Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6832.2022 R.A.C.L., promossa da:
Lucia Martella
con il proc. avv. Nuccio dom.
CONTRO
CP_1
Avvocatura
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito in data 23.6.22 questo Tribunale chiedendo dichiararsi la prescrizione dei crediti di cui alla intimazione dell'1.4.22 ed il difetto di motivazione della intimazione mediante allegazione delle cartelle ed avvisi di addebito con violazione dell'art.7 St.; il tutto con vittoria di spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione, si sono costituite parti avverse chiedendo il rigetto del CP_ ricorso. In particolare ha evidenziato come la cartella 05920150022502779 sia stata stralciata ex art.1 , commi 222\226 l.29.12.22 n.197 (che è quanto determina comunque la carenza sopravvenuta di interesse ad agire ex art.100 cpc).
Nella riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, in relazione all'impugnazione avente ad oggetto il merito della pretesa – a cui l'agente della riscossione è estraneo – la
c.c., comunque vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.
In merito, invece, alla opposizione esecutiva non recuperatoria azionata, risultando convenuti i soli enti impositori, si deve lamentare la inammissibilità del ricorso. In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete infatti unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale [arg. Cass., Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024, n. 3870].
L'intimazione di pagamento è relativa ai seguenti atti :
a) cartella di pagamento n. 05920150013029622000, notificata il 20/07/2015;
b) cartella di pagamento n. 05920150022502779000, notificata il 25/01/2016;
c) cartella di pagamento n. 05920160012607764000, notificata il 25/08/2016;
d) cartella di pagamento n. 05920170022212122000, notificata il 29/03/2018;
e) avviso di addebito n. 35920140003736708000, notificato il 24/12/2014;
f) avviso di addebito n. 35920150000495334000, notificato il 03/09/2015;
g) avviso di addebito n. 35920190000898903000, notificato il 14/08/2019.
Parte ricorrente lamenta la prescrizione quinquennale maturata successivamente alle date di notifica di detti atti.
Si tratta di verificare tuttavia se emergano atti interruttivi della prescrizione.
CP_ In relazione alla cartella 05920150013029622000 ha evidenziato come in relazione a detta cartella si sia proceduto a pignoramento presso terzi nel 2019 ed iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati in data 26.7.19.
Ebbene, dalla documentazione in atti, acquisita anche ex art.421 cpc nell'esercizio del dovere della ricerca della verità, emerge come la prescrizione del credito relativo a detta cartella sia stata in effetti interrotta in data 21.10.19. Ebbene, considerata la notifica della intimazione di pagamento in data 25.5.22, vale ricordare come l'art.68 del D.L. 17/03/2020, n. 18 [Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19] reciti “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
[comma novellato dall' art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41],
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma
3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Che è quanto vale ad escludere nella fattispecie alcuna prescrizione, considerati gli artt.37 cpv dl 17.3.20 n.18 (conv.) ed art.11 dl 31.12.20 n.183 con cui sono stati fissati due periodi di sospensione della prescrizione [23.2.20\30.6.20 (129gg) e 31.12.20\30.6.21
(182gg)].
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne ciascuno dei convenuti CP_ costituiti per le spese di lite che liquida in euro 2620,00 in relazione ad ed euro CP_ 4638,00 in relazione ad per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 18/02/2025
Lorenzo Bellanova