, giacché con il contratto d'appalto, alla clausola numero 8 in cui vengono descritte le modalità di pagamento, era stato pattiziamente stabilito che il versamento di euro 25.064,54 oltre IVA
dovesse essere eseguito “dopo rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del
Direttore dei Lavori” (vd. contratto di appalto doc. 1 atto di citazione in opposizione), non ancora redatto al momento dell'emissione della fattura posta a fondamento dell'ingiunzione.
pagina 3 di 11 Orbene, nel caso di specie, l'esigibilità del credito può ritenersi ormai accertata, in quanto al momento della presente decisione si sono già verificate le condizioni per il pagamento.
Invero, nelle more del giudizio, e segnatamente all'udienza del 15.05.2018 l'opponente ha prodotto il certificato di regolare esecuzione lavori redatto dal direttore lavori in data 20 marzo 2017.
Infatti, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale (Cass. n. 2573/2002; Cass. n. 4103/2007;
Cass. 21432/2011), l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quella anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
L'eventuale mancanza delle condizioni che legittimavano l'emanazione del provvedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese (Cass. n. 6663/2002).
Quindi, nel caso che ci occupa, essendo intervenuta la condizione di esigibilità in corso di causa,
occorre verificare se, secondo il principio della soccombenza virtuale, le spese della fase monitoria possano essere poste a carico della parte opponente (vd. infra, par. 7).
3. Sull'ammontare delle somme non contestate e sui pagamenti effettuati
Nel caso di specie, attraverso la documentazione acquisita, e segnatamente il certificato di regolare esecuzione lavori, è stato quantificato in euro 130.810,75 oltre IVA di legge (10%) l'importo dei lavori, che, quindi, deve ritenersi riconosciuto come dovuto dall'opponente (a fronte della somma pari ad euro 130.930,00 oltre IVA contabilizzata dall'opposta), mentre permane la contestazione in ordine all'ulteriore somma richiesta per non essere l'opera eseguita a regola d'arte.
L'opposta, dal canto suo, ha ammesso di aver percepito, a titolo di corrispettivi versati dall'opponente per l'appalto per cui è causa, l'importo di euro 116.181,82 ed ha prodotto i relativi bonifici attestanti il pagamento (doc.
1-6 ricorso per decreto ingiuntivo).
pagina 4 di 11 Muovendo da tali premesse, occorre da un lato accertare la somma effettivamente corrisposta dall'opponente, dall'altro verificare se vi sia la prova della debenza dell'ulteriore somma richiesta,
rispetto a quanto riconosciuto dall'opponente.
Quanto al primo aspetto l'opponente ha sostenuto che, oltre agli importi indicati dall'opposta, a pagamento dei lavori per cui è causa, siano stati versati gli ulteriori importi di cui al bonifico di euro
4.720,00 del 24.12.2014 (doc. 17 prodotto da parte opponente all'udienza del 2.10.2018) e di euro
1.000,00 del 6.02.2025 (doc. 18 prodotto da parte opponente all'udienza del 2.10.2018) che, adire dell'avversario, devono, invece, imputarsi a lavori ulteriori e differenti inerenti all'impermeabilizzazione del lastrico solare.
Quanto dedotto dalla parte opposta può ritenersi provato.
Ed infatti, essa ha prodotto la fattura n. 30/14 del 6.10.2014 (doc. 31 depositato all'udienza del
31.11.2018), indicata anche nella causale del bonifico di euro 1.000,00 e riportante esattamente l'importo di cui ai due bonifici di euro 5.720,00, nella quale si indicano lavori diversi e relativi all'impermeabilizzazione della copertura, non rientrante nelle opere oggetto dell'appalto per cui è
causa.
Pertanto, alla luce di quanto precede, può ritenersi provato il versamento ante causam delle sole somme riconosciute dall'opposta pari a € 116.181,82 iva esclusa (127.800,00 iva inclusa).
In corso di causa l'opponente ha versato, dandone prova mediante produzione del relativo bonifico, la somma di euro 10.371,82 iva inclusa e successivamente, a seguito dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc del
4.09.2019, ha versato la somma di euro 5.720,00 iva inclusa.
In definitiva, l'opponente ha corrisposto in corso di causa la complessiva somma di euro 16.091,82 iva inclusa (a fronte della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione pari ad euro 16223,00), contestando la debenza di ulteriori somme per l'asserita presenza di vizi e irregolarità dell'opera.
4. Debenza delle somme contestate
pagina 5 di 11 L'opposta ha sostenuto che residuerebbe ancora un credito pari ad euro 131,18 pari alla differenza tra l'importo complessivamente fatturato e quanto versato in corso di causa dall'opponente, ed a fronte della dedotta presenza di vizi, ha eccepito la prescrizione biennale dalla relativa azione, posto che la consegna dell'opera sarebbe avvenuta tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015.
Ebbene, una volta eccepita la prescrizione da parte della impresa appaltatrice, sarebbe stato onere del committente fornire la prova della data di consegna per paralizzare l'eccezione.
Ai sensi dell'art. 1667 c.c, infatti, colui che agisce nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte;
pertanto, qualora l'appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell'opera, da cui il termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull'appaltatore (Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 14039 del 15/06/2007; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 25/06/2012).
Giova inoltre precisare che il termine di prescrizione biennale decorre, ex art 1667 c.c. comma 3 "dal giorno della consegna dell'opera" da tenere distinto dalla accettazione dell'opera, in quanto la consegna è un mero atto materiale mentre l'accettazione è un atto giuridico che contiene una valutazione dell'opera e che produce effetti diversi (Cass. 19010/2017; Cass. 15711/2013). Più in particolare, è stato precisato che la consegna si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente (Cass. Civ. 11/2019).
La prova dell'avvenuta consegna in data successiva a quella dedotta dall'opposta non può dirsi raggiunta nel presente giudizio, essendosi il limitato ad allegare che nel mese di giugno del Parte_1
2016 fosse ancora presente all'interno del cortile condominiale la baracca degli attrezzi dell'impresa appaltatrice – circostanza che di per sé non è incompatibile con l'intervenuta consegna dell'opera da intendersi appunto quale attività materiale di messa disposizione della stessa da parte dell'appaltatore-.
Pertanto, in mancanza di detta prova, deve ritenersi maturata la prescrizione, e riconosciuto il credito residuo di euro 131,18 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del rilascio del certificato lavori pagina 6 di 11 (20 marzo 2017), momento in cui il credito è divenuto esigibile per le motivazioni sopra rappresentate, al saldo;
cui deve aggiungersi un ulteriore credito a titolo di interessi moratori per le motivazioni che seguono.
5. Sull'ammontare del credito residuo a titolo di interessi moratori
Accertata l'inesigibilità del credito alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo, deve parimenti rilevarsi l'inesigibilità degli interessi sulla sorte capitale fino alla data del rilascio del certificato di esecuzione lavori.
Conseguentemente, rilevato che in data 5.11.2018 l'opponente ha provveduto al pagamento di euro
10.371,82 per sorte capitale e, successivamente all'ordinanza del 4.09.2019, al pagamento di euro
5.720,00 per sorte capitale oltre interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, devono riconoscersi gli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. sulla somma di euro 10.371,82 solamente a far data dal rilascio del certificato di esecuzione lavori (20 marzo 2017) fino all'effettuazione del bonifico, per complessivi euro 1.352,59. Ex converso, sulla somma di euro 5.720,00 non sono dovuti gli interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo al giorno del rilascio del certificato di regolare esecuzione per un importo di euro 310,92.
Per l'effetto, deve riconoscersi in capo all'opposto un credito residuo pari ad euro 1041,67 a titolo di interessi moratori (1352,59-310,92).
Conclusivamente, accertato il credito originario in capo all'ingiungente nella misura di euro 16223,00
per sorte capitale oltre interessi dal rilascio del certificato di regolare esecuzioni lavori, deve essere riconosciuto in capo al medesimo un credito residuo pari ad euro 1041,67 per interessi sulle somme corrisposte in corso di causa oltre euro 131,18 oltre interessi dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, al saldo.
6. Revoca del D.I.
Stante l'originaria inesigibilità del credito ed essendo intervenuti pagamenti successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, tale provvedimento dev'essere revocato.
pagina 7 di 11 Giacché residua un credito in favore dell'opposta, il dev'essere dichiarato tenuto e Parte_1
condannato al pagamento della somma che risulta ancora dovuta come sopra determinata.
7. Sulle spese della fase monitoria
Non è stata raggiunta in giudizio la dimostrazione che, alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo,
la condizione di esigibilità del credito non si fosse verificata per fatto imputabile alla parte che aveva un interesse contrario all'avveramento della condizione, ossia il committente.
Da un canto, non è stata data alcuna dimostrazione e prova, diversamente da quanto sostenuto in comparsa di costituzione e risposta, della circostanza che l'appaltatore avesse sollecitato la direzione dei lavori affinché provvedesse all'emissione della certificazione in parola.
Dall'altra, se è vero che sono stati versati in causa documenti che comprovano che l'appaltatore avesse sollecitato l'appaltante alla corresponsione del saldo (e, quindi, implicitamente, ad attivarsi al fine di conseguire la certificazione di regolare esecuzione che costituiva presupposto indispensabile per il pagamento) non è meno vero che è mancata la prova che, alla data dell'emissione del decreto,
l'opera fosse stata ultimata ed eseguita secondo le regole dell'arte. Con la conseguenza che non può
dirsi che, a quel momento, fossero rinvenibili le condizioni per un positivo accertamento della regolarità dell'esecuzione e per l'emissione del relativo certificato.
A ben vedere, dalla comunicazione a mezzo pec del sig. (cfr. doc. 2 note depositate in data CP_1
15 giugno 2018 da parte opponente) si evince solamente che alla data del 22/7/2015 era stata effettuata una verifica, seguita da una richiesta all'impresa di eseguire delle rifiniture, mentre non è
stata raggiunta la prova in giudizio che i vizi risultassero eliminati al momento dell'emissione del provvedimento ingiunzionale (invero la parte neppure ha chiesto di dimostrare tale circostanza e comunque le istanze di prova orale sono state rinunciate).
Né, contrariamente all'assunto dell'opponente, elementi a sostegno della completa e corretta esecuzione dei lavori all'epoca dell'emissione del decreto potrebbero trarsi dalle comunicazioni inviate, all'impresa o al direttore dei lavori, dall'amministratore del , il quale (oltre a non Parte_1
pagina 8 di 11 poter impegnare l'ente con dichiarazioni di valenza confessoria) si era limitato ad evidenziare la necessità del collaudo preliminarmente al pagamento del saldo (a tacere della necessità di una verifica di natura tecnica sulla regolare esecuzione, prima della quale, comunque, il non avrebbe Parte_1
potuto effettuare alcuna ricognizione di debito).
Sulla scorta di quanto precede, stante l'inesigibilità originaria del credito e l'omessa dimostrazione che, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, ricorressero le condizioni per l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori cosicché non può ritenersi provata l'imputabilità al del mancato avveramento della condizione, le spese della fase monitoria non possono Parte_1
essere poste a carico dell'opponente e devono restare a carico dell'ingiungente.
7. Sulle spese del giudizio di opposizione
Quanto alle spese processuali, giova richiamare quanto costantemente affermato, in fattispecie quali quelle in esame, dalla Suprema Corte di Cassazione, che, sul presupposto che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un normale giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore, la quale dev'essere accolta anche quando il credito, come nel caso in esame, sia divenuto esigibile soltanto in corso di causa, ha chiarito che l'accertamento del difetto del requisito dell'esigibilità del credito fatto valere in sede monitoria, comunque seguito dall'accoglimento della domanda proposta dal creditore per effetto della sopravvenienza del titolo nel corso del giudizio d'opposizione, può avere limitata rilevanza al fine della liquidazione delle spese. In particolare, il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuta la propria pretesa, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto dell'iniziale inesigibilità del credito, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio, atteso che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio;
pertanto, alla stregua dei principi di cui all'art. 91 c.p.c. e s.s., l'opponente, che pure risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, resta soccombente nel merito,
pagina 9 di 11 e può essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020 n.16339 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ciò detto, attesa la prevalente soccombenza dell'opponente, sia in relazione alla garanzia per vizi e difformità che con riferimento alla somma dovuta per interessi moratori, tenuto conto, dall'altra, della rinuncia, da parte dell'opposto, all'eccezione di nullità della notifica dell'atto di opposizione (che equivale a soccombenza sul punto), le spese di lite possono essere compensate in ragione di 1/5 e l'opponente dev'essere condannato a rifondere il residuo che si liquida secondo i parametri minimi dello scaglione delle controversie di valore compreso tra euro 5.201 e euro 26.000 per la fase di trattazione e istruttoria e per quella decisionale, in considerazione della natura meramente documentale della causa e della qualità e natura dell'attività svolta per la fase decisoria, e medi per le restanti fasi.
Non potrebbe pervenirsi a diverse conclusioni per effetto della mancata accettazione, da parte dell'opposto, della proposta conciliativa del giudice, posto che, contemplando detto provvedimento la compensazione delle spese del giudizio di opposizione e la sola corresponsione di quelle della fase monitoria, l'accoglimento di essa non avrebbe comportato un risultato prossimo a quello della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione e deduzione, così
provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1488/2016 del 01/7/2016;
- rigetta l'opposizione e, accertato il credito originario dell'ingiungente nella misura di euro
16.233,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dal rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori (20 marzo 2017), dichiara tenuta e condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, del credito residuo di euro 1.041,67 per interessi moratori sulle somme corrisposte per sorte capitole in corso di causa ed euro 131,18, oltre interessi moratori dal 20
marzo 2017 al saldo;
pagina 10 di 11 - compensa le spese in ragione di 1/5 e dichiara tenuto e condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto del residuo che liquida in euro 2.709,06 per compensi, oltre spese generali
(15%), iva e cpa.
Cagliari, 12 gennaio 2024
La Giudice
dott. ssa Monica Moi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ssa Monica Moi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9133/2016 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo Fanari.
PARTE OPPONENTE
contro
, (P.IVA , in persona dell'omonimo titolare, con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Giuseppe Accardi
PARTE OPPOSTA
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
pagina 1 di 11 <<1)Revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cagliari n. 1488/2016 del 01/7/2016 R.G.
6373/2016;
2) Accertare l'adempimento del opponente alle clausole del contratto di appalto Parte_1
intervenuto in data 12/5/2014 con riferimento particolare all'art. 8) inferente il pagamento del saldo al
rilascio del Certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori;
3) Accertare che la somma dovuta alla ditta opposta, al momento del rilascio del Certificato di
regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori era pari a € 14.628,93 + IVA
completamente versati dal;
Controparte_2
4) Mandare assolto il Condominio opponente da ogni e ulteriore pretesa avanzata dalla ditta CP_1
[...]
5) Con vittoria di spese e competenze di causa anche ai sensi dell'art. 96 III comma cod. proc. civ. non
avendo parte opposta accettato la proposta formulata dal Giudice con l'ordinanza del 04/9/2019>>.
Nell'interesse dell'opposta:
<<voglia l'ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso di legge, < i>
rigettare le domande formulate dall'opponente, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto
con conferma del decreto ingiuntivo n. 1488/2016 del 01.07.2016 Tribunale di Cagliari, con vittoria di
spese e competenze professionali >>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la presente motivazione viene redatta omettendo lo svolgimento del processo, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
pagina 2 di 11 *
1. Sulla rinuncia all'eccezione di nullità della notifica dell'atto di opposizione e rinuncia alle
istanze di prova orale
Preliminarmente deve darsi atto della rinuncia da parte dell'opposta all'eccezione di nullità della notifica dell'atto di opposizione intervenuta all'udienza del 24.10.2017.
Sempre preliminarmente, occorre dare atto che le istanze di prova orale di entrambe le parti, respinte con ordinanza di questa giudice in data 12.02.2022, non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e devono, conseguentemente, intendersi rinunciate.
2. Eccezione di inesigibilità del credito
La pretesa creditoria odierna deriva da un contratto di appalto che non è contestato sia intervenuto tra le odierne parti e relativo a lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato facente parte del opponente. Parte_1
La parte opposta ha assunto essere rimasta insoluta parte della fattura n. 25/15 del 19.05.15 emessa a saldo lavori per un importo complessivo di euro 25.064,54 al netto dell'Iva, di cui solo euro 9.000,00
sarebbero stati corrisposti dal opponente, permanendo quindi un credito pari a euro Parte_1
14.748,18 al netto di Iva ( euro 16.223,00 Iva compresa).
A fondamento dell'opposizione il ha dedotto l'inesigibilità del credito per non essere Parte_1
ancora maturate le condizioni per il riconoscimento del credito al momento della presentazione del ricorso monitorio, giacché con il contratto d'appalto, alla clausola numero 8 in cui vengono descritte le modalità di pagamento, era stato pattiziamente stabilito che il versamento di euro 25.064,54 oltre IVA
dovesse essere eseguito “dopo rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del
Direttore dei Lavori” (vd. contratto di appalto doc. 1 atto di citazione in opposizione), non ancora redatto al momento dell'emissione della fattura posta a fondamento dell'ingiunzione.
pagina 3 di 11 Orbene, nel caso di specie, l'esigibilità del credito può ritenersi ormai accertata, in quanto al momento della presente decisione si sono già verificate le condizioni per il pagamento.
Invero, nelle more del giudizio, e segnatamente all'udienza del 15.05.2018 l'opponente ha prodotto il certificato di regolare esecuzione lavori redatto dal direttore lavori in data 20 marzo 2017.
Infatti, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale (Cass. n. 2573/2002; Cass. n. 4103/2007;
Cass. 21432/2011), l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quella anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
L'eventuale mancanza delle condizioni che legittimavano l'emanazione del provvedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese (Cass. n. 6663/2002).
Quindi, nel caso che ci occupa, essendo intervenuta la condizione di esigibilità in corso di causa,
occorre verificare se, secondo il principio della soccombenza virtuale, le spese della fase monitoria possano essere poste a carico della parte opponente (vd. infra, par. 7).
3. Sull'ammontare delle somme non contestate e sui pagamenti effettuati
Nel caso di specie, attraverso la documentazione acquisita, e segnatamente il certificato di regolare esecuzione lavori, è stato quantificato in euro 130.810,75 oltre IVA di legge (10%) l'importo dei lavori, che, quindi, deve ritenersi riconosciuto come dovuto dall'opponente (a fronte della somma pari ad euro 130.930,00 oltre IVA contabilizzata dall'opposta), mentre permane la contestazione in ordine all'ulteriore somma richiesta per non essere l'opera eseguita a regola d'arte.
L'opposta, dal canto suo, ha ammesso di aver percepito, a titolo di corrispettivi versati dall'opponente per l'appalto per cui è causa, l'importo di euro 116.181,82 ed ha prodotto i relativi bonifici attestanti il pagamento (doc.
1-6 ricorso per decreto ingiuntivo).
pagina 4 di 11 Muovendo da tali premesse, occorre da un lato accertare la somma effettivamente corrisposta dall'opponente, dall'altro verificare se vi sia la prova della debenza dell'ulteriore somma richiesta,
rispetto a quanto riconosciuto dall'opponente.
Quanto al primo aspetto l'opponente ha sostenuto che, oltre agli importi indicati dall'opposta, a pagamento dei lavori per cui è causa, siano stati versati gli ulteriori importi di cui al bonifico di euro
4.720,00 del 24.12.2014 (doc. 17 prodotto da parte opponente all'udienza del 2.10.2018) e di euro
1.000,00 del 6.02.2025 (doc. 18 prodotto da parte opponente all'udienza del 2.10.2018) che, adire dell'avversario, devono, invece, imputarsi a lavori ulteriori e differenti inerenti all'impermeabilizzazione del lastrico solare.
Quanto dedotto dalla parte opposta può ritenersi provato.
Ed infatti, essa ha prodotto la fattura n. 30/14 del 6.10.2014 (doc. 31 depositato all'udienza del
31.11.2018), indicata anche nella causale del bonifico di euro 1.000,00 e riportante esattamente l'importo di cui ai due bonifici di euro 5.720,00, nella quale si indicano lavori diversi e relativi all'impermeabilizzazione della copertura, non rientrante nelle opere oggetto dell'appalto per cui è
causa.
Pertanto, alla luce di quanto precede, può ritenersi provato il versamento ante causam delle sole somme riconosciute dall'opposta pari a € 116.181,82 iva esclusa (127.800,00 iva inclusa).
In corso di causa l'opponente ha versato, dandone prova mediante produzione del relativo bonifico, la somma di euro 10.371,82 iva inclusa e successivamente, a seguito dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc del
4.09.2019, ha versato la somma di euro 5.720,00 iva inclusa.
In definitiva, l'opponente ha corrisposto in corso di causa la complessiva somma di euro 16.091,82 iva inclusa (a fronte della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione pari ad euro 16223,00), contestando la debenza di ulteriori somme per l'asserita presenza di vizi e irregolarità dell'opera.
4. Debenza delle somme contestate
pagina 5 di 11 L'opposta ha sostenuto che residuerebbe ancora un credito pari ad euro 131,18 pari alla differenza tra l'importo complessivamente fatturato e quanto versato in corso di causa dall'opponente, ed a fronte della dedotta presenza di vizi, ha eccepito la prescrizione biennale dalla relativa azione, posto che la consegna dell'opera sarebbe avvenuta tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015.
Ebbene, una volta eccepita la prescrizione da parte della impresa appaltatrice, sarebbe stato onere del committente fornire la prova della data di consegna per paralizzare l'eccezione.
Ai sensi dell'art. 1667 c.c, infatti, colui che agisce nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte;
pertanto, qualora l'appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell'opera, da cui il termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull'appaltatore (Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 14039 del 15/06/2007; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 25/06/2012).
Giova inoltre precisare che il termine di prescrizione biennale decorre, ex art 1667 c.c. comma 3 "dal giorno della consegna dell'opera" da tenere distinto dalla accettazione dell'opera, in quanto la consegna è un mero atto materiale mentre l'accettazione è un atto giuridico che contiene una valutazione dell'opera e che produce effetti diversi (Cass. 19010/2017; Cass. 15711/2013). Più in particolare, è stato precisato che la consegna si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente (Cass. Civ. 11/2019).
La prova dell'avvenuta consegna in data successiva a quella dedotta dall'opposta non può dirsi raggiunta nel presente giudizio, essendosi il limitato ad allegare che nel mese di giugno del Parte_1
2016 fosse ancora presente all'interno del cortile condominiale la baracca degli attrezzi dell'impresa appaltatrice – circostanza che di per sé non è incompatibile con l'intervenuta consegna dell'opera da intendersi appunto quale attività materiale di messa disposizione della stessa da parte dell'appaltatore-.
Pertanto, in mancanza di detta prova, deve ritenersi maturata la prescrizione, e riconosciuto il credito residuo di euro 131,18 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del rilascio del certificato lavori pagina 6 di 11 (20 marzo 2017), momento in cui il credito è divenuto esigibile per le motivazioni sopra rappresentate, al saldo;
cui deve aggiungersi un ulteriore credito a titolo di interessi moratori per le motivazioni che seguono.
5. Sull'ammontare del credito residuo a titolo di interessi moratori
Accertata l'inesigibilità del credito alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo, deve parimenti rilevarsi l'inesigibilità degli interessi sulla sorte capitale fino alla data del rilascio del certificato di esecuzione lavori.
Conseguentemente, rilevato che in data 5.11.2018 l'opponente ha provveduto al pagamento di euro
10.371,82 per sorte capitale e, successivamente all'ordinanza del 4.09.2019, al pagamento di euro
5.720,00 per sorte capitale oltre interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, devono riconoscersi gli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. sulla somma di euro 10.371,82 solamente a far data dal rilascio del certificato di esecuzione lavori (20 marzo 2017) fino all'effettuazione del bonifico, per complessivi euro 1.352,59. Ex converso, sulla somma di euro 5.720,00 non sono dovuti gli interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo al giorno del rilascio del certificato di regolare esecuzione per un importo di euro 310,92.
Per l'effetto, deve riconoscersi in capo all'opposto un credito residuo pari ad euro 1041,67 a titolo di interessi moratori (1352,59-310,92).
Conclusivamente, accertato il credito originario in capo all'ingiungente nella misura di euro 16223,00
per sorte capitale oltre interessi dal rilascio del certificato di regolare esecuzioni lavori, deve essere riconosciuto in capo al medesimo un credito residuo pari ad euro 1041,67 per interessi sulle somme corrisposte in corso di causa oltre euro 131,18 oltre interessi dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, al saldo.
6. Revoca del D.I.
Stante l'originaria inesigibilità del credito ed essendo intervenuti pagamenti successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, tale provvedimento dev'essere revocato.
pagina 7 di 11 Giacché residua un credito in favore dell'opposta, il dev'essere dichiarato tenuto e Parte_1
condannato al pagamento della somma che risulta ancora dovuta come sopra determinata.
7. Sulle spese della fase monitoria
Non è stata raggiunta in giudizio la dimostrazione che, alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo,
la condizione di esigibilità del credito non si fosse verificata per fatto imputabile alla parte che aveva un interesse contrario all'avveramento della condizione, ossia il committente.
Da un canto, non è stata data alcuna dimostrazione e prova, diversamente da quanto sostenuto in comparsa di costituzione e risposta, della circostanza che l'appaltatore avesse sollecitato la direzione dei lavori affinché provvedesse all'emissione della certificazione in parola.
Dall'altra, se è vero che sono stati versati in causa documenti che comprovano che l'appaltatore avesse sollecitato l'appaltante alla corresponsione del saldo (e, quindi, implicitamente, ad attivarsi al fine di conseguire la certificazione di regolare esecuzione che costituiva presupposto indispensabile per il pagamento) non è meno vero che è mancata la prova che, alla data dell'emissione del decreto,
l'opera fosse stata ultimata ed eseguita secondo le regole dell'arte. Con la conseguenza che non può
dirsi che, a quel momento, fossero rinvenibili le condizioni per un positivo accertamento della regolarità dell'esecuzione e per l'emissione del relativo certificato.
A ben vedere, dalla comunicazione a mezzo pec del sig. (cfr. doc. 2 note depositate in data CP_1
15 giugno 2018 da parte opponente) si evince solamente che alla data del 22/7/2015 era stata effettuata una verifica, seguita da una richiesta all'impresa di eseguire delle rifiniture, mentre non è
stata raggiunta la prova in giudizio che i vizi risultassero eliminati al momento dell'emissione del provvedimento ingiunzionale (invero la parte neppure ha chiesto di dimostrare tale circostanza e comunque le istanze di prova orale sono state rinunciate).
Né, contrariamente all'assunto dell'opponente, elementi a sostegno della completa e corretta esecuzione dei lavori all'epoca dell'emissione del decreto potrebbero trarsi dalle comunicazioni inviate, all'impresa o al direttore dei lavori, dall'amministratore del , il quale (oltre a non Parte_1
pagina 8 di 11 poter impegnare l'ente con dichiarazioni di valenza confessoria) si era limitato ad evidenziare la necessità del collaudo preliminarmente al pagamento del saldo (a tacere della necessità di una verifica di natura tecnica sulla regolare esecuzione, prima della quale, comunque, il non avrebbe Parte_1
potuto effettuare alcuna ricognizione di debito).
Sulla scorta di quanto precede, stante l'inesigibilità originaria del credito e l'omessa dimostrazione che, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, ricorressero le condizioni per l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori cosicché non può ritenersi provata l'imputabilità al del mancato avveramento della condizione, le spese della fase monitoria non possono Parte_1
essere poste a carico dell'opponente e devono restare a carico dell'ingiungente.
7. Sulle spese del giudizio di opposizione
Quanto alle spese processuali, giova richiamare quanto costantemente affermato, in fattispecie quali quelle in esame, dalla Suprema Corte di Cassazione, che, sul presupposto che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un normale giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore, la quale dev'essere accolta anche quando il credito, come nel caso in esame, sia divenuto esigibile soltanto in corso di causa, ha chiarito che l'accertamento del difetto del requisito dell'esigibilità del credito fatto valere in sede monitoria, comunque seguito dall'accoglimento della domanda proposta dal creditore per effetto della sopravvenienza del titolo nel corso del giudizio d'opposizione, può avere limitata rilevanza al fine della liquidazione delle spese. In particolare, il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuta la propria pretesa, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto dell'iniziale inesigibilità del credito, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio, atteso che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio;
pertanto, alla stregua dei principi di cui all'art. 91 c.p.c. e s.s., l'opponente, che pure risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, resta soccombente nel merito,
pagina 9 di 11 e può essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020 n.16339 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ciò detto, attesa la prevalente soccombenza dell'opponente, sia in relazione alla garanzia per vizi e difformità che con riferimento alla somma dovuta per interessi moratori, tenuto conto, dall'altra, della rinuncia, da parte dell'opposto, all'eccezione di nullità della notifica dell'atto di opposizione (che equivale a soccombenza sul punto), le spese di lite possono essere compensate in ragione di 1/5 e l'opponente dev'essere condannato a rifondere il residuo che si liquida secondo i parametri minimi dello scaglione delle controversie di valore compreso tra euro 5.201 e euro 26.000 per la fase di trattazione e istruttoria e per quella decisionale, in considerazione della natura meramente documentale della causa e della qualità e natura dell'attività svolta per la fase decisoria, e medi per le restanti fasi.
Non potrebbe pervenirsi a diverse conclusioni per effetto della mancata accettazione, da parte dell'opposto, della proposta conciliativa del giudice, posto che, contemplando detto provvedimento la compensazione delle spese del giudizio di opposizione e la sola corresponsione di quelle della fase monitoria, l'accoglimento di essa non avrebbe comportato un risultato prossimo a quello della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione e deduzione, così
provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1488/2016 del 01/7/2016;
- rigetta l'opposizione e, accertato il credito originario dell'ingiungente nella misura di euro
16.233,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dal rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori (20 marzo 2017), dichiara tenuta e condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, del credito residuo di euro 1.041,67 per interessi moratori sulle somme corrisposte per sorte capitole in corso di causa ed euro 131,18, oltre interessi moratori dal 20
marzo 2017 al saldo;
pagina 10 di 11 - compensa le spese in ragione di 1/5 e dichiara tenuto e condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto del residuo che liquida in euro 2.709,06 per compensi, oltre spese generali
(15%), iva e cpa.
Cagliari, 12 gennaio 2024
La Giudice
dott. ssa Monica Moi
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