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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 64/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 11.03.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
64/2023 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. P.ATTILIO GALATI e avv. Parte_1
ETTORE MARZANO
RICORRENTE
E
con l'avv. MARIATERESA NASSO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.01.2023 il ricorrente chiedeva al Tribunale di
Cassino di “a) dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione delle quote della pensione in godimento anche per effetto dell'applicazione del corretto valore retributivo ex art. 8 legge 155/81 nella base di retribuzione annua pensionabile relativo ai periodi di malattia, comprensivi anche degli emolumenti extra mensili, descritti in narrativa, per un importo pensionistico alla decorrenza, novembre 2018, di euro 1.622,60 o della somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa;
b) conseguentemente condannare l' al pagamento CP_1
degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge, oltre accessori;
c) condannare l' al pagamento delle CP_1
spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattene anticipazione.”
L' si costituiva in giudizio e contestava la domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa era istruita dalla dott.ssa la la quale “all'esito della camera Per_1
di consiglio (del 07.11.2023), esaminati gli atti, ritenute generiche le eccezioni dell' ammette la ctu contabile al fine di accertare il corretto CP_1
calcolo ed importo delle pensione rivendicata da parte ricorrente con decorrenza dal novembre 2018 facendo riferimento alla disciplina di cui all'art. 1 comma 2 e 3 D.LGS n. 564 del 16 settembre 1996 e art. 8 L n.
155/1981 ; nomina quale ctu la dr.ssa ..” Persona_2
Il CTU esaminata la documentazione in atti, riportati gli importo percepiti prima del ricalcolo pensionistico e successivamente allo stesso ha ritenuto corretti gli importi corrisposti dall'ente.
La dott.ssa ha così concluso “Alla luce della Persona_2
documentazione esaminata emerge che per i periodi di malattia oggetto di causa non risultano attribuite settimane utili per il calcolo della pensione e pertanto appare che l'importo della pensione erogata dall' sia stato CP_1
correttamente quantificato.”
Pag. 2 di 3 La CTU è posta alla base del convincimento del Giudice.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Spese compensate.
CTU come da separato decreto.
Cassino 13.03. 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 3 di 3
Sezione Lavoro
N.R.G. 64/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 11.03.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
64/2023 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. P.ATTILIO GALATI e avv. Parte_1
ETTORE MARZANO
RICORRENTE
E
con l'avv. MARIATERESA NASSO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.01.2023 il ricorrente chiedeva al Tribunale di
Cassino di “a) dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione delle quote della pensione in godimento anche per effetto dell'applicazione del corretto valore retributivo ex art. 8 legge 155/81 nella base di retribuzione annua pensionabile relativo ai periodi di malattia, comprensivi anche degli emolumenti extra mensili, descritti in narrativa, per un importo pensionistico alla decorrenza, novembre 2018, di euro 1.622,60 o della somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa;
b) conseguentemente condannare l' al pagamento CP_1
degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge, oltre accessori;
c) condannare l' al pagamento delle CP_1
spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattene anticipazione.”
L' si costituiva in giudizio e contestava la domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa era istruita dalla dott.ssa la la quale “all'esito della camera Per_1
di consiglio (del 07.11.2023), esaminati gli atti, ritenute generiche le eccezioni dell' ammette la ctu contabile al fine di accertare il corretto CP_1
calcolo ed importo delle pensione rivendicata da parte ricorrente con decorrenza dal novembre 2018 facendo riferimento alla disciplina di cui all'art. 1 comma 2 e 3 D.LGS n. 564 del 16 settembre 1996 e art. 8 L n.
155/1981 ; nomina quale ctu la dr.ssa ..” Persona_2
Il CTU esaminata la documentazione in atti, riportati gli importo percepiti prima del ricalcolo pensionistico e successivamente allo stesso ha ritenuto corretti gli importi corrisposti dall'ente.
La dott.ssa ha così concluso “Alla luce della Persona_2
documentazione esaminata emerge che per i periodi di malattia oggetto di causa non risultano attribuite settimane utili per il calcolo della pensione e pertanto appare che l'importo della pensione erogata dall' sia stato CP_1
correttamente quantificato.”
Pag. 2 di 3 La CTU è posta alla base del convincimento del Giudice.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Spese compensate.
CTU come da separato decreto.
Cassino 13.03. 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 3 di 3