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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5594 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Coghe, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/12/1984, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Coghe, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ordinando al Comune di Carbonia di annotare l'emananda sentenza a CP_1 margine dell'atto di matrimonio.
2) Il figlio sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione paritetica presso ciascuno di essi.
I genitori concorderanno di volta in volta, all'inizio di ogni settimana, in quali giorni della settimana il minore starà col padre e in quali giorni starà con la madre.
3) Ai fini esclusivamente anagrafici, avrà la residenza presso la Persona_1 abitazione di Carbonia, via Cesare Battisti n. 20, che verrà assegnata al padre.
Tutte le decisioni concernenti il minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, saranno sempre adottate consensualmente da entrambi i genitori secondo le naturali inclinazioni e volontà del minore, favorendo altresì duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Pag. 2 di 4 Eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
4) Per quanto attiene al domicilio coniugale, ubicato in Carbonia, via Cesare Battisti n. 20, esso resterà assegnato al sig. . Parte_1
La sig.ra provvederà a reperire un nuovo alloggio ove ospiterà il figlio CP_1
nei giorni e nelle settimane in cui il minore starà con la madre. Persona_1
5) Considerato l'affidamento condiviso con collocazione paritaria, ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto del figlio per il periodo in cui lo terrà con sé.
6) Riguardo alle festività comandate, ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza: nel periodo natalizio e di fine anno, Persona_1 trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori il Natale ed il Capodanno;
se la notte di Natale (24 notte) verrà trascorsa con la madre, il giorno di Natale (25 dicembre) verrà trascorso col padre.
Così accadrà anche per la notte di Capodanno (31 notte) ed il 1° gennaio.
L'anno successivo avverrà il contrario, e così a seguire per gli anni a venire.
Stesso discorso per quanto attiene alla Pasqua e al Lunedì dell'Angelo: nell'anno 2026 trascorrerà la Pasqua con la madre ed il giorno di Persona_1
Pasquetta col padre;
l'anno successivo avverrà il contrario.
Anche le altre festività, compleanni, ponti e varie ricorrenze, verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni.
7) Per quanto concerne le spese straordinarie, le parti richiamano le linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, ed in particolare quanto previsto a pagina 3 del documento, costituente parte integrante dei loro accordi di separazione, che a tal fine si allega al presente ricorso.
Nel documento citato sono indicate le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione tra le parti, e quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) spese scolastiche;
b) spese di natura ludica o parascolastica;
c) spese sportive;
d) spese medico-sanitarie.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota (50% della spesa) al genitore che ha anticipato la spesa, sarà dovuto dall'altro genitore entro 20 giorni a decorrere dalla data in cui gli verranno messe a disposizione le fatture e/o le ricevute della spesa sostenuta.
Pag. 3 di 4 8) I sig.ri e dichiarano di non avere alcuna Parte_1 Controparte_1 reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5594 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Coghe, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/12/1984, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Coghe, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ordinando al Comune di Carbonia di annotare l'emananda sentenza a CP_1 margine dell'atto di matrimonio.
2) Il figlio sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione paritetica presso ciascuno di essi.
I genitori concorderanno di volta in volta, all'inizio di ogni settimana, in quali giorni della settimana il minore starà col padre e in quali giorni starà con la madre.
3) Ai fini esclusivamente anagrafici, avrà la residenza presso la Persona_1 abitazione di Carbonia, via Cesare Battisti n. 20, che verrà assegnata al padre.
Tutte le decisioni concernenti il minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, saranno sempre adottate consensualmente da entrambi i genitori secondo le naturali inclinazioni e volontà del minore, favorendo altresì duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Pag. 2 di 4 Eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
4) Per quanto attiene al domicilio coniugale, ubicato in Carbonia, via Cesare Battisti n. 20, esso resterà assegnato al sig. . Parte_1
La sig.ra provvederà a reperire un nuovo alloggio ove ospiterà il figlio CP_1
nei giorni e nelle settimane in cui il minore starà con la madre. Persona_1
5) Considerato l'affidamento condiviso con collocazione paritaria, ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto del figlio per il periodo in cui lo terrà con sé.
6) Riguardo alle festività comandate, ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza: nel periodo natalizio e di fine anno, Persona_1 trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori il Natale ed il Capodanno;
se la notte di Natale (24 notte) verrà trascorsa con la madre, il giorno di Natale (25 dicembre) verrà trascorso col padre.
Così accadrà anche per la notte di Capodanno (31 notte) ed il 1° gennaio.
L'anno successivo avverrà il contrario, e così a seguire per gli anni a venire.
Stesso discorso per quanto attiene alla Pasqua e al Lunedì dell'Angelo: nell'anno 2026 trascorrerà la Pasqua con la madre ed il giorno di Persona_1
Pasquetta col padre;
l'anno successivo avverrà il contrario.
Anche le altre festività, compleanni, ponti e varie ricorrenze, verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni.
7) Per quanto concerne le spese straordinarie, le parti richiamano le linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, ed in particolare quanto previsto a pagina 3 del documento, costituente parte integrante dei loro accordi di separazione, che a tal fine si allega al presente ricorso.
Nel documento citato sono indicate le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione tra le parti, e quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) spese scolastiche;
b) spese di natura ludica o parascolastica;
c) spese sportive;
d) spese medico-sanitarie.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota (50% della spesa) al genitore che ha anticipato la spesa, sarà dovuto dall'altro genitore entro 20 giorni a decorrere dalla data in cui gli verranno messe a disposizione le fatture e/o le ricevute della spesa sostenuta.
Pag. 3 di 4 8) I sig.ri e dichiarano di non avere alcuna Parte_1 Controparte_1 reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4