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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 9112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1.8.2024 da
1) , nata a [...] il [...], cittadina russa e italiana, Cod. Fisc. Parte_1
, residente a [...]3 con gli Avv.ti C.F._1
Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) nato a [...], il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_2
residente a [...], con gli Avv.ti Lavinia C.F._2
Fagiuoli e Alberto Pagani presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 7 giugno 2003 in San Donato Milanese (MI)
(anno 2003 atto n. 17 parte I)
□ separati consensualmente con verbale in data 23 marzo 2023 omologato con decreto del 28 marzo 2023 con i seguenti figli:
il 12 novembre 2005, a Milano, maggiorenne e non economicamente indipendente;
Persona_1
CO Basili, il 25 marzo 2011, a Milano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° agosto 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori (nato a [...] Parte_2
(RM) il 29 novembre 1963, cod. Fisc. ) e (nata a [...] – CodiceFiscale_3 Parte_1
Russia - il 18 febbraio 1976, cod. Fisc. ), i quali hanno contratto matrimonio CodiceFiscale_4 con rito civile a San Donato Milanese (MI) in data 7 giugno 2003 (Atto 17, parte I);
2. Dare atto che la figlia minorenne CO resta affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con suo prevalente collocamento presso la madre. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nei tempi di propria pertinenza.
3. Dare atto che la casa familiare sita a HI OM, in Via della Liberazione n. 39/3 rimarrà assegnata alla signora con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, affinché vi abiti con i Parte_1 figli sino al raggiungimento da parte loro dell'indipendenza economica. Il signor ha asportato Pt_2
i propri beni ed effetti personali dalla ex casa coniugale e vive in un nuovo immobile di sua proprietà.
4. Dare atto che il padre, salvi diversi e migliori accordi genitoriali e nel rispetto dei desideri e degli impegni di CO, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità e termini:
(a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì;
(b) per un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì con pernotto. Potranno, poi, essere introdotte ulteriori giornate, sempre tenuto conto dei desideri di CO e previo accordo genitoriale;
(c) per l'accompagnamento mattutino a scuola di CO, nelle giornate di martedì e giovedì, rimanendo inteso tra i genitori che tale previsione verrà automaticamente meno qualora il padre, per sua responsabilità, accompagni la figlia a scuola in ritardo per due volte;
(d) durante le vacanze scolastiche natalizie, per una settimana, comprensiva ad anni alterni con la madre, del giorno di Natale o di quello di Capodanno. Rimane inteso tra i genitori che CO trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale (dalle ore 10 del 24 dicembre alle ore 10 del 25 dicembre) con il genitore con cui trascorrerà il Capodanno, così da poter festeggiare il Natale con entrambi. I genitori si danno atto che, nel rispetto dell'alternanza in corso, in occasione delle vacanze natalizie
2024/2025 il primo periodo, comprensivo del giorno di Natale, spetterà alla madre e il secondo, comprensivo del Capodanno, spetterà al padre;
(e) durante le vacanze scolastiche pasquali o, in alternativa, durante le vacanze scolastiche previste in occasione del Carnevale. I genitori si danno atto che, in occasione delle vacanze 2025, la Pasqua spetterà alla madre e il al padre;
Per_2
(f) per i c.d. “ponti” previsti dal calendario scolastico, nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei week- end;
(g) durante le vacanze scolastiche estive, per 2 settimane anche non consecutive, secondo gli accordi assunti tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, dandosi atto che nei periodi di permanenza a
Milano della figlia (dunque, allorquando non sarà in vacanza con la mamma o con il papà) proseguirà
l'ordinario regime di frequentazione. Il padre, qualora possa condurre i figli in località di villeggiatura, li potrà tenere con sé per un'ulteriore settimana (e, dunque, complessivamente, per 3 settimane), sempre da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Dare atto che il padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli corrisponderà alla madre l'importo mensile complessivo di € 800,00 (ottocento/00), vale a dire € 400,00 (quattrocento/00) per ciascun figlio, attualmente pari, giusta rivalutazione Istat nel frattempo intervenuta, a € 809,60, sino a quando saranno conviventi con la madre e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, da versarsi, per 12 mensilità, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat – costo vita, prossima rivalutazione marzo 2025 (base marzo 2023).
6. Dare atto che il padre, inoltre, a integrazione del proprio contributo al mantenimento dei figli, provvederà alla copertura, nella misura del 50% delle spese straordinarie dei figli, nel rispetto delle
Linee Guida del Tribunale di Milano, e dunque secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Dare atto che il Signor riconosce di esclusiva pertinenza della Signora l'assegno Pt_2 Parte_1 unico relativo a ciascun figlio.
8. I coniugi danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
9. I coniugi, per quanto occorrer possa, si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio, propri e della figlia minore.
10. Spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori (nato a [...] Parte_2
(RM) il 29 novembre 1963, cod. Fisc. ) e (nata a CodiceFiscale_3 Parte_1
Mosca – Russia - il 18 febbraio 1976, cod. Fisc. ) a San Donato CodiceFiscale_4
Milanese (MI) in data 7 giugno 2003 (Atto 17, parte I)
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donato Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 13.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1.8.2024 da
1) , nata a [...] il [...], cittadina russa e italiana, Cod. Fisc. Parte_1
, residente a [...]3 con gli Avv.ti C.F._1
Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) nato a [...], il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_2
residente a [...], con gli Avv.ti Lavinia C.F._2
Fagiuoli e Alberto Pagani presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 7 giugno 2003 in San Donato Milanese (MI)
(anno 2003 atto n. 17 parte I)
□ separati consensualmente con verbale in data 23 marzo 2023 omologato con decreto del 28 marzo 2023 con i seguenti figli:
il 12 novembre 2005, a Milano, maggiorenne e non economicamente indipendente;
Persona_1
CO Basili, il 25 marzo 2011, a Milano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° agosto 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori (nato a [...] Parte_2
(RM) il 29 novembre 1963, cod. Fisc. ) e (nata a [...] – CodiceFiscale_3 Parte_1
Russia - il 18 febbraio 1976, cod. Fisc. ), i quali hanno contratto matrimonio CodiceFiscale_4 con rito civile a San Donato Milanese (MI) in data 7 giugno 2003 (Atto 17, parte I);
2. Dare atto che la figlia minorenne CO resta affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con suo prevalente collocamento presso la madre. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nei tempi di propria pertinenza.
3. Dare atto che la casa familiare sita a HI OM, in Via della Liberazione n. 39/3 rimarrà assegnata alla signora con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, affinché vi abiti con i Parte_1 figli sino al raggiungimento da parte loro dell'indipendenza economica. Il signor ha asportato Pt_2
i propri beni ed effetti personali dalla ex casa coniugale e vive in un nuovo immobile di sua proprietà.
4. Dare atto che il padre, salvi diversi e migliori accordi genitoriali e nel rispetto dei desideri e degli impegni di CO, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità e termini:
(a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì;
(b) per un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì con pernotto. Potranno, poi, essere introdotte ulteriori giornate, sempre tenuto conto dei desideri di CO e previo accordo genitoriale;
(c) per l'accompagnamento mattutino a scuola di CO, nelle giornate di martedì e giovedì, rimanendo inteso tra i genitori che tale previsione verrà automaticamente meno qualora il padre, per sua responsabilità, accompagni la figlia a scuola in ritardo per due volte;
(d) durante le vacanze scolastiche natalizie, per una settimana, comprensiva ad anni alterni con la madre, del giorno di Natale o di quello di Capodanno. Rimane inteso tra i genitori che CO trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale (dalle ore 10 del 24 dicembre alle ore 10 del 25 dicembre) con il genitore con cui trascorrerà il Capodanno, così da poter festeggiare il Natale con entrambi. I genitori si danno atto che, nel rispetto dell'alternanza in corso, in occasione delle vacanze natalizie
2024/2025 il primo periodo, comprensivo del giorno di Natale, spetterà alla madre e il secondo, comprensivo del Capodanno, spetterà al padre;
(e) durante le vacanze scolastiche pasquali o, in alternativa, durante le vacanze scolastiche previste in occasione del Carnevale. I genitori si danno atto che, in occasione delle vacanze 2025, la Pasqua spetterà alla madre e il al padre;
Per_2
(f) per i c.d. “ponti” previsti dal calendario scolastico, nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei week- end;
(g) durante le vacanze scolastiche estive, per 2 settimane anche non consecutive, secondo gli accordi assunti tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, dandosi atto che nei periodi di permanenza a
Milano della figlia (dunque, allorquando non sarà in vacanza con la mamma o con il papà) proseguirà
l'ordinario regime di frequentazione. Il padre, qualora possa condurre i figli in località di villeggiatura, li potrà tenere con sé per un'ulteriore settimana (e, dunque, complessivamente, per 3 settimane), sempre da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Dare atto che il padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli corrisponderà alla madre l'importo mensile complessivo di € 800,00 (ottocento/00), vale a dire € 400,00 (quattrocento/00) per ciascun figlio, attualmente pari, giusta rivalutazione Istat nel frattempo intervenuta, a € 809,60, sino a quando saranno conviventi con la madre e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, da versarsi, per 12 mensilità, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat – costo vita, prossima rivalutazione marzo 2025 (base marzo 2023).
6. Dare atto che il padre, inoltre, a integrazione del proprio contributo al mantenimento dei figli, provvederà alla copertura, nella misura del 50% delle spese straordinarie dei figli, nel rispetto delle
Linee Guida del Tribunale di Milano, e dunque secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Dare atto che il Signor riconosce di esclusiva pertinenza della Signora l'assegno Pt_2 Parte_1 unico relativo a ciascun figlio.
8. I coniugi danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
9. I coniugi, per quanto occorrer possa, si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio, propri e della figlia minore.
10. Spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori (nato a [...] Parte_2
(RM) il 29 novembre 1963, cod. Fisc. ) e (nata a CodiceFiscale_3 Parte_1
Mosca – Russia - il 18 febbraio 1976, cod. Fisc. ) a San Donato CodiceFiscale_4
Milanese (MI) in data 7 giugno 2003 (Atto 17, parte I)
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donato Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 13.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG