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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/11/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 70/2024 promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. Freddo Sandro, come da mandato in atti.
Attore
Contro
CF / PI , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall' Avv. Filippo Bia, come da mandato in atti.
Convenuto
E contro
, c.f. Controparte_2 C.F._2
Convenuto contumace.
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
pagina 1 di 10 All'udienza del 03/06/2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio di precisazione delle conclusioni dep. il 11/09/2025:
“In via principale: previi i necessari accertamenti e declaratorie, condannarsi e Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido o (in subordine) in Controparte_1
alternativa tra loro, a restituire alla sig.ra la complessiva somma di € 170.000,00 Parte_1
maggiorata di interessi dalla data delle singole dazioni al saldo effettivo, siccome costituente indebito
pagamento o, comunque, ingiustificato arricchimento in favore dei convenuti.
In subordine: previi i necessari accertamenti e declaratorie, condannarsi e Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido o (in subordine) in alternativa tra
[...]
loro, a restituire alla sig.ra la complessiva somma di € 80.000,00 maggiorata di Parte_1
interessi dalla data delle singole dazioni al saldo effettivo, siccome costituente indebito pagamento o,
comunque, ingiustificato arricchimento in favore dei convenuti, nonché condannare in solido gli stessi
convenuti o, in via di ulteriore subordine, il solo , alla restituzione in favore dell'attrice Controparte_2
dell'ulteriore somma di € 90.000,00 maggiorata di interessi dalla dazione al saldo effettivo, conferita a
titolo di mutuo con scadenza 30/09/2022, somma ad oggi non restituita.
- Vittoria di spese e competenze di causa oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA.”
Per la convenuto : non depositato foglio di precisazione delle conclusioni. Controparte_1
Si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta dep. il 16/04/2024:
“In rito: Ai sensi del disposto combinato degli art. 163 bis e 164 cpc, non essendo stati rispettati i
termini di convocazione di disporsi la rifissazione della prima udienza nel rispetto dei CP_1
termini, in modo che possa svolgere appieno le proprie difese, la domanda CP_1
pagina 2 di 10 riconvenzionale per il pagamento dei propri crediti e la richiesta di integrazione del contraddittorio
nei confronti del proprietario e committente avv. MA LA
In via preliminare : Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di nel CP_1
presente procedimento, non avendo incassato le somme rivendicate dalla sig.ra CP_1 Pt_1
Nel merito: Respingere le domande tutte formulate da in quanto infondate in fatto e Parte_1
diritto, non essendoci comunque i presupposti di fumus e periculum nei confronti della società
convenuta.
Condannarsi la parte attrice al pagamento, a favore della scrivente controparte, di una somma
equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 cpc.
Con vittoria comunque di spese, diritti, onorari, iva e c.p. rifusi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio la società e il sig. per sentirli condannare, in solido o Controparte_1 Controparte_2
in alternativa tra loro, a restituire la complessiva somma di € 170.000,00 maggiorata di interessi dalla data delle singole dazioni al saldo effettivo, siccome costituente indebito pagamento o, comunque,
ingiustificato arricchimento.
A tal fine ha esposto che:
- nell'anno 2021 era alla ricerca di una nuova abitazione ed ha concordato con il sig. MA LA,
suo conoscente da tempo, la sottoscrizione di un contratto di locazione di un immobile ubicato in
RA di IC (VR), Via Verdi, 1, da ristrutturare, che egli si apprestava ad acquistare quale investimento;
- il sig. LA commissionava la redazione del progetto di ristrutturazione all'architetto CP_3
[...] pagina 3 di 10 - tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, il sig. qualificatosi quale geometra e titolare di Controparte_2
propria impresa di costruzioni, sottoponeva all'attrice un preventivo e rappresentava che i lavori si sarebbero potuti effettuare accedendo per la maggior parte di essi al c.d. superbonus 110% e per la minor parte al c.d. bonus 50%;
- nel periodo gennaio-marzo 2022, l'odierno convenuto sig. all'insaputa del proprietario CP_1
dell'immobile, si interfacciava con la sig.ra rappresentandole la necessità di versare al più Pt_1
presto degli acconti per procedere speditamente con i lavori ed acquistare i materiali, garantendole che la sua qualità di futura locataria avrebbe comunque consentito l'accesso ai bonus statali;
- il convenuto si faceva consegnare, in più riprese, la complessiva somma di € 170.000,00 in contanti,
garantendo che tali importi sarebbero stati restituiti non appena assegnato il superbonus e sottoscrivendo tre distinti documenti di ricevuta;
- dopo 15-20 giorni dall'inizio dei lavori, il sig. e gli operai da lui mandati abbandonavano il CP_1
cantiere;
- la sig.ra messa in allarme dalla sparizione del sig. apprendeva tra le altre che il Pt_1 CP_1
geom. era cancellato dal relativo albo qualche anno prima dei fatti in oggetto, e che la ditta CP_1
esecutrice dei lavori non risultava formalmente intestata a lui;
- in data 04/04/2023 la signora presentava e depositava ricorso per sequestro conservativo che si concludeva con una pronuncia di accoglimento parziale e assegnazione del termine di legge per l'instaurazione del procedimento di merito.
Tanto premesso ha chiesto la restituzione di quanto indebitamente percepito da parte del sig.
estendendo la domanda alla allegando a tal fine che il sig. ne è CP_1 CP_4 CP_1
amministratore di fatto.
pagina 4 di 10 Con decreto ex art. 171 bis cpc del 21/02/2024, è stata dichiarata la contumacia di CP_2
e della società e confermata la prima udienza per il giorno 28/11/2024 con
[...] Controparte_1
decorrenza per le parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 16/04/2024, la si è costituita in CP_1
giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termini di convocazione nonché la carenza di legittimazione passiva della convenuta. In fatto ha rappresentato che nello svolgimento delle proprie attività edili, la società collabora con il geom. che, in Controparte_2
alcune occasioni, segnala e mette in contatto la con potenziali clienti/committenti; il CP_1
geom. verso la fine del 2021, segnalava la volontà di una propria conoscente, tale sig.ra CP_1
di far svolgere una serie di lavori sull'immobile posto all'intersezione delle vie Verdi e Pt_1
Rossini di RA (VR), con entrata su Via Verdi 1; che nessuna somma è stata mai girata o incassata dalla e che la società convenuta vanta un credito di € 156.017,65 oltre IVA per tutti i CP_1
lavori dalla stessa effettuati, lavori confortati dalla relazione fotografica dimessa in atti.
Alla prima udienza di comparizione del 18.4.2024 è stata revocata la dichiarazione di contumacia di e fissata nuova prima comparizione nel rispetto dei termini. Con Controparte_1
successivo decreto del 22.5.2024 è stata revocata la dichiarazione di contumacia anche del convenuto con termine per rinotificare. Controparte_2
Con successivo decreto ex art 171 bis del 27.9.2024 è stata nuovamente dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Alla nuova udienza di prima comparizione nessuno è comparso per la società che non CP_1
ha depositato alcune ulteriore atto (comparsa di costituzione e memorie ex art. 171 ter c.p.c.) né per il sig. che è stato nuovamente dichiarato contumace. Controparte_2
pagina 5 di 10 Nel corso del procedimento giudizio è stato acquisito il procedimento per sequestro conservativo nr. 4326 del 2023 e sono state assunte le prove orali all'esito delle quali la causa è stata posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
* * *
L'attrice ha agito, nei confronti del sig. e della società Controparte_2 Controparte_1
per ottenere la restituzione della complessiva di somma € 170.000 indebitamente corrisposta, in tre trances, al sig. e per le quali il convenuto ha sottoscritto tre distinte ricevute di cui una per € CP_1
50.000, una di € 30.000 a titolo di acconto per lavori e una di € 90.000 a titolo di prestito che si impegnava a restituire entro il 30/9/2022.
Preliminarmente si osserva che legittimato passivo della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. è esclusivamente il soggetto che ha indebitamente percepito dette somme così come la legittimazione passiva, nell'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cod. civ. spetta esclusivamente al soggetto che abbia avuto un'indebita locupletazione in danno dell' istante.
Deve quindi escludersi che possa esserci una legittimazione concorrente dei convenuti in relazione alle azioni avanzate.
In fatto il versamento della complessiva somma di € 170.000 è provata in giudizio da tre ricevute sottoscritte e non disconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c. dal sig. nel quale lo stesso in Controparte_2
data 16.1.2022 dichiara di ricevere la somma di € 50.000 quale acconto lavori da eseguire presso l'abitazione in via Rossini 1 RA , in data 6.3.2022 di ricevere la somma di € 30.000 quale acconto lavori da eseguire presso l'abitazione in via Rossini 1 RA e in data 13.3.2022 di ricevere in prestito
€ 90.000 con l'impegno di restituirli entro il 30.9.2022 (doc. 1 , 2 e 3 di parte attrice).
La teste ha confermato di essere stata presente al momento del versamento della somma Tes_1
di € 50.000 e della somma di € 90.000 e della sottoscrizione della scrittura privata.
pagina 6 di 10 Quanto ai lavori eseguiti e per i quali il sig. ha ricevuto la somma complessiva di € 80.000 CP_1
a titolo di acconto, l'arch. nel procedimento per sequestro conservativo ante causam, ha CP_3
dichiarato che “l'iter di presentazione della pratica è stato estremamente lungo. Io avevo detto al sig.
che fino a quando non fosse stato concluso l'iter burocratico delle pratiche potevano Controparte_2
essere fatti solo lavori di manutenzione ordinario e non potevo essere presente come D.L. sono stati
fatti sicuramente tutti i lavori che ho indicato nel doc. 16 di parte ricorrente”. Risentita come teste nell'ambito del presente procedimento ha confermato quanto indicato nel doc. 16 precisando poi “io
posso confermare i lavori di cui ho sopra parlato e che potevano essere eseguiti con la prima CILA, il
valore dei lavori è quello che ho indicativamente indicato nel doc. che mi viene esibito e che ammonta
a circa 29.500”.
Nessuna prova è stata fornita dalla convenuta costituita in merito all'esecuzione dei lavori per un maggior importo atteso che il consuntivo depositato sub. doc. 1, unilateralmente predisposto, è
contestato dall'attrice e nel proseguito del giudizio la società non ha allegato né introdotto alcun ulteriore elemento istruttorio per supportare l'assunto secondo cui i lavori eseguiti ammonterebbero a €
156.017,65.
Da quanto sopra deve ritenersi provato che ha eseguito lavori per un valore di € Controparte_1
29.500 oltre ad € 10.000 per lavori in economia e materiali e oneri di discarica di cui al doc., 16
dell'arch. in assenza di diversi riscontri da parte della ditta appaltatrice. CP_3
Deve altresì ritenersi provato che i rapporti tra la e la committente sono sempre e Controparte_1
solo stati gestiti dal sig. che non si è limitato a presentare la sig.ra alla società Controparte_2 Pt_1
ma che dalle prove assunte può ritenersi il legale rappresentante di fatto della società. Controparte_1
Ed invero l'arch. direttore dei lavori, ha confermato che tra il dicembre del 2021 e CP_3
gennaio del 2022, il sig. si proponeva alla sig.ra quale imprenditore e Controparte_2 Pt_1
professionista, geometra, interessato all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di via pagina 7 di 10 Verdi n. 1 a RA, che il 12.12.2021 aveva avuto un incontro nello studio di via IV Novembre CP_1
(che coincide con la sede della come da visura in atti), che “il sig. era presente in Controparte_1 CP_1
cantiere ed era a lui che gli operai si rivolgevano, che la accompagnava in Comune per le CP_1
pratiche, che gli operai parlavano con lui, usavano il suo furgone,.. che il tramite è sempre stato il sig.
che è stato il punto di riferimento e gli operai a lui si rivolgevano. Non è inusuale in campo CP_1
edile che poi (chi) operi sia formalmente assunto da società di famiglia per vari motivi “. La teste ha anche confermato che inviava mail dall'indirizzo della società CP_3 Controparte_2
ferrari.srls@virgilio.it.
Dall'audio dimesso sub. doc. 16, in merito al quale non è stata sollevata alcuna contestazione,
emerge che il sig. lungi dall'essere unicamente la persona che ha messo in contatto l'attrice e la CP_1
società, è di fatto colui che gestiva gli operai, i mezzi e il cantiere e che agiva per conto della CP_1
non appare poi credibile che la società, che agiva per conto del sig. abbia eseguito lavori
[...] CP_1
senza ricevere alcuna somma di acconto.
La domanda di restituzione delle somme versate a titolo di acconto deve dunque essere accolta nei confronti della che non ha eseguiti tutti i lavori per i quali, tramite il suo Controparte_1
amministratore di fatto, ha ricevuto acconti da parte dell'attrice. deve essere condannata a Controparte_1
versare all'attrice la somma di € 40.489,40 (€ 80.000 detratto il valore dei lavori eseguiti) oltre interessi, ex art 2033 c.c., dal 21.6.2023 al saldo.
Relativamente alla posizione di , riconosciuto amministratore di fatto della società Controparte_2
appaltatrice, non vi è prova che i soldi ricevuti per conto della società siano stati dallo stesso trattenuti personalmente e, peraltro come sopra precisato, se così fosse la domanda di ripetizione dell'indebito non potrebbe essere accolta nei confronti della società.
E' appena il caso di ricordare che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può,
di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex pagina 8 di 10 artt. 2395 o 2476, comma 6, c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi;
laddove ne ricorrano tutti gli estremi può, peraltro, configurarsi un concorso tra l'inadempimento della società e l'illecito dell'amministratore (Cass. (cfr. da ultimo Cass. n. 7272 del 2023) ma si tratta di azione diversa da quella azionata.
Per quanto concerne invece la somma di € 90.000, come detto è provato in giudizio il versamento,
il titolo – prestito – e l'obbligo restitutorio entro il 30.9.2022.
Tanto premesso, la domanda di restituzione promossa della sig.ra deve dunque essere Pt_1
accolta dal momento che il sig. pur essendosi impegnato a restituire detta somma entro il CP_1
30/09/2022 non ha mai provveduto in tal senso.
Diversamente dalle somme ricevute a titolo di acconto per lavori, che sono stati effettivamente eseguiti dalla ancorché in misura minore rispetto all'acconto percepito, per quanto Controparte_1
concerne la somma ricevuta a titolo di prestito, non si è raggiunta una prova sufficiente per ritenere che tali somme siano effettivamente state ricevute dalla società né può ritenersi che l'impegno alla restituzione sia stato assunto dalla società .
deve dunque essere condannato a versare all'attrice la somma di € Controparte_2 Parte_1
90.000 oltre interessi dal 30.9.2022 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con applicazione, in relazione al valore decisum, il valore minimo nei confronti di per la Controparte_2
fase di merito e medio per la fase cautelare e medio nei confronti della società CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna a versa all'attrice la somma di € 40.489,40 oltre interessi legali dal 21.6.2023 Controparte_1 pagina 9 di 10 al saldo;
condanna a versare all'attrice la somma di € 90.000 oltre interessi legali dal 30.9.2022 Controparte_2
al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che si quantificano in € Controparte_1
7.616,00 oltre rimborso forfetario IVA e cpa;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che si quantificano, per Controparte_2
la fase di merito, in € 7.052 oltre rimborso forfetario IVA e cpa e per la fase cautelare in € 4.971 oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Così deciso in Verona, il 26/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 70/2024 promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. Freddo Sandro, come da mandato in atti.
Attore
Contro
CF / PI , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall' Avv. Filippo Bia, come da mandato in atti.
Convenuto
E contro
, c.f. Controparte_2 C.F._2
Convenuto contumace.
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
pagina 1 di 10 All'udienza del 03/06/2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio di precisazione delle conclusioni dep. il 11/09/2025:
“In via principale: previi i necessari accertamenti e declaratorie, condannarsi e Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido o (in subordine) in Controparte_1
alternativa tra loro, a restituire alla sig.ra la complessiva somma di € 170.000,00 Parte_1
maggiorata di interessi dalla data delle singole dazioni al saldo effettivo, siccome costituente indebito
pagamento o, comunque, ingiustificato arricchimento in favore dei convenuti.
In subordine: previi i necessari accertamenti e declaratorie, condannarsi e Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido o (in subordine) in alternativa tra
[...]
loro, a restituire alla sig.ra la complessiva somma di € 80.000,00 maggiorata di Parte_1
interessi dalla data delle singole dazioni al saldo effettivo, siccome costituente indebito pagamento o,
comunque, ingiustificato arricchimento in favore dei convenuti, nonché condannare in solido gli stessi
convenuti o, in via di ulteriore subordine, il solo , alla restituzione in favore dell'attrice Controparte_2
dell'ulteriore somma di € 90.000,00 maggiorata di interessi dalla dazione al saldo effettivo, conferita a
titolo di mutuo con scadenza 30/09/2022, somma ad oggi non restituita.
- Vittoria di spese e competenze di causa oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA.”
Per la convenuto : non depositato foglio di precisazione delle conclusioni. Controparte_1
Si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta dep. il 16/04/2024:
“In rito: Ai sensi del disposto combinato degli art. 163 bis e 164 cpc, non essendo stati rispettati i
termini di convocazione di disporsi la rifissazione della prima udienza nel rispetto dei CP_1
termini, in modo che possa svolgere appieno le proprie difese, la domanda CP_1
pagina 2 di 10 riconvenzionale per il pagamento dei propri crediti e la richiesta di integrazione del contraddittorio
nei confronti del proprietario e committente avv. MA LA
In via preliminare : Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di nel CP_1
presente procedimento, non avendo incassato le somme rivendicate dalla sig.ra CP_1 Pt_1
Nel merito: Respingere le domande tutte formulate da in quanto infondate in fatto e Parte_1
diritto, non essendoci comunque i presupposti di fumus e periculum nei confronti della società
convenuta.
Condannarsi la parte attrice al pagamento, a favore della scrivente controparte, di una somma
equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 cpc.
Con vittoria comunque di spese, diritti, onorari, iva e c.p. rifusi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio la società e il sig. per sentirli condannare, in solido o Controparte_1 Controparte_2
in alternativa tra loro, a restituire la complessiva somma di € 170.000,00 maggiorata di interessi dalla data delle singole dazioni al saldo effettivo, siccome costituente indebito pagamento o, comunque,
ingiustificato arricchimento.
A tal fine ha esposto che:
- nell'anno 2021 era alla ricerca di una nuova abitazione ed ha concordato con il sig. MA LA,
suo conoscente da tempo, la sottoscrizione di un contratto di locazione di un immobile ubicato in
RA di IC (VR), Via Verdi, 1, da ristrutturare, che egli si apprestava ad acquistare quale investimento;
- il sig. LA commissionava la redazione del progetto di ristrutturazione all'architetto CP_3
[...] pagina 3 di 10 - tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, il sig. qualificatosi quale geometra e titolare di Controparte_2
propria impresa di costruzioni, sottoponeva all'attrice un preventivo e rappresentava che i lavori si sarebbero potuti effettuare accedendo per la maggior parte di essi al c.d. superbonus 110% e per la minor parte al c.d. bonus 50%;
- nel periodo gennaio-marzo 2022, l'odierno convenuto sig. all'insaputa del proprietario CP_1
dell'immobile, si interfacciava con la sig.ra rappresentandole la necessità di versare al più Pt_1
presto degli acconti per procedere speditamente con i lavori ed acquistare i materiali, garantendole che la sua qualità di futura locataria avrebbe comunque consentito l'accesso ai bonus statali;
- il convenuto si faceva consegnare, in più riprese, la complessiva somma di € 170.000,00 in contanti,
garantendo che tali importi sarebbero stati restituiti non appena assegnato il superbonus e sottoscrivendo tre distinti documenti di ricevuta;
- dopo 15-20 giorni dall'inizio dei lavori, il sig. e gli operai da lui mandati abbandonavano il CP_1
cantiere;
- la sig.ra messa in allarme dalla sparizione del sig. apprendeva tra le altre che il Pt_1 CP_1
geom. era cancellato dal relativo albo qualche anno prima dei fatti in oggetto, e che la ditta CP_1
esecutrice dei lavori non risultava formalmente intestata a lui;
- in data 04/04/2023 la signora presentava e depositava ricorso per sequestro conservativo che si concludeva con una pronuncia di accoglimento parziale e assegnazione del termine di legge per l'instaurazione del procedimento di merito.
Tanto premesso ha chiesto la restituzione di quanto indebitamente percepito da parte del sig.
estendendo la domanda alla allegando a tal fine che il sig. ne è CP_1 CP_4 CP_1
amministratore di fatto.
pagina 4 di 10 Con decreto ex art. 171 bis cpc del 21/02/2024, è stata dichiarata la contumacia di CP_2
e della società e confermata la prima udienza per il giorno 28/11/2024 con
[...] Controparte_1
decorrenza per le parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 16/04/2024, la si è costituita in CP_1
giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termini di convocazione nonché la carenza di legittimazione passiva della convenuta. In fatto ha rappresentato che nello svolgimento delle proprie attività edili, la società collabora con il geom. che, in Controparte_2
alcune occasioni, segnala e mette in contatto la con potenziali clienti/committenti; il CP_1
geom. verso la fine del 2021, segnalava la volontà di una propria conoscente, tale sig.ra CP_1
di far svolgere una serie di lavori sull'immobile posto all'intersezione delle vie Verdi e Pt_1
Rossini di RA (VR), con entrata su Via Verdi 1; che nessuna somma è stata mai girata o incassata dalla e che la società convenuta vanta un credito di € 156.017,65 oltre IVA per tutti i CP_1
lavori dalla stessa effettuati, lavori confortati dalla relazione fotografica dimessa in atti.
Alla prima udienza di comparizione del 18.4.2024 è stata revocata la dichiarazione di contumacia di e fissata nuova prima comparizione nel rispetto dei termini. Con Controparte_1
successivo decreto del 22.5.2024 è stata revocata la dichiarazione di contumacia anche del convenuto con termine per rinotificare. Controparte_2
Con successivo decreto ex art 171 bis del 27.9.2024 è stata nuovamente dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Alla nuova udienza di prima comparizione nessuno è comparso per la società che non CP_1
ha depositato alcune ulteriore atto (comparsa di costituzione e memorie ex art. 171 ter c.p.c.) né per il sig. che è stato nuovamente dichiarato contumace. Controparte_2
pagina 5 di 10 Nel corso del procedimento giudizio è stato acquisito il procedimento per sequestro conservativo nr. 4326 del 2023 e sono state assunte le prove orali all'esito delle quali la causa è stata posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
* * *
L'attrice ha agito, nei confronti del sig. e della società Controparte_2 Controparte_1
per ottenere la restituzione della complessiva di somma € 170.000 indebitamente corrisposta, in tre trances, al sig. e per le quali il convenuto ha sottoscritto tre distinte ricevute di cui una per € CP_1
50.000, una di € 30.000 a titolo di acconto per lavori e una di € 90.000 a titolo di prestito che si impegnava a restituire entro il 30/9/2022.
Preliminarmente si osserva che legittimato passivo della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. è esclusivamente il soggetto che ha indebitamente percepito dette somme così come la legittimazione passiva, nell'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cod. civ. spetta esclusivamente al soggetto che abbia avuto un'indebita locupletazione in danno dell' istante.
Deve quindi escludersi che possa esserci una legittimazione concorrente dei convenuti in relazione alle azioni avanzate.
In fatto il versamento della complessiva somma di € 170.000 è provata in giudizio da tre ricevute sottoscritte e non disconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c. dal sig. nel quale lo stesso in Controparte_2
data 16.1.2022 dichiara di ricevere la somma di € 50.000 quale acconto lavori da eseguire presso l'abitazione in via Rossini 1 RA , in data 6.3.2022 di ricevere la somma di € 30.000 quale acconto lavori da eseguire presso l'abitazione in via Rossini 1 RA e in data 13.3.2022 di ricevere in prestito
€ 90.000 con l'impegno di restituirli entro il 30.9.2022 (doc. 1 , 2 e 3 di parte attrice).
La teste ha confermato di essere stata presente al momento del versamento della somma Tes_1
di € 50.000 e della somma di € 90.000 e della sottoscrizione della scrittura privata.
pagina 6 di 10 Quanto ai lavori eseguiti e per i quali il sig. ha ricevuto la somma complessiva di € 80.000 CP_1
a titolo di acconto, l'arch. nel procedimento per sequestro conservativo ante causam, ha CP_3
dichiarato che “l'iter di presentazione della pratica è stato estremamente lungo. Io avevo detto al sig.
che fino a quando non fosse stato concluso l'iter burocratico delle pratiche potevano Controparte_2
essere fatti solo lavori di manutenzione ordinario e non potevo essere presente come D.L. sono stati
fatti sicuramente tutti i lavori che ho indicato nel doc. 16 di parte ricorrente”. Risentita come teste nell'ambito del presente procedimento ha confermato quanto indicato nel doc. 16 precisando poi “io
posso confermare i lavori di cui ho sopra parlato e che potevano essere eseguiti con la prima CILA, il
valore dei lavori è quello che ho indicativamente indicato nel doc. che mi viene esibito e che ammonta
a circa 29.500”.
Nessuna prova è stata fornita dalla convenuta costituita in merito all'esecuzione dei lavori per un maggior importo atteso che il consuntivo depositato sub. doc. 1, unilateralmente predisposto, è
contestato dall'attrice e nel proseguito del giudizio la società non ha allegato né introdotto alcun ulteriore elemento istruttorio per supportare l'assunto secondo cui i lavori eseguiti ammonterebbero a €
156.017,65.
Da quanto sopra deve ritenersi provato che ha eseguito lavori per un valore di € Controparte_1
29.500 oltre ad € 10.000 per lavori in economia e materiali e oneri di discarica di cui al doc., 16
dell'arch. in assenza di diversi riscontri da parte della ditta appaltatrice. CP_3
Deve altresì ritenersi provato che i rapporti tra la e la committente sono sempre e Controparte_1
solo stati gestiti dal sig. che non si è limitato a presentare la sig.ra alla società Controparte_2 Pt_1
ma che dalle prove assunte può ritenersi il legale rappresentante di fatto della società. Controparte_1
Ed invero l'arch. direttore dei lavori, ha confermato che tra il dicembre del 2021 e CP_3
gennaio del 2022, il sig. si proponeva alla sig.ra quale imprenditore e Controparte_2 Pt_1
professionista, geometra, interessato all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di via pagina 7 di 10 Verdi n. 1 a RA, che il 12.12.2021 aveva avuto un incontro nello studio di via IV Novembre CP_1
(che coincide con la sede della come da visura in atti), che “il sig. era presente in Controparte_1 CP_1
cantiere ed era a lui che gli operai si rivolgevano, che la accompagnava in Comune per le CP_1
pratiche, che gli operai parlavano con lui, usavano il suo furgone,.. che il tramite è sempre stato il sig.
che è stato il punto di riferimento e gli operai a lui si rivolgevano. Non è inusuale in campo CP_1
edile che poi (chi) operi sia formalmente assunto da società di famiglia per vari motivi “. La teste ha anche confermato che inviava mail dall'indirizzo della società CP_3 Controparte_2
ferrari.srls@virgilio.it.
Dall'audio dimesso sub. doc. 16, in merito al quale non è stata sollevata alcuna contestazione,
emerge che il sig. lungi dall'essere unicamente la persona che ha messo in contatto l'attrice e la CP_1
società, è di fatto colui che gestiva gli operai, i mezzi e il cantiere e che agiva per conto della CP_1
non appare poi credibile che la società, che agiva per conto del sig. abbia eseguito lavori
[...] CP_1
senza ricevere alcuna somma di acconto.
La domanda di restituzione delle somme versate a titolo di acconto deve dunque essere accolta nei confronti della che non ha eseguiti tutti i lavori per i quali, tramite il suo Controparte_1
amministratore di fatto, ha ricevuto acconti da parte dell'attrice. deve essere condannata a Controparte_1
versare all'attrice la somma di € 40.489,40 (€ 80.000 detratto il valore dei lavori eseguiti) oltre interessi, ex art 2033 c.c., dal 21.6.2023 al saldo.
Relativamente alla posizione di , riconosciuto amministratore di fatto della società Controparte_2
appaltatrice, non vi è prova che i soldi ricevuti per conto della società siano stati dallo stesso trattenuti personalmente e, peraltro come sopra precisato, se così fosse la domanda di ripetizione dell'indebito non potrebbe essere accolta nei confronti della società.
E' appena il caso di ricordare che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può,
di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex pagina 8 di 10 artt. 2395 o 2476, comma 6, c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi;
laddove ne ricorrano tutti gli estremi può, peraltro, configurarsi un concorso tra l'inadempimento della società e l'illecito dell'amministratore (Cass. (cfr. da ultimo Cass. n. 7272 del 2023) ma si tratta di azione diversa da quella azionata.
Per quanto concerne invece la somma di € 90.000, come detto è provato in giudizio il versamento,
il titolo – prestito – e l'obbligo restitutorio entro il 30.9.2022.
Tanto premesso, la domanda di restituzione promossa della sig.ra deve dunque essere Pt_1
accolta dal momento che il sig. pur essendosi impegnato a restituire detta somma entro il CP_1
30/09/2022 non ha mai provveduto in tal senso.
Diversamente dalle somme ricevute a titolo di acconto per lavori, che sono stati effettivamente eseguiti dalla ancorché in misura minore rispetto all'acconto percepito, per quanto Controparte_1
concerne la somma ricevuta a titolo di prestito, non si è raggiunta una prova sufficiente per ritenere che tali somme siano effettivamente state ricevute dalla società né può ritenersi che l'impegno alla restituzione sia stato assunto dalla società .
deve dunque essere condannato a versare all'attrice la somma di € Controparte_2 Parte_1
90.000 oltre interessi dal 30.9.2022 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con applicazione, in relazione al valore decisum, il valore minimo nei confronti di per la Controparte_2
fase di merito e medio per la fase cautelare e medio nei confronti della società CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna a versa all'attrice la somma di € 40.489,40 oltre interessi legali dal 21.6.2023 Controparte_1 pagina 9 di 10 al saldo;
condanna a versare all'attrice la somma di € 90.000 oltre interessi legali dal 30.9.2022 Controparte_2
al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che si quantificano in € Controparte_1
7.616,00 oltre rimborso forfetario IVA e cpa;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che si quantificano, per Controparte_2
la fase di merito, in € 7.052 oltre rimborso forfetario IVA e cpa e per la fase cautelare in € 4.971 oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Così deciso in Verona, il 26/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
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