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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Alberto Rizzo Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1100 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato MALAVASI BEATRICE
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato BELMONTE MARIELLA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c depositate da ambo le parti in data 05/12/2025
pagina 1 di 3 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in San MA (CE) in data
18/06/1976 e dalla loro unione sono nati i figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2. Con ricorso del 10/03/2025, ha chiesto la separazione dal Parte_1 marito, con addebito in capo allo stesso;
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, concordando con la domanda di separazione chiedendo inoltre la regolamentazione di questioni accessorie di carattere economico;
4. All'esito dell'udienza del 11/06/2025, il G.I formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c , concedendo alle stesse termine al 05/12/2025 per l'eventuale accettazione;
5. Le parti hanno accettato la proposta conciliativa e rassegnato nei termini le seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi, che già di comune accordo vivono separati, continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le parti rinunciano alle domande di addebito reciproco e di mantenimento, nonché di assegnazione della casa coniugale;
3) le parti convengono di dividere l'appartamento la cui nuda proprietaria è della figlia in questo modo: la sig.ra occuperà il piano di Controparte_2 Parte_1 sotto, il sig. occuperà il piano di sopra mansardato;
le utenze saranno CP_1 suddivise al 50% ciascuno e gli oneri condominiali al 65% a carico di e Parte_1 al 35% a carico di CP_1
4) spese di lite interamente compensate”
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in pagina 2 di 3 modo equilibrato le rispettive esigenze.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a CP_1
NO (CE) il 01/05/1950) che hanno contratto matrimonio in data
17/06/1976 a San MA (CE), come risulta dall'atto n. 2, parte I, anno 1976 del registro degli atti di matrimonio del Comune di San MA (CE);
2.recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
MA (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carolina Clò
IL PRESIDENTE dott. Alberto Rizzo
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