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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/07/2024, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 06.05.2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5396/2021 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(NA) al Corso Caulino n. 5, rapp.to e difeso dall'Avv. Guida Annarita, presso il cui studio elett.te domicilia in Vico Equense (NA) alla via S. Andrea n. 38 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv.to Antonella Tomasello con cui elett.te domicilia presso la sede dell' di Vicenza, in Corso SS. Felice e Fortunato n. 163 CP_2 resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi CP_2 obbligo di restituzione della somma di € 2.178,30 indebitamente erogata dall' per il CP_1 periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018 sulla pensione ai superstiti n. 12271002, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme già trattenute sul trattamento pensionistico CP_2 in godimento . A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto: di essere titolare della succitata pensione ai superstiti n. 12271002; che con provvedimento del 23 dicembre 2020, l'
[...]
gli aveva comunicato di aver erogato dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, CP_3
a titolo di pensione ai superstiti n. 12271002, un importo non spettante pari ad € 2.178,30; che il calcolo di tale debito era stato determinato sulla base dei redditi relativi all'anno 2017 e dichiarati con mod. 730/REDDITI/CU 2018, nonché dei redditi presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativo all'anno 2018; di aver inoltrato, in data 22 gennaio 2021, per il tramite del Patronato, ricorso amministrativo teso all'annullamento del suddetto provvedimento di recupero, onde consentire all' di effettuare i relativi controlli su
CP_2 quanto indebitamente richiesto;
che, ciononostante, l' aveva proceduto al recupero
CP_2 dell'importo richiesto con trattenute mensili di €. 94,71 dal febbraio 2021 e per un totale di 23 rate mensili. Tanto premesso, il ricorrente ha eccepito preliminarmente la prescrizione e l'irripetibilità dell'indebito vantato dall' , chiedendo la condanna dell'Istituto alla restituzione delle
CP_2 somme indebitamente percepite, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. L' si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito
CP_2 in favore della Corte dei Conti, rappresentando inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Ciò detto, si osserva che la domanda del ricorrente è fondata e va accolta. Preliminarmente, in ordine all'eccezione di parte ricorrente relativa alla decorrenza del termine prescrizionale, si evidenzia come “l'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale anche qualora si discuta della ripetizione di somme versate a cadenza mensile” (cfr. Cass. Civ. n. 28436 del 5/11/2019) e per l'effetto deve ritenersi infondata tale doglianza. Altresì, in merito all'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, formulata dall'Istituto previdenziale resistente, la stessa è da ritenersi priva di fondamento e dunque va rigettata in quanto come da consolidata giurisprudenza sul punto: “in materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario” (cfr. Cass. Civ. n. 9436/2023). Per quanto concerne il merito della questione va rilevato che la ripetizione degli indebiti pensionistici è stata oggetto di molteplici interventi legislativi, che hanno derogato alla disciplina generale stabilita dall'art. 2033 c.c.. Si segnalano, al riguardo, l'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Quest'ultima disposizione, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, in quanto innovativa rispetto alla disciplina introdotta dall'art. 52 della legge n. 88/89, è applicabile alle situazioni debitorie sorte a partire dal 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge 412/91. Successivamente, sono intervenute le leggi 23 dicembre 1996 n. 662 e 28 dicembre 2001 n. 448, le quali hanno dettato, con effetto retroattivo ed in via transitoria, una disciplina di carattere globalmente sostitutivo rispetto a quella prevista dalle disposizioni sopra richiamate, da applicarsi a pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000. Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001 trova, invece, di nuovo applicazione la disciplina dell'art. 13 L. n. 412 del 1991. Difatti, le leggi nn. 662/1996 e 448/2001 introducono una normativa speciale rivolta al passato;
in particolare, la prima per i periodi anteriori al 1996, e la seconda per gli indebiti anteriori al 1° gennaio 2001. La disciplina vigente resta, pertanto, quella contenuta nell'art. 13 L. n. 412/1991, la quale trova applicazione dal gennaio 2001 (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2006). Anche le SS.UU. della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere i contrasti insorti a livello giurisprudenziale in tema di recupero di indebiti, affermando il principio secondo cui
“al fine di stabilire quale delle norme succedutesi nel tempo debba trovare applicazione nella specifica materia si deve aver riguardo al momento del pagamento indebito” (cfr. Cass. SS.UU., 7 marzo 2005, n. 4809). Nel caso di specie, quindi, trattandosi di indebito relativo al periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018, trova applicazione l'art. 13 della L. n. 412/1991. Orbene, il comma 1 di tale articolo dispone che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , salvo che CP_1
l'indebita erogazione sia dovuta a dolo del pensionato. Con riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, va sottolineato che “sul percettore della prestazione indebita non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ultimo può ritenersi sussistente solo se positivamente provato” (così Cass. Civ., Sez. Lav., 29/4/1997 n. 3728). Nel caso di specie, l' non ha provato in alcun modo la sussistenza del dolo, atteso che CP_1 nella comunicazione inviata al sig. l' si limita a dichiarare che “…ha Parte_1 CP_2 riscosso somme non dovute per un importo complessivo pari a euro 2.178,30, calcolato al netto delle ritenute fiscali in conformità a quanto previsto dall'art. 150 del d.l. 34/2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020” (cfr. documento in atti). Pertanto, mancando la prova del dolo, deve concludersi per l'illegittimità della ripetizione disposta dall' , con il conseguente obbligo di restituzione delle somme trattenute per tale CP_2 motivo, ferma restando, ovviamente, la possibilità per l'Istituto di determinare, per il futuro, l'esatto importo della prestazione spettante sulla base delle informazioni, soprattutto di carattere reddituale, successivamente acquisite. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per le suesposte argomentazioni, la domanda del ricorrente va accolta;
per l'effetto, il predetto va dichiarato non tenuto alla restituzione della somma di euro 2.178,30 richiesta dall' in CP_2 quanto da quest'ultimo indebitamente corrisposta nel periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018, e l va condannato alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sulla CP_1 pensione ai superstiti n. 12271002 cui è titolare il sig. , oltre accessori come per legge. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 3/11/2021 nei confronti dell' così provvede: a) accoglie la
[...] CP_2 domanda del ricorrente, e per l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall' in favore di parte ricorrente, per un importo pari a euro 2.178,30, per le CP_2 causali di cui in motivazione;
b) accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' sulla prestazione di cui è titolare il ricorrente, e per l'effetto condanna CP_2
l' alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, oltre accessori;
c) condanna CP_2
l al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1278,00 dovuti CP_2 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, li 17/7/2024 Il Tribunale
Giudice del lavoro
. Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 06.05.2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5396/2021 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(NA) al Corso Caulino n. 5, rapp.to e difeso dall'Avv. Guida Annarita, presso il cui studio elett.te domicilia in Vico Equense (NA) alla via S. Andrea n. 38 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv.to Antonella Tomasello con cui elett.te domicilia presso la sede dell' di Vicenza, in Corso SS. Felice e Fortunato n. 163 CP_2 resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi CP_2 obbligo di restituzione della somma di € 2.178,30 indebitamente erogata dall' per il CP_1 periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018 sulla pensione ai superstiti n. 12271002, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme già trattenute sul trattamento pensionistico CP_2 in godimento . A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto: di essere titolare della succitata pensione ai superstiti n. 12271002; che con provvedimento del 23 dicembre 2020, l'
[...]
gli aveva comunicato di aver erogato dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, CP_3
a titolo di pensione ai superstiti n. 12271002, un importo non spettante pari ad € 2.178,30; che il calcolo di tale debito era stato determinato sulla base dei redditi relativi all'anno 2017 e dichiarati con mod. 730/REDDITI/CU 2018, nonché dei redditi presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativo all'anno 2018; di aver inoltrato, in data 22 gennaio 2021, per il tramite del Patronato, ricorso amministrativo teso all'annullamento del suddetto provvedimento di recupero, onde consentire all' di effettuare i relativi controlli su
CP_2 quanto indebitamente richiesto;
che, ciononostante, l' aveva proceduto al recupero
CP_2 dell'importo richiesto con trattenute mensili di €. 94,71 dal febbraio 2021 e per un totale di 23 rate mensili. Tanto premesso, il ricorrente ha eccepito preliminarmente la prescrizione e l'irripetibilità dell'indebito vantato dall' , chiedendo la condanna dell'Istituto alla restituzione delle
CP_2 somme indebitamente percepite, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. L' si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito
CP_2 in favore della Corte dei Conti, rappresentando inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Ciò detto, si osserva che la domanda del ricorrente è fondata e va accolta. Preliminarmente, in ordine all'eccezione di parte ricorrente relativa alla decorrenza del termine prescrizionale, si evidenzia come “l'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale anche qualora si discuta della ripetizione di somme versate a cadenza mensile” (cfr. Cass. Civ. n. 28436 del 5/11/2019) e per l'effetto deve ritenersi infondata tale doglianza. Altresì, in merito all'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, formulata dall'Istituto previdenziale resistente, la stessa è da ritenersi priva di fondamento e dunque va rigettata in quanto come da consolidata giurisprudenza sul punto: “in materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario” (cfr. Cass. Civ. n. 9436/2023). Per quanto concerne il merito della questione va rilevato che la ripetizione degli indebiti pensionistici è stata oggetto di molteplici interventi legislativi, che hanno derogato alla disciplina generale stabilita dall'art. 2033 c.c.. Si segnalano, al riguardo, l'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Quest'ultima disposizione, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, in quanto innovativa rispetto alla disciplina introdotta dall'art. 52 della legge n. 88/89, è applicabile alle situazioni debitorie sorte a partire dal 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge 412/91. Successivamente, sono intervenute le leggi 23 dicembre 1996 n. 662 e 28 dicembre 2001 n. 448, le quali hanno dettato, con effetto retroattivo ed in via transitoria, una disciplina di carattere globalmente sostitutivo rispetto a quella prevista dalle disposizioni sopra richiamate, da applicarsi a pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000. Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001 trova, invece, di nuovo applicazione la disciplina dell'art. 13 L. n. 412 del 1991. Difatti, le leggi nn. 662/1996 e 448/2001 introducono una normativa speciale rivolta al passato;
in particolare, la prima per i periodi anteriori al 1996, e la seconda per gli indebiti anteriori al 1° gennaio 2001. La disciplina vigente resta, pertanto, quella contenuta nell'art. 13 L. n. 412/1991, la quale trova applicazione dal gennaio 2001 (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2006). Anche le SS.UU. della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere i contrasti insorti a livello giurisprudenziale in tema di recupero di indebiti, affermando il principio secondo cui
“al fine di stabilire quale delle norme succedutesi nel tempo debba trovare applicazione nella specifica materia si deve aver riguardo al momento del pagamento indebito” (cfr. Cass. SS.UU., 7 marzo 2005, n. 4809). Nel caso di specie, quindi, trattandosi di indebito relativo al periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018, trova applicazione l'art. 13 della L. n. 412/1991. Orbene, il comma 1 di tale articolo dispone che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , salvo che CP_1
l'indebita erogazione sia dovuta a dolo del pensionato. Con riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, va sottolineato che “sul percettore della prestazione indebita non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ultimo può ritenersi sussistente solo se positivamente provato” (così Cass. Civ., Sez. Lav., 29/4/1997 n. 3728). Nel caso di specie, l' non ha provato in alcun modo la sussistenza del dolo, atteso che CP_1 nella comunicazione inviata al sig. l' si limita a dichiarare che “…ha Parte_1 CP_2 riscosso somme non dovute per un importo complessivo pari a euro 2.178,30, calcolato al netto delle ritenute fiscali in conformità a quanto previsto dall'art. 150 del d.l. 34/2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020” (cfr. documento in atti). Pertanto, mancando la prova del dolo, deve concludersi per l'illegittimità della ripetizione disposta dall' , con il conseguente obbligo di restituzione delle somme trattenute per tale CP_2 motivo, ferma restando, ovviamente, la possibilità per l'Istituto di determinare, per il futuro, l'esatto importo della prestazione spettante sulla base delle informazioni, soprattutto di carattere reddituale, successivamente acquisite. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per le suesposte argomentazioni, la domanda del ricorrente va accolta;
per l'effetto, il predetto va dichiarato non tenuto alla restituzione della somma di euro 2.178,30 richiesta dall' in CP_2 quanto da quest'ultimo indebitamente corrisposta nel periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018, e l va condannato alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sulla CP_1 pensione ai superstiti n. 12271002 cui è titolare il sig. , oltre accessori come per legge. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 3/11/2021 nei confronti dell' così provvede: a) accoglie la
[...] CP_2 domanda del ricorrente, e per l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall' in favore di parte ricorrente, per un importo pari a euro 2.178,30, per le CP_2 causali di cui in motivazione;
b) accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' sulla prestazione di cui è titolare il ricorrente, e per l'effetto condanna CP_2
l' alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, oltre accessori;
c) condanna CP_2
l al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1278,00 dovuti CP_2 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, li 17/7/2024 Il Tribunale
Giudice del lavoro
. Dott. Emanuele Rocco