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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa NNfrancesca Capone - Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso avente ad oggetto “DICHIARAZIONE DI STATO DI INSOLVENZA”, ex art. 297 CCII, depositato dalla lavoratrice (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Maglie, alla Via Malta n. 65, presso lo studio dell'avv. Gabriele
Toma e dallo stesso rappresentata e difesa, diretto ad ottenere la sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza della (c.f.: Parte_2
con sede in Poggiardo, alla Via della Repubblica n. 49, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., SI.ra ; Parte_3
letti i ricorsi proposti da (c.f.: ), rappresentata Parte_4 C.F._2
e difesa dagli avv.ti Egidio Vergine e Silvia Di Noia, nonché da Parte_5
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Salvatore Pierri, finalizzati C.F._3
ad ottenere la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società cooperativa;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
esaminato il parere, ex art. 297 CCII, espresso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che vigila sull'impresa e che ha concluso per la dichiarazione dello stato di insolvenza “qualora
(il Tribunale) ne ravvisi i presupposti”; rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII posto che Parte_2
ha la propria sede legale in Poggiardo all'interno del circondario di questo Tribunale;
[...]
rilevato che il procedimento, depositato dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi (d.lgs.
n. 14/2019, come da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 83/2022), è assoggettato alla disciplina dell'art. 297 CCI, che ha sostituito l'art. 195 l.f., cui deve aversi riguardo per la verifica dei presupposti di ammissibilità della domanda;
considerato che l'art. 297 CCI disciplina un procedimento teso ad ottenere una pronuncia di accertamento funzionale all'adozione di provvedimenti conservativi in vista della futura liquidazione coatta amministrativa (cc.dd. dichiarazione dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa); nell'indagine deve prescindersi dal nomen iuris della debitrice, iscritta nel Registro delle imprese come cooperativa sociale, per concentrarsi sulla tipologia di attività da essa esercitata;
la giurisprudenza ha chiarito, sul punto, che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci;
ne consegue che anche tale società, in caso di insolvenza, possa essere assoggettata a liquidazione giudiziale (C. 25478/2019; C. 14250/2016; C.
6835/2014; T. Padova 12.4.2002); considerato che la società debitrice, nel caso di specie, la quale ha forma giuridica di società cooperativa, è assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa essendo il suo oggetto sociale volto al perseguimento dello scopo mutualistico e riguardando la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi e di ogni altro livello di assistenza;
rilevato, quanto al requisito oggettivo dello stato di insolvenza, che dall'esame della documentazione agli atti risulta che la società ha debiti verso INPS, per l'anno 2024, di €
30.328,89, nonché debiti verso INPS già passati all'Agente della Riscossione per € 447.623,80 per cartelle riguardanti il periodo 2019-2024 (quelle del 2022 e del 2023, per € 320.125,29 ammesse a dilazione); rilevata la sussistenza di gravi e reiterati inadempimenti verso il personale dipendente a cui non sono state corrisposte le retribuzioni ed il TFR, neppure dopo i provvedimenti dei Giudici del
Lavoro (circa € 16.000,00 nei confronti di circa € 15.000,00 nei confronti di Parte_1
circa € 17.000,00 nei confronti di ); Parte_4 Parte_6
rilevato che la cooperativa resistente risulta avere una esposizione debitoria erariale verso
Agenzia delle Entrate, una parte della quale ammessa a dilazione ed una parte (cartella del 2020 per € 57.017,64) non ammessa a dilazione;
rilevato che, dalla documentazione in atti, risulta il sistematico inadempimento della società nei confronti di una pluralità di creditori, protrattosi per un arco temporale significativo e tale da compromettere in modo irreversibile l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa;
rilevato che sono risultate pendenti diverse procedure esecutive mobiliari da parte di creditori insoddisfatti molte delle quali concluse;
rilevato che, come risulta dai bilanci acquisiti (fino all'anno 2021), i costi superano complessivamente i ricavi, con una perdita di € 197.036,00 nel 2021 e di € 255.775,00 nel 2020;
rilevato che la società non risulta aver proposto soluzioni di regolazione della crisi né risultano istanze per la nomina dell'esperto o iniziative negoziali;
rilevato che appare manifesta la situazione di crisi della società cooperativa;
accertato quindi il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni anche in virtù degli innumerevoli pignoramenti subiti che non hanno comunque permesso il recupero coatto da parte dei ricorrenti creditori;
ritenuti, alla luce dei dati sopra richiamati, sussistenti i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza;
P.Q.M.
visto l'art. 297 CCII anche in relazione all'art. 49 CCII
ACCERTA E DICHIARA lo stato di insolvenza di (c.f.: ) Parte_2 P.IVA_1
con sede in Poggiardo, alla Via della Repubblica n. 49, in persona del legale rappresentante p.t.,
SI.ra . Parte_3
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 295, comma 5, CCII, dispone che la presente sentenza sia comunicata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, affinché disponga la liquidazione coatta amministrativa.
RIGETTA
l'istanza di liquidazione giudiziale.
Dispone altresì che la presente sentenza sia pubblicata nelle forme e nei modi previsti dagli artt.
49 e 297 CCII.
Così deciso in Lecce,
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa NNfrancesca Capone dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dichiarativa dell'apertura della Controparte_1
, nato a [...] , (C.F. ) ed ivi residente a[...]-1//2024 ;
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data da , assistito dall'OCC in persona del Gestore dott. ;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la debitrice la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV del CCII;
– rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
− considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € , come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui dispone la debitrice è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, nonostante due beni immobili di proprietà e un reddito da pensione mediamente pari a euro
3.600,00, circa, mensili netti;
− verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al
Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
− dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso
OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di , nata a [...] , (C.F.: ) ed ivi residente alla , nel procedimento R.G.P.U. n. 287-1//2024 ;
NOMINA
Giudice Delegato dr.ssa NNfrancesca Capone;
Liquidatore il dott. ;
ORDINA alla debitrice di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo
Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788
e 2855 c.c.;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possano trattenere per le necessità familiari l'importo mensile di € 2.000,00, ivi incluse quelle relative all'assegno di divorzio
(agevolmente rimodulabile dal ricorrente in ragione delle difficoltà finanziarie illustrate), per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII (nella specie a titolo esemplificativo: assegno di divorzio e condanna risarcimento danni) sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguentemente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,
CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese.
INVITA il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
RAMMENTA
All'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 11/06/2025 .
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa NNfrancesca Capone dott.ssa NN TA PA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa NNfrancesca Capone - Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso avente ad oggetto “DICHIARAZIONE DI STATO DI INSOLVENZA”, ex art. 297 CCII, depositato dalla lavoratrice (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Maglie, alla Via Malta n. 65, presso lo studio dell'avv. Gabriele
Toma e dallo stesso rappresentata e difesa, diretto ad ottenere la sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza della (c.f.: Parte_2
con sede in Poggiardo, alla Via della Repubblica n. 49, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., SI.ra ; Parte_3
letti i ricorsi proposti da (c.f.: ), rappresentata Parte_4 C.F._2
e difesa dagli avv.ti Egidio Vergine e Silvia Di Noia, nonché da Parte_5
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Salvatore Pierri, finalizzati C.F._3
ad ottenere la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società cooperativa;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
esaminato il parere, ex art. 297 CCII, espresso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che vigila sull'impresa e che ha concluso per la dichiarazione dello stato di insolvenza “qualora
(il Tribunale) ne ravvisi i presupposti”; rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII posto che Parte_2
ha la propria sede legale in Poggiardo all'interno del circondario di questo Tribunale;
[...]
rilevato che il procedimento, depositato dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi (d.lgs.
n. 14/2019, come da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 83/2022), è assoggettato alla disciplina dell'art. 297 CCI, che ha sostituito l'art. 195 l.f., cui deve aversi riguardo per la verifica dei presupposti di ammissibilità della domanda;
considerato che l'art. 297 CCI disciplina un procedimento teso ad ottenere una pronuncia di accertamento funzionale all'adozione di provvedimenti conservativi in vista della futura liquidazione coatta amministrativa (cc.dd. dichiarazione dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa); nell'indagine deve prescindersi dal nomen iuris della debitrice, iscritta nel Registro delle imprese come cooperativa sociale, per concentrarsi sulla tipologia di attività da essa esercitata;
la giurisprudenza ha chiarito, sul punto, che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci;
ne consegue che anche tale società, in caso di insolvenza, possa essere assoggettata a liquidazione giudiziale (C. 25478/2019; C. 14250/2016; C.
6835/2014; T. Padova 12.4.2002); considerato che la società debitrice, nel caso di specie, la quale ha forma giuridica di società cooperativa, è assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa essendo il suo oggetto sociale volto al perseguimento dello scopo mutualistico e riguardando la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi e di ogni altro livello di assistenza;
rilevato, quanto al requisito oggettivo dello stato di insolvenza, che dall'esame della documentazione agli atti risulta che la società ha debiti verso INPS, per l'anno 2024, di €
30.328,89, nonché debiti verso INPS già passati all'Agente della Riscossione per € 447.623,80 per cartelle riguardanti il periodo 2019-2024 (quelle del 2022 e del 2023, per € 320.125,29 ammesse a dilazione); rilevata la sussistenza di gravi e reiterati inadempimenti verso il personale dipendente a cui non sono state corrisposte le retribuzioni ed il TFR, neppure dopo i provvedimenti dei Giudici del
Lavoro (circa € 16.000,00 nei confronti di circa € 15.000,00 nei confronti di Parte_1
circa € 17.000,00 nei confronti di ); Parte_4 Parte_6
rilevato che la cooperativa resistente risulta avere una esposizione debitoria erariale verso
Agenzia delle Entrate, una parte della quale ammessa a dilazione ed una parte (cartella del 2020 per € 57.017,64) non ammessa a dilazione;
rilevato che, dalla documentazione in atti, risulta il sistematico inadempimento della società nei confronti di una pluralità di creditori, protrattosi per un arco temporale significativo e tale da compromettere in modo irreversibile l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa;
rilevato che sono risultate pendenti diverse procedure esecutive mobiliari da parte di creditori insoddisfatti molte delle quali concluse;
rilevato che, come risulta dai bilanci acquisiti (fino all'anno 2021), i costi superano complessivamente i ricavi, con una perdita di € 197.036,00 nel 2021 e di € 255.775,00 nel 2020;
rilevato che la società non risulta aver proposto soluzioni di regolazione della crisi né risultano istanze per la nomina dell'esperto o iniziative negoziali;
rilevato che appare manifesta la situazione di crisi della società cooperativa;
accertato quindi il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni anche in virtù degli innumerevoli pignoramenti subiti che non hanno comunque permesso il recupero coatto da parte dei ricorrenti creditori;
ritenuti, alla luce dei dati sopra richiamati, sussistenti i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza;
P.Q.M.
visto l'art. 297 CCII anche in relazione all'art. 49 CCII
ACCERTA E DICHIARA lo stato di insolvenza di (c.f.: ) Parte_2 P.IVA_1
con sede in Poggiardo, alla Via della Repubblica n. 49, in persona del legale rappresentante p.t.,
SI.ra . Parte_3
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 295, comma 5, CCII, dispone che la presente sentenza sia comunicata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, affinché disponga la liquidazione coatta amministrativa.
RIGETTA
l'istanza di liquidazione giudiziale.
Dispone altresì che la presente sentenza sia pubblicata nelle forme e nei modi previsti dagli artt.
49 e 297 CCII.
Così deciso in Lecce,
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa NNfrancesca Capone dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dichiarativa dell'apertura della Controparte_1
, nato a [...] , (C.F. ) ed ivi residente a[...]-1//2024 ;
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data da , assistito dall'OCC in persona del Gestore dott. ;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la debitrice la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV del CCII;
– rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
− considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € , come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui dispone la debitrice è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, nonostante due beni immobili di proprietà e un reddito da pensione mediamente pari a euro
3.600,00, circa, mensili netti;
− verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al
Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
− dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso
OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di , nata a [...] , (C.F.: ) ed ivi residente alla , nel procedimento R.G.P.U. n. 287-1//2024 ;
NOMINA
Giudice Delegato dr.ssa NNfrancesca Capone;
Liquidatore il dott. ;
ORDINA alla debitrice di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo
Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788
e 2855 c.c.;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possano trattenere per le necessità familiari l'importo mensile di € 2.000,00, ivi incluse quelle relative all'assegno di divorzio
(agevolmente rimodulabile dal ricorrente in ragione delle difficoltà finanziarie illustrate), per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII (nella specie a titolo esemplificativo: assegno di divorzio e condanna risarcimento danni) sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguentemente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,
CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese.
INVITA il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
RAMMENTA
All'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 11/06/2025 .
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa NNfrancesca Capone dott.ssa NN TA PA