Articolo 11 della Legge 31 ottobre 1955, n. 969
Articolo 10
Versione
15 novembre 1955
Art. 11.
Il fondo a disposizione iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (capitolo n. 62) per l'esercizio 1955-56 per oneri di carattere generale per l'esecuzione di lavori stradali nell'Italia meridionale e insulare, sara' ripartito, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i capitoli di tale stato di previsione concernenti gli oneri medesimi.

Entrata in vigore il 15 novembre 1955