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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 01/12/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3577/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3577/2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio nonché quale genitore esercente Parte_1 C.F._1 la responsabilità genitoriale sulle figlie minori (C.F. Persona_1
), (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_2 C.F._3 dell'avv. DI PENTIMA MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliate in CORSO MAZZINI
187 FORLI' presso il difensore avv. DI PENTIMA MARIA GABRIELLA
ATTRICI opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI CP_1 C.F._4
EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ARRIGONI N. 308 47522 CESENA -
FRAZ. CASE GENTILI presso il difensore avv. VALENTINI EMANUELE
CONVENUTO opposto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Nell'impugnare e contestare integralmente quanto ex adverso prodotto, dedotto e rappresentato, ci si riporta a tutte le argomentazioni contenute nei precedenti verbali e scritti di causa, da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti, con ogni più ampia riserva in ordine ad
pagina 1 di 5 ulteriori eccezioni, contestazioni e difese. Si insiste nell'accoglimento delle conclusioni così come precisate con relativo atto in data 19/11/2024. Con la presente si chiede inoltre l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa argomentazione ed eccezione disattesa e respinta:
NEL MERITO - RESPINGERE, per le ragioni indicate in corso di causa, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1200/2022 di questo Tribunale, e comunque, condannare la Sig.ra
, la Sig.ra e la Sig.ra , quali eredi con Parte_1 Persona_1 Parte_2 beneficio di inventario del Sig. al pagamento della somma di Euro 6.078,28 Persona_2 ciascuna (e dunque complessivamente Euro 18.234,85), ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c. dall'instaurazione della domanda giudiziale, ovvero dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 17/11/2022; quanto sopra nei limiti dei beni caduti in successione;
- qualora si ritenessero non adeguatamente fondate le motivazioni addotte dalla controparte a sostegno della propria opposizione, e dunque che le eredi abbiano agito con colpa grave, si chiede ai sensi dell'art. 490 c.c., che la condanna alle spese di lite venga, ex art. 91 c.p.c., disposta in solido a carico delle opponenti personalmente, al di fuori del beneficio di inventario. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa, oltre IVA e CNPA, come per legge, anche per la fase di mediazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso depositato da il Tribunale di Forlì ha emesso decreto ingiuntivo n. CP_1
1200/2022, con cui ha intimato a anche quale esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale delle minori e , il pagamento della somma di € Persona_1 Parte_2
6.078,28 per ciascuna delle tre attrici, quali eredi con beneficio di inventario del compianto Per_2
, oltre interessi convenzionali, nonché spese legali occorse ed occorrende, in virtù
[...] dell'esposizione debitoria maturata nei confronti di di cui era divenuto cessionario l'odierno CP_2 opposto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Persona_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1200/2022, dolendosi: Pt_2
a) della illegittimità del D.I. opposto per mancata indicazione del fatto che le ingiunte hanno accettato l'eredità di con beneficio d'inventario, di talchè rispondono solo nei limiti Persona_2 dell'asse relitto, senza coinvolgimento del patrimonio personale.
b) della violazione della par condicio creditorum: il pagamento richiesto favorirebbe un creditore pagina 2 di 5 rispetto ad altri privilegiati.
Tanto premesso, evidenziata altresì la precaria situazione economica in cui versano, le opponenti chiedevano che il decreto opposto venisse annullato e/o revocato e comunque dichiarato inefficace, perché infondato in fatto ed immotivato in diritto, per le ragioni sopra esposte. In ogni caso con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. in via equitativa, nonché con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri di legge
Con comparsa depositata in data 22.03.2023, si costituiva contestando le doglianze CP_1 avversarie ed evidenziando che:
a) è pacifico che le opponenti siano eredi beneficiate di e che fosse creditrice Persona_2 CP_2 del de cuius per € 18.234,85;
b) l'opposto è cessionario del credito, come validamente documentato e mai contestato, avendo la parte pagato la creditrice onde evitare che la stessa aggredisse anche i beni della propria CP_2 madre, garante del compianto de cuius;
c) l'accettazione con beneficio di inventario non esclude l'azione monitoria, potendo il creditore ottenere titolo esecutivo anche nei confronti degli eredi beneficiati, operando la limitazione del beneficio di inventario soltanto in sede esecutiva;
d) l'opposizione è strumentale per evitare la liquidazione dell'asse ereditario, inerte da oltre 6 anni.
Pertanto, parte opposta preliminarmente domandava che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. chiedeva inoltre che “qualora si ritenessero non adeguatamente fondate le motivazioni addotte dalla controparte a sostegno della propria opposizione, e dunque che le eredi abbiano agito con colpa grave, si chiede ai sensi dell'art. 490 c.c., che la condanna alle spese di lite venga, ex art. 91 c.p.c., disposta in solido a carico delle opponenti personalmente, al di fuori del beneficio di inventario”.
All'esito dell'udienza del 29.03.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
veniva, inoltre, concesso termine per il deposito delle memorie istruttorie.
Non avendo le parti formulato istanze istruttorie, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.12.2024; a tale udienza le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini per gli scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
L'opposizione proposta è infondata e non può trovare, pertanto, accoglimento. pagina 3 di 5 1. Titolarità del credito in capo a parte opposta.
Quanto a tale motivo di doglianza, introdotto per vero tardivamente in sede di comparsa conclusionale, deve rilevarsi che lo stesso è infondato essendo stata la cessione notificata anche alle eredi di (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio). Persona_2
Peraltro, la misura e l'entità del credito (pur non contestati) sono allegati dalla parte con la produzione della documentazione di cui all'art. 50 TUB (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio).
2. Sulla legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Ai sensi degli artt. 490 e 495 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari nei limiti dell'attivo, ma ciò non preclude, per costante orientamento giurisprudenziale, al creditore di ottenere titolo esecutivo, incidendo il beneficio di inventario soltanto nella fase esecutiva, non potendo gli eredi beneficiati rispondere ultra vires (cfr. Cass. 20531/2020 secondo cui
“L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sè non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni” e ancora “L'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del "de cuius" che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere "intra vires"
l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità - mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice - nel giudizio di cognizione;
in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva”).
Nella fattispecie in esame, il decreto è stato emesso “per le causali di cui al ricorso”, nell'ambito del quale era chiaramente indicato che le odierne opponenti avevano accettato l'eredità del debitore con beneficio d'inventario, di talchè il titolo esecutivo non potrà che essere utilizzato nei limiti di quanto pervenuto a titolo ereditario.
Quanto, infine, alla pretesa violazione della par condicio creditorum, la doglianza è infondata, essendosi l'odierno opposto esclusivamente premurato di ottenere un titolo esecutivo, rilevando eventuali diritti poziori di altri creditori o la graduazione degli stessi soltanto in sede liquidatoria.
*****
In conclusione, le domande delle attrici opponenti non possono trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione dei rapporti esistenti fra le parti può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali, essendo peraltro la domanda proposta dall'opposto in sede di prima memoria ex art. pagina 4 di 5 183 co. 6 c.p.c. tardiva, non sussistendo neppure i presupposti di una condanna ex art. 96 co. 3
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta;
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1200/2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
• compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Forlì, 29.11.2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3577/2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio nonché quale genitore esercente Parte_1 C.F._1 la responsabilità genitoriale sulle figlie minori (C.F. Persona_1
), (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_2 C.F._3 dell'avv. DI PENTIMA MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliate in CORSO MAZZINI
187 FORLI' presso il difensore avv. DI PENTIMA MARIA GABRIELLA
ATTRICI opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI CP_1 C.F._4
EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ARRIGONI N. 308 47522 CESENA -
FRAZ. CASE GENTILI presso il difensore avv. VALENTINI EMANUELE
CONVENUTO opposto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Nell'impugnare e contestare integralmente quanto ex adverso prodotto, dedotto e rappresentato, ci si riporta a tutte le argomentazioni contenute nei precedenti verbali e scritti di causa, da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti, con ogni più ampia riserva in ordine ad
pagina 1 di 5 ulteriori eccezioni, contestazioni e difese. Si insiste nell'accoglimento delle conclusioni così come precisate con relativo atto in data 19/11/2024. Con la presente si chiede inoltre l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa argomentazione ed eccezione disattesa e respinta:
NEL MERITO - RESPINGERE, per le ragioni indicate in corso di causa, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1200/2022 di questo Tribunale, e comunque, condannare la Sig.ra
, la Sig.ra e la Sig.ra , quali eredi con Parte_1 Persona_1 Parte_2 beneficio di inventario del Sig. al pagamento della somma di Euro 6.078,28 Persona_2 ciascuna (e dunque complessivamente Euro 18.234,85), ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c. dall'instaurazione della domanda giudiziale, ovvero dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 17/11/2022; quanto sopra nei limiti dei beni caduti in successione;
- qualora si ritenessero non adeguatamente fondate le motivazioni addotte dalla controparte a sostegno della propria opposizione, e dunque che le eredi abbiano agito con colpa grave, si chiede ai sensi dell'art. 490 c.c., che la condanna alle spese di lite venga, ex art. 91 c.p.c., disposta in solido a carico delle opponenti personalmente, al di fuori del beneficio di inventario. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa, oltre IVA e CNPA, come per legge, anche per la fase di mediazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso depositato da il Tribunale di Forlì ha emesso decreto ingiuntivo n. CP_1
1200/2022, con cui ha intimato a anche quale esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale delle minori e , il pagamento della somma di € Persona_1 Parte_2
6.078,28 per ciascuna delle tre attrici, quali eredi con beneficio di inventario del compianto Per_2
, oltre interessi convenzionali, nonché spese legali occorse ed occorrende, in virtù
[...] dell'esposizione debitoria maturata nei confronti di di cui era divenuto cessionario l'odierno CP_2 opposto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Persona_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1200/2022, dolendosi: Pt_2
a) della illegittimità del D.I. opposto per mancata indicazione del fatto che le ingiunte hanno accettato l'eredità di con beneficio d'inventario, di talchè rispondono solo nei limiti Persona_2 dell'asse relitto, senza coinvolgimento del patrimonio personale.
b) della violazione della par condicio creditorum: il pagamento richiesto favorirebbe un creditore pagina 2 di 5 rispetto ad altri privilegiati.
Tanto premesso, evidenziata altresì la precaria situazione economica in cui versano, le opponenti chiedevano che il decreto opposto venisse annullato e/o revocato e comunque dichiarato inefficace, perché infondato in fatto ed immotivato in diritto, per le ragioni sopra esposte. In ogni caso con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. in via equitativa, nonché con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri di legge
Con comparsa depositata in data 22.03.2023, si costituiva contestando le doglianze CP_1 avversarie ed evidenziando che:
a) è pacifico che le opponenti siano eredi beneficiate di e che fosse creditrice Persona_2 CP_2 del de cuius per € 18.234,85;
b) l'opposto è cessionario del credito, come validamente documentato e mai contestato, avendo la parte pagato la creditrice onde evitare che la stessa aggredisse anche i beni della propria CP_2 madre, garante del compianto de cuius;
c) l'accettazione con beneficio di inventario non esclude l'azione monitoria, potendo il creditore ottenere titolo esecutivo anche nei confronti degli eredi beneficiati, operando la limitazione del beneficio di inventario soltanto in sede esecutiva;
d) l'opposizione è strumentale per evitare la liquidazione dell'asse ereditario, inerte da oltre 6 anni.
Pertanto, parte opposta preliminarmente domandava che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. chiedeva inoltre che “qualora si ritenessero non adeguatamente fondate le motivazioni addotte dalla controparte a sostegno della propria opposizione, e dunque che le eredi abbiano agito con colpa grave, si chiede ai sensi dell'art. 490 c.c., che la condanna alle spese di lite venga, ex art. 91 c.p.c., disposta in solido a carico delle opponenti personalmente, al di fuori del beneficio di inventario”.
All'esito dell'udienza del 29.03.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
veniva, inoltre, concesso termine per il deposito delle memorie istruttorie.
Non avendo le parti formulato istanze istruttorie, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.12.2024; a tale udienza le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini per gli scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
L'opposizione proposta è infondata e non può trovare, pertanto, accoglimento. pagina 3 di 5 1. Titolarità del credito in capo a parte opposta.
Quanto a tale motivo di doglianza, introdotto per vero tardivamente in sede di comparsa conclusionale, deve rilevarsi che lo stesso è infondato essendo stata la cessione notificata anche alle eredi di (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio). Persona_2
Peraltro, la misura e l'entità del credito (pur non contestati) sono allegati dalla parte con la produzione della documentazione di cui all'art. 50 TUB (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio).
2. Sulla legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Ai sensi degli artt. 490 e 495 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari nei limiti dell'attivo, ma ciò non preclude, per costante orientamento giurisprudenziale, al creditore di ottenere titolo esecutivo, incidendo il beneficio di inventario soltanto nella fase esecutiva, non potendo gli eredi beneficiati rispondere ultra vires (cfr. Cass. 20531/2020 secondo cui
“L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sè non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni” e ancora “L'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del "de cuius" che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere "intra vires"
l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità - mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice - nel giudizio di cognizione;
in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva”).
Nella fattispecie in esame, il decreto è stato emesso “per le causali di cui al ricorso”, nell'ambito del quale era chiaramente indicato che le odierne opponenti avevano accettato l'eredità del debitore con beneficio d'inventario, di talchè il titolo esecutivo non potrà che essere utilizzato nei limiti di quanto pervenuto a titolo ereditario.
Quanto, infine, alla pretesa violazione della par condicio creditorum, la doglianza è infondata, essendosi l'odierno opposto esclusivamente premurato di ottenere un titolo esecutivo, rilevando eventuali diritti poziori di altri creditori o la graduazione degli stessi soltanto in sede liquidatoria.
*****
In conclusione, le domande delle attrici opponenti non possono trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione dei rapporti esistenti fra le parti può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali, essendo peraltro la domanda proposta dall'opposto in sede di prima memoria ex art. pagina 4 di 5 183 co. 6 c.p.c. tardiva, non sussistendo neppure i presupposti di una condanna ex art. 96 co. 3
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta;
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1200/2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
• compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Forlì, 29.11.2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
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