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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 1826/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. ARCIDIACONO Parte_1 C.F._1
VALENTINA
RICORRENTE
contro
(C.F. , con l'Avv. OSLER Controparte_1 C.F._2
MASSIMO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 30 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/10/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PORDENONE. Disposta la comparizione delle parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice relatore ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione parziale sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'accordo di separazione personale, concluso a seguito di negoziazione assistita in data 21.11.2019, autorizzato il 26.11.2019;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 2 di 3 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in PORDENONE il 04/10/2003 ; Controparte_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003 , atto 86, parte II, serie A);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 31.01.2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
12/02/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Dott.ssa Maria Paola Costa
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 1826/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. ARCIDIACONO Parte_1 C.F._1
VALENTINA
RICORRENTE
contro
(C.F. , con l'Avv. OSLER Controparte_1 C.F._2
MASSIMO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 30 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/10/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PORDENONE. Disposta la comparizione delle parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice relatore ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione parziale sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'accordo di separazione personale, concluso a seguito di negoziazione assistita in data 21.11.2019, autorizzato il 26.11.2019;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 2 di 3 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in PORDENONE il 04/10/2003 ; Controparte_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003 , atto 86, parte II, serie A);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 31.01.2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
12/02/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Dott.ssa Maria Paola Costa
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