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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezion e Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del giorno 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1353/2023 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione a D.I.
PROMOSSA DA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Maugeri, giusta procura in P.IVA_1 atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, nata a [...], l'[...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Salerno, giusta C.F._1 procura in atti;
- Resistente -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/02/2023, la società ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1670/2022 (proc. n. 11556/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania il 29/12/2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della parte opposta della complessiva somma ivi indicata di euro 2.323,44, a titolo di mancata corresponsione della retribuzione relativa al mese di luglio 2022 e di TFR, oltre accessori come per legge e spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione la società ricorrente ha premesso che, come ammesso dalla stessa lavoratrice in seno al ricorso per Decreto Ingiuntivo, quest'ultima era stata assunta alle sue dipendenze, con la qualifica di infermiera – livello 3 – CCNL settore servizi assistenziali UNEBA, con contratto a tempo pieno e indeterminato, a partire dal 28/05/2022 e con periodo di prova consensualmente fissato sino al 28/07/2022 e che la suddetta dipendente aveva sostenuto di essersi dimessa durante il periodo di prova (e precisamente in data 26.7.2022), lamentandosi, pertanto, della trattenuta eseguita dalla società datrice di lavoro siccome disposta nella busta paga del mese di luglio 2022 per l'importo di euro
1.454,40, a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso e dolendosi, altresì, di non avere percepito le somme asseritamente dovutele a titolo di trattamento di fine rapporto maturate nei mesi di giugno e di luglio 2022, per un complessivo
1 ammontare richiesto di € 2.323,44, oltre a rivalutazione ed interessi legali, siccome riconosciutole con il decreto ingiuntivo opposto.
Ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto del suddetto decreto ingiuntivo, eccependo, innanzitutto, che le dimissioni della lavoratrice erano state rassegnate successivamente allo spirare del termine di prova pattuito dalle parti, con l'invio di modulo telematico del 2/08/2022, non essendo l'indirizzo mail presso cui il
26.07.2022 era stata inviata la relativa comunicazione di recesso riconducibile alla società datrice, per cui la trattenuta della retribuzione, dalla contrattazione collettiva prevista per il caso di dimissioni c.d. ad libitum, avrebbe dovuto considerarsi legittima.
Ha documentato, comunque, di avere integralmente corrisposto alla lavoratrice, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, le ulteriori somme richieste in via monitoria in proposito testualmente deducendo “Infatti, la somma complessivamente richiesta dalla dipendente (€ 2.323.44) corrisponde alla somma tra il totale competenze del mese di luglio 2022 e il TFR maturato nella stessa busta paga del mese di luglio 2022 oltre a quello maturato nella busta paga di giugno
2022.
A ciò devono però essere decurtate le somme relative all'indennità di mancato preavviso ex art. 73 CCNL per € 1.454,40 (corrispondenti ad una mensilità) e di €
224,55 a titolo di assenze non retribuite per le giornate non lavorate (indicate nella colonna accanto alle competenze del mese – voce 1702 colonna trattenute – doc.
4).
Le ulteriori residue somme sono state integralmente versate alla lavoratrice (All. 7), per cui nulla è dovuto alla sig.ra . Controparte_1
Ha, dunque, concluso volersi “
1. Dichiarare nullo, inefficace o con qualsiasi altra formula annullare, revocare o dichiarare privo di effetti, il Decreto Ingiuntivo n.
1670/2022 emesso il 29.12.2022 dal Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, a definizione del procedimento monitorio iscritto al n. RG. 11556/2022, con il quale
è stato ingiunto alla società odierna opponente il pagamento della complessiva somma di € 2.323,44, oltre le spese di lite liquidate in complessivi € 236,50, oltre iva e cassa, notificato alla società con pec del 31.12.2022; 2. Parte_1
Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito asserito dalla lavoratrice e pertanto dichiarare legittime le trattenute operate nella busta paga relativa alla mensilità di luglio/agosto 2022 stante il mancato rispetto da parte del prestatore di lavoro a tempo indeterminato del termine di preavviso previsto dalle disposizioni contrattuali;
3. Spese e compensi di causa, anche aggravati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. stante il contegno soggettivo posto in essere dalla ricorrente.”.
Con memoria difensiva deposita il 24/04/2023 si è costituita in giudizio la lavoratrice opposta, ribadendo tutto quanto rappresentato nel ricorso monitorio e impugnando e contestando le avverse eccezioni e deduzioni;
in particolare, sull'asserito mancato rispetto del termine di preavviso delle dimissioni dalla stessa rassegnate, ha evidenziato, documentandola, la riconducibilità alla società opponente dell'indirizzo mail presso cui aveva tempestivamente comunicato le
2 dimissioni entro il periodo di prova pattuito al momento della stipula del contratto di lavoro, per cui alcun obbligo di preavviso o di corresponsione di eventuale indennità sostitutiva dello stesso sarebbero gravati su di essa;
ha ribadito, pertanto, il suo diritto ad ottenere la restituzione della somma indebitamente trattenuta a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, rilevando che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto la società opponente aveva provveduto a corrisponderle il TFR e comunque dando atto del pagamento avvenuto nel gennaio
2023 e precisando, altresì, che la somma di € 224,55, trattenuta dalla società opponente a titolo di assenze non retribuite per le giornate non lavorate, non è mai stata calcolata ai fini della pretesa monitoria;
ha concluso, quindi, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, “… - rigettare l'opposizione esperita avverso il decreto ingiuntivo sopra detto, perché infondata in fatto e diritto, con la conseguente integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
- rigettare le domande tutte proposte e/o proponende dall'opponente nei confronti di , perché Parte_1 Controparte_1 infondate, pretestuose, temerarie e comunque perché non provate;
- accertare e dichiarare il diritto di a vedersi restituito l'importo di € 2.088,75 Controparte_1 di cui in premessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del diritto al saldo. - Condannare l'odierna opponente al rimborso delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, 1 comma - 2 cpv., c.p.c. ed anche nella forma della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la manifesta temerarietà dell'opposizione volutamente esperita e la mala fede sin qui dimostrata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali al 15% e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”. Constatata l'infruttuosità del tentativo volto ad addivenire ad un bonario componimento della lite intrapresa, la causa è stata istruita esclusivamente sulla scorta di produzione documentale.
Quindi, autorizzato il deposito di memorie, l'udienza del 10/06/2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note e, a seguito della stessa, la causa, ritenuta matura per la decisione, è decisa con la presente sentenza.
****
L'opposizione risulta fondata solo in parte per le motivazioni di seguito esposte. Bisogna dare atto, innanzitutto, che parte opponente, sin dall'udienza di comparizione del 9/05/2023, ha confermato che nelle more del procedimento ha effettuato il pagamento di alcune spettanze dovute residue (cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso in opposizione), fatta eccezione per l'indennità di mancato preavviso del recesso, rimasta ancora in contestazione tra le parti.
Le spettanze dovute alla lavoratrice a titolo di TFR e di ultime mensilità maturate sono state, infatti, regolarmente erogate dalla società datrice opponente (per l'importo complessivo di euro 462,98) e su tale circostanza non vi è contestazione da parte opposta, che, anzi, in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta ha confermato ed ammesso l'avvenuta erogazione in suo favore di detti emolumenti.
3 Analoghe considerazioni devono svolgersi per la trattenuta di euro 224,55, pari all'importo decurtato sull'ultima retribuzione della lavoratrice a titolo di “assenze non retribuite”, posto che tale voce non è mai stata calcolata ai fini della pretesa monitoria.
Oggetto del contendere rimanente, quindi, è la spettanza dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice opposta, affermata dalla società opponente e negata recisamente dalla dipendente.
E' pacifico e incontestato, al riguardo, che la lavoratrice opposta è stata assunta alle dipendenze della con la qualifica di infermiera - livello 3 - CCNL Parte_1 settore servizi assistenziali UNEBA, con contratto a tempo pieno ed indeterminato,
a partire dal 28/05/2022 e con periodo di prova di 60 gg. lavorativi, ovvero con scadenza il 28/07/2022 (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Il punto controverso è rappresentato, invece, dal fatto che la dipendente sostiene di aver rassegnato le proprie dimissioni durante il predetto periodo di prova, ovvero in data 26/07/2022, a mezzo messaggio mail di pari data inviato dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria a quello della società
), mentre quest'ultima sostiene di non avere mai ricevuto Email_1
a quella data alcuna comunicazione da parte della lavoratrice, facendo fede a tal uopo esclusivamente il modulo di recesso telematico trasmesso dalla stessa lavoratrice in data 2/08/2022, quando ormai il periodo di c.d. libera recedibilità ad nutum (28/05/2022 – 28/07/2022) si era concluso da qualche giorno.
Ritiene, insomma, la società opponente che la mail allegata dalla dipendente in seno al ricorso per D.I. (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) non abbia alcuna validità ai fini della legittimità del recesso manifestato, poiché mai ricevuta dalla destinataria e comunque inviata ad un indirizzo mail che non è riconducibile né è in uso alla stessa.
Tale assunto risulta, però, palesemente smentito dal fatto, inequivocabile, che l'indirizzo mail presso cui la dipendente ha documentato di avere inviato le proprie dimissioni dal lavoro il 26/07/2022 (cfr. doc. n.2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) corrisponde perfettamente a quello successivamente indicato nella carta intestata della società, contenente la contestazione disciplinare sollevata alla lavoratrice appena due giorni dopo, vale a dire il 28/07/2022, per quelli che sono stati ritenuti giorni di assenza ingiustificata dal lavoro (cfr doc. n. 5 allegato al ricorso in opposizione e doc. n. 3 allegato alla memoria difensiva).
Lo stesso indirizzo, peraltro, compare ancora sul sito web della società datrice, segnatamente alla pagina Privacy Policy, ultimo capoverso (cfr. doc. n. 4 allegato tanto al ricorso in opposizione quanto alla memoria difensiva), essendo stato costantemente utilizzato dalla datrice anche per la ricezione dei curricula inviati dagli aspiranti dipendenti (cfr. doc. n.5 allegato alla memoria difensiva).
Pertanto, la tesi secondo la quale le dimissioni rassegnate dalla dipendente il
26/07/2022 sarebbero state inviate ad un indirizzo mail non riconducibile né in uso alla società appare smentita per tabulas.
Né parte opponente potrebbe ragionevolmente sostenere di non averne avuto la materiale conoscenza.
4 La Suprema Corte, ribadendo ancora una volta che la mail semplice è pur sempre un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice, afferma, infatti, che “quanto alla ricezione delle comunicazioni a mezzo mail, si è più volte affermato che il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam” (Cass. civ. sez. III n. 25131/2024 del 18.09.2024). Il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice”, comunque - rappresenta sempre la Suprema Corte in commento - è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c. e al riguardo, se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.
Nel caso di specie l'opponente non solleva alcuna contestazione relativamente a provenienza e contenuto del documento inviatogli a mezzo mail il 26/07/2022, ciò che in tal caso avrebbe richiesto un'integrazione di prova da parte della lavoratrice opposta, essendosi limitato semplicemente a negarne l'avvenuta ricezione, circostanza che era suo preciso onere dimostrare a fronte, peraltro, dei contrapposti elementi forniti dalla parte opposta.
In mancanza di tale prova, la comunicazione delle dimissioni siccome effettuata dalla lavoratrice opposta in data 26/07/2022 si manifesta, dunque, tempestiva, oltre che perfettamente rispettosa delle forme richieste dalla contrattazione collettiva del settore (art. 17) e non necessitante di alcun invio telematico, non giustificandosi pertanto la trattenuta effettuata dalla società opponente a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, in quel frangente non dovuto.
Laddove la fissazione di un periodo minimo della prova può avere al più l'effetto di differire l'operatività del recesso allo scadere del periodo minimo. In conclusione, alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e tenuto conto della parziale corresponsione medio tempore delle somme ingiunte nei termini sopra specificati (euro 462,98 – cfr bonifico del 30/01/2023 – doc 7 produzione opponente a titolo di “ULTIME BUSTE PAGA + TFR” ), la pretesa creditoria di parte opposta appare fondata con riguardo all'importo complessivo di
€ 1.860,46 (ossia € 2.323,4 - € 462,98 = € 1.860,46 ) dovuto a titolo di residuo somme dovute per le causali di cui al ricorso monitorio, detratta la somma di €
462,98 pagata per le suddette causali di cui al bonifico predetto dalla società opponente, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, a mezzo bonifico bancario in data 30/01/2023 - doc. 7 produzione opponente (Cfr conclusioni opposta di cui alle note scritte del 21/02/2024, 25/11/2024 e 05/06/2025).
L'opposizione deve essere dunque accolta solo in parte, limitatamente all'anzidetto importo di € 462,98.
Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato in ragione del minore importo spettante alla lavoratrice opposta, quale ricorrente in senso sostanziale e
5 parte opponente va condannata al pagamento dei restanti importi relativi a quanto ancora spettante alla lavoratrice per le causali predette.
Ed infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (cfr. C. Cass. 21840/2013; C. Cass. 21432/2011).
Alla stregua di quanto esposto, la parte opponente deve essere quindi condannata a pagare alla parte opposta, per le causali di cui al decreto ingiuntivo e con riferimento specifico all'indennità sostitutiva del preavviso non dovuta, la somma complessiva di € 1.860,46.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta, degli esiti raggiunti e del decisum, seguono la soccombenza della parte opponente e vanno poste in favore della parte opposta, con distrazione al suo Procuratore dichiaratosi anticipatario.
Tenuto conto di quanto sopra, non sussistono i presupposti per la pur sollecitata condanna della società opponente ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1 della citata disposizione, non avendo parte opposta provato di avere subito specifici danni in conseguenza della condotta ascritta alla predetta parte, né sulla base del potere discrezionale di cui al novellato art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo emersi elementi tali da giustificarne l'esercizio, anche in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1353/2023 R.G. Lavoro, così statuisce: accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1670/2022; condanna parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di , per le causali di cui in motivazione, la somma Controparte_1 complessiva di € 1.860,46, oltre accessori come per legge;
condanna parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali, in favore della parte opposta, che si liquidano in € 1.029,50 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Salerno dichiaratosi antistatario;
rigetta la domanda di condanna della società opponente ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania in data 11 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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