Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1094/2023 R.G, proposta
DA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Parte_1
dall'avv. Ciro Palumbo, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Napoli al Corso Garibaldi n.388.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del ON
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Roberto Casaula, presso il cui studio in Cava de'
Tirreni, alla Via S. Lorenzo n. 1, elettivamente domicilia.
APPELLATA
Oggetto: appello alla sentenza n. 427/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
ha appellato la sentenza n. 427/2023 con la quale il Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in parziale accoglimento della domanda da lui proposta, ha condannato l' al ON
pagamento in suo favore della somma di €. 6.844,50€, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, rigettato le altre domande e compensato le spese di giudizio, ivi compreso il costo della C.T.U., chiedendone la riforma e deducendo a motivi:
1) La erronea applicazione delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano in luogo di quelle di cui agli artt. 238 e 239 D.lgs. 209/2005 ( Codice delle
Assicurazioni private), in quanto il Tribunale, anziché compiere una comparazione tra la percentuale di invalidità permanente, individuata dalla tabella Ania nel 16% per la ridotta funzionalità del pollice sinistro, e quella stimata dal C.T.U. in misura del 4%, ha immotivatamente ridotto sia la invalidità di tipo permanente sia quella temporanea, sulla scorta della ritenuta irretroattività dei criteri dettati dal Codice delle Assicurazioni.
2) Il mancato riconoscimento del danno morale, ritenuto mancante della prova atto a qualificarlo, il quale, di contro, anche in assenza di prova, poteva essere desunto da presunzioni oppure dalla comune consuetudine collettiva.
3) L'errata regolamentazione delle spese di lite, avendo il giudice di prima istanza compensato le spese, in assenza delle condizioni contemplate dall'art.92 c.p.c..
Si è costituita l che ha contestato l'appello proposto ON
nei suoi confronti, chiedendone il rigetto con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
All'udienza del 07.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, mediante note di trattazione scritta depositate telematicamente, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato.
Con il primo motivo, la parte appellante eccepisce l'erroneo utilizzo da parte del
Giudice di primo grado delle tabelle di Milano per la liquidazione del danno.
Il motivo è fondato.
L'art 3 comma 3 della L. n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) dispone che il risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria va effettuato sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209. Il legislatore, attraverso tale intervento normativo, ha esteso i criteri normativi di liquidazione del danno non patrimoniali, utilizzati nella liquidazione del danno biologico consequenziale al sinistro derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, anche ai danni conseguenti ad episodi di medical malpractice.
Atteso che i fatti per i quali è stata ritenuta la responsabilità risarcitoria risalgono ad un'epoca anteriore all'entrata in vigore della legge del 2012, si pone la problematica in ordine all'individuazione del momento a partire dal quale devono essere applicate, in materia di responsabilità sanitaria, le tabelle legislative previste dagli artt. 138 e 139 cod. ass. ai fini della liquidazione del danno derivante dalla lesione alla salute patito dal paziente: si discute, cioè, sulla portata retroattiva o meno delle suddette tabelle.
Sul punto, il giudice di prime cure ha aderito all'orientamento che predilige la portata irretroattiva della Legge Balduzzi, precisando che, in difetto di previsioni normative, nella liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica, si applicano le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Questa Corte, preso atto del contrasto sussistente all'interno della giurisprudenza di legittimità, ritiene più convincente l'indirizzo, espresso nelle recenti pronunce della
Corte Suprema, sull'efficacia retroattiva dei nuovi criteri di valutazione del danno biologico nell'ambito della responsabilità medica.
Al riguardo è stato più volte affermato che, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n.
158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019, n. 28990)
E' stato, quindi, definitivamente chiarito che la L. n. 189/2012 trova diretta applicazione “in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul quantum.
Non è ostativa, infatti, la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l'azione risarcitoria sia stata promossa prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge;
né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio
– e la formazione del giudicato – preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale a tutela della autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario.
Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie”( Cass. civ. III sez., n. 2899/2019, confermata da
Cass. Civ. n. 1157/2020).
Deve, pertanto, ritenersi errata la liquidazione, operata dal giudice di primo grado, in base ai criteri stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, con conseguente ricalcolo alla stregua delle Tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D.lgs. n. 209/2005.
Pertanto, considerando che il danneggiato, all'epoca dell'evento aveva dieci anni, e della percentuale di invalidità riconosciuta dal C.T.U. nella misura del 4%, la liquidazione del danno biologico è di €. 4.925,96, aumentata di €. 1641,82 per il danno morale, e, quindi, complessivamente a €. 6.567,78, restando così assorbito il secondo motivo di appello concernente la erronea esclusione del danno morale.
Il danno morale, infatti, non si atteggia più quale mera componente del danno alla salute (liquidabile mediante personalizzazione in aumento dei valori tabellari), ma integra una voce di pregiudizio concettualmente autonoma, che merita una liquidazione differenziata.
Ciò posto, ai fini della autonoma liquidazione, il danno morale deve essere dedotto e provato (cfr. Cass. Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. n. 339 del 13/01/2016).
Orbene, nel caso di specie, il danno morale è stato dall'attore già allegato nell'atto introduttivo e può ritenersi sussistente in base a presunzioni e al notorio, trattandosi di lesione subita da minore in epoca pre adolescenziale che ha, quindi, notevolmente inciso negativamente sul suo pieno sviluppo.
Parimenti immotivata è la diminuzione della invalidità temporanea, che va, invece, calcolata in €. 1657,20 per i 30 giorni di inabilità totale e in €. 828,60 per gli ulteriori calcolati al 50%, dovendosi ancorarsi il momento di suo inizio alla data di verificazione dell'evento.
Il motivo concernente le spese di giudizio è assorbito dalla riforma della sentenza e dalla diversa loro regolamentazione.
Va, infatti, osservato che, nel caso di specie, anche la notevole riduzione delle somme richieste in citazione non integra una ipotesi di soccombenza reciproca, atteso che Cont l' in relazione alla dedotta responsabilità e alla richiesta risarcitoria risulta soccombente. Contr Per quanto suesposto, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, l' a condannata al pagamento, in favore di , di €. 6.567,78 per danno biologico, di €. Parte_1
1657,20 per i 30 giorni di inabilità totale e in €. 828,60 per gli ulteriori calcolati al 50%,
e così complessivamente ad €. 9.053,58, oltre interessi come disposti in sentenza.
La condanna dell'appellata alle spese di giudizio consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della l Parte_1 ON
, avverso la sentenza n. 427/2023 del Tribunale di Vallo della
[...]
Lucania, così provvede:
1) In riforma dell'impugnata sentenza,
2) Condanna la al pagamento, in ON
favore di , della complessiva somma di 9.053,58, Parte_1
oltre interessi come disposti in sentenza.
3) Condanna, altresì, la a rifondere ON
all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado in €. 2540,00, oltre il costo della C.T.U., e per il secondo grado, in €. 355,00 per spese e €. 2906,00 per onorario, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme che distrae in favore dell'avv. Ciro Palumbo dichiaratosi antistatario.
4) Conferma nel resto.
Salerno, 09 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano