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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 453/2023 r.g., promossa con atto di citazione da
(c.f. e p. iva n. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Antonio Fabian del foro di
Verona
(appellante)
nei confronti di
(c.f. e p. iva n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Danilo Cerpelloni e Matteo
Cavazzini del foro di Verona
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'atto di appello, dei motivi di gravame ivi contenuti, anche singolarmente considerati, e delle domande formulate dall'appellante, da intendersi ivi per richiamate, nonché in parziale riforma della sentenza impugnata,
n. 1527/2022, depositata in data 16.08.2022, del Tribunale di Verona - Dott.ssa
Silvia Rizzuto:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- per tutti i motivi esposti da parte appellante nei verbali di causa e nei propri atti difensivi, anche singolarmente considerati, rigettarsi l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo n. 3924/2020 del 22.12.2020 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Verona, nonché tutte le domande ed eccezioni, compresa quella arbitrale, ex adverso proposte nei confronti della Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o prescritte e per l'effetto
[...]
confermarsi, in ogni sua parte, il predetto decreto ingiuntivo n. 3924/2020 del
22.12.2020 emesso dal Tribunale di Verona;
IN VIA SUBORDINATA
- in ogni caso, per tutti i motivi esposti in atti, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la Parte_1
somma di Euro 131.437,15 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e/o accertata in corso di giudizio, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n.
231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna singola fattura azionata in via monitora al saldo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
2 - per tutti i motivi dedotti in atti, anche singolarmente considerati, accogliere il proposto appello, rigettarsi l'opposizione proposta da Controparte_1
contro il decreto ingiuntivo n. 3924/2020 del 22.12.2020 emesso dal Tribunale di
Verona, nonché tutte le domande ed eccezioni, compresa quella arbitrale, ex adverso proposte nei confronti della in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e/o prescritte e, per l'effetto,
- confermare la condanna di a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di euro 43.934,25 a saldo delle fatture Parte_1 [...]
n. 35/2015 del 08.06.2015 (per l'importo capitale di € 6.831,00) e Parte_1
n. 29/2015 del 22.05.2015 (per l'importo capitale di € 37.103,25) oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo, statuita nell'impugnata sentenza n.1527/2022 del Tribunale di Verona e
- condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a pagare a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, anche i seguenti importi:
a) la somma di euro 85.045,90 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e/o accertata in corso di giudizio a saldo della fattura n. 8/2015 del 19.02.2015 emessa da relativa al compenso di cui Parte_1
al contratto d'appalto del 4 giugno 2012, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n.
231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo;
b) la somma di Euro 2.457,00 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e/o accertata in corso di giudizio detratta dal Giudice di primo grado nell'impugnata sentenza e relativa alla fattura n. 25/2015 del 05.05.2015 emessa da oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 Parte_1
dalla data di scadenza della fattura al saldo,
IN VIA ISTRUTTORIA
3 - Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) depositata nel giudizio di primo grado per
[...]
come illustrato nell'atto d'appello; Parte_1
IN OGNI CASO
- Inoltre, per tutti i motivi esposti in atti, condannarsi Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite Parte_1
del primo grado e del presente grado di impugnazione composte da compenso di avvocato, rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa e Iva come per legge.
Si chiede che venga disposta l'acquisizione integrale del fascicolo d'ufficio di primo grado della causa R.G. 1178/2021 Tribunale Verona.
In ogni caso, si chiede l'accoglimento di tutte le domande avanzate in favore di nel corso del giudizio, precisando sin da ora che non si Parte_1
accetterà il contraddittorio su domande e/o fatti nuovi che dovessero essere introdotti dalla controparte, riservandosi in ogni caso di prendere posizione su di essi qualora proposti.
per l'appellata:
in via principale:
respingersi l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
1527/2022 dep. il 16.8.2022 da nei confronti Parte_1
dell' essendo i relativi motivi di censura destituiti di Controparte_1
qualsiasi fondamento;
in via subordinata e per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata:
4 - dichiararsi nullo e/o annullabile e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona il 21.12.2020 n. 3924/2020 (n. 9158/2020 R.G.), e comunque confermarsi la revoca dello stesso per tutti i motivi dedotti in atti;
- rigettarsi tutte le istanze, domande ed eccezioni ex adverso svolte, compensandosi
l'eventuale residuo credito vantato dalla nei confronti Parte_1
dell' nella misura che risulterà effettivamente dovuto, in Controparte_1
tutto o in parte, con l'importo delle spese necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati nell'immobile di Via Oliosi n. 1 e imputabili a
[...]
spese da determinarsi nella somma di € 94.880,05 (€ 73.395,26 Parte_1
+ € 18.802,00 + € 2.041,25 + € 641,54) o, a tutto voler concedere, nella minor somma di € 87.272,25, applicata per la vetustà dell'immobile la riduzione di €
7.607,80 pari al 10% dei costi di € 73.395,26, € 2.041,25 e € 641,54 (cfr. doc. 20),
o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
in via di appello incidentale, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n.
1527/2022 dep. il 16.8.2022:
rigettarsi le domande avversarie relative alla condanna dell' Controparte_1
al pagamento della somma di € 37.103,25 portata dalla fattura n. 29/2015 del
[...]
22.5.2015 e della somma di € 6.831,00 portata della fattura n. 35/2015 del
8.6.2015, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002;
spese e compenso, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22% I.V.A., del primo grado, integralmente rifuse;
conseguentemente, condannarsi a restituire all' Parte_1 [...]
le somme incassate nell'ambito delle procedure esecutive Controparte_1
n.1523/2021 R.G.E.M, n. 1910/2021 R.G.E.M. e n. 362/2021 R.E.I. pro-mosse avanti il Tribunale di Verona in forza del decreto ingiuntivo opposto e/o della sentenza di primo grado censurata, nella misura di complessivi € 93.921,22 (€
914,74 + € 7.989,49 + € 85.016,99 – docc. 14, 16, 17 e 19), o nella diversa somma
5 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del ricevimento delle predette somme (rispettivamente 28.9.2022, 26.9.2022 e 3.10.2024) al saldo effettivo.
in ogni caso:
spese e compenso, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22% I.V.A., del presente secondo grado, integralmente rifuse;
ordinarsi al funzionario dell'agenzia delle entrate - ufficio provinciale del territorio di Verona di cancellare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data
26.7.2021, n. 33605 Reg. Gen. e n. 5195 Reg. Part., sulla base del decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona del 21.12.2020 n. 3924/2020 (cfr. doc. 26 del nostro fascicolo di primo grado - doc. 2 del presente atto).
in via istruttoria:
- ci si riporta a quanto dedotto nelle memorie di primo grado ex art. 183, comma sesto, n. 1, n. 2 e n. 3, c.p.c. e si insiste per l'ammissione delle istanze di prova per testi formulate nelle suddette memorie, opponendosi alle istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di prova avversarie per le ragioni indicate nella sopracitata terza memoria;
- si chiede l'acquisizione di copia del fascicolo telematico del procedimento di ATP
n. 4690/2022 RG – Trib. Verona conclusosi con il deposito della perizia del CTU
Ing. del 30.10.2024 (cfr. doc. 20); Persona_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si condividessero le risultanze della CTU dell'Ing. emessa all'esito del predetto procedimento di ATP Persona_1
n. 4690/2022 - Trib. Verona, si insiste per l'ammissione della CTU richiesta nella nostra memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. 30.11.2021;
- inammissibili, infine, devono ritenersi i docc. 7, 8, 9, 10, 11 e le ultime 5 fatture del doc. 13, documenti tutti prodotti dall'opposta con la seconda memoria ex art.
183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 30.11.2021, riferendosi tutti i suddetti documenti a circostanze dedotte per la prima volta con la predetta seconda memoria ex art.
6 183, comma 6, c.p.c. del 30.11.2021 e, quindi, tardivamente ed essendo, inoltre, le ultime 5 fatture del sopracitato doc. 13 attinenti al cantiere di Via Lastre n. 3 che non costituisce oggetto del presente giudizio (cfr. pagg. 8, 13 e 14 della nostra terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dep. il 21-27.12.2021).
Con riserva di agire in separato giudizio nei confronti della Parte_1
per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla messa in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.2.2021, conveniva, Controparte_1
davanti al Tribunale di Verona, opponendosi al decreto Parte_1
n. 3294/2020, con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 131.437,15 a saldo di fatture emesse dall'opposta in relazione ad opere eseguite tra il 2012 e il 2015 presso diversi cantieri, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo pagamento.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda monitoria in ragione della clausola arbitrale contenuta all'art. 31 del contratto di appalto del 4.6.2012 e, in ogni caso, il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, essendo rimaste inadempiute le prescrizioni di cui all'art. 10 del suddetto contratto, che subordinava i pagamenti alla presentazione dei s.a.l., alla stesura di verbali da parte del direttore dei lavori, nonché alla prestazione di garanzia fideiussoria. L'opponente deduceva, in ogni caso, l'erroneità dell'importo ingiunto, che non considerava una pagamento compiuto, e la sussistenza di vizi e difetti nelle opere realizzate.
Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni Parte_1
dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, l'opposta rilevava che i motivi di opposizione erano riferiti unicamente a una delle quattro fatture azionate (la fattura n. 8 del 19.2.2015),
7 incontestate le altre tre, e che fossero comunque infondati in quanto: i) l'invocata clausola compromissoria, contenuta nel contratto di appalto del 4.6.2012 relativo al solo cantiere di via Oliosi, cui si riferiva la fattura n. 8/2015, era inefficace e nulla poiché vessatoria e non specificatamente sottoscritta ex artt. 1341 e 1342 c.c.; essa, inoltre, individuando come arbitro unico un ingegnere, avrebbe trovato applicazione esclusivamente per contestazioni di carattere tecnico, mai sollevate, restando di competenza del giudice ordinario (individuato nel Tribunale di Verona all'art. 32 del citato contratto) le controversie non deferibili all'arbitro, come quella volta a ottenere l'ingiunzione di pagamento del corrispettivo. In ogni caso, il fatto che nel corso del giudizio di opposizione la società opponente avesse proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo aveva comportato la rinuncia a detta clausola;
ii) le indicazioni richieste dall'art. 10 del contratto di appalto erano superate dal certificato di esecuzione lavori “con buon esito” al 19.2.2015, sottoscritto dalla società opponente e trasmesso all'opposta il 29.11.2016; iii) la doglienza circa l'erroneità dell'importo ingiunto era formulata in modo generico;
iv) l'eccezione di vizi e difetti dell'opera doveva ritenersi genericamente proposta, smentita dal certificato di esecuzione lavori, che ne attestava l'esatta esecuzione, e in ogni caso tardiva in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione, successivo di sette anni alla consegna dei lavori.
Con ordinanza del 14.06.2021, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta.
Scambiate dalle parti le memorie ex art.183, comma 6° c.p.c., la causa era ritenuta matura per la decisione e decisa con sentenza n. 1527/2022 del 16.8.2022. Il
Tribunale di Verona, ritenendo fondata l'eccezione di arbitrato limitatamente alla fattura n. 8/2015 riferita al contratto d'appalto del 4.6.2012, dichiarava assorbita ogni altra questione di merito relativa alla richiesta di pagamento di tale fattura, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rideterminava l'importo dovuto dalla società opponente. Quindi, in accoglimento della domanda dell'opposta,
8 condannava controparte al pagamento dei soli importi di denaro indicati nelle fatture nn. 29/2015 e 35/2015; la fattura n. 25/2015 era ritenuta già saldata con il bonifico del 26.5.2015 di maggiore importo, che espressamente imputava il pagamento a saldo di essa.
Pertanto, il Tribunale condannava la società opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 43.934,25, oltre interessi moratori dalla scadenza delle due fatture al saldo, compensando le spese di lite.
proponeva appello avverso la suddetta sentenza con atto Parte_1
di citazione notificato il 22 febbraio 2023.
costituendosi in giudizio, resisteva al gravame e Controparte_1
impugnava la sentenza in via incidentale.
L'appellante principale formulava i seguenti motivi d'impugnazione: i) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile la clausola compromissoria in riferimento alla fattura n. 8/2015, così contraddicendo l'intenzione espressa dalle parti col contratto del 4.6.2012, e quindi violando gli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.; ii) il giudice aveva trascurato che, proponendo ricorso per a.t.p., Controparte_1
aveva manifestato la volontà di avvalersi della giurisdizione ordinaria, rinunciando alla clausola arbitrale;
iii) il giudice aveva omesso di pronunciarsi sul mancato pagamento della fattura n. 8/2015, dichiarando la questione assorbita dalla censurata applicazione della clausola arbitrale;
iv) il giudice aveva erroneamente espunto dal conteggio delle somme dovute l'importo di euro 2.457,00, di cui alla fattura n. 25/2015, ritenendolo già corrisposto con il bonifico del 26.5.2015, nonostante l'importo di euro 15.000,00, ricevuto con detto bonifico, fosse già stato sottratto dalla creditrice al momento della presentazione del ricorso monitorio;
v) la compensazione delle spese di lite era ingiusta, poiché la domanda di condanna era stata parzialmente accolta.
La società appellata contestava integralmente le argomentazione dell'appellante e proponeva appello incidentale, poiché il giudice aveva: i) erroneamente condannato
9 a pagare all'opposta la somma di euro 43.934,25, di cui alle Controparte_1
fatture n. 29/15 e 35/15, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, ritenendo generiche le contestazioni proposte relative al mancato ricevimento delle fatture e all'esecuzione dei lavori;
ii) erroneamente compensato le spese di lite.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, per l'udienza del 23 gennaio
2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La causa era decisa alla scadenza dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale, in violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., abbia accolto l'eccezione di arbitrato, non interpretando la reale volontà delle parti espressa nel contratto d'appalto del
4.6.2012. Dalle clausole negoziali nn. 31 e 32 il giudice aveva erroneamente desunto la volontà dei contraenti di riservare alla competenza arbitrale ogni questione attinente all'esecuzione del contratto. Secondo l'appellante, invece, dalla lettura coordinata delle due clausole (n. 31: “eventuali controversie che derivassero dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un arbitro unico designato tra le parti, ing. dell'Ordine degli Ingegneri di Verona Persona_2
[…]” e n. 32: “per quanto riguarda eventuali controversie che non possono essere definite per arbitrato in conformità a quanto stabilito al precedente articolo 31 e, comunque, per ogni eventuale provvedimento giudiziario, le parti riconoscono e accettano la competenza esclusiva del Foro di Verona”) risultava la volontà
d'individuare una competenza alternativa, cosicché la domanda era stata legittimamente proposta davanti al giudice ordinario.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente inteso il significato delle clausole sopra riportate, consistente nell'attribuire all'arbitro la cognizione delle controversie inerenti la
10 validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, limitando la competenza del Tribunale di Verona alle controversie non indicate dall'art. 31 e comunque ai procedimenti sottratti per legge agli arbitri (art. 818 c.p.c. nella formulazione precedente alla riforma del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
Tale conclusione è l'unica compatibile con le disposizioni contrattuali, mentre la diversa prospettazione dall'appellante, secondo cui le parti avrebbero inteso prevedere una semplice competenza alternativa e non vincolante, è priva di riscontri testuali ed extratestuali e finirebbe per svuotare di significato le clausole suddette: ciascun contraente rimarrebbe libero di rivolgersi all'arbitro o al giudice.
Invero, dell'intendimento di prevedere la possibilità di rivolgersi al tribunale alternativamente all'instaurazione del giudizio arbitrale non vi è alcuna traccia nel contratto, il quale anzi fa comprendere che la competenza del tribunale è residuale e non alternativa a quella dell'arbitro.
Elementi ermeneutici, che depongano in senso contrario, non sono stati indicati dalla società opposta.
Non vi è perciò stata alcuna violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.
Si evidenzia, poi, che la clausola contrattuale n. 31 fa riferimento a tutte le controversie astrattamente compromettibili in arbitri, fornendo un'elencazione esemplificativa (“[…] comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione […]”), che non è connessa alle qualità soggettive e di competenza professionale specifica dell'arbitro designato, il quale è chiamato a dirimere la controversia secondo diritto e non a rendere pareri tecnici;
la successiva clausola n. 32 designa invece il Tribunale di Verona quale giudice competente per tutte le controversie e procedimenti che esulino dalla clausola arbitrale o che, per legge, non vi siamo assoggettabili.
Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente opposto, eccependo l'opponente l'esistenza della clausola arbitrale, il che ha imposto al giudice dell'opposizione di revocare il decreto e dichiararsi incompetente a conoscere la
11 domanda concernente il credito sorto dall'esecuzione dell'appalto in relazione al quale era stata pattuita la clausola in esame.
Proprio la natura del contratto (di appalto) giustificava che – quale arbitro – fosse indicato un ingegnere, senza che da ciò si possa desumere che all'arbitro fosse possibile rivolgersi “esclusivamente per contestazioni di carattere tecnico”.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante afferma che il Tribunale non abbia considerato che la società opponente, avendo promosso procedimento per a.t.p. in riferimento ai lavori oggetto della fattura n. 8/2015, rinunciò implicitamente ad avvalersi della clausola arbitrale, tanto più che il relativo ricorso era stato presentato a distanza di oltre sette anni dalla consegna dei lavori e in presenza di evidenti mutamenti dello stato dei luoghi ad opera della stessa opponente. Non poteva perciò riconoscersi alcuna urgente necessità di formazione della prova, che giustificasse l'ammissione del procedimento di istruzione preventiva.
Il motivo è manifestamente infondato.
La proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo non comporta rinuncia alla clausola arbitrale, trattandosi di procedimento di natura giurisdizionale che, realizzando l'anticipata istruttoria, ha natura cautelare e deve proporsi al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 26 del 28.1.2010, ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma 1, e 24, comma 2, cost., l'art. 669 quaterdecies c.p.c., nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'art. 669 quinquies c.p.c. ai provvedimenti di cui all'art. 696 c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico-preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.”. Ove si dovesse ritenere precluso l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in caso di clausola
12 compromissoria, verrebbe pregiudicato il diritto alla prova e, quindi, lo stesso diritto di difesa.
E' appena il caso di osservare che, prima del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, agli arbitri non competeva emettere provvedimenti di natura cautelare (solo con la riforma c.d. Cartabia si è prevista la possibilità che le parti attribuiscano agli arbitri il potere di concedere misure cautelari: v. art. 818 c.p.c.).
Dunque, l'avere introdotto il procedimento per a.t.p. non rappresenta un comportamento incompatibile con la volontà di giovarsi della clausola arbitrale.
E' poi irrilevante che il ricorso per accertamento tecnico preventivo sia stato proposto a distanza di anni dalla consegna o successivamente al mutamento dello stato dei luoghi: si tratta di questione che non riverbera sull'efficacia della clausola arbitrale.
3. Con il terzo motivo di appello, sostiene che non è Parte_1
stata decisa nel merito la domanda di condanna al pagamento del saldo della fattura n. 8/2015, avendo il giudice dichiarato la questione assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di arbitrato.
Secondo l'appellante, la pretesa creditoria era stata ampiamente provata ed era stata contrastata con eccezioni infondate, generiche e indeterminate.
Anche tale motivo d'impugnazione è manifestamente infondato.
Declinando la propria competenza, il giudice non poteva pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento dell'importo di denaro di cui alla fattura n.
8/2015.
4. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che, dopo avere revocato il decreto ingiuntivo, il Tribunale, nel determinare l'ammontare del credito, avrebbe erroneamente detratto l'importo della fattura n. 25/2015, ritenendola già saldata da con bonifico del 26.5.2015 di euro Controparte_1
15.000,00 e affermando che l'opposta non avesse fornito la prova contraria. Ciò
13 comportava l'ingiusta doppia detrazione dell'importo di euro 2.457,00, poiché già col ricorso monitorio la società ingiungente aveva detratto, da quanto dovutole,
l'intera somma di cui al citato bonifico, pur non imputandolo al pagamento di quella specifica fattura.
A sostegno della propria tesi, l'appellante reitera le istanze istruttorie – già proposte in primo grado e non ammesse avendo il giudice dichiarato la questione di merito assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di arbitrato – con particolare riferimento alla prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
Controparte_1
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, è documentalmente provata l'imputazione, a saldo di detta fattura n. 25/2015, del pagamento compiuto con il bonifico di euro 15.000,00 del 26.5.2015, nella cui causale la società debitrice indicò espressamente: “saldo fatt. 25 2015 e acconto su fatture”.
A fronte di una pluralità di rapporti obbligatori, solo in mancanza di espressa indicazione da parte del debitore di quale debito intenda estinguere, l'art. 1195 c.c. rimette al creditore di dichiarare a quale rapporto sia da imputare il pagamento ricevuto, soccorrendo, in caso di inerzia di entrambe le parti, i criteri legali suppletivi previsti dall'art. 1193, comma 2°, cod. civ.
Qualora il debitore, come nel caso di specie, fornisca la prova che il pagamento sia stato eseguito con riferimento a un determinato debito, grava sul creditore l'onere di provare che il pagamento debba essere, invece, imputato a diverso rapporto (v.
Cass. civ. n. 19528/2024).
La società appellante, sul punto, si limita a dedurre di avere già scomputato l'intera somma di cui al citato bonifico senza, tuttavia, indicare un diverso rapporto da cui sarebbe scaturito il credito per euro 2.457,00. Ed invero essa, con il ricorso per decreto ingiuntivo, richiese il pagamento del credito risultante dalla fattura n.
25/2015 e non di altro.
14 Dunque, vi è prova documentale che la fattura suddetta sia già stata pagata, con la conseguente irrilevanza delle prove richieste (con cui l'appellante vorrebbe demandare ai testimoni valutazioni a sostegno della tesi che residuerebbe ancora un credito di euro 2.457,00 relativamente ad altro imprecisato rapporto obbligatorio).
Si deve precisare che l'oggetto del giudizio è ristretto ai rapporti obbligatori dedotti in causa dalla ricorrente, meno quello per cui il giudice ha dichiarato la propria incompetenza. In assenza di una più ampia allegazione (che non vi è stata, tantomeno negli atti introduttivi del processo), tali rapporti sono quelli relativi alle fatture di cui si domandava il pagamento, e non altri.
Ne consegue che il rapporto di cui alla fattura n. 8/2015 non competeva alla cognizione del giudice adito;
il rapporto cui faceva riferimento la fattura n. 25/2015 era stato estinto con il pagamento avvenuto mediante il bonifico bancario del
26.5.2015; rimanevano invece da saldare le fatture nn. 35/15 e 29/15, relativamente alle quali la domanda di condanna è stata accolta. Non sono oggetto di causa ulteriori rapporti, non specificatamente e tempestivamente dedotti in giudizio da
Parte_1
5. Con il quinto motivo d'impugnazione, l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante la clausola arbitrale non precludesse l'azione monitoria e il giudice dell'opposizione, pur revocando il decreto ingiuntivo opposto, abbia condannato l'opponente al pagamento di somme di denaro: l'esito del giudizio avrebbe dovuto comportare la condanna dell'opponente alle spese di lite.
Il motivo non è condivisibile.
La regolamentazione delle spese segue necessariamente l'esito complessivo della lite. E' indubbio che l'opposto non potesse essere condannato alla spese processuali
(“il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto
15 ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione”: Cass. civ. n. 4982/2024). Ciò, tuttavia, non esclude la facoltà del giudice di compensare le spese.
Tale decisione, nel caso di specie, appare giustifica, considerato che, a fronte di una pretesa creditoria azionata in via monitoria per complessivi euro 131.437,15,
[...]
ha visto accolte, all'esito del giudizio di opposizione, la Parte_1
domanda per la notevolmente minore somma di euro 43.934,25.
6. Con il primo motivo di appello incidentale, si duole della Controparte_1
condanna al pagamento degli importi delle fatture nn. 35/15 e 29/15. Il giudice aveva erroneamente ritenuto che le contestazioni fossero generiche e limitate al mancato ricevimento delle fatture, anziché riferite all'esecuzione dei corrispondenti lavori.
L'appellante incidentale sostiene di essere venuta a conoscenza delle pretese avversarie, relative al pagamento di dette fatture, solo in seguito alla costituzione in giudizio della società ingiungente nel processo di opposizione, avendo quest'ultima fatto riferimento, nel ricorso monitorio, al solo contratto di appalto del 4.6.2012, afferente a un cantiere diverso da quelli ai quali si riferivano le fatture nn. 35/15 e
29/15.
Il motivo è infondato.
Le fatture suddette sono state espressamente indicate nel ricorso per ingiunzione promosso dalla società creditrice, senza che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la società ingiunta abbia eccepito alcunché in merito.
In particolare, non fu contestato che i lavori, per cui furono fatturati i corrispettivi, fossero stati compiuti.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, ha incentrato Controparte_1
l'intera opposizione sulla contestazione dell'importo ingiunto relativo al contratto di appalto del 4.6.2012, senza nulla dire in merito alle due fatture nn. 35/15 e 29/15
16 (riconducibili ad opere eseguite in due differenti cantieri, situati rispettivamente in via Barbaro e in via Moron di Verona). L'opponente si è limitata a negare (alla prima udienza del 20.5.2021 e nella prima memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c.) di averle ricevute, aggiungendo che non era stato prodotto in causa il contratto di appalto. Non furono compiute contestazioni, tantomeno specifiche, in merito all'effettiva esecuzione dei lavori, ai quali le fatture si riferivano.
E' perciò vero che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito. Tuttavia, in difetto di contestazione dei rapporti obbligatori e degli importi richiesti in pagamento, l'opposta era dispensata dal fornire la prova del credito risultante dalle fatture nn. 35/15 e 29/15.
7. Con il secondo motivo di appello incidentale, chiede Controparte_1
che, alla luce dell'auspicato rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento di quello incidentale, le siano integralmente rimborsate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e l'appellante sia condannata alla restituzione di quanto ottenuto in pagamento all'esito delle procedure esecutive promosse in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado.
La richiesta non può trovare seguito, atteso che la sentenza impugnata viene confermata e la parziale soccombenza di condannata alla Controparte_1
corresponsione di somme di denaro a favore di controparte, non le permetteva di ottenere la rifusione delle spese processuali.
8. Conclusivamente, rigettato l'appello proposto da e Parte_1
rigettato altresì l'appello incidentale proposto da viene Controparte_1
integralmente confermata l'impugnata sentenza n. 1527/2022 pronunciata dal
Tribunale di Verona.
Le spese del grado sono interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, ossia del rigetto di entrambe le impugnazioni.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante
17 incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 453/2023 r.g. promossa da Parte_1
(appellante principale) nei confronti di (appellata e
[...] Controparte_1
appellante incidentale), così ha deciso:
- rigetta l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 1527/2022, pronunciata dal Tribunale di
Verona;
- compensa interamente le spese processuali.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r.
115/02 a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 453/2023 r.g., promossa con atto di citazione da
(c.f. e p. iva n. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Antonio Fabian del foro di
Verona
(appellante)
nei confronti di
(c.f. e p. iva n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Danilo Cerpelloni e Matteo
Cavazzini del foro di Verona
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'atto di appello, dei motivi di gravame ivi contenuti, anche singolarmente considerati, e delle domande formulate dall'appellante, da intendersi ivi per richiamate, nonché in parziale riforma della sentenza impugnata,
n. 1527/2022, depositata in data 16.08.2022, del Tribunale di Verona - Dott.ssa
Silvia Rizzuto:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- per tutti i motivi esposti da parte appellante nei verbali di causa e nei propri atti difensivi, anche singolarmente considerati, rigettarsi l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo n. 3924/2020 del 22.12.2020 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Verona, nonché tutte le domande ed eccezioni, compresa quella arbitrale, ex adverso proposte nei confronti della Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o prescritte e per l'effetto
[...]
confermarsi, in ogni sua parte, il predetto decreto ingiuntivo n. 3924/2020 del
22.12.2020 emesso dal Tribunale di Verona;
IN VIA SUBORDINATA
- in ogni caso, per tutti i motivi esposti in atti, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la Parte_1
somma di Euro 131.437,15 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e/o accertata in corso di giudizio, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n.
231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna singola fattura azionata in via monitora al saldo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
2 - per tutti i motivi dedotti in atti, anche singolarmente considerati, accogliere il proposto appello, rigettarsi l'opposizione proposta da Controparte_1
contro il decreto ingiuntivo n. 3924/2020 del 22.12.2020 emesso dal Tribunale di
Verona, nonché tutte le domande ed eccezioni, compresa quella arbitrale, ex adverso proposte nei confronti della in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e/o prescritte e, per l'effetto,
- confermare la condanna di a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di euro 43.934,25 a saldo delle fatture Parte_1 [...]
n. 35/2015 del 08.06.2015 (per l'importo capitale di € 6.831,00) e Parte_1
n. 29/2015 del 22.05.2015 (per l'importo capitale di € 37.103,25) oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo, statuita nell'impugnata sentenza n.1527/2022 del Tribunale di Verona e
- condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a pagare a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, anche i seguenti importi:
a) la somma di euro 85.045,90 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e/o accertata in corso di giudizio a saldo della fattura n. 8/2015 del 19.02.2015 emessa da relativa al compenso di cui Parte_1
al contratto d'appalto del 4 giugno 2012, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n.
231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo;
b) la somma di Euro 2.457,00 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e/o accertata in corso di giudizio detratta dal Giudice di primo grado nell'impugnata sentenza e relativa alla fattura n. 25/2015 del 05.05.2015 emessa da oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 Parte_1
dalla data di scadenza della fattura al saldo,
IN VIA ISTRUTTORIA
3 - Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) depositata nel giudizio di primo grado per
[...]
come illustrato nell'atto d'appello; Parte_1
IN OGNI CASO
- Inoltre, per tutti i motivi esposti in atti, condannarsi Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite Parte_1
del primo grado e del presente grado di impugnazione composte da compenso di avvocato, rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa e Iva come per legge.
Si chiede che venga disposta l'acquisizione integrale del fascicolo d'ufficio di primo grado della causa R.G. 1178/2021 Tribunale Verona.
In ogni caso, si chiede l'accoglimento di tutte le domande avanzate in favore di nel corso del giudizio, precisando sin da ora che non si Parte_1
accetterà il contraddittorio su domande e/o fatti nuovi che dovessero essere introdotti dalla controparte, riservandosi in ogni caso di prendere posizione su di essi qualora proposti.
per l'appellata:
in via principale:
respingersi l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
1527/2022 dep. il 16.8.2022 da nei confronti Parte_1
dell' essendo i relativi motivi di censura destituiti di Controparte_1
qualsiasi fondamento;
in via subordinata e per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata:
4 - dichiararsi nullo e/o annullabile e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona il 21.12.2020 n. 3924/2020 (n. 9158/2020 R.G.), e comunque confermarsi la revoca dello stesso per tutti i motivi dedotti in atti;
- rigettarsi tutte le istanze, domande ed eccezioni ex adverso svolte, compensandosi
l'eventuale residuo credito vantato dalla nei confronti Parte_1
dell' nella misura che risulterà effettivamente dovuto, in Controparte_1
tutto o in parte, con l'importo delle spese necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati nell'immobile di Via Oliosi n. 1 e imputabili a
[...]
spese da determinarsi nella somma di € 94.880,05 (€ 73.395,26 Parte_1
+ € 18.802,00 + € 2.041,25 + € 641,54) o, a tutto voler concedere, nella minor somma di € 87.272,25, applicata per la vetustà dell'immobile la riduzione di €
7.607,80 pari al 10% dei costi di € 73.395,26, € 2.041,25 e € 641,54 (cfr. doc. 20),
o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
in via di appello incidentale, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n.
1527/2022 dep. il 16.8.2022:
rigettarsi le domande avversarie relative alla condanna dell' Controparte_1
al pagamento della somma di € 37.103,25 portata dalla fattura n. 29/2015 del
[...]
22.5.2015 e della somma di € 6.831,00 portata della fattura n. 35/2015 del
8.6.2015, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002;
spese e compenso, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22% I.V.A., del primo grado, integralmente rifuse;
conseguentemente, condannarsi a restituire all' Parte_1 [...]
le somme incassate nell'ambito delle procedure esecutive Controparte_1
n.1523/2021 R.G.E.M, n. 1910/2021 R.G.E.M. e n. 362/2021 R.E.I. pro-mosse avanti il Tribunale di Verona in forza del decreto ingiuntivo opposto e/o della sentenza di primo grado censurata, nella misura di complessivi € 93.921,22 (€
914,74 + € 7.989,49 + € 85.016,99 – docc. 14, 16, 17 e 19), o nella diversa somma
5 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del ricevimento delle predette somme (rispettivamente 28.9.2022, 26.9.2022 e 3.10.2024) al saldo effettivo.
in ogni caso:
spese e compenso, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22% I.V.A., del presente secondo grado, integralmente rifuse;
ordinarsi al funzionario dell'agenzia delle entrate - ufficio provinciale del territorio di Verona di cancellare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data
26.7.2021, n. 33605 Reg. Gen. e n. 5195 Reg. Part., sulla base del decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona del 21.12.2020 n. 3924/2020 (cfr. doc. 26 del nostro fascicolo di primo grado - doc. 2 del presente atto).
in via istruttoria:
- ci si riporta a quanto dedotto nelle memorie di primo grado ex art. 183, comma sesto, n. 1, n. 2 e n. 3, c.p.c. e si insiste per l'ammissione delle istanze di prova per testi formulate nelle suddette memorie, opponendosi alle istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di prova avversarie per le ragioni indicate nella sopracitata terza memoria;
- si chiede l'acquisizione di copia del fascicolo telematico del procedimento di ATP
n. 4690/2022 RG – Trib. Verona conclusosi con il deposito della perizia del CTU
Ing. del 30.10.2024 (cfr. doc. 20); Persona_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si condividessero le risultanze della CTU dell'Ing. emessa all'esito del predetto procedimento di ATP Persona_1
n. 4690/2022 - Trib. Verona, si insiste per l'ammissione della CTU richiesta nella nostra memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. 30.11.2021;
- inammissibili, infine, devono ritenersi i docc. 7, 8, 9, 10, 11 e le ultime 5 fatture del doc. 13, documenti tutti prodotti dall'opposta con la seconda memoria ex art.
183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 30.11.2021, riferendosi tutti i suddetti documenti a circostanze dedotte per la prima volta con la predetta seconda memoria ex art.
6 183, comma 6, c.p.c. del 30.11.2021 e, quindi, tardivamente ed essendo, inoltre, le ultime 5 fatture del sopracitato doc. 13 attinenti al cantiere di Via Lastre n. 3 che non costituisce oggetto del presente giudizio (cfr. pagg. 8, 13 e 14 della nostra terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dep. il 21-27.12.2021).
Con riserva di agire in separato giudizio nei confronti della Parte_1
per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla messa in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.2.2021, conveniva, Controparte_1
davanti al Tribunale di Verona, opponendosi al decreto Parte_1
n. 3294/2020, con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 131.437,15 a saldo di fatture emesse dall'opposta in relazione ad opere eseguite tra il 2012 e il 2015 presso diversi cantieri, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo pagamento.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda monitoria in ragione della clausola arbitrale contenuta all'art. 31 del contratto di appalto del 4.6.2012 e, in ogni caso, il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, essendo rimaste inadempiute le prescrizioni di cui all'art. 10 del suddetto contratto, che subordinava i pagamenti alla presentazione dei s.a.l., alla stesura di verbali da parte del direttore dei lavori, nonché alla prestazione di garanzia fideiussoria. L'opponente deduceva, in ogni caso, l'erroneità dell'importo ingiunto, che non considerava una pagamento compiuto, e la sussistenza di vizi e difetti nelle opere realizzate.
Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni Parte_1
dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, l'opposta rilevava che i motivi di opposizione erano riferiti unicamente a una delle quattro fatture azionate (la fattura n. 8 del 19.2.2015),
7 incontestate le altre tre, e che fossero comunque infondati in quanto: i) l'invocata clausola compromissoria, contenuta nel contratto di appalto del 4.6.2012 relativo al solo cantiere di via Oliosi, cui si riferiva la fattura n. 8/2015, era inefficace e nulla poiché vessatoria e non specificatamente sottoscritta ex artt. 1341 e 1342 c.c.; essa, inoltre, individuando come arbitro unico un ingegnere, avrebbe trovato applicazione esclusivamente per contestazioni di carattere tecnico, mai sollevate, restando di competenza del giudice ordinario (individuato nel Tribunale di Verona all'art. 32 del citato contratto) le controversie non deferibili all'arbitro, come quella volta a ottenere l'ingiunzione di pagamento del corrispettivo. In ogni caso, il fatto che nel corso del giudizio di opposizione la società opponente avesse proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo aveva comportato la rinuncia a detta clausola;
ii) le indicazioni richieste dall'art. 10 del contratto di appalto erano superate dal certificato di esecuzione lavori “con buon esito” al 19.2.2015, sottoscritto dalla società opponente e trasmesso all'opposta il 29.11.2016; iii) la doglienza circa l'erroneità dell'importo ingiunto era formulata in modo generico;
iv) l'eccezione di vizi e difetti dell'opera doveva ritenersi genericamente proposta, smentita dal certificato di esecuzione lavori, che ne attestava l'esatta esecuzione, e in ogni caso tardiva in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione, successivo di sette anni alla consegna dei lavori.
Con ordinanza del 14.06.2021, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta.
Scambiate dalle parti le memorie ex art.183, comma 6° c.p.c., la causa era ritenuta matura per la decisione e decisa con sentenza n. 1527/2022 del 16.8.2022. Il
Tribunale di Verona, ritenendo fondata l'eccezione di arbitrato limitatamente alla fattura n. 8/2015 riferita al contratto d'appalto del 4.6.2012, dichiarava assorbita ogni altra questione di merito relativa alla richiesta di pagamento di tale fattura, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rideterminava l'importo dovuto dalla società opponente. Quindi, in accoglimento della domanda dell'opposta,
8 condannava controparte al pagamento dei soli importi di denaro indicati nelle fatture nn. 29/2015 e 35/2015; la fattura n. 25/2015 era ritenuta già saldata con il bonifico del 26.5.2015 di maggiore importo, che espressamente imputava il pagamento a saldo di essa.
Pertanto, il Tribunale condannava la società opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 43.934,25, oltre interessi moratori dalla scadenza delle due fatture al saldo, compensando le spese di lite.
proponeva appello avverso la suddetta sentenza con atto Parte_1
di citazione notificato il 22 febbraio 2023.
costituendosi in giudizio, resisteva al gravame e Controparte_1
impugnava la sentenza in via incidentale.
L'appellante principale formulava i seguenti motivi d'impugnazione: i) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile la clausola compromissoria in riferimento alla fattura n. 8/2015, così contraddicendo l'intenzione espressa dalle parti col contratto del 4.6.2012, e quindi violando gli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.; ii) il giudice aveva trascurato che, proponendo ricorso per a.t.p., Controparte_1
aveva manifestato la volontà di avvalersi della giurisdizione ordinaria, rinunciando alla clausola arbitrale;
iii) il giudice aveva omesso di pronunciarsi sul mancato pagamento della fattura n. 8/2015, dichiarando la questione assorbita dalla censurata applicazione della clausola arbitrale;
iv) il giudice aveva erroneamente espunto dal conteggio delle somme dovute l'importo di euro 2.457,00, di cui alla fattura n. 25/2015, ritenendolo già corrisposto con il bonifico del 26.5.2015, nonostante l'importo di euro 15.000,00, ricevuto con detto bonifico, fosse già stato sottratto dalla creditrice al momento della presentazione del ricorso monitorio;
v) la compensazione delle spese di lite era ingiusta, poiché la domanda di condanna era stata parzialmente accolta.
La società appellata contestava integralmente le argomentazione dell'appellante e proponeva appello incidentale, poiché il giudice aveva: i) erroneamente condannato
9 a pagare all'opposta la somma di euro 43.934,25, di cui alle Controparte_1
fatture n. 29/15 e 35/15, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, ritenendo generiche le contestazioni proposte relative al mancato ricevimento delle fatture e all'esecuzione dei lavori;
ii) erroneamente compensato le spese di lite.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, per l'udienza del 23 gennaio
2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La causa era decisa alla scadenza dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale, in violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., abbia accolto l'eccezione di arbitrato, non interpretando la reale volontà delle parti espressa nel contratto d'appalto del
4.6.2012. Dalle clausole negoziali nn. 31 e 32 il giudice aveva erroneamente desunto la volontà dei contraenti di riservare alla competenza arbitrale ogni questione attinente all'esecuzione del contratto. Secondo l'appellante, invece, dalla lettura coordinata delle due clausole (n. 31: “eventuali controversie che derivassero dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un arbitro unico designato tra le parti, ing. dell'Ordine degli Ingegneri di Verona Persona_2
[…]” e n. 32: “per quanto riguarda eventuali controversie che non possono essere definite per arbitrato in conformità a quanto stabilito al precedente articolo 31 e, comunque, per ogni eventuale provvedimento giudiziario, le parti riconoscono e accettano la competenza esclusiva del Foro di Verona”) risultava la volontà
d'individuare una competenza alternativa, cosicché la domanda era stata legittimamente proposta davanti al giudice ordinario.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente inteso il significato delle clausole sopra riportate, consistente nell'attribuire all'arbitro la cognizione delle controversie inerenti la
10 validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, limitando la competenza del Tribunale di Verona alle controversie non indicate dall'art. 31 e comunque ai procedimenti sottratti per legge agli arbitri (art. 818 c.p.c. nella formulazione precedente alla riforma del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
Tale conclusione è l'unica compatibile con le disposizioni contrattuali, mentre la diversa prospettazione dall'appellante, secondo cui le parti avrebbero inteso prevedere una semplice competenza alternativa e non vincolante, è priva di riscontri testuali ed extratestuali e finirebbe per svuotare di significato le clausole suddette: ciascun contraente rimarrebbe libero di rivolgersi all'arbitro o al giudice.
Invero, dell'intendimento di prevedere la possibilità di rivolgersi al tribunale alternativamente all'instaurazione del giudizio arbitrale non vi è alcuna traccia nel contratto, il quale anzi fa comprendere che la competenza del tribunale è residuale e non alternativa a quella dell'arbitro.
Elementi ermeneutici, che depongano in senso contrario, non sono stati indicati dalla società opposta.
Non vi è perciò stata alcuna violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.
Si evidenzia, poi, che la clausola contrattuale n. 31 fa riferimento a tutte le controversie astrattamente compromettibili in arbitri, fornendo un'elencazione esemplificativa (“[…] comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione […]”), che non è connessa alle qualità soggettive e di competenza professionale specifica dell'arbitro designato, il quale è chiamato a dirimere la controversia secondo diritto e non a rendere pareri tecnici;
la successiva clausola n. 32 designa invece il Tribunale di Verona quale giudice competente per tutte le controversie e procedimenti che esulino dalla clausola arbitrale o che, per legge, non vi siamo assoggettabili.
Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente opposto, eccependo l'opponente l'esistenza della clausola arbitrale, il che ha imposto al giudice dell'opposizione di revocare il decreto e dichiararsi incompetente a conoscere la
11 domanda concernente il credito sorto dall'esecuzione dell'appalto in relazione al quale era stata pattuita la clausola in esame.
Proprio la natura del contratto (di appalto) giustificava che – quale arbitro – fosse indicato un ingegnere, senza che da ciò si possa desumere che all'arbitro fosse possibile rivolgersi “esclusivamente per contestazioni di carattere tecnico”.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante afferma che il Tribunale non abbia considerato che la società opponente, avendo promosso procedimento per a.t.p. in riferimento ai lavori oggetto della fattura n. 8/2015, rinunciò implicitamente ad avvalersi della clausola arbitrale, tanto più che il relativo ricorso era stato presentato a distanza di oltre sette anni dalla consegna dei lavori e in presenza di evidenti mutamenti dello stato dei luoghi ad opera della stessa opponente. Non poteva perciò riconoscersi alcuna urgente necessità di formazione della prova, che giustificasse l'ammissione del procedimento di istruzione preventiva.
Il motivo è manifestamente infondato.
La proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo non comporta rinuncia alla clausola arbitrale, trattandosi di procedimento di natura giurisdizionale che, realizzando l'anticipata istruttoria, ha natura cautelare e deve proporsi al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 26 del 28.1.2010, ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma 1, e 24, comma 2, cost., l'art. 669 quaterdecies c.p.c., nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'art. 669 quinquies c.p.c. ai provvedimenti di cui all'art. 696 c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico-preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.”. Ove si dovesse ritenere precluso l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in caso di clausola
12 compromissoria, verrebbe pregiudicato il diritto alla prova e, quindi, lo stesso diritto di difesa.
E' appena il caso di osservare che, prima del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, agli arbitri non competeva emettere provvedimenti di natura cautelare (solo con la riforma c.d. Cartabia si è prevista la possibilità che le parti attribuiscano agli arbitri il potere di concedere misure cautelari: v. art. 818 c.p.c.).
Dunque, l'avere introdotto il procedimento per a.t.p. non rappresenta un comportamento incompatibile con la volontà di giovarsi della clausola arbitrale.
E' poi irrilevante che il ricorso per accertamento tecnico preventivo sia stato proposto a distanza di anni dalla consegna o successivamente al mutamento dello stato dei luoghi: si tratta di questione che non riverbera sull'efficacia della clausola arbitrale.
3. Con il terzo motivo di appello, sostiene che non è Parte_1
stata decisa nel merito la domanda di condanna al pagamento del saldo della fattura n. 8/2015, avendo il giudice dichiarato la questione assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di arbitrato.
Secondo l'appellante, la pretesa creditoria era stata ampiamente provata ed era stata contrastata con eccezioni infondate, generiche e indeterminate.
Anche tale motivo d'impugnazione è manifestamente infondato.
Declinando la propria competenza, il giudice non poteva pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento dell'importo di denaro di cui alla fattura n.
8/2015.
4. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che, dopo avere revocato il decreto ingiuntivo, il Tribunale, nel determinare l'ammontare del credito, avrebbe erroneamente detratto l'importo della fattura n. 25/2015, ritenendola già saldata da con bonifico del 26.5.2015 di euro Controparte_1
15.000,00 e affermando che l'opposta non avesse fornito la prova contraria. Ciò
13 comportava l'ingiusta doppia detrazione dell'importo di euro 2.457,00, poiché già col ricorso monitorio la società ingiungente aveva detratto, da quanto dovutole,
l'intera somma di cui al citato bonifico, pur non imputandolo al pagamento di quella specifica fattura.
A sostegno della propria tesi, l'appellante reitera le istanze istruttorie – già proposte in primo grado e non ammesse avendo il giudice dichiarato la questione di merito assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di arbitrato – con particolare riferimento alla prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
Controparte_1
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, è documentalmente provata l'imputazione, a saldo di detta fattura n. 25/2015, del pagamento compiuto con il bonifico di euro 15.000,00 del 26.5.2015, nella cui causale la società debitrice indicò espressamente: “saldo fatt. 25 2015 e acconto su fatture”.
A fronte di una pluralità di rapporti obbligatori, solo in mancanza di espressa indicazione da parte del debitore di quale debito intenda estinguere, l'art. 1195 c.c. rimette al creditore di dichiarare a quale rapporto sia da imputare il pagamento ricevuto, soccorrendo, in caso di inerzia di entrambe le parti, i criteri legali suppletivi previsti dall'art. 1193, comma 2°, cod. civ.
Qualora il debitore, come nel caso di specie, fornisca la prova che il pagamento sia stato eseguito con riferimento a un determinato debito, grava sul creditore l'onere di provare che il pagamento debba essere, invece, imputato a diverso rapporto (v.
Cass. civ. n. 19528/2024).
La società appellante, sul punto, si limita a dedurre di avere già scomputato l'intera somma di cui al citato bonifico senza, tuttavia, indicare un diverso rapporto da cui sarebbe scaturito il credito per euro 2.457,00. Ed invero essa, con il ricorso per decreto ingiuntivo, richiese il pagamento del credito risultante dalla fattura n.
25/2015 e non di altro.
14 Dunque, vi è prova documentale che la fattura suddetta sia già stata pagata, con la conseguente irrilevanza delle prove richieste (con cui l'appellante vorrebbe demandare ai testimoni valutazioni a sostegno della tesi che residuerebbe ancora un credito di euro 2.457,00 relativamente ad altro imprecisato rapporto obbligatorio).
Si deve precisare che l'oggetto del giudizio è ristretto ai rapporti obbligatori dedotti in causa dalla ricorrente, meno quello per cui il giudice ha dichiarato la propria incompetenza. In assenza di una più ampia allegazione (che non vi è stata, tantomeno negli atti introduttivi del processo), tali rapporti sono quelli relativi alle fatture di cui si domandava il pagamento, e non altri.
Ne consegue che il rapporto di cui alla fattura n. 8/2015 non competeva alla cognizione del giudice adito;
il rapporto cui faceva riferimento la fattura n. 25/2015 era stato estinto con il pagamento avvenuto mediante il bonifico bancario del
26.5.2015; rimanevano invece da saldare le fatture nn. 35/15 e 29/15, relativamente alle quali la domanda di condanna è stata accolta. Non sono oggetto di causa ulteriori rapporti, non specificatamente e tempestivamente dedotti in giudizio da
Parte_1
5. Con il quinto motivo d'impugnazione, l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante la clausola arbitrale non precludesse l'azione monitoria e il giudice dell'opposizione, pur revocando il decreto ingiuntivo opposto, abbia condannato l'opponente al pagamento di somme di denaro: l'esito del giudizio avrebbe dovuto comportare la condanna dell'opponente alle spese di lite.
Il motivo non è condivisibile.
La regolamentazione delle spese segue necessariamente l'esito complessivo della lite. E' indubbio che l'opposto non potesse essere condannato alla spese processuali
(“il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto
15 ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione”: Cass. civ. n. 4982/2024). Ciò, tuttavia, non esclude la facoltà del giudice di compensare le spese.
Tale decisione, nel caso di specie, appare giustifica, considerato che, a fronte di una pretesa creditoria azionata in via monitoria per complessivi euro 131.437,15,
[...]
ha visto accolte, all'esito del giudizio di opposizione, la Parte_1
domanda per la notevolmente minore somma di euro 43.934,25.
6. Con il primo motivo di appello incidentale, si duole della Controparte_1
condanna al pagamento degli importi delle fatture nn. 35/15 e 29/15. Il giudice aveva erroneamente ritenuto che le contestazioni fossero generiche e limitate al mancato ricevimento delle fatture, anziché riferite all'esecuzione dei corrispondenti lavori.
L'appellante incidentale sostiene di essere venuta a conoscenza delle pretese avversarie, relative al pagamento di dette fatture, solo in seguito alla costituzione in giudizio della società ingiungente nel processo di opposizione, avendo quest'ultima fatto riferimento, nel ricorso monitorio, al solo contratto di appalto del 4.6.2012, afferente a un cantiere diverso da quelli ai quali si riferivano le fatture nn. 35/15 e
29/15.
Il motivo è infondato.
Le fatture suddette sono state espressamente indicate nel ricorso per ingiunzione promosso dalla società creditrice, senza che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la società ingiunta abbia eccepito alcunché in merito.
In particolare, non fu contestato che i lavori, per cui furono fatturati i corrispettivi, fossero stati compiuti.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, ha incentrato Controparte_1
l'intera opposizione sulla contestazione dell'importo ingiunto relativo al contratto di appalto del 4.6.2012, senza nulla dire in merito alle due fatture nn. 35/15 e 29/15
16 (riconducibili ad opere eseguite in due differenti cantieri, situati rispettivamente in via Barbaro e in via Moron di Verona). L'opponente si è limitata a negare (alla prima udienza del 20.5.2021 e nella prima memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c.) di averle ricevute, aggiungendo che non era stato prodotto in causa il contratto di appalto. Non furono compiute contestazioni, tantomeno specifiche, in merito all'effettiva esecuzione dei lavori, ai quali le fatture si riferivano.
E' perciò vero che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito. Tuttavia, in difetto di contestazione dei rapporti obbligatori e degli importi richiesti in pagamento, l'opposta era dispensata dal fornire la prova del credito risultante dalle fatture nn. 35/15 e 29/15.
7. Con il secondo motivo di appello incidentale, chiede Controparte_1
che, alla luce dell'auspicato rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento di quello incidentale, le siano integralmente rimborsate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e l'appellante sia condannata alla restituzione di quanto ottenuto in pagamento all'esito delle procedure esecutive promosse in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado.
La richiesta non può trovare seguito, atteso che la sentenza impugnata viene confermata e la parziale soccombenza di condannata alla Controparte_1
corresponsione di somme di denaro a favore di controparte, non le permetteva di ottenere la rifusione delle spese processuali.
8. Conclusivamente, rigettato l'appello proposto da e Parte_1
rigettato altresì l'appello incidentale proposto da viene Controparte_1
integralmente confermata l'impugnata sentenza n. 1527/2022 pronunciata dal
Tribunale di Verona.
Le spese del grado sono interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, ossia del rigetto di entrambe le impugnazioni.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante
17 incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 453/2023 r.g. promossa da Parte_1
(appellante principale) nei confronti di (appellata e
[...] Controparte_1
appellante incidentale), così ha deciso:
- rigetta l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 1527/2022, pronunciata dal Tribunale di
Verona;
- compensa interamente le spese processuali.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r.
115/02 a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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