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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “ASSEGNO - PENSIONE ”, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Certomà, Battiato, Andriulli Pt_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.to CP_1
GIGANTE MICHELE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 08/08/2024 ha chiesto, ai sensi dell'art. CP_1
445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario onde ottenere la pensione di cieco di II categoria e indennità speciale inutilmente richiesti in via amministrativa.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul Pt_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a far data dalla domanda;
l' , ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario. Pt_1
Il CTU della fase ATP, chiamato a rendere chiarimenti ha confermato le proprie conclusioni.
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda dell' è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Pt_1
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che risulta CP_1 attualmente“ è sicuramente affetto da: .., cecità monoculare ODx , visus dell'occhio OSx pari a 1/20.
Pertanto, si ritiene, in ultima analisi, che il ricorrente possa essere giudicato quale cieco parziale, potendone stabilire la decorrenza dalla domanda amministrativa del maggio 2023 (così come confermato dalla visita specialistica oculistica del 14/05/2024), con riconoscimento del beneficio dell'indennità speciale.” Tali conclusioni sono state altresì confermate in sede di chiarimenti resi in udienza.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento onde ottenere la pensione di cieco di II categoria e indennità speciale inutilmente richiesti in via amministrativa dalla domanda
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta la domanda dell' e, riconosce il diritto di a percepire la pensione di Pt_1 CP_1 cieco di II categoria e indennità speciale a far data dalla domanda
2. condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_2
complessivamente in € 1.200,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del dell'avv.
Gigante
Così deciso in Taranto, 3.2.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “ASSEGNO - PENSIONE ”, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Certomà, Battiato, Andriulli Pt_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.to CP_1
GIGANTE MICHELE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 08/08/2024 ha chiesto, ai sensi dell'art. CP_1
445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario onde ottenere la pensione di cieco di II categoria e indennità speciale inutilmente richiesti in via amministrativa.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul Pt_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a far data dalla domanda;
l' , ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario. Pt_1
Il CTU della fase ATP, chiamato a rendere chiarimenti ha confermato le proprie conclusioni.
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda dell' è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Pt_1
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che risulta CP_1 attualmente“ è sicuramente affetto da: .., cecità monoculare ODx , visus dell'occhio OSx pari a 1/20.
Pertanto, si ritiene, in ultima analisi, che il ricorrente possa essere giudicato quale cieco parziale, potendone stabilire la decorrenza dalla domanda amministrativa del maggio 2023 (così come confermato dalla visita specialistica oculistica del 14/05/2024), con riconoscimento del beneficio dell'indennità speciale.” Tali conclusioni sono state altresì confermate in sede di chiarimenti resi in udienza.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento onde ottenere la pensione di cieco di II categoria e indennità speciale inutilmente richiesti in via amministrativa dalla domanda
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta la domanda dell' e, riconosce il diritto di a percepire la pensione di Pt_1 CP_1 cieco di II categoria e indennità speciale a far data dalla domanda
2. condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_2
complessivamente in € 1.200,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del dell'avv.
Gigante
Così deciso in Taranto, 3.2.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)