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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5309/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 aprile 2025 da
1) Parte_1
Nata a Beer Yaakov Israele (EE), il 11.06.1984 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Re (Cod. Fisc. con studio in Milano, Via Curtatone C.F._2
n. 11 presso la quale ha eletto domicilio telematico (fax 02/55191051, casella di posta elettronica certificata Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a Parma (PR), il 22.11.1989
Controparte_2
Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...] con l'Avv. Stefano Freschi (Cod. Fisc. ) con studio in Parma, Via Farini C.F._4
n. 18 il quale ha eletto domicilio telematico (fax 0521/232913), casella di posta elettronica certificato Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Trieste (TS) in data 14 settembre 2019,
(atto n. 216, anno 2019, Parte 1)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato Trieste (TS) il 25/09/2020, cittadino italiana Per_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana Pt_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) A far tempo dal deposito del presente ricorso i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'impegno di comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Pt_2 con residenza abituale e prevalente presso la madre, SI . Parte_1
3) La madre, SI continuerà ad abitare con i figli nella casa familiare, sita Parte_1 in Milano (MI), Via Delle Azalee n. 15, mentre il signor trasferirà, altrove, Controparte_1 la propria residenza con l'obbligo di comunicare il nuovo indirizzo.
4) Il signor si impegna, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Controparte_1 ricorso, a prelevare dalla casa coniugale, oltre ai vinili/impianto audio, i propri effetti strettamente personali (documenti, vestiario ecc.).
5) Le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in base alle modalità e al calendario “temporaneo” di seguito esposto, la cui validità è prevista sino al reperimento di un alloggio stabile a Milano e, comunque, non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione della presente separazione: - a settimane alterne, nella giornata del venerdì dall'uscita di scuola, cena e pernottamento presso di sé sino a domenica ed accompagnamento al domicilio della madre, entro la sera della domenica (rientro per le ore 19,00); - un giorno alla settimana, il martedì, dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore 19.30, prelevandoli da scuola e riaccompagnandoli alla casa materna, salvo diverso accordo tra i genitori che preveda un ulteriore pomeriggio infrasettimanale del padre con i minori.
6) Al termine del periodo “temporaneo” (con il reperimento da parte del padre di un alloggio a Milano e, comunque, in ogni caso trascorsi non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione della presente separazione) le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in base alle modalità e al calendario di seguito esposto:
3 - nella settimana successiva a quella in cui i bambini hanno trascorso il week end con la madre, staranno con il padre il lunedì (successivo al week trascorso con la madre) dall'uscita di scuola, con cena, pernottamento ed accompagnamento a scuola il martedì mattina. Staranno poi con il papà per il fine settimana, da venerdì sino a lunedì mattina, quando lui li riporterà a scuola;
- quando i bambini trascorrono il week end con la madre, staranno con il papà il giovedì antecedente al week end, dall'uscita di scuola e sino al mattino seguente (accompagnamento a scuola). 7) I minori, e trascorreranno con il padre due settimane, anche non Pt_2 Per_1 consecutive, durante il periodo estivo di chiusura scolastica (tra giugno e settembre), tenendo conto che quando in minori non saranno in vacanza con i genitori le spese di eventuali centri estivi/campus, la cui scelta dovrà avvenire di comune di accordo tra i genitori, saranno ripartite nella misura del 50%; tale periodo verrà definito entro il 30 aprile di ogni anno. Nel periodo “invernale”, ciascun genitore potrà trascorrere coni figli una settimana di vacanza compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori;
tale settimana può coincidere con le vacanze natalizie o con le vacanze di Pasqua. Nel periodo di chiusura scolastica i genitori si impegneranno a garantirsi la collaborazione necessaria per la gestione dei bambini. I minori trascorreranno i giorni di Natale e Santo Stefano, così come la Santa Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo) con il padre;
staranno con la mamma l'ultimo ed il primo giorno dell'anno. I giorni del compleanno dei minori verranno trascorsi, compatibilmente con le esigenze di ognuno, con entrambi i genitori e, nel caso ciò non fosse oggettivamente possibile, ad anni alterni con la madre e con il padre. I minori trascorreranno con la madre i giorni principali delle festività ebraiche ( e ). Persona_2 Per_3 Per_4
8) I signori e avranno l'obbligo di comunicare reciprocamente il proprio CP_1 Pt_1 recapito, anche telefonico mettendo a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
9) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verrà presa in accordo tra i due genitori.
10) Le parti concordano che il padre, a partire dal mese di aprile 2025, per la fase
“provvisoria” (antecedente il reperimento dell'alloggio a Milano e, comunque, per la durata massima di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente separazione) verserà mensilmente, entro e non oltre il giorno 15, a titolo di mantenimento dei figli minori, e Per_1 Pt_2 alla SI , la somma complessiva di € 650,00 (seicentocinquanta/00), mentre Parte_1 per la fase successiva che decorrerà dal momento in cui il signor terrà con sé in figli CP_1 come da calendario di cui al punto 6) che precede, quest'ultimo verserà mensilmente, sempre entro e non oltre il giorno 15, la 4 somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), soggetto a rivalutazione ISTAT, quale contributo al mantenimento per i figli. L'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla madre. Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli minori nelle quali le Parti concordano venga inclusa anche la mensa scolastica, con la precisazione che da qui sino al termine del corrente anno scolastico
2024/2025 il IG. non verserà alla IG.ra il 50% della retta scolastica, compresi CP_1 Pt_1
i costi della mensa, poiché TE tratterrà il “bonus nido” assegnato da Regione Lombardia per la piccola Da settembre 2025 le Parti ripartiranno al 50%, mensilmente, le spese Pt_2 scolastiche (retta, mensa e spese accessorie). Il rimborso delle spese straordinarie al genitore che le ha sostenute dovrà avvenire previa esibizione dei documenti comprovanti le spese ed entro il mese successivo a quello in cui le spese stesse sono state sostenute;
si rimanda sul punto al Protocollo sulle spese in uso presso il Tribunale di Milano del 14/11/2017: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
11) L'accompagnamento dei minori ad eventuali corsi sportivi/attività ludiche/visite mediche sarà a carico del genitore che li ha in gestione nella giornata di interesse. Le Parti concordano nel prevedere che, allorquando un genitore eccezionalmente dovesse trovarsi impossibilitato a tenere i figli nei giorni di sua competenza, chiederà all'altro di potersi occupare in sua assenza dei minori prima di rivolgersi a babysitter;
laddove sia indispensabile, i due ripartiranno al 50% i costi della babysitter.
12) La SI , comproprietaria unitamente al marito dell'attuale abitazione Parte_1 familiare, sita in Milano (MI), via Delle Azalee n. 15, si impegna entro 60 (sessanta) giorni dal deposito del presente ricorso, ad acquistare la quota di proprietà del signor CP_1 con il versamento della somma di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00),
[...] contestualmente liberandolo, quale conintestatario, dal contratto di mutuo n. 6000/21379425 acceso con Banca Intesa SanPaolo;
le spese notarili relative all'atto di compravendita saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. 13) Le Parti provvederanno alla chiusura del c/c cointestato appena perfezionatosi l'atto di compravendita e l'accollo del mutuo di cui al precedente punto 13).
14) La SI dunque, dalla data di sottoscrizione del contratto di compravendita di Pt_1 cui al punto 13) che precede, si farà carico di corrispondere integralmente la rata del mutuo, anche se ancora cointestato, così come si accollerà per intero le spese condominiali. I coniugi, allo stato, in ragione dei rispettivi redditi, sono dotati di adeguati mezzi propri;
pertanto, essi stessi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento senza pretendere nulla l'uno dall'altro.
15) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla suddivisione, con piena soddisfazione, di ogni altro bene che formasse eventualmente oggetto di comunione e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, eccezion fatta per gli impegni assunti e recepiti nel presente atto.
16) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano, sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per i figli minori d Per_1 Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.-
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio civile in Trieste (TS), in data 14 settembre
[...]
2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 aprile 2025 da
1) Parte_1
Nata a Beer Yaakov Israele (EE), il 11.06.1984 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Re (Cod. Fisc. con studio in Milano, Via Curtatone C.F._2
n. 11 presso la quale ha eletto domicilio telematico (fax 02/55191051, casella di posta elettronica certificata Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a Parma (PR), il 22.11.1989
Controparte_2
Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...] con l'Avv. Stefano Freschi (Cod. Fisc. ) con studio in Parma, Via Farini C.F._4
n. 18 il quale ha eletto domicilio telematico (fax 0521/232913), casella di posta elettronica certificato Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Trieste (TS) in data 14 settembre 2019,
(atto n. 216, anno 2019, Parte 1)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato Trieste (TS) il 25/09/2020, cittadino italiana Per_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana Pt_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) A far tempo dal deposito del presente ricorso i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'impegno di comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Pt_2 con residenza abituale e prevalente presso la madre, SI . Parte_1
3) La madre, SI continuerà ad abitare con i figli nella casa familiare, sita Parte_1 in Milano (MI), Via Delle Azalee n. 15, mentre il signor trasferirà, altrove, Controparte_1 la propria residenza con l'obbligo di comunicare il nuovo indirizzo.
4) Il signor si impegna, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Controparte_1 ricorso, a prelevare dalla casa coniugale, oltre ai vinili/impianto audio, i propri effetti strettamente personali (documenti, vestiario ecc.).
5) Le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in base alle modalità e al calendario “temporaneo” di seguito esposto, la cui validità è prevista sino al reperimento di un alloggio stabile a Milano e, comunque, non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione della presente separazione: - a settimane alterne, nella giornata del venerdì dall'uscita di scuola, cena e pernottamento presso di sé sino a domenica ed accompagnamento al domicilio della madre, entro la sera della domenica (rientro per le ore 19,00); - un giorno alla settimana, il martedì, dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore 19.30, prelevandoli da scuola e riaccompagnandoli alla casa materna, salvo diverso accordo tra i genitori che preveda un ulteriore pomeriggio infrasettimanale del padre con i minori.
6) Al termine del periodo “temporaneo” (con il reperimento da parte del padre di un alloggio a Milano e, comunque, in ogni caso trascorsi non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione della presente separazione) le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in base alle modalità e al calendario di seguito esposto:
3 - nella settimana successiva a quella in cui i bambini hanno trascorso il week end con la madre, staranno con il padre il lunedì (successivo al week trascorso con la madre) dall'uscita di scuola, con cena, pernottamento ed accompagnamento a scuola il martedì mattina. Staranno poi con il papà per il fine settimana, da venerdì sino a lunedì mattina, quando lui li riporterà a scuola;
- quando i bambini trascorrono il week end con la madre, staranno con il papà il giovedì antecedente al week end, dall'uscita di scuola e sino al mattino seguente (accompagnamento a scuola). 7) I minori, e trascorreranno con il padre due settimane, anche non Pt_2 Per_1 consecutive, durante il periodo estivo di chiusura scolastica (tra giugno e settembre), tenendo conto che quando in minori non saranno in vacanza con i genitori le spese di eventuali centri estivi/campus, la cui scelta dovrà avvenire di comune di accordo tra i genitori, saranno ripartite nella misura del 50%; tale periodo verrà definito entro il 30 aprile di ogni anno. Nel periodo “invernale”, ciascun genitore potrà trascorrere coni figli una settimana di vacanza compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori;
tale settimana può coincidere con le vacanze natalizie o con le vacanze di Pasqua. Nel periodo di chiusura scolastica i genitori si impegneranno a garantirsi la collaborazione necessaria per la gestione dei bambini. I minori trascorreranno i giorni di Natale e Santo Stefano, così come la Santa Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo) con il padre;
staranno con la mamma l'ultimo ed il primo giorno dell'anno. I giorni del compleanno dei minori verranno trascorsi, compatibilmente con le esigenze di ognuno, con entrambi i genitori e, nel caso ciò non fosse oggettivamente possibile, ad anni alterni con la madre e con il padre. I minori trascorreranno con la madre i giorni principali delle festività ebraiche ( e ). Persona_2 Per_3 Per_4
8) I signori e avranno l'obbligo di comunicare reciprocamente il proprio CP_1 Pt_1 recapito, anche telefonico mettendo a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
9) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verrà presa in accordo tra i due genitori.
10) Le parti concordano che il padre, a partire dal mese di aprile 2025, per la fase
“provvisoria” (antecedente il reperimento dell'alloggio a Milano e, comunque, per la durata massima di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente separazione) verserà mensilmente, entro e non oltre il giorno 15, a titolo di mantenimento dei figli minori, e Per_1 Pt_2 alla SI , la somma complessiva di € 650,00 (seicentocinquanta/00), mentre Parte_1 per la fase successiva che decorrerà dal momento in cui il signor terrà con sé in figli CP_1 come da calendario di cui al punto 6) che precede, quest'ultimo verserà mensilmente, sempre entro e non oltre il giorno 15, la 4 somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), soggetto a rivalutazione ISTAT, quale contributo al mantenimento per i figli. L'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla madre. Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli minori nelle quali le Parti concordano venga inclusa anche la mensa scolastica, con la precisazione che da qui sino al termine del corrente anno scolastico
2024/2025 il IG. non verserà alla IG.ra il 50% della retta scolastica, compresi CP_1 Pt_1
i costi della mensa, poiché TE tratterrà il “bonus nido” assegnato da Regione Lombardia per la piccola Da settembre 2025 le Parti ripartiranno al 50%, mensilmente, le spese Pt_2 scolastiche (retta, mensa e spese accessorie). Il rimborso delle spese straordinarie al genitore che le ha sostenute dovrà avvenire previa esibizione dei documenti comprovanti le spese ed entro il mese successivo a quello in cui le spese stesse sono state sostenute;
si rimanda sul punto al Protocollo sulle spese in uso presso il Tribunale di Milano del 14/11/2017: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
11) L'accompagnamento dei minori ad eventuali corsi sportivi/attività ludiche/visite mediche sarà a carico del genitore che li ha in gestione nella giornata di interesse. Le Parti concordano nel prevedere che, allorquando un genitore eccezionalmente dovesse trovarsi impossibilitato a tenere i figli nei giorni di sua competenza, chiederà all'altro di potersi occupare in sua assenza dei minori prima di rivolgersi a babysitter;
laddove sia indispensabile, i due ripartiranno al 50% i costi della babysitter.
12) La SI , comproprietaria unitamente al marito dell'attuale abitazione Parte_1 familiare, sita in Milano (MI), via Delle Azalee n. 15, si impegna entro 60 (sessanta) giorni dal deposito del presente ricorso, ad acquistare la quota di proprietà del signor CP_1 con il versamento della somma di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00),
[...] contestualmente liberandolo, quale conintestatario, dal contratto di mutuo n. 6000/21379425 acceso con Banca Intesa SanPaolo;
le spese notarili relative all'atto di compravendita saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. 13) Le Parti provvederanno alla chiusura del c/c cointestato appena perfezionatosi l'atto di compravendita e l'accollo del mutuo di cui al precedente punto 13).
14) La SI dunque, dalla data di sottoscrizione del contratto di compravendita di Pt_1 cui al punto 13) che precede, si farà carico di corrispondere integralmente la rata del mutuo, anche se ancora cointestato, così come si accollerà per intero le spese condominiali. I coniugi, allo stato, in ragione dei rispettivi redditi, sono dotati di adeguati mezzi propri;
pertanto, essi stessi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento senza pretendere nulla l'uno dall'altro.
15) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla suddivisione, con piena soddisfazione, di ogni altro bene che formasse eventualmente oggetto di comunione e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, eccezion fatta per gli impegni assunti e recepiti nel presente atto.
16) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano, sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per i figli minori d Per_1 Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.-
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio civile in Trieste (TS), in data 14 settembre
[...]
2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG