Art. 1.
A completamento della somma, di L. 190.361.068,13, investita in base alla legge 19 giugno 1913, n. 641 , in mutui al personale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad investire nei predetti mutui l'ulteriore importo di L. 209.638.931,87, da prelevare dalle disponibilita' liquide del patrimonio del "Fondo pensioni e sussidi" del personale ferroviario.
Su quest'ultima sommi verri corrisposto dalla "Gestione dei mutui al personale" l'interesse annuo del 5 per cento, da accreditare a favore della "Gestione del fondo pensioni e sussidi".
A completamento della somma, di L. 190.361.068,13, investita in base alla legge 19 giugno 1913, n. 641 , in mutui al personale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad investire nei predetti mutui l'ulteriore importo di L. 209.638.931,87, da prelevare dalle disponibilita' liquide del patrimonio del "Fondo pensioni e sussidi" del personale ferroviario.
Su quest'ultima sommi verri corrisposto dalla "Gestione dei mutui al personale" l'interesse annuo del 5 per cento, da accreditare a favore della "Gestione del fondo pensioni e sussidi".